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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14218 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42347/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda VE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 42347/2023 del R.G.A.C. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 10 giugno 2025 e vertente
TRA come in atti rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1
Sgarrella;
RICORRENTE – RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
CONTRO
, come in atti rappresentato e difeso dall'Avv. Livio Di Noi;
Controparte_1
RESISTENTE - RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
Oggetto: pagamento compensi professionali di avvocato – responsabilità professionale
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 10 giugno 2026 per la decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Può omettersi lo svolgimento del processo tenuto conto dell'art. 45, co. 17 della L. n.
69/2009, che ha disposto la modifica dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., il quale ora prescrive che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Può riassumersi brevemente quanto segue. Il giudizio prende le mosse dal ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e art. 14 D. Lgs. 150/2011 presentato dall'Avv. il quale Parte_1 conveniva in giudizio con il Dott. per sentirlo condannare al pagamento Controparte_1 dei compensi professionali pari ad euro 147.925,00, oltre interessi e spese, per l'attività giudiziale civile prestata in suo favore.
Il resistente costituitosi in giudizio, oltre ad avanzare in via preliminare istanza ex art. 296
c.p.c. e chiedere l'inammissibilità della domanda per incompetenza dovendo essere rivolta al giudice della Curatela/Giudice Delegato dell'esecuzione; in via principale, chiedeva il rigetto della domanda e, in via subordinata, sollevava eccezione riconvenzionale chiedendo dichiararsi la responsabilità professionale del legale con conseguente compensazione con il credito vantato in giudizio, oltre al riconoscimento della temerarietà della domanda avanzata dal ricorrente.
La causa veniva istruita documentalmente, risultando le istanze istruttorie del resistente inammissibili per non essere stato il giuramento decisorio dedotto in modo chiaro e con riferimento a circostanze di fatto specifico ma piuttosto riferito a questioni di diritto.
Alla luce degli atti e dei documenti di causa prodotti, nonché delle contestazioni e circostanze pacifiche emerse nel corso del giudizio, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Anzitutto deve rigettarsi l'eccezione preliminare di parte convenuta circa l'inammissibilità della domanda in quanto infondata.
E' documentale che la pretesa creditoria avanzata dall'Avv. attiene all'attività Pt_1 professionale da questi prestata nel giudizio di responsabilità degli amministratori e sindaci di società a responsabilità limitata attivato nel 2015 dal Fallimento Terracina Ambiente
SpA.
Ciò che rileva è che la responsabilità che veniva addebitata al Dott. era CP_1 assolutamente personale, seppur riferita e connessa all'esecuzione dell'attività amministratore giudiziario svolta tra il 2011 ed il 2012, con la conseguenza che correttamente la procura alle liti ex art. 83 c.p.c. è stata conferita dalla persona fisica del e non dalla società Terracina Ambiente S.p.A. in persona dell'amministratore CP_1 giudiziario.
E questo in ragione del fatto che egli si difendeva in giudizio non nell'interesse della società Terracina Ambiente S.p.A., ma soltanto per tutelare il proprio interesse, essendo stato chiamato a rispondere personalmente e con il proprio patrimonio -seppure in solido con altri soggetti- a distanza di anni dalla cessazione della propria carica di amministratore giudiziario, per rispondere degli addebiti che gli venivano contestati allorquando ricopriva la predetta carica.
E' quindi palesemente inconferente il riferimento a norme (D. Lgs. 159/2011, d.p.r.
177/2015, art. 144 TU 55/2014) che riguardano essenzialmente alle spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni;
come risultano conseguentemente errate le asserzioni per cui sarebbe stato necessaria l'autorizzazione al pagamento delle spese dal
Giudice presso il Tribunale di Latina o al Giudice delegato competente in assenza o chiusura della Amministrazione Giudiziaria per revoca del sequestro, o addirittura porre le spese carico dello Stato, vertendo la controversia de qua sulla differente fattispecie disciplinata, dall'art. 14 del D.Lgs. 150/2011, della liquidazione del corrispettivo spettante ad un avvocato per l'incarico conferito da un cliente persona fisica.
L'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda deve, quindi, essere rigettata.
Ciò posto, deve ricordarsi che il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, pone a carico del professionista l'onere probatorio sia del conferimento del mandato, sia dell'espletamento dell'attività, che una volta assolto genera il diritto del professionista alla liquidazione del compenso (Cass. Civ. n. 2321/2015).
Venendo al caso di specie deve ritenersi assolto l'onere probatorio a carico dell'attore.
Quanto al conferimento dell'incarico risulta pacifico in quanto non specificatamente contestato ex art. 115 c.p.c., oltre che documentalmente provato, il conferimento della procura alle liti all'Avv. rilasciata specificatamente per la difesa “nel procedimento Pt_1 instaurato dal Fall.to Terracina Ambiente presso il Tribunale di Roma sezione specializzata in materia di Impresa” (cfr. doc. 2 ricorso).
