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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/05/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 535/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 535/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. CAVALIERE ALESSANDRO
e nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. ZACCARDI PAOLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/03/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 18/06/2016 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 17/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi e , provvede come Parte_1 Controparte_1
segue:
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e si daranno reciproca comunicazione dei loro indirizzi anche in caso di variazione;
b) i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi affinché possano conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
c) i figli minori sono affidati in via condivisa a entrambi Per_1 Per_2 Per_3
i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
d) la casa coniugale di proprietà della sig.ra sita in Parte_1
Montesilvano (PE), Via Sava n. 28/9, rimarrà assegnata alla stessa con tutti gli arredi ed ivi ci continuerà a vivere insieme ai figli minori in quanto genitore collocatario;
e) il padre avrà la facoltà di vedere i figli minori e tenerli con sé, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, secondo il seguente calendario di visita:
- il giovedì pomeriggio dalle ore 18,00 alle ore 21,30 con impegno del padre a prelevare i figli dalla casa materna e a riconsegnarli alla madre dopo aver provveduto alla cena;
- due fine settimana al mese alternati di cui il primo dalle ore 10,00 del sabato fino alle ore 21 della domenica e nel periodo estivo fino al lunedì mattina, l'altro dalle ore pagina 3 di 6 19,00 del venerdì alle ore 21,30 della domenica;
il tutto, compatibilmente con gli impegni di lavoro della madre;
- durante le festività natalizie, ogni anno, i figli trascorreranno con il padre il giorno di Natale dalle ore 11,00 sino al giorno di Santo Stefano alle ore 11,00. In occasione del Capodanno, invece, i genitori avranno la facoltà di trascorrere con i figli, ad anni alterni, il giorno 31 dicembre dalle ore 14,00 alle ore 20 del giorno 01 gennaio.
Il giorno della Befana sarà trascorso con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni
(prelievo alle ore 9,00; riconsegna alle ore 21,00).
Relativamente alle vacanze pasquali, invece, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con i figli, il giorno della Santa Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo
(prelievo alle ore 9,00; riconsegna alle ore 21,00). In ogni caso, per tutte le festività, sarà rispettato il criterio dell'alternanza di anno in anno;
- nel corso del periodo estivo, ciascun genitore avrà̀ la facoltà̀ di trascorrere con i figli due settimane non consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di maggio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà̀ essere individuato, previo accordo, entro la data di definizione dei rispettivi piani ferie di lavoro di ogni anno e comunque entro il 30 marzo di ciascun anno. Durante il periodo di vacanza sono autorizzate per ciascun genitore due videochiamate al giorno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'eventuale indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli e favoriranno una eventuale visita dell'altro genitore a metà periodo;
- i compleanni dei figli saranno trascorsi con entrambi i genitori;
il giorno del compleanno della madre i figli staranno con questa così come il giorno del compleanno del padre i figli staranno con lui.
Sarà cura del padre recarsi presso l'abitazione della madre per assumere la custodia dei minori ed ivi ricondurli alle cadenze disposte anche per il tramite di familiari all'uopo delegati;
pagina 4 di 6 f) il sig. , tenuto conto delle proprie capacità reddituali, Controparte_1
provvederà a corrispondere al coniuge un contributo per il mantenimento dei tre figli minori, e la complessiva somma di euro 600,00 mensili Per_1 Per_2 Per_3
(euro 200,00 per ciascun figlio) sottoposta a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione nel mese di gennaio 2026; gli assegni familiari, A.U. e ogni altra agevolazione per la prole, compresi gli sgravi fiscali, saranno posti a favore della sig.ra (a tal riguardo il sig. Parte_1
rinuncia alla propria quota parte dell'assegno unico riferito ai tre figli CP_1
minori il quale continuerà ad essere versato in favore della madre che ne disporrà liberamente, essendosene tenuto conto nella determinazione del contributo al mantenimento); le spese straordinarie relative al mantenimento ed alla crescita dei minori saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno disciplinate come da protocollo del Tribunale di Pescara;
le somme per il mantenimento dei figli dovranno essere corrisposte alla sig.ra Parte_1
entro il 20 (venti) di ogni mese al quale il contributo si riferisce, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima sig.ra Parte_1
(IBAN: IT 71 U 03069 77341 100000002836);
g) le parti espressamente si prestano il consenso, ora per allora, al rilascio di tutti quei documenti per i quali, amministrativamente, sia richiesto l'assenso o il consenso di uno dei coniugi e si impegnano, come già detto sopra, a comunicarsi le eventuali variazioni di domicilio e/o residenza e nel contempo i ricorrenti si autorizzano sin d'ora reciprocamente ad espatriare;
h) le spese e i compensi legali relativi al presente giudizio di separazione personale dei coniugi restano interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché
