Articolo 59 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52
Articolo 58
Versione
25 febbraio 1996
Art. 59. (Coordinamento interministeriale per gli
adempimenti comunitari). 1. Ai partecipanti, in qualita' di componenti o di personale di segreteria, alle riunioni della Commissione per il recepimento delle direttive comunitarie di cui all' articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , continua a competere un gettone di presenza determinato con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro del tesoro.
Note all'art. 59:
- Per quanto concerne la legge 16 aprile 1987, n. 183 , vedi nota all'art. 56;
- L'art. 19 della suddetta legge cosi' recita:
"Art. 19 (Commissione per il recepimento delle normative comunitarie). - 1. Al fine di favorire il sollecito recepimento delle normative comunitarie e' autorizzata la costituzione di una commissione, presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, formata da funzionari del Dipartimento stesso e delle Amministrazioni dello Stato interessate e da un magistrato del Consiglio di Stato, nominati con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.
2. Al personale chiamato a far parte della commissione di cui al comma 1 sara' corrisposto un compenso da stabilirsi con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Al relativo onere si fara' fronte con uno stanziamento di lire 60 milioni sul capitolo 6921 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri - rubrica 37 - per l'esercizio finanziario 1987, mediante corrispondente riduzione della dotazione iscritta al capitolo 6942 della rubrica stessa". 96G0038
Entrata in vigore il 25 febbraio 1996