Quanto all'espletamento dell'attività, la stessa non è stata neppure contestata dal convenuto (seppure abbia sollevato contestazioni sulla responsabilità professionale di cui si dirà nel prosieguo) e, in ogni caso, oltre ad essere stata specificatamente dettagliata nell'atto di costituzione del convenuto, risulta ampiamente documentata (cfr. docc. 3-4-6 ricorso).
Nello specifico, risulta documentato che l'Avv. ha prestato l'attività professionale Pt_1 nel giudizio avanti al Tribunale civile di Roma, Sezione Imprese, recante R.G.N.
13108/2025, dalla sua instaurazione sino alla definizione.
Nello specifico è stato prodotto, oltre allo storico del processo estratto da (doc. 4 CP_2
- parte III ricorso); il fascicolo della causa completo di atto di citazione notificato dal fallimento (doc.
4 - parte III ricorso) e la comparsa di costituzione (doc.
4 - parte IV ricorso) attestanti la fase studio ed introduttiva;
le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2 e n. 3 (doc.
4 - parte IV ricorso) comprovanti la fase istruttoria e la comparsa conclusionale comprovante la fase decisionale (doc.
4 - parte III ricorso).
Ciò cristallizzato, in relazione all'individuazione del quantum debeatur da liquidare, deve ricordarsi che assume rilevanza primaria anzitutto l'eventuale accordo sul punto concluso fra le parti e, solo in difetto di quest'ultimo, vengono in ordine successivo come fonti sussidiarie e suppletive, le tariffe, gli usi e, infine, la determinazione del giudice (cfr. Cass.
Civ. 7904/2020).
Quindi, in assenza di pattuizione tra le parti sul compenso, si tiene conto della successione nel tempo delle tariffe determinative dei compensi di avvocato, con la conseguenza che, in coerenza con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la normativa applicabile per la liquidazione dei compensi deve essere individuata nei parametri vigenti al momento in cui il professionista abbia completato la propria opera, ovverosia alla data in cui sia stato emesso il provvedimento conclusivo del giudizio nell'ambito del quale il predetto abbia espletato il proprio incarico o nel momento, ad essa anteriore, in cui risulti cessato il relativo mandato (Cass. Civ. S.U. 17405/2012, Cass. Civ. 4949/2017).
Va ancora osservato che il giudice non può esimersi dal verificare la congruità dei relativi importi rispetto alle prestazioni effettivamente rese e agli interessi di fatto perseguiti dal cliente, dovendosi fare applicazione del generale principio secondo cui, nei rapporti tra avvocato e cliente, diversamente che ai fini della liquidazione delle spese giudiziali a carico del soccombente, è rimessa al giudice una generale facoltà discrezionale di adeguamento degli onorari al valore effettivo della controversia e agli interessi in contesa, onde evitare eventuali sproporzioni o situazioni di palese iniquità (cfr. Cass. civ. n. 1805/2012, Cass. civ.
n. 13229/2010, Cass. civ. S.U. n. 19014/2007).
Venendo alla liquidazione, in applicazione dei principi sopra richiamati, non risultando provata l'esistenza tra le parti in causa di una pattuizione economica sul compenso, per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione delle tariffe vigenti ratione temporis al momento di conclusione dell'attività da parte dell'Avv. . Pt_1
Considerato che l'avvocato ha prestato la propria attività sino alla conclusione del giudizio avvenuta con l'emissione della sentenza n. 12785 nel giugno 2019 (cfr. doc. 6 ricorso), deve applicarsi il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 nel testo successivo alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera c), del d.m. 8 marzo 2018, n. 37, ed anteriore alle modifiche successivamente apportate dall'art. 2, comma 1, lettera c) del d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Considerato che il valore della causa da prendere a riferimento è quello di cui all'atto di citazione pari ad euro 6.092.461,26 (doc. 3 ricorso), per la liquidazione deve considerarsi lo scaglione compreso tra 4 milioni ed 8 milioni e devono essere considerate tutte le fasi avendo il professionista provato (oltre a non essere la circostanza contestata) di aver prestato l'attività per tutte le fasi.
Parte attrice richiede poi il pagamento dei compensi con aumento dei valori minimi del
180% ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DM 55/2014, norma che prevede la possibilità di aumentare il compenso unico per ogni soggetto allorquando, tra l'altro, l'avvocato “assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
La ratio della norma è quella di remunerare “l'avvocato in misura maggiore, quando maggiore è stato il suo impegno (…) Per questa ragione la norma prevede che la difesa di più parti in posizione identica dia luogo ad un solo compenso (per evitare ingiuste duplicazioni), ma maggiorato (per remunerare adeguatamente l'impegno del professionista). Tale ratio sussiste dunque tanto nell'ipotesi in cui il difensore assista una sola parte contro più soggetti, quanto nell'ipotesi in cui assista più parti contro più soggetti,
e varrà la regola ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio” (Cass. Civ. n. 2956/2024).