pagina 5 di 6 provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 535/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. CAVALIERE ALESSANDRO
e nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. ZACCARDI PAOLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/03/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 18/06/2016 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 17/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi e , provvede come Parte_1 Controparte_1
segue:
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e si daranno reciproca comunicazione dei loro indirizzi anche in caso di variazione;
b) i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi affinché possano conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
c) i figli minori sono affidati in via condivisa a entrambi Per_1 Per_2 Per_3
i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
d) la casa coniugale di proprietà della sig.ra sita in Parte_1
Montesilvano (PE), Via Sava n. 28/9, rimarrà assegnata alla stessa con tutti gli arredi ed ivi ci continuerà a vivere insieme ai figli minori in quanto genitore collocatario;
e) il padre avrà la facoltà di vedere i figli minori e tenerli con sé, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, secondo il seguente calendario di visita:
- il giovedì pomeriggio dalle ore 18,00 alle ore 21,30 con impegno del padre a prelevare i figli dalla casa materna e a riconsegnarli alla madre dopo aver provveduto alla cena;
- due fine settimana al mese alternati di cui il primo dalle ore 10,00 del sabato fino alle ore 21 della domenica e nel periodo estivo fino al lunedì mattina, l'altro dalle ore pagina 3 di 6 19,00 del venerdì alle ore 21,30 della domenica;
il tutto, compatibilmente con gli impegni di lavoro della madre;
- durante le festività natalizie, ogni anno, i figli trascorreranno con il padre il giorno di Natale dalle ore 11,00 sino al giorno di Santo Stefano alle ore 11,00. In occasione del Capodanno, invece, i genitori avranno la facoltà di trascorrere con i figli, ad anni alterni, il giorno 31 dicembre dalle ore 14,00 alle ore 20 del giorno 01 gennaio.
Il giorno della Befana sarà trascorso con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni
(prelievo alle ore 9,00; riconsegna alle ore 21,00).
Relativamente alle vacanze pasquali, invece, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con i figli, il giorno della Santa Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo
(prelievo alle ore 9,00; riconsegna alle ore 21,00). In ogni caso, per tutte le festività, sarà rispettato il criterio dell'alternanza di anno in anno;
- nel corso del periodo estivo, ciascun genitore avrà̀ la facoltà̀ di trascorrere con i figli due settimane non consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di maggio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà̀ essere individuato, previo accordo, entro la data di definizione dei rispettivi piani ferie di lavoro di ogni anno e comunque entro il 30 marzo di ciascun anno. Durante il periodo di vacanza sono autorizzate per ciascun genitore due videochiamate al giorno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'eventuale indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli e favoriranno una eventuale visita dell'altro genitore a metà periodo;
- i compleanni dei figli saranno trascorsi con entrambi i genitori;
il giorno del compleanno della madre i figli staranno con questa così come il giorno del compleanno del padre i figli staranno con lui.
Sarà cura del padre recarsi presso l'abitazione della madre per assumere la custodia dei minori ed ivi ricondurli alle cadenze disposte anche per il tramite di familiari all'uopo delegati;
pagina 4 di 6 f) il sig. , tenuto conto delle proprie capacità reddituali, Controparte_1
provvederà a corrispondere al coniuge un contributo per il mantenimento dei tre figli minori, e la complessiva somma di euro 600,00 mensili Per_1 Per_2 Per_3
(euro 200,00 per ciascun figlio) sottoposta a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione nel mese di gennaio 2026; gli assegni familiari, A.U. e ogni altra agevolazione per la prole, compresi gli sgravi fiscali, saranno posti a favore della sig.ra (a tal riguardo il sig. Parte_1
rinuncia alla propria quota parte dell'assegno unico riferito ai tre figli CP_1
minori il quale continuerà ad essere versato in favore della madre che ne disporrà liberamente, essendosene tenuto conto nella determinazione del contributo al mantenimento); le spese straordinarie relative al mantenimento ed alla crescita dei minori saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno disciplinate come da protocollo del Tribunale di Pescara;
le somme per il mantenimento dei figli dovranno essere corrisposte alla sig.ra Parte_1
entro il 20 (venti) di ogni mese al quale il contributo si riferisce, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima sig.ra Parte_1
(IBAN: IT 71 U 03069 77341 100000002836);
g) le parti espressamente si prestano il consenso, ora per allora, al rilascio di tutti quei documenti per i quali, amministrativamente, sia richiesto l'assenso o il consenso di uno dei coniugi e si impegnano, come già detto sopra, a comunicarsi le eventuali variazioni di domicilio e/o residenza e nel contempo i ricorrenti si autorizzano sin d'ora reciprocamente ad espatriare;
h) le spese e i compensi legali relativi al presente giudizio di separazione personale dei coniugi restano interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché
pagina 5 di 6 provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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