Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00731/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00411/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL MA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Anselmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Decreto Rettorale rep. n. 1715/2021, prot. n. 193756 del 28 ottobre 2021, dell'Università degli Studi di Ferrara, come modificato con Decreto Rettorale del 09/03/2022 n. 364, relativo alla procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, l. n. 240/2010, settore concorsuale 06/M2 – Medicina legale e del lavoro, settore scientifico-disciplinare MED/44 – Medicina del lavoro, Dipartimento di Scienze Mediche indetta con D.R. 29 aprile 2021, -OMISSIS-16;
del verbale -OMISSIS- del 10 febbraio 2022 della Commissione Giudicatrice relativo alla Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 240/2010, settore concorsuale 06/M2 – Medicina legale e del lavoro, settore scientifico-disciplinare MED/44 – Medicina del lavoro, Dipartimento di Scienze Mediche indetta con D.R. 29 aprile 2021, -OMISSIS-16;
del presupposto Regolamento per la Disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, di cui al D.R. rep. N. 1244/2020 prot. n. 194246 del 07/10/2020, nella parte in cui è disciplinata la chiamata del candidato selezionato di cui all'art. 8, ult. co. del Regolamento medesimo;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29 luglio 2022:
- del decreto rettorale del 09/03/2022 n. 364 (prot. n. 0133878) a firma del Rettore Prof.ssa -OMISSIS- dell'Università degli Studi di Ferrara, notificato alla ricorrente Prof.ssa -OMISSIS- a mezzo pec in data 20 maggio 2022;
- ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e/o collegato, anteriore e successivo, in particolare del D.R. n. 1715 del 28 ottobre 2021 come parzialmente revocato dal D.R. n. 364 del 09/03/2022;
per la condanna
dell'Università degli Studi di Ferrara – Commissione giudicatrice ad accertare e disporre la prevalenza del giudizio complessivo della candidata Prof.ssa -OMISSIS- sul giudizio complessivo della candidata Prof.ssa -OMISSIS-, modificando l'ordine di preminenza della graduatoria relativa alla procedura selettiva a favore della ricorrente;
ovvero, in subordine,
dell'Università degli Studi di Ferrara a riconvocare la Commissione esaminatrice, entro un termine prestabilito ed in diversa composizione, al fine di rinnovare le attività di valutazione e provvedere all'attribuzione dei punteggi per titoli e pubblicazioni nel rispetto della legge, anche di concorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha partecipato alla procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. n. 240/2010, settore concorsuale 06/M2 – Medicina legale e del lavoro, settore scientifico-disciplinare MED/44 – Medicina del lavoro, Dipartimento di Scienze Mediche indetta con D.R. 29 aprile 2021, -OMISSIS-16.
All’esito della procedura, effettuata la valutazione comparativa dei giudizi espressi sui candidati, all’unanimità è stato individuato il Prof. -OMISSIS-, quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche e assistenziali per le quali era stato bandito il posto.
È stato stabilito, altresì, l’ordine di preferenza delle altre candidate -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, collocate al secondo posto ex aequo .
In data 14 dicembre 2021 alla ricorrente è stata notificata la comunicazione di avvio procedimento, ai sensi degli artt. 7 e ss., l. n. 241/90 in relazione alla richiesta, da parte della Prof. -OMISSIS-, di revisione della graduatoria di merito ritenendo che l’ordine di preminenza delle candidate collocate al secondo e terzo posto non fosse corretto.
La ricorrente ha presentato, quindi, memoria endoprocedimentale, chiedendo a sua volta la revisione in autotutela dei verbali relativi al concorso in quanto la valutazione complessiva della prof.ssa -OMISSIS- avrebbe dovuto essere inferiore alla sua.
In data 10 marzo 2022, è stata comunicata alla ricorrente la chiusura, per effetto del d.r. del 09/03/2022, n. 364, del procedimento amministrativo relativo alla revisione degli atti di concorso con parziale revoca del d.r. rep. n. 1715/2021, prot. 193756 del 28/10/2021 di approvazione degli atti della procedura di selezione “limitatamente all’ordine di preminenza della procedura nella parte in cui disponeva il pari merito in seconda posizione delle Prof.sse -OMISSIS- e -OMISSIS-”: nel provvedimento è stato dato conto dell’approvazione del Verbale -OMISSIS- del 10/02/2022, nell’ambito del quale l’ordine di preferenza è stato modificato, limitatamente alla seconda e terza posizione, nel seguente modo, 2. Prof.ssa -OMISSIS-; 3. Prof.ssa -OMISSIS-.