La richiesta non merita accoglimento.
Deve rilevarsi che per l'applicazione della maggiorazione, come prevista dalla norma, non
è sufficiente la mera presenza in giudizio di più parti, quanto piuttosto la presenza di parti in posizione conflittuale con quella del cliente, tale da determinare un aggravio nella difesa da parte del professionista.
Tale aspetto di conflittualità, nel caso di specie, non si evince né dalla citazione del
Fallimento attore -che infatti ha chiesto la condanna in solido dei diversi convenuti senza differenziarne le responsabilità- né dalla sentenza emessa dal tribunale delle imprese -che ha rigettato la domanda del fallimento indistintamente contro tutti, senza individuare posizioni differenti tra i convenuti;
neppure dalla comparsa di costituzione del emerge una CP_1 situazione significativa di contrasto con parti diverse dal fallimento, tanto che le conclusioni attengono solo al rigetto della domanda dell'attore. Pertanto l'asserzione del ricorrente - peraltro accennata solo nella memoria autorizzata del 13.04.2024 (cfr. pag. 8)- circa una presunta posizione di conflittualità dei convenuti e verso il CP_3 CP_4 CP_1 risulta generica e neppure accompagnata dall'indicazione -tra i documenti prodotti confusamente e senza un indice dettagliato- del documento rilevante per la decisione sul punto ovverosia le comparse degli altri convenuti, in ipotesi contenenti domande di condanna (anche in termini di manleva) a carico dell'ex cliente che, tuttavia, non CP_1 risultano dai documenti prodotti e neppure sono allegate. Risultano infatti irrilevanti le e- mail contenute nel doc. 5 parte 1 cui fa cenno il ricorrente trattandosi di mere comunicazioni con il cliente.
Da ciò ne consegue che non può riconoscersi al la richiesta maggiorazione di cui Pt_1 all'art. 4 comma 2 del DM 55/2014.
Deve, tuttavia, ritenersi che la presenza di più parti, che ha necessitato la lettura di plurime difese come anche la copiosa corrispondenza intrattenuta al riguardo con il cliente (cfr. doc.
5 ricorso), debba essere valorizzata in termini di complessità della causa -rilevata peraltro dalla stessa sentenza emessa a definizione del processo (doc. 6 ricorso)- ai sensi dell'art. 4, comma 1, con la conseguenza che devono riconoscersi al ricorrente i compensi al valore medio, pari ad euro 61.085,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura di legge, ed interessi come nel prosieguo indicati.
Ciò statuito, deve a questo punto analizzarsi l'eccezione di compensazione avanzata dal convenuto, il quale ascrive all'avvocato una responsabilità professionale per aver omesso di eccepire nel giudizio patrocinato l'inammissibilità della domanda della Curatela, nonché di segnalare al Dott. la possibilità di impugnare la sentenza sul capo delle spese CP_1 laddove veniva disposta la compensazione delle spese di lite.
Sul punto, deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di prescrizione quinquennale ex artt.
2043 e 2947 c.c. sollevata dal , trattandosi nel caso di specie di responsabilità Pt_1 contrattuale, con conseguente applicazione del termine prescrizionale decennale non ancora decorso.
Ciò posto, si rammenta che le norme alle quali occorre fare riferimento per la valutazione della predetta responsabilità del professionista sono gli artt. 1176, comma 2, 1218 c.c. e
2236 c.c..
Per quanto qui rileva, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività, da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. Civ. 25112/2017).
Dal punto di vista probatorio, il cliente che deduca l'inesatto adempimento del mandato professionale da parte dell'avvocato ha l'onere di provare la sussistenza del mandato difensivo, il danno ed il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno. Con la precisazione fornita dalla giurisprudenza in relazione al suddetto nesso eziologico secondo cui, l'accertamento dello stesso implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (ex multis Cass. n. 6862/2018).
Occorre, cioè, verificare, in base ad un giudizio ex ante, se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni o, comunque, effetti più vantaggiosi. Con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale (Cass. Civ. n. 22376/2012).
Venendo all'analisi del caso di specie, si rileva che non è sufficiente ad affermare la responsabilità dell'avvocato il mero fatto dedotto dal resistente dell'omessa informazione sulla possibilità di impugnare la sentenza sul capo delle spese o dell'omessa eccezione in corso di giudizio dell'inammissibilità della domanda della Curatela, se poi questa non è accompagnata - come nel caso di specie - dalla allegazione di più specifici elementi atti a dimostrare che, nel caso di impugnazione della sentenza o dell'eccezione di inammissibilità, il gravame o l'eccezione avrebbero portato, in base ad un giudizio ex ante fondato sulla regola causale del “più probabile che non”, al loro accoglimento in senso favorevole al Dott.
