TRIB
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/06/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona della dott.
Luigi Varrecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 582/2022, vertente
TRA
, C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Praia a Mare, via C. Colombo n. 4, presso lo studio dell'avv. Norina Scorza, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
e
P.Iva: , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Diamante, via T. Benvenuto n. 25, presso lo studio dell'avv. Amedeo Valente, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato steso allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342-348 bis c.p.c. Invero, non ritiene questo Giudice che l'atto di appello contrasti con il disposto dell'art. 342 c.p.c.
Né sussiste l'inammissibilità dell'impugnazione per assenza di “una ragionevole probabilità di essere accolta” (art. 348 bis, comma 1 c.p.c.).
1. Sull'atto di appello.
L'appello è infondato e merita il rigetto.
La parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di accogliere l'eccezione di decadenza dalla denunzia dei vizi della cosa.
La doglianza è infondata e va disattesa.
, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 99/2018 del Parte_1
16.7.2018, emesso nel procedimento iscritto al n. r.g. 66/18, dal Giudice di pace di
Scalea, con il quale gli veniva ingiunto, di pagare in favore della la CP_1
somma di € 3.850,00, oltre interessi come da domanda e le spese. La causa, iscritta al ruolo n 371/18, si concludeva con sentenza n. 79/22, con la quale il Giudice di Pace rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo predetto, con condanna dell'opponente alle spese di giudizio.
Proponeva appello ritenendo la sentenza emessa dal giudice di Parte_1
prime cure “ingiusta e/o illegittima nonché contraddittoria nella parte in cui pur rilevando che dal deferito interrogatorio formale il lrpt della living sia intervenuto per effettuare delle sostituzioni non ritiene provata la tempestività della denuncia dei vizi”.
A pag. 2 della sentenza, infatti, il giudice di prima istanza indicava: “ Nel caso di specie a seguito del deferito interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta, a prescindere dalla sostituzione di un pannello laterale di cui, peraltro, non vi è stata collocazione temporale, non è emersa la tempestività della denuncia e tantomeno il venditore ha riconosciuto l'esistenza dei vizi o l'ha occultati;
infatti rispetto alla consegna e montaggio della cucina Aran modello Bijou avvenuta il 07.09.2017 presso l'abitazione del sig. , circostanza da questi non Parte_1
contestata, lo stesso denunciava per iscritto solo in data 31.01.2018 “determinate problematiche” riguardanti vizi e difetti dei componenti della cucina consegnatagli”.
Il Giudice di prime cure, poi, a pag. 3 della sentenza, scriveva: “Ciò posto, non possono ritenersi occulti i vizi ed i difetti lamentati dall'acquirente essendo ictu oculi verificabili già al momento della consegna, come peraltro facilmente visionabili dalle foto allegate alla perizia di parte ma non denunciati tempestivamente di talché va dichiarata la decadenza della denuncia dei vizi e difetti sollevata dall'opponente in quanto tardivamente sollevata. Consegue da quanto esposto la fondatezza di quanto assunto dalla parte opposta e del diritto di credito di € 3.850,00, in virtù della fattura n. 47 del 28.08.2017 di € 6.850,00, peraltro, anche onorata parzialmente con il versamento di € 3.000,00, che trova, altresì ulteriore e specifico riscontro nel comportamento dell'opponente che rilevando la presenza di vizi e difetti della fornitura ne ha di fatto confermato il ricevimento”.
Riteneva l'appellante che: “il capitolo 2) della prova così come articolata, in maniera precisa indicava quale periodo della scoperta e denuncia contestuale dei vizi quella del montaggio ed il lrpt confermava la circostanza precisando di aver operato una sostituzione di un pannello. In particolare il lrpt della precisava che secondo CP_1
lui (quindi secondo una sua personale valutazione) si trattasse di imperfezione e non di difetto e che comunque ne fosse responsabile la ditta costruttrice, ma non negava la denuncia tempestiva operata dal sig. anche perché al contrario non si Parte_1
capirebbe a che titolo poi all'altro capitolo di prova avrebbe addirittura precisato di aver (secondo lui) risolto il problema!”.
Per tali ragioni deduceva che: “Di talché appare evidente che la Parte_1
sentenza de qua è ingiusta ed illegittima nella parte in cui dichiara la decadenza della denuncia e dei vizi e rigetta l'opposizione dell'opponente”. Come è noto, ai sensi dell'art. 1495 c.c. “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”.
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta occorre precisare che “mentre sull‟acquirente incombe l‟onere della prova, oltreché della tempestività della denuncia, anche dell‟esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, il venditore deve offrire la prova liberatoria” (si veda Cass. n. 13695 del 12.6.2007).
L'art. 1495 c.c. impone, pertanto, al compratore, a pena di decadenza della garanzia, di denunziare i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denuncia non è soggetta a particolari formalità.
E' onere del compratore provare l'avvenuta denuncia e la sua tempestività.
Orbene, nel caso in esame non risulta provata la tempestività della denuncia: invero, rispetto alla consegna e montaggio della cucina Aran modello Bijou avvenuta il
07.09.2017 presso l'abitazione del , circostanza da questi non contestata, lo Parte_1
stesso denunciava per iscritto solo in data 31.01.2018 “determinate problematiche” riguardanti vizi e difetti dei componenti della cucina consegnatagli. Né risulta la prova di una tempestiva denuncia effettuata in altra forma. Peraltro, non vi è stata collocazione temporale della sostituzione di un pannello laterale. Tantomeno il venditore ha riconosciuto l'esistenza dei vizi o li ha occultati. Non possono, invero, ritenersi occulti i vizi ed i difetti lamentati dall'acquirente, essendo ictu oculi verificabili già al momento della consegna, per come risulta dalle foto allegate alla perizia di parte.
Risulta, quindi, la decadenza dalla denuncia dei vizi e difetti.
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna dell'appellante alla loro rifusione in favore della parte appellata. Le spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale 147/2022, delle fasi di studio, introduttiva e decisionale (nulla spetta per la fase istruttoria), ridotti del 50%, in relazione allo scaglione fino ad €
5.200,00, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate.
Le spese di lite sono, infine, distratte in favore dei difensori della parte appellata, che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93, co. 1, c.p.c.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 79/22 del
18.02.2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Scalea, nell'ambito del procedimento R.G. n. 371/18;
2) condanna alla rifusione, in favore di in Parte_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di € 850,50, di cui € 850,50, per onorari ed € 0,00 per spese, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Cap ed Iva, come per legge, ridotti del 20
%, somma da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n.
115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Paola, 06.06.2025
IL GIUDICE UNICO
(dr. Luigi Varrecchione)