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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16939 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5584/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. UC LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 5584/2022 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con
[...] P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. PASQUALE CLAUDIA, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Di
Pallacorda, n. 7;
ATTORE contro
(C.F. ); CP_2 C.F._1
CONV. - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come processo verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato l' , e per Controparte_1 esso la chiedeva, a questo Tribunale, che venisse accertata l'occupazione senza Controparte_1 titolo da parte di dell'appartamento sito in Roma alla via Pieve Fosciana n. 53, ed. A, CP_2 pianto terzo, int. 11 nonché al pagamento della somma di € 17.468,17 a titolo di indennità di occupazione.
A tal fine la parte attrice deduceva come L' avesse affidato la gestione del proprio patrimonio CP_1 immobiliare alla in virtù di contratto e procura speciale;
che anche l'immobile Controparte_1 per cui è causa fosse tra quelli conferiti in gestione alla che l'appartamento Controparte_1 veniva abusivamente occupato dalla signora almeno a partire da maggio 2016, come da CP_2 comunicazione pervenuta dal portiere dello stabile;
che nonostante i ripetuti solleciti la signora non provvedeva a rilasciare l'immobile.
Pur ritualmente evocato in giudizio la signora non si è costituita ed è stata dichiarata contumace CP_2 all'udienza del 17 giugno 2022.
La causa è stata istruita mediante ammissione di interrogatorio formale della convenuta, fissando all'uopo l'udienza del 13 luglio 2023; a tale udienza la convenuta, pur ritualmente intimata, non si è presentata. È stata altresì ammessa la prova testimoniale del signor , portiere dello Testimone_1 stabile. La trattazione è stata poi rinviata all'udienza del dì 11 ottobre 2024 per assunzione della causa in decisione.
Sulla base degli atti di causa la domanda risulta infondata sì da essere rigettata.
In via preliminare deve, infatti, osservarsi il difetto di prova in ordine alla titolarità attiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio (cfr. Cass. SS. UU. 2951/2016), atteso che dalla documentazione depositata non emerge la legittimazione della ad agire in Controparte_1 giudizio in ordine all'immobile sito in Roma alla via Pieve Fosciana, n. 53, ed. A, pianto terzo, int. 11.
Deve, infatti, evidenziarsi che il documento denominato “18.06.2020 contratto firmato” non è corredato dagli allegati che dovrebbero contenere l'enumerazione degli immobili rimessi alla gestione della in particolare l'allegato “F”. CP_1
CP_ Peraltro neanche i successivi due documenti denominati “Nuova procura del 02-07-2020 231-462” CP_ e “Nuova procura del 02-07-2020 463-670”, contenenti l'elencazione degli immobili per cui la
Romeo Gestione ha ricevuto mandato, non contemplano riferimento alcuno all'immobile sito in Roma alla via Pieve Fosciana n. 53, ed. A, piano terzo, int. 11, per il quale in questa sede si agisce. pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la soccombenza regola le spese;
in assenza di attività processuale svolta dalla convenuta, non vi sono spese di lite alla cui rifusione vada condannata la parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della convenuta, così dispone:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, li 3 di dicembre 2025.
Il giudice
UC LA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. UC LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 5584/2022 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con
[...] P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. PASQUALE CLAUDIA, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Di
Pallacorda, n. 7;
ATTORE contro
(C.F. ); CP_2 C.F._1
CONV. - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come processo verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato l' , e per Controparte_1 esso la chiedeva, a questo Tribunale, che venisse accertata l'occupazione senza Controparte_1 titolo da parte di dell'appartamento sito in Roma alla via Pieve Fosciana n. 53, ed. A, CP_2 pianto terzo, int. 11 nonché al pagamento della somma di € 17.468,17 a titolo di indennità di occupazione.
A tal fine la parte attrice deduceva come L' avesse affidato la gestione del proprio patrimonio CP_1 immobiliare alla in virtù di contratto e procura speciale;
che anche l'immobile Controparte_1 per cui è causa fosse tra quelli conferiti in gestione alla che l'appartamento Controparte_1 veniva abusivamente occupato dalla signora almeno a partire da maggio 2016, come da CP_2 comunicazione pervenuta dal portiere dello stabile;
che nonostante i ripetuti solleciti la signora non provvedeva a rilasciare l'immobile.
Pur ritualmente evocato in giudizio la signora non si è costituita ed è stata dichiarata contumace CP_2 all'udienza del 17 giugno 2022.
La causa è stata istruita mediante ammissione di interrogatorio formale della convenuta, fissando all'uopo l'udienza del 13 luglio 2023; a tale udienza la convenuta, pur ritualmente intimata, non si è presentata. È stata altresì ammessa la prova testimoniale del signor , portiere dello Testimone_1 stabile. La trattazione è stata poi rinviata all'udienza del dì 11 ottobre 2024 per assunzione della causa in decisione.
Sulla base degli atti di causa la domanda risulta infondata sì da essere rigettata.
In via preliminare deve, infatti, osservarsi il difetto di prova in ordine alla titolarità attiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio (cfr. Cass. SS. UU. 2951/2016), atteso che dalla documentazione depositata non emerge la legittimazione della ad agire in Controparte_1 giudizio in ordine all'immobile sito in Roma alla via Pieve Fosciana, n. 53, ed. A, pianto terzo, int. 11.
Deve, infatti, evidenziarsi che il documento denominato “18.06.2020 contratto firmato” non è corredato dagli allegati che dovrebbero contenere l'enumerazione degli immobili rimessi alla gestione della in particolare l'allegato “F”. CP_1
CP_ Peraltro neanche i successivi due documenti denominati “Nuova procura del 02-07-2020 231-462” CP_ e “Nuova procura del 02-07-2020 463-670”, contenenti l'elencazione degli immobili per cui la
Romeo Gestione ha ricevuto mandato, non contemplano riferimento alcuno all'immobile sito in Roma alla via Pieve Fosciana n. 53, ed. A, piano terzo, int. 11, per il quale in questa sede si agisce. pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la soccombenza regola le spese;
in assenza di attività processuale svolta dalla convenuta, non vi sono spese di lite alla cui rifusione vada condannata la parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della convenuta, così dispone:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, li 3 di dicembre 2025.
Il giudice
UC LA
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