CP_1
Ed infatti, per un verso il resistente non ha fornito e neppure allegato elementi per ritenere che il giudice di secondo grado avrebbe riformato il capo sulla compensazione delle spese in senso favorevole al per altro verso, si rileva che, in ossequio ai dettami dell'art. 92 CP_1
c.p.c., il giudice ha la facoltà di escludere radicalmente la ripetizione delle spese della parte vittoriosa motivando sul punto, così come è stato fatto nella sentenza cit. del 2019, laddove si legge “(…) peculiare natura e la particolare complessità delle questioni trattate sono interamente compensate tra tutte le parti” (cfr. doc. 6 ricorso), sicchè può ragionevolmente supporsi che con grande probabilità l'avvio dell'impugnazione della sentenza (favorevole) da parte del resistente, lo avrebbe esposto alla probabile impugnazione incidentale da parte del Fallimento Terracina Ambiente s.p.a. nel merito della controversia, con la conseguenza che il resistente avrebbe dovuto affrontare non solo ulteriori spese legali per avviare il giudizio di secondo grado, ma anche il rischio non trascurabile -considerata la richiesta di una condanna ad un risarcimento danni di 6 milioni di euro e considerato che è circostanza pacifica che il Dott. era sprovvisto di assicurazione professionale (doc. 7 ricorso)- CP_1 di subire una revisione nel merito di una sentenza conclusa con il rigetto integrale della domanda di risarcimento della curatela e, dunque, con pronuncia nel merito sostanzialmente favorevole al CP_1
Quanto poi alla dedotta responsabilità del professionista per non aver sollevato l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda presentata dal Fallimento, oltre alla carenza probatoria di elementi atti a ritenere fondata e/o accoglibile tale eccezione, comunque deve verosimilmente escludersi che -come invece pretenderebbe il resistente al fine di paralizzare la pretesa creditoria del legale- ciò avrebbe comportato una definizione più spedita della decisione, potendo ritenersi che sia il valore della controversia, sia la pluralità di parti coinvolte, nonché la complessità della causa dichiarata dall'organo giudicante in sentenza, sarebbe stata comunque decisa all'esito dello svolgimento di tutte le fasi processuali del giudizio.
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con la condanna del al CP_1 pagamento dei compensi professionali pari ad euro 61.085,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura di legge, ed interessi ex art. 1224 c.c. dalla data della messa in mora del 5 dicembre 2021 (doc. 10 ricorso) sino al saldo (Cass. Civ. 17858/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i vigenti parametri di cui al DM 55/2014, in base al decisum, liquidate le fasi di studio, introduttiva, decisionale e istruttoria ai minimi, in ragione del rito semplificato, dell'oggetto della controversia e della natura documentale della causa.
La condotta processuale posta in essere da è elemento valido per Controparte_1 condannare lo stesso non solo al pagamento delle spese di lite, ma anche al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Come noto, la legge di riforma del processo civile n. 69 del 2009 ha aggiunto all'articolo 96 un terzo comma, con cui si introduce la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, condanna, anche d'ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma
- ulteriore rispetto alle spese processuali - equitativamente determinata.
Tale norma, a differenza di quella di cui ai primi due commi dello stesso art. 96 c.p.c., non individua una ipotesi di responsabilità, svolgendo invece una funzione propriamente sanzionatoria di comportamenti processuali abusivi del diritto di azione o di difesa, che viene dalla parte piegato a fini dilatori o pretestuosi, con la conseguenza di aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, di ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti. Nel corso del giudizio è emersa la pretestuosità della difesa del resistente che ha tenuto in giudizio una tipica condotta processuale temeraria o quantomeno colposamente pretestuosa avanzando censure di manifesta inconsistenza giuridica, riconoscendo di fatto di aver ricevuto la prestazione professionale ma tentando di paralizzare la pretesa creditoria con una generica e non provata accusa di responsabilità professionale, e finanche rifiutando un tentativo di componimento bonario, non accogliendo l'invito alla negoziazione assistita proposto dal ricorrente sin dal 2022 (doc. 11 ricorso).
Quanto sopra è elemento valido per condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c., in somma equitativamente individuata in un sottomultiplo delle spese liquidate e così per € 1.763,00.
Peraltro, deve condannarsi il resistente ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. come modificato dalla Riforma Cartabia ex D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 anche al versamento a favore della cassa delle ammende di euro 500,00 a compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_1 Parte_1 euro 61.085,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura di legge, oltre interessi ex art. 1224 c.c. dalla data della messa in mora del 5 dicembre 2021;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
, liquidate in € 379,50 di spese ed in € 7.052,00 per compensi, oltre iva, cpa e
[...] spese generali nella misura di legge;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 1.763,00 ex art. 96, co. III c.p.c.;
- condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di Controparte_1 euro 500,00.
