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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 8695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8695 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 9/9/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 12940/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. DI GIACOMO ENRICO Parte_1
RICORRENTE
E
, TE
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: licenziamento orale e differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 29.3.2024, Parte_1
ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
[...] chiedendo:
- accertarsi e dichiararsi l'inefficacia del licenziamento orale intimatole dal sig. in data 18.1.2024; TE
- ordinarsi, per l'effetto, a la propria TE reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 2 del D.Lgs. 23/2015 e condannarsi lo stesso al risarcimento del danno subito mediante la corresponsione di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione
1 di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
- in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la illegittimità del licenziamento intimatole dal sig. per TE mancanza di giustificato motivo oggettivo;
- condannarsi, per l'effetto, ai sensi degli artt. TE
3 e 9 del D.Lgs. 23/2015 al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto “tenuto conto di tutti i criteri di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018”;
- in ogni caso, accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a percepire le somme a titolo di retribuzione maturate nonché quanto maturato in costanza del rapporto di lavoro e, per l'effetto, condannarsi
[...]
a pagarle la somma lorda di € 5.048,92, per i TE titoli meglio specificati nel conteggio allegato, ovvero la maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia. La ricorrente ha premesso in fatto quanto segue:
- ella è stata assunta in data 7.10.2022 dal sig. CP
, il quale svolge nella forma dell'impresa individuale
[...]
l'attività di promotore finanziario e occupa meno di quindici dipendenti;
- più esattamente, è stata assunta con contratto a tempo determinato part time a 18 ore settimanali, con qualifica di segretaria d'ufficio e inquadramento nel V livello del CCNL Commercio-Confcommercio;
- prima della sua scadenza, fissata per il 31.12.2022, il contratto è stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 9.11.2022;
- in data 18.1.2024, ella è stata licenziata oralmente dal sig.
[...] il quale le comunicava che dal giorno seguente non avrebbe CP dovuto più presentarsi al lavoro;
- in data 24.1.2024, il sig. ha proceduto a comunicare il CP licenziamento per giustificato motivo oggettivo “come da comunicazione che si deposita con decorrenza 19.1.2024”; Pt_2
- il licenziamento è stato tempestivamente impugnato in via stragiudiziale;
2 - in data 29.1.2024, le è stata inviata “a mezzo mail” dal commercialista dell'impresa una lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo “datata 29.12.2023 non sottoscritta dal datore di lavoro né mai ricevuta prima della suddetta data”;
- anche tale lettera è stata impugnata con lettera raccomandata del 22.3.2024, ricevuta in data 26.3.2024;
- ella ha, per tutto il periodo di lavoro, svolto mansioni coerenti con l'inquadramento contrattuale ricevuto occupandosi di caricare le pratiche di mutuo prima sul portale “CREDIPASS” e successivamente sui portali delle varie banche, di caricare i contratti di assicurazione sui portali delle società, di caricare le pratiche dei prestiti e delle cessioni del quinto sui portali delle società e di esaminare la “fattibilità” delle varie pratiche curando anche i rapporti con la clientela;
- ha osservato, durante l'intero periodo, l'orario di lavoro “dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per un totale di 20 ore settimanali”;
- non ha percepito gli importi di cui ai prospetti paga dei mesi da settembre a dicembre 2023 e la 13a mensilità “ove ha percepito solamente l'importo complessivo di € 1.000,00”;
- non ha percepito, inoltre, il TFR dovuto nonché la retribuzione per i giorni “lavorati” nel mese di gennaio 2024. Tanto premesso e considerato:
- che licenziamento è inefficace perché intimato alla sig.ra Parte_1
oralmente; ciò, del resto, si evince dalla comunicazione
[...]
