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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente e Relatore
DE LUCA TOBIA, Giudice
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1455/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. SCARTO n. 25042812154550008000001 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2342/2025 depositato il
29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va premesso che parte ricorrente ometteva il versamento dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale dal medesimo dichiarate come dovute nella dichiarazione dei redditi Modello Unico relativo al periodo di imposta 2021. Rilevato l'omesso versamento delle imposte, l'Amministrazione finanziaria inviava al sig.
Ricorrente_1 la comunicazione di irregolarità n. 527623632437, del 6 maggio 2024, recapitata il 13 maggio 2024 e, a seguito del mancato pagamento, l'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Lecce (di seguito
Ufficio) iscriveva a ruolo l'importo complessivamente dovuto.Pertanto Agenzia Entrate Riscossione formava e notificava, il 13 febbraio 2025, la cartella di pagamento n. 059 2024 0043864112, non impugnata e resasi definitiva.
Con provvedimento prot. 202503272025RAR0593592440001 del 27 marzo
2025, l'Agente della riscossione concedeva la dilazione di pagamento della predetta cartella, a seguito di istanza del contribuente presentata il 26 marzo 2025.
Il piano di rateazione prevedeva il pagamento del debito d'imposta in 24 rate, con data di scadenza della prima rata il 10 aprile 2025.
Il ricorrente presentava, il 28 aprile 2025, richiesta di pagamento mediante compensazione con i crediti derivanti da bonus facciate, ex articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ma il pagamento tramite modello F24 veniva scartato per le ragioni esposte nella stampigliatura apposta in calce al modello F24 medesimo, recante data 6 maggio 2025: «Debito RUOL pagato con crediti agevolativi (codice tributo 7715) riconosciuti ex lege che non possono in alcun modo essere ricondotti a crediti di natura erariale ed utilizzati con il modello F24 accise».
Con il ricorso il ricorrente impugna la "comunicazione di scarto" della suddetta richiesta compensazione lamentandone l'illegittimità e la mancanza di motivazione. Chiede annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate evidenziando inammissibilità de ricorso ed infondatezza nel merito chiedendo il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Infatti l'atto impugnato non rientra tra quelli indicati all'articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992,recante l'elenco degli atti impugnabili dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.Anche se l'elencazione degli atti impugnabili con ricorso, di cui al citato articolo 19, non è tassativa, secondo consolidata giurisprudenza la giurisdizione tributaria può attivarsi solo in riferimento agli atti con cui l'Amministrazione finanziaria manifesta una pretesa impositiva nei confronti del contribuente, oppure nega il rimborso di somme versate ma non dovute, oppure, ancora, nega o revoca agevolazioni. circostanza non ravvisabile in riferimento all'atto impugnato.
Si ritengono sussitere motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente e Relatore
DE LUCA TOBIA, Giudice
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1455/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. SCARTO n. 25042812154550008000001 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2342/2025 depositato il
29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va premesso che parte ricorrente ometteva il versamento dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale dal medesimo dichiarate come dovute nella dichiarazione dei redditi Modello Unico relativo al periodo di imposta 2021. Rilevato l'omesso versamento delle imposte, l'Amministrazione finanziaria inviava al sig.
Ricorrente_1 la comunicazione di irregolarità n. 527623632437, del 6 maggio 2024, recapitata il 13 maggio 2024 e, a seguito del mancato pagamento, l'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Lecce (di seguito
Ufficio) iscriveva a ruolo l'importo complessivamente dovuto.Pertanto Agenzia Entrate Riscossione formava e notificava, il 13 febbraio 2025, la cartella di pagamento n. 059 2024 0043864112, non impugnata e resasi definitiva.
Con provvedimento prot. 202503272025RAR0593592440001 del 27 marzo
2025, l'Agente della riscossione concedeva la dilazione di pagamento della predetta cartella, a seguito di istanza del contribuente presentata il 26 marzo 2025.
Il piano di rateazione prevedeva il pagamento del debito d'imposta in 24 rate, con data di scadenza della prima rata il 10 aprile 2025.
Il ricorrente presentava, il 28 aprile 2025, richiesta di pagamento mediante compensazione con i crediti derivanti da bonus facciate, ex articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ma il pagamento tramite modello F24 veniva scartato per le ragioni esposte nella stampigliatura apposta in calce al modello F24 medesimo, recante data 6 maggio 2025: «Debito RUOL pagato con crediti agevolativi (codice tributo 7715) riconosciuti ex lege che non possono in alcun modo essere ricondotti a crediti di natura erariale ed utilizzati con il modello F24 accise».
Con il ricorso il ricorrente impugna la "comunicazione di scarto" della suddetta richiesta compensazione lamentandone l'illegittimità e la mancanza di motivazione. Chiede annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate evidenziando inammissibilità de ricorso ed infondatezza nel merito chiedendo il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Infatti l'atto impugnato non rientra tra quelli indicati all'articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992,recante l'elenco degli atti impugnabili dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.Anche se l'elencazione degli atti impugnabili con ricorso, di cui al citato articolo 19, non è tassativa, secondo consolidata giurisprudenza la giurisdizione tributaria può attivarsi solo in riferimento agli atti con cui l'Amministrazione finanziaria manifesta una pretesa impositiva nei confronti del contribuente, oppure nega il rimborso di somme versate ma non dovute, oppure, ancora, nega o revoca agevolazioni. circostanza non ravvisabile in riferimento all'atto impugnato.
Si ritengono sussitere motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.