Così deciso in Roma, 15 ottobre 2025
Il Giudice
W. VE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda VE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 42347/2023 del R.G.A.C. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 10 giugno 2025 e vertente
TRA come in atti rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1
Sgarrella;
RICORRENTE – RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
CONTRO
, come in atti rappresentato e difeso dall'Avv. Livio Di Noi;
Controparte_1
RESISTENTE - RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
Oggetto: pagamento compensi professionali di avvocato – responsabilità professionale
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 10 giugno 2026 per la decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Può omettersi lo svolgimento del processo tenuto conto dell'art. 45, co. 17 della L. n.
69/2009, che ha disposto la modifica dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., il quale ora prescrive che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Può riassumersi brevemente quanto segue. Il giudizio prende le mosse dal ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e art. 14 D. Lgs. 150/2011 presentato dall'Avv. il quale Parte_1 conveniva in giudizio con il Dott. per sentirlo condannare al pagamento Controparte_1 dei compensi professionali pari ad euro 147.925,00, oltre interessi e spese, per l'attività giudiziale civile prestata in suo favore.
Il resistente costituitosi in giudizio, oltre ad avanzare in via preliminare istanza ex art. 296
c.p.c. e chiedere l'inammissibilità della domanda per incompetenza dovendo essere rivolta al giudice della Curatela/Giudice Delegato dell'esecuzione; in via principale, chiedeva il rigetto della domanda e, in via subordinata, sollevava eccezione riconvenzionale chiedendo dichiararsi la responsabilità professionale del legale con conseguente compensazione con il credito vantato in giudizio, oltre al riconoscimento della temerarietà della domanda avanzata dal ricorrente.
La causa veniva istruita documentalmente, risultando le istanze istruttorie del resistente inammissibili per non essere stato il giuramento decisorio dedotto in modo chiaro e con riferimento a circostanze di fatto specifico ma piuttosto riferito a questioni di diritto.
Alla luce degli atti e dei documenti di causa prodotti, nonché delle contestazioni e circostanze pacifiche emerse nel corso del giudizio, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Anzitutto deve rigettarsi l'eccezione preliminare di parte convenuta circa l'inammissibilità della domanda in quanto infondata.
E' documentale che la pretesa creditoria avanzata dall'Avv. attiene all'attività Pt_1 professionale da questi prestata nel giudizio di responsabilità degli amministratori e sindaci di società a responsabilità limitata attivato nel 2015 dal Fallimento Terracina Ambiente
SpA.
Ciò che rileva è che la responsabilità che veniva addebitata al Dott. era CP_1 assolutamente personale, seppur riferita e connessa all'esecuzione dell'attività amministratore giudiziario svolta tra il 2011 ed il 2012, con la conseguenza che correttamente la procura alle liti ex art. 83 c.p.c. è stata conferita dalla persona fisica del e non dalla società Terracina Ambiente S.p.A. in persona dell'amministratore CP_1 giudiziario.
E questo in ragione del fatto che egli si difendeva in giudizio non nell'interesse della società Terracina Ambiente S.p.A., ma soltanto per tutelare il proprio interesse, essendo stato chiamato a rispondere personalmente e con il proprio patrimonio -seppure in solido con altri soggetti- a distanza di anni dalla cessazione della propria carica di amministratore giudiziario, per rispondere degli addebiti che gli venivano contestati allorquando ricopriva la predetta carica.
E' quindi palesemente inconferente il riferimento a norme (D. Lgs. 159/2011, d.p.r.
177/2015, art. 144 TU 55/2014) che riguardano essenzialmente alle spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni;
come risultano conseguentemente errate le asserzioni per cui sarebbe stato necessaria l'autorizzazione al pagamento delle spese dal
Giudice presso il Tribunale di Latina o al Giudice delegato competente in assenza o chiusura della Amministrazione Giudiziaria per revoca del sequestro, o addirittura porre le spese carico dello Stato, vertendo la controversia de qua sulla differente fattispecie disciplinata, dall'art. 14 del D.Lgs. 150/2011, della liquidazione del corrispettivo spettante ad un avvocato per l'incarico conferito da un cliente persona fisica.
L'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda deve, quindi, essere rigettata.
Ciò posto, deve ricordarsi che il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, pone a carico del professionista l'onere probatorio sia del conferimento del mandato, sia dell'espletamento dell'attività, che una volta assolto genera il diritto del professionista alla liquidazione del compenso (Cass. Civ. n. 2321/2015).
Venendo al caso di specie deve ritenersi assolto l'onere probatorio a carico dell'attore.
Quanto al conferimento dell'incarico risulta pacifico in quanto non specificatamente contestato ex art. 115 c.p.c., oltre che documentalmente provato, il conferimento della procura alle liti all'Avv. rilasciata specificatamente per la difesa “nel procedimento Pt_1 instaurato dal Fall.to Terracina Ambiente presso il Tribunale di Roma sezione specializzata in materia di Impresa” (cfr. doc. 2 ricorso).