UniLav trasmessa in data 24.1.2024 ove è riportata, quale data della cessazione del rapporto di lavoro, la data del 19.1.2024;
- che a nulla vale il maldestro tentativo di formalizzare il licenziamento con lettera inviata a mezzo e-mail in data 29.1.2024, successivamente alla comunicazione peraltro “non Pt_2 sottoscritta né mai portata a conoscenza della ricorrente”;
- in subordine, che il licenziamento in forma scritta, comminato per riduzione del personale per motivi economici, è privo di giustificato motivo non avendo il datore di lavoro fornito la prova dell'integrale soppressione delle attività svolte dalla dipendente licenziata e l'impossibilità di ricollocarla in mansioni equivalenti o anche inferiori;
si evidenzia che, in ragione del tipo di mansioni espletate dalla sig.ra “strutturali” o “inerenti alla struttura Parte_1 aziendale”, il datore avrebbe dovuto dimostrare, oltre alla impossibilità di utilizzare altrimenti la ricorrente, il rispetto delle
3 regole di correttezza e buona fede nella scelta tra più lavoratori occupati in posizione di piena fungibilità;
- che la ricorrente non ha percepito interamente quanto risultante dai prospetti paga in atti e quanto dovutole alla cessazione del rapporto di lavoro, come meglio specificato in ricorso e nel conteggio ad esso allegato, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima illustrate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, non si TE
è costituito in giudizio. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa come di seguito.
***
La controversia verte sull'accertamento della inefficacia del licenziamento perché intimato oralmente o, in subordine, della sua illegittimità perché privo di giustificato motivo oggettivo nonché sull'accertamento, nel primo caso, del diritto alle retribuzioni dalla decisione di reintegrazione sino all'effettiva reintegra e, comunque, ad una serie di differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro. La controparte datoriale, pur regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio;
come riscontrato all'udienza del 8.10.2024, è stato prodotto l'originale del ricorso notificato a mezzo del servizio postale al sig.
[...] con avviso di ricevimento da cui risultano la TE temporanea assenza del destinatario, la spedizione in data 16.4.2024 della raccomandata informativa n. 669073872534 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e il mancato ritiro dell'atto entro il termine di 10 giorni dalla data di immissione nella cassetta postale della ovvero della comunicazione Pt_3 di avvenuto deposito presso l'ufficio postale nonché tale ultima comunicazione datata 17.4.2024 (si vedano, altresì, i certificati di residenza depositati in data 12.5.2025, con l'ultimo aggiornato alla stessa data). Va, pertanto, dichiarata la contumacia del sig. (art. 171, CP ult. co., c.p.c.). Riguardo al rapporto di lavoro, figurano, nel fascicolo di parte:
- la lettera di assunzione della ricorrente a tempo determinato, in qualità di “Segretaria d'ufficio, V° livello, tempo part-time n° 18 ore settimanali,…, a decorrere dal 07/10/2022 con scadenza il 31/12/2022”, e orario di lavoro ripartito in “3,5 h al giorno dal lunedì al venerdì” (all. 3);
- la comunicazione avente ad oggetto la trasformazione del contratto in contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 9.11.2022, l'attribuzione del superiore IV° livello e la modifica
4 dell'orario di lavoro, “da tempo part-time 18 ore a tempo part-time 20 ore settimanali” (all. 5);
- la Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav trasmessa in data 24.1.2024 e avente ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro a decorrere dal “19/01/2024” per “GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO” (all. 6);
- la lettera raccomandata a/r di licenziamento “per giustificato motivo oggettivo” con effetto dal 19.1.2024, datata 29.12.2023, che sarebbe stata trasmessa a mezzo e-mail dallo studio del commercialista dell'impresa, dott. , in data 29.1.2024; Persona_1 vi si legge della decisione datoriale di risolvere il rapporto di lavoro
“determinata dalla perdurante crisi di mercato e dalla sensibile riduzione di fatturato che, purtroppo, ha interessato e continua ad interessare la scrivente società”, della “evidente impossibilità di far fronte ai notevoli costi fissi”, della necessità di una “scelta volta a consentire una gestione più economica dell'impresa con conseguente riduzione del personale”; si legge, altresì, della
“impossibilità di adibirla a mansioni diverse all'interno dell'azienda” (all. 9; in all. 8 è stato prodotto in formato “.pdf” l'e-mail di trasmissione della lettera, dall'indirizzo “ ). Email_1
1. Ciò premesso, la formalizzazione del licenziamento, come sottolinea parte ricorrente, con lettera datata 29.12.2023 ma trasmessa solo in data 29.1.2024, appare un “maldestro tentativo” del datore di rimediare al precedente recesso intimato in forma orale tant'è che lo stesso era già stato comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (la relativa comunicazione UniLav risulta inviata in data “24/01/2024”). Ora, se è vero che l'art. 2 della L. 604/1966 esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto (“1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro… 3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”), ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione cosicché è necessario e sufficiente che esso sia portato a conoscenza del lavoratore in qualunque modo idoneo (Cass. 12499/2012), è altrettanto vero che nel caso in questione il datore di lavoro non si è costituito in giudizio e non ha fornito prova d'aver portato a conoscenza della lavoratrice il recesso in data antecedente o coeva all'estromissione della stessa avvenuta il 18.1.2024 e, comunque, in data antecedente al 24.1.2024. Peraltro, la lettera di cui si tratta non reca alcuna sottoscrizione.
