Articolo 5 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 4Articolo 6
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5 aprile 1974
Art. 5. (Sistemi costruttivi)

Gli edifici possono essere costruiti con:
a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
b) struttura a pannelli portanti;
c) struttura in muratura;
d) struttura in legname.
Entrata in vigore il 5 aprile 1974
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