Quanto all'espletamento dell'attività, la stessa non è stata neppure contestata dal convenuto (seppure abbia sollevato contestazioni sulla responsabilità professionale di cui si dirà nel prosieguo) e, in ogni caso, oltre ad essere stata specificatamente dettagliata nell'atto di costituzione del convenuto, risulta ampiamente documentata (cfr. docc. 3-4-6 ricorso).
Nello specifico, risulta documentato che l'Avv. ha prestato l'attività professionale Pt_1 nel giudizio avanti al Tribunale civile di Roma, Sezione Imprese, recante R.G.N.
13108/2025, dalla sua instaurazione sino alla definizione.
Nello specifico è stato prodotto, oltre allo storico del processo estratto da (doc. 4 CP_2
- parte III ricorso); il fascicolo della causa completo di atto di citazione notificato dal fallimento (doc.
4 - parte III ricorso) e la comparsa di costituzione (doc.
4 - parte IV ricorso) attestanti la fase studio ed introduttiva;
le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2 e n. 3 (doc.
4 - parte IV ricorso) comprovanti la fase istruttoria e la comparsa conclusionale comprovante la fase decisionale (doc.
4 - parte III ricorso).
Ciò cristallizzato, in relazione all'individuazione del quantum debeatur da liquidare, deve ricordarsi che assume rilevanza primaria anzitutto l'eventuale accordo sul punto concluso fra le parti e, solo in difetto di quest'ultimo, vengono in ordine successivo come fonti sussidiarie e suppletive, le tariffe, gli usi e, infine, la determinazione del giudice (cfr. Cass.
Civ. 7904/2020).
Quindi, in assenza di pattuizione tra le parti sul compenso, si tiene conto della successione nel tempo delle tariffe determinative dei compensi di avvocato, con la conseguenza che, in coerenza con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la normativa applicabile per la liquidazione dei compensi deve essere individuata nei parametri vigenti al momento in cui il professionista abbia completato la propria opera, ovverosia alla data in cui sia stato emesso il provvedimento conclusivo del giudizio nell'ambito del quale il predetto abbia espletato il proprio incarico o nel momento, ad essa anteriore, in cui risulti cessato il relativo mandato (Cass. Civ. S.U. 17405/2012, Cass. Civ. 4949/2017).
Va ancora osservato che il giudice non può esimersi dal verificare la congruità dei relativi importi rispetto alle prestazioni effettivamente rese e agli interessi di fatto perseguiti dal cliente, dovendosi fare applicazione del generale principio secondo cui, nei rapporti tra avvocato e cliente, diversamente che ai fini della liquidazione delle spese giudiziali a carico del soccombente, è rimessa al giudice una generale facoltà discrezionale di adeguamento degli onorari al valore effettivo della controversia e agli interessi in contesa, onde evitare eventuali sproporzioni o situazioni di palese iniquità (cfr. Cass. civ. n. 1805/2012, Cass. civ.
n. 13229/2010, Cass. civ. S.U. n. 19014/2007).
Venendo alla liquidazione, in applicazione dei principi sopra richiamati, non risultando provata l'esistenza tra le parti in causa di una pattuizione economica sul compenso, per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione delle tariffe vigenti ratione temporis al momento di conclusione dell'attività da parte dell'Avv. . Pt_1
Considerato che l'avvocato ha prestato la propria attività sino alla conclusione del giudizio avvenuta con l'emissione della sentenza n. 12785 nel giugno 2019 (cfr. doc. 6 ricorso), deve applicarsi il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 nel testo successivo alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera c), del d.m. 8 marzo 2018, n. 37, ed anteriore alle modifiche successivamente apportate dall'art. 2, comma 1, lettera c) del d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Considerato che il valore della causa da prendere a riferimento è quello di cui all'atto di citazione pari ad euro 6.092.461,26 (doc. 3 ricorso), per la liquidazione deve considerarsi lo scaglione compreso tra 4 milioni ed 8 milioni e devono essere considerate tutte le fasi avendo il professionista provato (oltre a non essere la circostanza contestata) di aver prestato l'attività per tutte le fasi.
Parte attrice richiede poi il pagamento dei compensi con aumento dei valori minimi del
180% ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DM 55/2014, norma che prevede la possibilità di aumentare il compenso unico per ogni soggetto allorquando, tra l'altro, l'avvocato “assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
La ratio della norma è quella di remunerare “l'avvocato in misura maggiore, quando maggiore è stato il suo impegno (…) Per questa ragione la norma prevede che la difesa di più parti in posizione identica dia luogo ad un solo compenso (per evitare ingiuste duplicazioni), ma maggiorato (per remunerare adeguatamente l'impegno del professionista). Tale ratio sussiste dunque tanto nell'ipotesi in cui il difensore assista una sola parte contro più soggetti, quanto nell'ipotesi in cui assista più parti contro più soggetti,
e varrà la regola ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio” (Cass. Civ. n. 2956/2024).