5 Si consideri anche la mancata risposta della controparte all'interrogatorio formale ammesso con ordinanza del 21.5.2025 (vd. la notifica avvenuta in data 23.6.2025 per consegna nelle mani di R_
, madre convivente con il sig.
[...] TE documentata con deposito del 25.8.2025) e vertente, tra l'altro, sull'episodio del licenziamento orale, avvenuto “in data 18.1.2024” allorché la ricorrente “giunta sul posto di lavoro in Roma, Viale Carlo Marx, 140, veniva licenziata oralmente dal Sig. e TE le veniva comunicato che dal giorno successivo non doveva più ripresentarsi sul posto di lavoro”, come riportato al punto 4) delle premesse del ricorso. Dunque, può ritenersi sufficientemente acclarata la estromissione della lavoratrice dall'azienda per volontà datoriale e in forma orale in data 18.1.2024 (stabilisce l'art. 232, comma 1, c.c., che “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” e, come ha chiarito, fra le altre, Cass., 6-2, ord. 9436/2018, “la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi (…). La disposizione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega, infatti, automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova…”). Ne discende, trovando applicazione l'art. 2 del D.Lgs. 23/2025, che il recesso sia inefficace, che al sig. sia ordinata la TE reintegrazione della sig.ra nel posto di lavoro e che Parte_1 sia condannato al risarcimento del danno subito dalla CP lavoratrice mediante la corresponsione, in suo favore, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso, in misura non inferiore a cinque mensilità; il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (commi 1 e 2 dell'art. 2). Il datore è obbligato, altresì, a corrispondere alla le Parte_1 retribuzioni dalla data della decisione sino a quella dell'effettiva reintegra (sul punto, Cass. 6494/1991 e Cass. 8421/1996 ove si legge
6 che “A seguito della sentenza che dichiara l'illegittimità del licenziamento ed ordina la reintegrazione nel posto di lavoro, il corrispondente obbligo ripristinatorio del datore di lavoro, ed il correlativo dovere retributivo di cui all'art. 18, secondo comma, della legge n. 300 del 1970, si fondano sulla riaffermata vigenza della "lex contractus" precedente e sulla ininterrotta continuità del rapporto di lavoro, con equiparazione, alla effettiva utilizzazione delle energie del dipendente, della mera utilizzabilità di esse, in relazione alla disponibilità del lavoratore, ove richiesto, a riprendere servizio, salva la prova contraria, a carico del datore di lavoro, della sua mancanza di disponibilità”).
2. Si consideri che, anche a voler ritenere valida l'intimazione in forma scritta, il recesso sarebbe privo del giustificato motivo oggettivo addotto. Le formule a tal fine utilizzate dal datore di lavoro, che ha enunciato una generica esigenza di ridimensionamento dell'attività indotta dalla
“perdurante crisi di mercato” e dalla “sensibile riduzione di fatturato”, sono formule vuote perché non supportate da dati oggettivi. È appena il caso di ricordare che “ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della I. n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore” (così in Cass. 13643/2021); il giudica apicale ha precisato, inoltre, che l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti ora menzionati grava sul datore di lavoro il quale “può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili”. Ciò detto, il sig. non costituendosi in giudizio, non ha CP offerto la dimostrazione dell'effettività della crisi di mercato e del sensibile calo di fatturato della sua azienda né, evidentemente, del
7 nesso causale tra il riassetto aziendale attuato tramite la soppressione del posto di lavoro della sig.ra e il licenziamento di Parte_1 quest'ultima, della correttezza della scelta di licenziare proprio lei – è stato sottolineato come le mansioni cui la era adibita fossero Parte_1 coessenziali all'oggetto sociale, attività di “PROMOTORE FINANZIARIO” (vd. la visura camerale in all. 1 al fasc. ricorrente), trattandosi di mansioni di segreteria (in verità, dalla visura camerale non sembra vi fossero altri dipendenti) – e della impossibilità di adibirla a mansioni diverse, in ipotesi inferiori.
