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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 604/2020
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 04.06.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 604 dell'R.G.A.C. anno 2020, all'esito della discussione orale nell'udienza del 04.06.2025 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Corrada e Daniela Parte_1 C.F._1
Andria ed elettivamente domiciliato presso il loro studio come in atti;
- Attore -
E
(P. Iva ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Maurizio Rumolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come in atti;
- Convenuta -
NONCHE'
(C.F. ), non costituito;
Controparte_2 C.F._2
(P. Iva , in persona del legale rapp.te p.t. in atti Controparte_3 P.IVA_2 generalizzato, non costituita;
- Convenuti contumaci-
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali e memorie di replica da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 9 Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, deduceva che, in data 27 Parte_1 settembre 2017, alle ore 9:30 circa, mentre si trovava in località Contrada San Luca del Comune di
EC OV (SA), veniva attinto al volto da un frammento metallico scagliato dalla trinciatrice in funzione, applicata al trattore targato BL209F, di proprietà della Controparte_3
condotto dal dipendente ed assicurato per la RCA con la compagnia
[...] Controparte_2 assicurativa a.r.l. Controparte_4
L'incidente si verificava allorquando il conducente, sceso dal mezzo senza prima disattivare l'attrezzo meccanico, ne provocava l'improvvisa e pericolosa proiezione di un corpo estraneo, con conseguente grave lesione all'occhio sinistro dell'attore, immediatamente soccorso e trasportato presso il presidio ospedaliero di Salerno, dove gli veniva diagnosticato un “trauma perforante dell'occhio sinistro con scoppio del bulbo e corpo estraneo intraoculare”, seguito da intervento chirurgico d'urgenza e prolungato trattamento medico.
A seguito dell'infortunio, l' procedeva alla liquidazione di un indennizzo pari ad € 11.645,36, CP_5 ritenuto dall'attore inadeguato rispetto alla gravità delle lesioni e ai criteri ordinari di liquidazione del danno in sede civile, avendo riportato postumi permanenti pari al 15% e un'invalidità temporanea di 120 giorni, articolata in forma assoluta e parziale.
A fronte dell'esito negativo della procedura di negoziazione assistita promossa nei confronti della datrice di lavoro e della compagnia assicurativa l'attore conveniva Controparte_6 in giudizio i predetti soggetti, domandando l'accertamento della responsabilità solidale della
[...]
e del proprio dipendente , nonché la condanna degli Controparte_3 Controparte_2 stessi, unitamente all'assicuratore, al risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, con detrazione di quanto già erogato dall'ente previdenziale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per pretesa violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., in quanto carente di sufficiente esposizione dei fatti costitutivi della domanda. In subordine, deduceva l'inapplicabilità dell'art. 2054
c.c., ritenendo l'evento estraneo alla nozione di “circolazione dei veicoli a motore” e, di conseguenza, contestava la proponibilità dell'azione diretta ex art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, eccependo inoltre l'inoperatività della garanzia assicurativa in base all'art. 14, lett. h), delle condizioni generali di polizza.
Nel merito, contestava la gravità delle lesioni dedotte e la relativa quantificazione, allegando valutazioni medico-legali difformi e negando la sussistenza di danni morali ed esistenziali adeguatamente documentati.
All'esito della regolare instaurazione del contraddittorio, risultavano contumaci l
[...]
nonché il proprio dipendente, , previamente e validamente Controparte_3 Controparte_2 citati in giudizio. pagina 2 di 9 Nel corso della prima udienza, rilevata d'ufficio la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per inosservanza del termine a comparire, il Tribunale disponeva, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la rinnovazione della citazione nei confronti dei suddetti convenuti, fissando nuova udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. la quale veniva ritualmente effettuata dalla parte attrice.
