Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 78
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso

    L'atto impugnato non rientra tra quelli elencati all'articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. Anche se l'elencazione non è tassativa, la giurisdizione tributaria può attivarsi solo in riferimento agli atti con cui l'Amministrazione finanziaria manifesta una pretesa impositiva, nega il rimborso di somme versate ma non dovute, oppure nega o revoca agevolazioni, circostanze non ravvisabili nell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 78
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 78
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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