3. Riguardo alle rivendicazioni economiche, è stata, anzitutto, dedotta la corresponsione solo parziale delle spettanze relative ai mesi da settembre a dicembre 2023 e della 13a mensilità. Più esattamente, in base al conteggio in all. 14 al fasc. di parte, risultano richiesti:
- per il mese di settembre 2023, € 824,37 (sotto la voce “Retribuzione” del relativo prospetto);
- per il mese di ottobre 2023, € 824,37;
- per il mese di novembre 2023, € 824,37;
- per il mese di dicembre 2023, € 824,37, per un importo complessivo di € 2.297,48, già detratti € 1.000,00 che la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto (così, a pg. 3 dell'atto introduttivo). La richiesta trova conforto nelle risultanze dei prospetti paga in all. 12 al fascicolo, di entità anche superiore. Al predetto importo va sommato l'importo di € 8,71 a titolo di differenza sulla 13a mensilità dell'anno 2023. È stato, inoltre, dedotto il mancato pagamento dell'importo di € 1.748,02 a titolo di retribuzione ordinaria per n. 17 giorni “lavorati” nel mese di gennaio 2024, di n. 7 ratei di 14a mensilità (da luglio 2023 a gennaio 2024), di n. 1 rateo di 13a mensilità anno 2024 e di ferie e permessi non goduti. Ne risulta un importo complessivo dovuto di € 4.054,21. A tale importo non può aggiungersi il TFR, inesigibile proseguendo il rapporto di lavoro de jure in virtù dell'ordine di reintegrazione.
*** Per i motivi esposti, il ricorso deve essere accolto in parte, anzitutto con l'accertamento e la declaratoria della inefficacia del licenziamento intimato in forma orale a , con l'ordine a Parte_1 TE
a reintegrarla nel posto di lavoro ed a risarcire il danno da lei subito mediante la corresponsione, in suo favore, di un'indennità commisurata
8 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità, nonché a versare, per il medesimo periodo, i contributi previdenziali e assistenziali. Va, poi, accertato e dichiarato il diritto di
[...]
di percepire le retribuzioni dalla data della decisione sino Parte_1
a quella dell'effettiva reintegra e di percepire la somma complessiva di € 4.054,21 a titolo di differenze sulle retribuzioni a lei spettanti per i mesi da settembre 2023 a gennaio 2024, sulla 13a mensilità anno 2023, a titolo di n. 7 ratei di 14a mensilità (da luglio 2023 a gennaio 2024), a titolo di 1 rateo di 13a mensilità anno 2024 e di ferie e permessi non goduti;
al pagamento di tali importi, oltre accessori come per legge, va condannato
. TE
L'esito del giudizio giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 3.688,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 247/2022, in misura di 2/3, pari ad € 2.459,00, sono poste a carico di , restando il residuo terzo compensato. TE
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in parte, anzitutto con l'accertamento e la declaratoria della inefficacia del licenziamento intimato in forma orale a , con l'ordine a a Parte_1 TE reintegrarla nel posto di lavoro ed a risarcire il danno da lei subito mediante la corresponsione, in suo favore, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità, nonché a versare, per il medesimo periodo, i contributi previdenziali e assistenziali;
- accerta e dichiara, inoltre, il diritto di di Parte_1 percepire le retribuzioni dalla data della decisione sino a quella dell'effettiva reintegra e di percepire la somma complessiva di € 4.054,21 a titolo di differenze sulle retribuzioni a lei spettanti per i mesi da settembre 2023 a gennaio 2024, sulla 13a mensilità anno
2023, a titolo di n. 7 ratei di 14a mensilità (da luglio 2023 a gennaio
2024), a titolo di 1 rateo di 13a mensilità anno 2024 e di ferie e
9 permessi non goduti, e condanna al TE pagamento di tali importi, oltre accessori come per legge;
- condanna, infine, al pagamento, in favore di TE
, delle spese di giudizio, liquidate nella somma Parte_1 complessiva di € 3.688,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 247/2022, in misura di 2/3, pari ad € 2.459,00.
Così deciso in Roma il 9/9/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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