Completata l'istruttoria mediante l'escussione dei testi ammessi e il deposito della consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice disponeva il rinvio all'udienza del 4 giugno
2025 per la discussione orale e la pronuncia della decisione ex art. 281-sexies c.p.c., autorizzando le parti al deposito di note conclusionali entro il termine di quindici giorni prima dell'udienza, sia in funzione della discussione, sia ai fini della precisazione delle conclusioni.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla compagnia assicurativa convenuta. L'atto introduttivo, seppur non particolarmente analitico nella descrizione del luogo dell'evento, espone in modo chiaro la domanda, il titolo della pretesa e i fatti costitutivi essenziali, risultando idoneo ad assolvere alla funzione di instaurazione del contraddittorio e di esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 163 c.p.c. (cfr. Cass. n. 4765/2005).
Parimenti infondata risulta l'eccezione di inapplicabilità dell'art. 2054, comma 1, c.c., nonché di improponibilità dell'azione diretta ex art. 144 del D.lgs. 209/2005, per il presunto carattere privato del luogo di accadimento del sinistro.
Sul punto, va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.
8620/2015), secondo cui la nozione di “circolazione” deve essere intesa in senso funzionale ed estensivo, ricomprendendo anche le aree private, purché esse siano stabilmente o temporaneamente destinate al transito o alla manovra di veicoli, in coerenza con la funzione tipica degli stessi.
Nel caso in esame, è pacifico che il sinistro si sia verificato all'interno di un fondo agricolo durante lo svolgimento di operazioni meccaniche di sfalcio e trinciatura della vegetazione, eseguite mediante trattore agricolo a ruote munito di trinciatrice, condotto dal dipendente della società convenuta. Le risultanze istruttorie confermano che il veicolo era impiegato in modo conforme alla sua destinazione ordinaria, nell'ambito di attività agricole svolte in un'area normalmente accessibile a mezzi meccanici.
Pertanto, deve ritenersi integrato il presupposto oggettivo per l'applicazione della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., essendo l'evento dannoso riconducibile all'uso tipico del veicolo in una situazione di circolazione funzionale, ai sensi della normativa vigente. Ne consegue la piena proponibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 144 del Codice delle
Assicurazioni Private, con conseguente infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Non coglie nel segno nemmeno il rilievo secondo cui il veicolo, al momento del sinistro, si trovasse in stato di arresto. Come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza C-514/16) e di legittimità (Cass., SS.UU., n. 21983/2021), l'arresto temporaneo del mezzo non esclude di per sé pagina 3 di 9 l'operatività della copertura assicurativa, purché il veicolo sia utilizzato in coerenza con la sua funzione tipica. Nel caso di specie, la trinciatrice era azionata proprio nell'ambito dell'attività per la quale il mezzo era stato predisposto e destinato, senza alcuna deviazione funzionale.
Infine, con riferimento alla clausola di esclusione invocata dall'assicuratore (art. 14, lett. h), CGA), secondo cui la copertura non opererebbe per i danni derivanti da attività agricole meccaniche autonome rispetto alla circolazione, deve osservarsi che tale clausola - ove interpretata in senso restrittivo della responsabilità obbligatoria - non può ritenersi opponibile al danneggiato ex art. 144, comma 2, D.lgs.
209/2005, trattandosi di condizione limitativa non opponibile ai terzi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, devono essere integralmente disattese tutte le eccezioni preliminari e di merito sollevate dalla compagnia assicuratrice convenuta, risultando accertata, alla stregua del materiale probatorio acquisito, tanto la responsabilità civile del conducente del mezzo agricolo quanto quella della società datrice di lavoro, nonché l'operatività della copertura assicurativa obbligatoria con riferimento al fatto dannoso oggetto di causa.
Nel merito, dalle risultanze istruttorie - in particolare dalle dichiarazioni testimoniali assunte e dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio - è emerso in maniera chiara ed univoca che l'evento lesivo si
è verificato nel corso dell'esecuzione di operazioni di sfalcio dell'erba mediante l'impiego di un mezzo agricolo munito di trinciatrice, condotto da , dipendente della società Controparte_2 [...]