Avverso gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe la ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 30 maggio 2022, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. la ricorrente non contesta la nomina del candidato AT, ma l’ordine di preminenza successivamente stabilito dalla Commissione giudicatrice con riferimento alle altre due candidate, prof.ssa -OMISSIS- e prof.ssa -OMISSIS-; venendo in rilievo, in tesi, una rivalutazione postuma e ultronea, in violazione dell’art. 18, comma 1, l. n. 240/2010, degli artt. 1 e 7 del Bando di concorso, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio tra i candidati; la tabella di conversione dei giudizi complessivi in voti numerici attribuiti alle candidate sarebbe stata creata in maniera arbitraria e ingiustificata, i punteggi numerici essendo stati attribuiti senza una predeterminazione dei relativi criteri; secondo parte ricorrente, poi, l’illegittima variazione dell’ordine di preminenza delle due candidate si fonderebbe su una ulteriore palese modifica dei criteri di valutazione;
2. sarebbe illegittimo anche il presupposto art. 8, comma 6, del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, di cui al d.r. rep. N. 1244/2020 prot. n. 194246 del 07/10/2020, in quanto, secondo parte ricorrente, si tratterebbe di una disposizione contraria al principio di trasparenza, che precluderebbe altresì ogni possibilità di partecipazione alla selezione per tutti quei soggetti che nel frattempo entrino in possesso dei requisiti per ricoprire tale ruolo o, più in generale, per accedere ad una procedura ex art. 18, l. n. 240/2010;
3. la Commissione, in sede di riesame, non avrebbe motivato in ordine alle argomentazioni e richieste avanzate dalla ricorrente, la cui situazione complessiva sarebbe stata, in tesi, migliore di quella della Prof.ssa -OMISSIS-.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 29 luglio 2022 la ricorrente ha impugnato il D.R. n. 364 del 09/03/2022, per il seguente articolato motivo, in sintesi: 1. il provvedimento sarebbe illegittimo perché privo di una motivazione puntuale e concreta sulle ragioni fondanti la revoca parziale della graduatoria stabilita per la procedura, ancor più in ragione dello stato avanzato (ossia oramai concluso) che la selezione aveva raggiunto al momento del provvedimento di modifica, con conseguente violazione dell’art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990, in particolare mancando una valutazione dell’interesse pubblico alla revoca parziale, come concretamente disposta, a fronte del legittimo affidamento nell’atto originario.
Si è costituita in giudizio l’Università di Ferrara per resistere al ricorso.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine a possibili profili di inammissibilità ovvero di improcedibilità del ricorso per carenza di interesse originario o sopravvenuto.
DIRITTO
1. In via preliminare: in ordine all’improcedibilità del ricorso.
Il Collegio, esaminati gli atti e documenti di causa, ritiene che sia venuto meno l’interesse della ricorrente all’accoglimento del ricorso.
Come anche recentemente ricordato dal Consiglio di Stato, « il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il giudizio non possa per qualsiasi motivo produrre un risultato utile per la parte ricorrente in primo grado, ovvero appellante...Tale situazione, in particolare, si verifica per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso, rendendo priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, una pronuncia sulla fondatezza della pretesa dedotta nel giudizio di primo grado -cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 27 aprile 2020, n. 2707; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848, 16 dicembre 2016, n. 5340 e 22 novembre 2013, n. 5551; Sez. V, 17 marzo 2015, n. 1361 e 23 giugno 2014, n. 3138, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. VI, 30 luglio 2018, n. 4673; Sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061) » (Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2025, n. 1336).
Nel caso di specie, l’attualità e concretezza dell’interesse ad ottenere il mutamento dell’ordine di preferenza, cui si correlano i motivi 1 e 3 del ricorso, erano strettamente correlate alla possibilità, prevista dal Regolamento di Ateneo, di utilizzare il predetto ordine al fine di una successiva chiamata nell’ambito del biennio seguente alla pubblicazione della graduatoria.
In particolare, il comma 6 dell’art. 8, del Regolamento di Ateneo per la Disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, di cui al D.R. rep. N. 1244/2020 prot. n. 194246 del 07/10/2020, prescrive che “nell’ambito della graduatoria di preminenza dalla Commissione, ulteriori chiamate possono essere effettuate su proposta del Dipartimento che ha bandito la procedura oppure di altri Dipartimenti interessati entro due anni dall’approvazione atti”.
La previsione, quindi, legittima l’utilizzo della “graduatoria” esclusivamente nei limiti dei due anni dall’approvazione degli atti di concorso, scaduti i quali l’ordine di preminenza cessa di avere qualunque effetto, non potendo l’Università procedere ad una chiamata del “secondo classificato” sulla base di esso e dovendo dare luogo ad una nuova procedura concorsuale.
Come detto, gli atti della procedura concorsuale qui in contestazione sono stati approvati nel 2022, sicché risultano decorsi ormai i due anni predetti: parte ricorrente, quindi, non può più aspirare ad ottenere una chiamata.
Non risulta, poi, che nel periodo di tempo trascorso vi sia stata la chiamata della professoressa -OMISSIS- sulla scorta dell’ordine di preferenza in questa sede contestata, sì che non può nemmeno residuare un interesse a fini risarcitori, nessuna lesione concreta alla possibilità di essere chiamata può dirsi verificata a danno della ricorrente.
Quanto precede rileva anche con riguardo al secondo motivo di ricorso, se solo si considera che l’interesse all’annullamento dell’art. 8, comma 6, del Regolamento avrebbe avuto un’utilità solo laddove vi fosse stata una effettiva chiamata della Prof. -OMISSIS-, in luogo dell’indizione di un nuovo concorso.
Infine, non può rilevare, nemmeno a fini “morali”, il fatto che continui ad essere reperibile sul sito dell’Università l’ordine di preferenza contestato: fermo restando, infatti, che l’Università, anche solo per trasparenza e chiarezza, dovrebbe opportunamente “archiviare” il provvedimento in questa sede contestato, rimane che si tratta di un ordine di preferenza ormai del tutto privo di efficacia e rilevanza, la condizione della ricorrente, implementata dagli eventuali ulteriori elementi in fatto utili nel frattempo maturati a suo favore, potendo e dovendo essere valutata in autonomia.
Pertanto, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'IL MA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle persone fisiche citate nella presente decisione, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle relative generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.