La richiesta non merita accoglimento.
Deve rilevarsi che per l'applicazione della maggiorazione, come prevista dalla norma, non
è sufficiente la mera presenza in giudizio di più parti, quanto piuttosto la presenza di parti in posizione conflittuale con quella del cliente, tale da determinare un aggravio nella difesa da parte del professionista.
Tale aspetto di conflittualità, nel caso di specie, non si evince né dalla citazione del
Fallimento attore -che infatti ha chiesto la condanna in solido dei diversi convenuti senza differenziarne le responsabilità- né dalla sentenza emessa dal tribunale delle imprese -che ha rigettato la domanda del fallimento indistintamente contro tutti, senza individuare posizioni differenti tra i convenuti;
neppure dalla comparsa di costituzione del emerge una CP_1 situazione significativa di contrasto con parti diverse dal fallimento, tanto che le conclusioni attengono solo al rigetto della domanda dell'attore. Pertanto l'asserzione del ricorrente - peraltro accennata solo nella memoria autorizzata del 13.04.2024 (cfr. pag. 8)- circa una presunta posizione di conflittualità dei convenuti e verso il CP_3 CP_4 CP_1 risulta generica e neppure accompagnata dall'indicazione -tra i documenti prodotti confusamente e senza un indice dettagliato- del documento rilevante per la decisione sul punto ovverosia le comparse degli altri convenuti, in ipotesi contenenti domande di condanna (anche in termini di manleva) a carico dell'ex cliente che, tuttavia, non CP_1 risultano dai documenti prodotti e neppure sono allegate. Risultano infatti irrilevanti le e- mail contenute nel doc. 5 parte 1 cui fa cenno il ricorrente trattandosi di mere comunicazioni con il cliente.
Da ciò ne consegue che non può riconoscersi al la richiesta maggiorazione di cui Pt_1 all'art. 4 comma 2 del DM 55/2014.
Deve, tuttavia, ritenersi che la presenza di più parti, che ha necessitato la lettura di plurime difese come anche la copiosa corrispondenza intrattenuta al riguardo con il cliente (cfr. doc.
5 ricorso), debba essere valorizzata in termini di complessità della causa -rilevata peraltro dalla stessa sentenza emessa a definizione del processo (doc. 6 ricorso)- ai sensi dell'art. 4, comma 1, con la conseguenza che devono riconoscersi al ricorrente i compensi al valore medio, pari ad euro 61.085,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura di legge, ed interessi come nel prosieguo indicati.
Ciò statuito, deve a questo punto analizzarsi l'eccezione di compensazione avanzata dal convenuto, il quale ascrive all'avvocato una responsabilità professionale per aver omesso di eccepire nel giudizio patrocinato l'inammissibilità della domanda della Curatela, nonché di segnalare al Dott. la possibilità di impugnare la sentenza sul capo delle spese CP_1 laddove veniva disposta la compensazione delle spese di lite.
Sul punto, deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di prescrizione quinquennale ex artt.
2043 e 2947 c.c. sollevata dal , trattandosi nel caso di specie di responsabilità Pt_1 contrattuale, con conseguente applicazione del termine prescrizionale decennale non ancora decorso.
Ciò posto, si rammenta che le norme alle quali occorre fare riferimento per la valutazione della predetta responsabilità del professionista sono gli artt. 1176, comma 2, 1218 c.c. e
2236 c.c..
Per quanto qui rileva, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività, da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. Civ. 25112/2017).
Dal punto di vista probatorio, il cliente che deduca l'inesatto adempimento del mandato professionale da parte dell'avvocato ha l'onere di provare la sussistenza del mandato difensivo, il danno ed il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno. Con la precisazione fornita dalla giurisprudenza in relazione al suddetto nesso eziologico secondo cui, l'accertamento dello stesso implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (ex multis Cass. n. 6862/2018).
Occorre, cioè, verificare, in base ad un giudizio ex ante, se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni o, comunque, effetti più vantaggiosi. Con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale (Cass. Civ. n. 22376/2012).
Venendo all'analisi del caso di specie, si rileva che non è sufficiente ad affermare la responsabilità dell'avvocato il mero fatto dedotto dal resistente dell'omessa informazione sulla possibilità di impugnare la sentenza sul capo delle spese o dell'omessa eccezione in corso di giudizio dell'inammissibilità della domanda della Curatela, se poi questa non è accompagnata - come nel caso di specie - dalla allegazione di più specifici elementi atti a dimostrare che, nel caso di impugnazione della sentenza o dell'eccezione di inammissibilità, il gravame o l'eccezione avrebbero portato, in base ad un giudizio ex ante fondato sulla regola causale del “più probabile che non”, al loro accoglimento in senso favorevole al Dott.