. Tale attività veniva svolta nell'interesse e sotto la direzione della predetta Controparte_3 società, la quale aveva messo a disposizione il mezzo meccanico in uso al dipendente.
L'attore riportava lesioni personali a causa dell'improvviso e violento distacco di materiale vegetale o metallico proveniente dalla trinciatrice in funzione, mentre si trovava nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro.
Accertata la dinamica del sinistro e le modalità della condotta tenuta dal conducente nell'ambito dell'attività lavorativa espletata per conto della datrice di lavoro, può essere affrontato il profilo giuridico concernente la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento dannoso e l'utilizzo del mezzo meccanico, nonché l'integrazione degli elementi costitutivi della responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. in capo al conducente, e di quella indiretta ex art. 1228 / 2049 c.c. in capo alla società.
L'istruttoria ha confermato che , all'epoca dei fatti, stava eseguendo la trinciatura del CP_2 terreno mediante l'attrezzo collegato al trattore;
risulta altresì pacifico che lo stesso, dopo aver momentaneamente arrestato il mezzo, si sia allontanato lasciando la trinciatrice in funzione, senza adottare alcuna misura precauzionale idonea ad evitare la proiezione di materiale solido e i rischi derivanti dalla rotazione delle lame.
Tale condotta integra una grave imprudenza, costituente fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2043
c.c., in quanto posta in essere in violazione delle più elementari regole di diligenza e prudenza nell'utilizzo pagina 4 di 9 di macchinari pericolosi.
Il nesso di causalità tra tale condotta colposa e il verificarsi dell'evento dannoso risulta pienamente comprovato dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha evidenziato che il frammento metallico che ha attinto l'attore al volto fu verosimilmente espulso ad alta velocità dalla trinciatrice in funzione, in assenza di adeguati dispositivi di protezione o schermatura laterale.
Non risulta, per contro, che l'attore abbia tenuto una condotta imprudente idonea ad interrompere il nesso causale o a giustificare una riduzione del risarcimento: non è stata acquisita alcuna prova che lo stesso abbia consapevolmente violato norme di sicurezza, essendo emerso che si trovava nei pressi del luogo di lavoro in qualità di familiare e collaboratore occasionale nelle attività agricole, sebbene non formalmente inquadrato come dipendente.
Ne discende che la responsabilità di deve ritenersi integralmente accertata, sia in base al CP_2 criterio della colpa, ex art. 2043 c.c., sia in via presuntiva, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., non essendo stato fornito alcun elemento idoneo a superare la presunzione di colpa gravante sul conducente del veicolo.
Quanto alla posizione della società datrice di lavoro, la stessa risponde ex art. 1228 / 2049 c.c. per il fatto illecito commesso dal proprio dipendente nell'esercizio delle mansioni affidategli.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del preponente sussiste ogniqualvolta l'illecito del dipendente si verifichi nell'ambito dell'attività lavorativa svolta e sia ad essa funzionalmente collegato, anche in ipotesi di colpa esclusiva del dipendente (cfr. Cass. sentenza n. 4099 del 18.02.2020).
Nel caso di specie, risulta che operasse non solo nell'interesse della società convenuta, ma CP_2 utilizzasse altresì un mezzo meccanico di proprietà della stessa per finalità aziendali, il che comporta la piena operatività della responsabilità solidale ex art. 2049 c.c.
Pertanto, deve essere affermata la responsabilità solidale del conducente e della Controparte_2 società , nonché la responsabilità diretta della compagnia Controparte_3 assicuratrice, ex art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, per l'obbligo di tenere indenni gli assicurati nei limiti della copertura assicurativa obbligatoria prevista dalla legge.
Accertata la responsabilità dei convenuti in ordine al sinistro in oggetto, deve ora essere affrontata la questione relativa alla determinazione del danno risarcibile in favore dell'attore.
