Sentenza 16 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/09/2004, n. 18718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18718 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO ET, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FEDELE DI CRISTINA, FABRIZIO MOBILIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, EX I.N.A.D.E.L.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 152/01 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 22/06/01 R.G.N. 244/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/04 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato MOBILIA per delega DI CRISTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con sentenza del 22 giugno 2001 la Corte d'Appello di Messina, in riforma della decisione emessa dal Tribunale, condannava l'NP a pagare a ET IN interessi e rivalutazione su una somma corrisposta in ritardo ed in data 31 luglio 1981 a titolo di acconto sulla liquidazione dell'indennità premio di servizio: il debito decorreva dei centoventi giorni successivi al collocamento a riposo della AF, ne' esplicava alcuna efficacia di giudicato esterno una decisione pretorile che aveva fissato detta decorrenza ai novanta invece che ai centoventi giorni ora detti, poiché quella decisione aveva riguardato una diversa somma capitale, ossia una riliquidazione di altra parte dell'indennità premio di servizio, onde per i due processi non sussisteva identicità di petitum;
che la rivalutazione concerneva il periodo compreso fra la scadenza dei detti centoventi giorni e la corresponsione della somma capitale, avvenuta nel 1981, e doveva essere compiuta secondo gli indici Istat, dovendosi poi aggiungere gli interessi fino all'effettiva soddisfazione del credito;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione la IN mentre l'NP non si è costituito;
memoria della ricorrente.
Considerato che
col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 7 1. 11 agosto 1973 n. 533, sostenendo che una precedente regiudicata del Pretore di Messina, avente ad oggetto la decorrenza di rivalutazione ed interessi su somma diversa bensì da quella oggetto del presente processo ma dovuta allo stesso titolo di indennità premio di servizio, avrebbe dovuto fare stato nella attuale controversia;
che il motivo non è fondato poiché la diversità dei petita nei due processi è sufficiente ad escludere l'operatività del giudicato, nè tra di essi sussiste il rapporto di pregiudizialità logica, sostenuto dalla ricorrente;
che col secondo motivo ella denuncia la violazione degli artt. 442 e 429 cod. proc. civ., sostenendo esserle stata illegittimamente negata la rivalutazione della rivalutazione della somma capitale, per il periodo compreso fra la tardiva corresponsione di questa ed il momento dell'effettiva soddisfazione del credito ex art. 429 cit.;
che il motivo è fondato poiché - trattandosi di credito maturato prima dell'entrata in vigore dell'art. 16 l. n. 412 del 1991 - il divieto di cumulo fra rivalutazione ed interessi, stabilito in questa legge, non trova applicazione onde l'importo corrispondente alla svalutazione monetaria verificatasi fino al 1981 va a sua volta rivalutato fino all'effettiva soddisfazione del debito;
che, cassata sul punto la sentenza impugnata e non occorrendo nuovi accostamenti di fatto, è possibile decidere nel merito ex art, 384, primo comma, cod, proc. civ.;
che le spese possono essere compensate per giusti motivi, per intero quanto al processo di merito e per metà quanto a questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo;
cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna l'NP a pagare a ET IN la rivalutazione, fino all'effettivo soddisfacimento, della somma dovuta per rivalutazione dell'indennità premio di servizio per il periodo compreso fra il 30 luglio 1979 ed il 3 luglio 1981; compensa per intero le spese del giudizio di merito e per metà quelle del giudizio di Cassazione, e in conseguenza condanna l'NP a pagare la metà delle spese di euro 11,00, oltre ad euro mille per onorario (ossia la metà dell'onorario totale di duemila euro), da distrarre a favore dell'avvocato Fedele di Cristina, che dichiara di averle anticipate.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2004