CP_1
Ed infatti, per un verso il resistente non ha fornito e neppure allegato elementi per ritenere che il giudice di secondo grado avrebbe riformato il capo sulla compensazione delle spese in senso favorevole al per altro verso, si rileva che, in ossequio ai dettami dell'art. 92 CP_1
c.p.c., il giudice ha la facoltà di escludere radicalmente la ripetizione delle spese della parte vittoriosa motivando sul punto, così come è stato fatto nella sentenza cit. del 2019, laddove si legge “(…) peculiare natura e la particolare complessità delle questioni trattate sono interamente compensate tra tutte le parti” (cfr. doc. 6 ricorso), sicchè può ragionevolmente supporsi che con grande probabilità l'avvio dell'impugnazione della sentenza (favorevole) da parte del resistente, lo avrebbe esposto alla probabile impugnazione incidentale da parte del Fallimento Terracina Ambiente s.p.a. nel merito della controversia, con la conseguenza che il resistente avrebbe dovuto affrontare non solo ulteriori spese legali per avviare il giudizio di secondo grado, ma anche il rischio non trascurabile -considerata la richiesta di una condanna ad un risarcimento danni di 6 milioni di euro e considerato che è circostanza pacifica che il Dott. era sprovvisto di assicurazione professionale (doc. 7 ricorso)- CP_1 di subire una revisione nel merito di una sentenza conclusa con il rigetto integrale della domanda di risarcimento della curatela e, dunque, con pronuncia nel merito sostanzialmente favorevole al CP_1
Quanto poi alla dedotta responsabilità del professionista per non aver sollevato l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda presentata dal Fallimento, oltre alla carenza probatoria di elementi atti a ritenere fondata e/o accoglibile tale eccezione, comunque deve verosimilmente escludersi che -come invece pretenderebbe il resistente al fine di paralizzare la pretesa creditoria del legale- ciò avrebbe comportato una definizione più spedita della decisione, potendo ritenersi che sia il valore della controversia, sia la pluralità di parti coinvolte, nonché la complessità della causa dichiarata dall'organo giudicante in sentenza, sarebbe stata comunque decisa all'esito dello svolgimento di tutte le fasi processuali del giudizio.
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con la condanna del al CP_1 pagamento dei compensi professionali pari ad euro 61.085,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura di legge, ed interessi ex art. 1224 c.c. dalla data della messa in mora del 5 dicembre 2021 (doc. 10 ricorso) sino al saldo (Cass. Civ. 17858/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i vigenti parametri di cui al DM 55/2014, in base al decisum, liquidate le fasi di studio, introduttiva, decisionale e istruttoria ai minimi, in ragione del rito semplificato, dell'oggetto della controversia e della natura documentale della causa.
La condotta processuale posta in essere da è elemento valido per Controparte_1 condannare lo stesso non solo al pagamento delle spese di lite, ma anche al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Come noto, la legge di riforma del processo civile n. 69 del 2009 ha aggiunto all'articolo 96 un terzo comma, con cui si introduce la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, condanna, anche d'ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma
- ulteriore rispetto alle spese processuali - equitativamente determinata.
Tale norma, a differenza di quella di cui ai primi due commi dello stesso art. 96 c.p.c., non individua una ipotesi di responsabilità, svolgendo invece una funzione propriamente sanzionatoria di comportamenti processuali abusivi del diritto di azione o di difesa, che viene dalla parte piegato a fini dilatori o pretestuosi, con la conseguenza di aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, di ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti. Nel corso del giudizio è emersa la pretestuosità della difesa del resistente che ha tenuto in giudizio una tipica condotta processuale temeraria o quantomeno colposamente pretestuosa avanzando censure di manifesta inconsistenza giuridica, riconoscendo di fatto di aver ricevuto la prestazione professionale ma tentando di paralizzare la pretesa creditoria con una generica e non provata accusa di responsabilità professionale, e finanche rifiutando un tentativo di componimento bonario, non accogliendo l'invito alla negoziazione assistita proposto dal ricorrente sin dal 2022 (doc. 11 ricorso).
Quanto sopra è elemento valido per condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c., in somma equitativamente individuata in un sottomultiplo delle spese liquidate e così per € 1.763,00.
Peraltro, deve condannarsi il resistente ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. come modificato dalla Riforma Cartabia ex D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 anche al versamento a favore della cassa delle ammende di euro 500,00 a compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_1 Parte_1 euro 61.085,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura di legge, oltre interessi ex art. 1224 c.c. dalla data della messa in mora del 5 dicembre 2021;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
, liquidate in € 379,50 di spese ed in € 7.052,00 per compensi, oltre iva, cpa e
[...] spese generali nella misura di legge;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 1.763,00 ex art. 96, co. III c.p.c.;
- condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di Controparte_1 euro 500,00.
Così deciso in Roma, 15 ottobre 2025
Il Giudice
W. VE