La consulenza medico-legale disposta in corso di causa ha consentito di accertare, con criteri scientifici e valutativi conformi ai canoni della medicina legale e del diritto del danno alla persona, le conseguenze invalidanti riportate da a seguito dell'infortunio in oggetto. CP_3
Segnatamente, la consulenza medico-legale ha permesso di accertare, in maniera approfondita e tecnicamente fondata, le conseguenze pregiudizievoli riportate dall'attore in conseguenza Parte_1 dell'infortunio occorso in data 27 luglio 2017. pagina 5 di 9 Il CTU ha accertato che l'attore ha riportato un trauma perforante dell'occhio sinistro con scoppio del bulbo, con conseguente perdita significativa della funzionalità visiva, trattata chirurgicamente nel tempo con più interventi.
Alla luce degli esiti clinici stabilizzati e dell'elaborazione tecnica svolta, il CTU ha concluso che il danno biologico permanente è da quantificarsi in 11% della validità psico-fisica complessiva;
l'invalidità temporanea va così suddivisa:
− 10 giorni di inabilità temporanea totale (100%);
− 20 giorni di inabilità temporanea al 75%;
− 25 giorni al 50%;
− 30 giorni al 25%.
Inoltre, le spese mediche documentate in atti ammontano a complessivi €.1.155,00, ritenuti congrui dal CTU rispetto al percorso clinico post-traumatico. Nessun trattamento futuro è stato indicato come necessario ai fini della guarigione.
La relazione peritale, redatta con criterio logico, rigore metodologico e piena aderenza agli standard medico-legali condivisi, non è stata oggetto di critiche specifiche o adeguatamente tecniche da parte delle difese convenute, e va dunque integralmente recepita da questo Giudice quale fondamento per la liquidazione del danno.
Ai fini della liquidazione, lo scrivente Tribunale si avvale delle Tabelle Milanesi per il risarcimento del danno biologico alla persona, le quali assumono una veste “paranormativa” sulla liquidazione del danno alla persona. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione ex multis in ordinanza 2 dicembre 2021, n.
38077 secondo cui “Le Tabelle di Milano sono uno strumento per calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Rappresentano un documento para-normativo che consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso”.
La Cassazione ribadisce come tali parametri tabellari devono essere presi come riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno in oggetto oppure come criterio di riscontro e verifica della diversa liquidazione alla quale si sia pervenuti e precisa che il giudice deve motivare e specificare le ragioni che lo portano ad una quantificazione che, in relazione al caso concreto, è sproporzionata rispetto a quella a cui avrebbe condotto l'adozione dei parametri previsti dalle tabelle milanesi (richiamando i propri precedenti resi in Cass. n 17018/2018; Cass. n 14402/2011).
La liquidazione avviene pertanto secondo il seguente prospetto:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 46 anni pagina 6 di 9 Percentuale di invalidità permanente 11%
Punto danno biologico €.2.732,57
Punto base I.T.T. €.115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile €.23.295,00
Invalidità temporanea totale €.1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 75% €.1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% €.1.437,50
Invalidità temporanea parziale al 25% €.862,50
Totale danno biologico temporaneo €.5.175,00
Spese mediche €.1.155,00
Totale generale: €.29.625,00
Richiamando l'orientamento giurisprudenziale enunciato dalla Corte di Cassazione in Ordinanza del
31 maggio 2019 n. 15084 secondo cui “In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” si evidenzia che parte attrice non ha provato il danno morale con pagina 7 di 9 la prova testimoniale, in quanto l'unico teste escusso ha incentrato le sue dichiarazioni sull'evento dannoso.
Pertanto non si procede ad alcuna personalizzazione del danno biologico.
Dall'importo di €.29.625,00 deve essere detratto la somma erogata da a titolo di indennizzo CP_5 per il medesimo evento (come da documentazione in atti, pari a €.11.645,36), con conseguente residuo dovuto pari a €.17.979,64, da maggiorarsi degli interessi compensativi al tasso legale dalla data del fatto
(27.07.2017) fino al saldo, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT applicabili sul solo capitale.
Le spese di lite seguono la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c. e, pertanto, devono essere poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro, comprese la società datrice di lavoro e la compagnia assicuratrice, quest'ultima in qualità di obbligata in via diretta ai sensi dell'art. 144 del Codice delle
Assicurazioni Private. La liquidazione delle spese legali viene effettuata in conformità ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia determinato sulla base del decisum
(€.17.979,64), nonché alle fasi effettivamente svolte del giudizio, ossia studio della controversia, fase introduttiva, istruttoria e decisoria.
Quanto alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, si ritiene di porle definitivamente a carico solidale delle parti convenute, in applicazione del principio di causalità e considerata l'effettiva utilità della CTU ai fini della decisione. L'elaborato peritale, infatti, ha fornito un contributo decisivo all'accertamento dei fatti di causa, risultando logico, coerente e non validamente contestato. Tenuto conto altresì della tempistica protratta per il deposito della relazione, le spese di CTU sono state liquidate in complessivi €.1.000,00.
Poiché l'attore ha provveduto al versamento dell'acconto iniziale pari a €.500,00, quest'ultimo importo dovrà essergli rifuso, in via di regresso, dalle parti convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, così provvede:
1. Accerta e dichiara la responsabilità solidale di e della Controparte_2 Controparte_3
in ordine al fatto dannoso oggetto del presente giudizio;
[...]
2. Accerta e dichiara la responsabilità della in qualità di impresa Controparte_7 assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo agricolo targato
BL209F;
3. Condanna , la e la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_7
in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore , della somma di
[...] Parte_1
€.17.979,64, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo, nonché rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT applicabili;
4. Condanna i medesimi convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre IVA, CPA, rimborso del contributo pagina 8 di 9 unificato, diritti di copia e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge, da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari;
5. Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre accessori di legge (IVA e CPA);
6. Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare all'attore la somma di euro 500,00 a titolo di acconto sulle spese di CTU anticipato, già liquidato con separato decreto.
Così deciso in Salerno,
04.06.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 9 di 9
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 04.06.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 604 dell'R.G.A.C. anno 2020, all'esito della discussione orale nell'udienza del 04.06.2025 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Corrada e Daniela Parte_1 C.F._1
Andria ed elettivamente domiciliato presso il loro studio come in atti;
- Attore -
E
(P. Iva ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Maurizio Rumolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come in atti;
- Convenuta -
NONCHE'
(C.F. ), non costituito;
Controparte_2 C.F._2
(P. Iva , in persona del legale rapp.te p.t. in atti Controparte_3 P.IVA_2 generalizzato, non costituita;
- Convenuti contumaci-
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali e memorie di replica da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 9 Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, deduceva che, in data 27 Parte_1 settembre 2017, alle ore 9:30 circa, mentre si trovava in località Contrada San Luca del Comune di
EC OV (SA), veniva attinto al volto da un frammento metallico scagliato dalla trinciatrice in funzione, applicata al trattore targato BL209F, di proprietà della Controparte_3
condotto dal dipendente ed assicurato per la RCA con la compagnia
[...] Controparte_2 assicurativa a.r.l. Controparte_4
L'incidente si verificava allorquando il conducente, sceso dal mezzo senza prima disattivare l'attrezzo meccanico, ne provocava l'improvvisa e pericolosa proiezione di un corpo estraneo, con conseguente grave lesione all'occhio sinistro dell'attore, immediatamente soccorso e trasportato presso il presidio ospedaliero di Salerno, dove gli veniva diagnosticato un “trauma perforante dell'occhio sinistro con scoppio del bulbo e corpo estraneo intraoculare”, seguito da intervento chirurgico d'urgenza e prolungato trattamento medico.
A seguito dell'infortunio, l' procedeva alla liquidazione di un indennizzo pari ad € 11.645,36, CP_5 ritenuto dall'attore inadeguato rispetto alla gravità delle lesioni e ai criteri ordinari di liquidazione del danno in sede civile, avendo riportato postumi permanenti pari al 15% e un'invalidità temporanea di 120 giorni, articolata in forma assoluta e parziale.
A fronte dell'esito negativo della procedura di negoziazione assistita promossa nei confronti della datrice di lavoro e della compagnia assicurativa l'attore conveniva Controparte_6 in giudizio i predetti soggetti, domandando l'accertamento della responsabilità solidale della
[...]
e del proprio dipendente , nonché la condanna degli Controparte_3 Controparte_2 stessi, unitamente all'assicuratore, al risarcimento integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, con detrazione di quanto già erogato dall'ente previdenziale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per pretesa violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., in quanto carente di sufficiente esposizione dei fatti costitutivi della domanda. In subordine, deduceva l'inapplicabilità dell'art. 2054
c.c., ritenendo l'evento estraneo alla nozione di “circolazione dei veicoli a motore” e, di conseguenza, contestava la proponibilità dell'azione diretta ex art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, eccependo inoltre l'inoperatività della garanzia assicurativa in base all'art. 14, lett. h), delle condizioni generali di polizza.
Nel merito, contestava la gravità delle lesioni dedotte e la relativa quantificazione, allegando valutazioni medico-legali difformi e negando la sussistenza di danni morali ed esistenziali adeguatamente documentati.
All'esito della regolare instaurazione del contraddittorio, risultavano contumaci l
[...]
nonché il proprio dipendente, , previamente e validamente Controparte_3 Controparte_2 citati in giudizio. pagina 2 di 9 Nel corso della prima udienza, rilevata d'ufficio la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per inosservanza del termine a comparire, il Tribunale disponeva, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la rinnovazione della citazione nei confronti dei suddetti convenuti, fissando nuova udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. la quale veniva ritualmente effettuata dalla parte attrice.
Completata l'istruttoria mediante l'escussione dei testi ammessi e il deposito della consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice disponeva il rinvio all'udienza del 4 giugno
2025 per la discussione orale e la pronuncia della decisione ex art. 281-sexies c.p.c., autorizzando le parti al deposito di note conclusionali entro il termine di quindici giorni prima dell'udienza, sia in funzione della discussione, sia ai fini della precisazione delle conclusioni.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla compagnia assicurativa convenuta. L'atto introduttivo, seppur non particolarmente analitico nella descrizione del luogo dell'evento, espone in modo chiaro la domanda, il titolo della pretesa e i fatti costitutivi essenziali, risultando idoneo ad assolvere alla funzione di instaurazione del contraddittorio e di esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 163 c.p.c. (cfr. Cass. n. 4765/2005).
Parimenti infondata risulta l'eccezione di inapplicabilità dell'art. 2054, comma 1, c.c., nonché di improponibilità dell'azione diretta ex art. 144 del D.lgs. 209/2005, per il presunto carattere privato del luogo di accadimento del sinistro.
Sul punto, va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.
8620/2015), secondo cui la nozione di “circolazione” deve essere intesa in senso funzionale ed estensivo, ricomprendendo anche le aree private, purché esse siano stabilmente o temporaneamente destinate al transito o alla manovra di veicoli, in coerenza con la funzione tipica degli stessi.
Nel caso in esame, è pacifico che il sinistro si sia verificato all'interno di un fondo agricolo durante lo svolgimento di operazioni meccaniche di sfalcio e trinciatura della vegetazione, eseguite mediante trattore agricolo a ruote munito di trinciatrice, condotto dal dipendente della società convenuta. Le risultanze istruttorie confermano che il veicolo era impiegato in modo conforme alla sua destinazione ordinaria, nell'ambito di attività agricole svolte in un'area normalmente accessibile a mezzi meccanici.
Pertanto, deve ritenersi integrato il presupposto oggettivo per l'applicazione della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., essendo l'evento dannoso riconducibile all'uso tipico del veicolo in una situazione di circolazione funzionale, ai sensi della normativa vigente. Ne consegue la piena proponibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 144 del Codice delle
Assicurazioni Private, con conseguente infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Non coglie nel segno nemmeno il rilievo secondo cui il veicolo, al momento del sinistro, si trovasse in stato di arresto. Come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza C-514/16) e di legittimità (Cass., SS.UU., n. 21983/2021), l'arresto temporaneo del mezzo non esclude di per sé pagina 3 di 9 l'operatività della copertura assicurativa, purché il veicolo sia utilizzato in coerenza con la sua funzione tipica. Nel caso di specie, la trinciatrice era azionata proprio nell'ambito dell'attività per la quale il mezzo era stato predisposto e destinato, senza alcuna deviazione funzionale.
Infine, con riferimento alla clausola di esclusione invocata dall'assicuratore (art. 14, lett. h), CGA), secondo cui la copertura non opererebbe per i danni derivanti da attività agricole meccaniche autonome rispetto alla circolazione, deve osservarsi che tale clausola - ove interpretata in senso restrittivo della responsabilità obbligatoria - non può ritenersi opponibile al danneggiato ex art. 144, comma 2, D.lgs.
209/2005, trattandosi di condizione limitativa non opponibile ai terzi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, devono essere integralmente disattese tutte le eccezioni preliminari e di merito sollevate dalla compagnia assicuratrice convenuta, risultando accertata, alla stregua del materiale probatorio acquisito, tanto la responsabilità civile del conducente del mezzo agricolo quanto quella della società datrice di lavoro, nonché l'operatività della copertura assicurativa obbligatoria con riferimento al fatto dannoso oggetto di causa.
Nel merito, dalle risultanze istruttorie - in particolare dalle dichiarazioni testimoniali assunte e dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio - è emerso in maniera chiara ed univoca che l'evento lesivo si
è verificato nel corso dell'esecuzione di operazioni di sfalcio dell'erba mediante l'impiego di un mezzo agricolo munito di trinciatrice, condotto da , dipendente della società Controparte_2 [...]
. Tale attività veniva svolta nell'interesse e sotto la direzione della predetta Controparte_3 società, la quale aveva messo a disposizione il mezzo meccanico in uso al dipendente.
L'attore riportava lesioni personali a causa dell'improvviso e violento distacco di materiale vegetale o metallico proveniente dalla trinciatrice in funzione, mentre si trovava nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro.
Accertata la dinamica del sinistro e le modalità della condotta tenuta dal conducente nell'ambito dell'attività lavorativa espletata per conto della datrice di lavoro, può essere affrontato il profilo giuridico concernente la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento dannoso e l'utilizzo del mezzo meccanico, nonché l'integrazione degli elementi costitutivi della responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. in capo al conducente, e di quella indiretta ex art. 1228 / 2049 c.c. in capo alla società.
L'istruttoria ha confermato che , all'epoca dei fatti, stava eseguendo la trinciatura del CP_2 terreno mediante l'attrezzo collegato al trattore;
risulta altresì pacifico che lo stesso, dopo aver momentaneamente arrestato il mezzo, si sia allontanato lasciando la trinciatrice in funzione, senza adottare alcuna misura precauzionale idonea ad evitare la proiezione di materiale solido e i rischi derivanti dalla rotazione delle lame.
Tale condotta integra una grave imprudenza, costituente fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2043
c.c., in quanto posta in essere in violazione delle più elementari regole di diligenza e prudenza nell'utilizzo pagina 4 di 9 di macchinari pericolosi.
Il nesso di causalità tra tale condotta colposa e il verificarsi dell'evento dannoso risulta pienamente comprovato dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha evidenziato che il frammento metallico che ha attinto l'attore al volto fu verosimilmente espulso ad alta velocità dalla trinciatrice in funzione, in assenza di adeguati dispositivi di protezione o schermatura laterale.
Non risulta, per contro, che l'attore abbia tenuto una condotta imprudente idonea ad interrompere il nesso causale o a giustificare una riduzione del risarcimento: non è stata acquisita alcuna prova che lo stesso abbia consapevolmente violato norme di sicurezza, essendo emerso che si trovava nei pressi del luogo di lavoro in qualità di familiare e collaboratore occasionale nelle attività agricole, sebbene non formalmente inquadrato come dipendente.
Ne discende che la responsabilità di deve ritenersi integralmente accertata, sia in base al CP_2 criterio della colpa, ex art. 2043 c.c., sia in via presuntiva, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., non essendo stato fornito alcun elemento idoneo a superare la presunzione di colpa gravante sul conducente del veicolo.
Quanto alla posizione della società datrice di lavoro, la stessa risponde ex art. 1228 / 2049 c.c. per il fatto illecito commesso dal proprio dipendente nell'esercizio delle mansioni affidategli.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del preponente sussiste ogniqualvolta l'illecito del dipendente si verifichi nell'ambito dell'attività lavorativa svolta e sia ad essa funzionalmente collegato, anche in ipotesi di colpa esclusiva del dipendente (cfr. Cass. sentenza n. 4099 del 18.02.2020).
Nel caso di specie, risulta che operasse non solo nell'interesse della società convenuta, ma CP_2 utilizzasse altresì un mezzo meccanico di proprietà della stessa per finalità aziendali, il che comporta la piena operatività della responsabilità solidale ex art. 2049 c.c.
Pertanto, deve essere affermata la responsabilità solidale del conducente e della Controparte_2 società , nonché la responsabilità diretta della compagnia Controparte_3 assicuratrice, ex art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, per l'obbligo di tenere indenni gli assicurati nei limiti della copertura assicurativa obbligatoria prevista dalla legge.
Accertata la responsabilità dei convenuti in ordine al sinistro in oggetto, deve ora essere affrontata la questione relativa alla determinazione del danno risarcibile in favore dell'attore.
La consulenza medico-legale disposta in corso di causa ha consentito di accertare, con criteri scientifici e valutativi conformi ai canoni della medicina legale e del diritto del danno alla persona, le conseguenze invalidanti riportate da a seguito dell'infortunio in oggetto. CP_3
Segnatamente, la consulenza medico-legale ha permesso di accertare, in maniera approfondita e tecnicamente fondata, le conseguenze pregiudizievoli riportate dall'attore in conseguenza Parte_1 dell'infortunio occorso in data 27 luglio 2017. pagina 5 di 9 Il CTU ha accertato che l'attore ha riportato un trauma perforante dell'occhio sinistro con scoppio del bulbo, con conseguente perdita significativa della funzionalità visiva, trattata chirurgicamente nel tempo con più interventi.
Alla luce degli esiti clinici stabilizzati e dell'elaborazione tecnica svolta, il CTU ha concluso che il danno biologico permanente è da quantificarsi in 11% della validità psico-fisica complessiva;
l'invalidità temporanea va così suddivisa:
− 10 giorni di inabilità temporanea totale (100%);
− 20 giorni di inabilità temporanea al 75%;
− 25 giorni al 50%;
− 30 giorni al 25%.
Inoltre, le spese mediche documentate in atti ammontano a complessivi €.1.155,00, ritenuti congrui dal CTU rispetto al percorso clinico post-traumatico. Nessun trattamento futuro è stato indicato come necessario ai fini della guarigione.
La relazione peritale, redatta con criterio logico, rigore metodologico e piena aderenza agli standard medico-legali condivisi, non è stata oggetto di critiche specifiche o adeguatamente tecniche da parte delle difese convenute, e va dunque integralmente recepita da questo Giudice quale fondamento per la liquidazione del danno.
Ai fini della liquidazione, lo scrivente Tribunale si avvale delle Tabelle Milanesi per il risarcimento del danno biologico alla persona, le quali assumono una veste “paranormativa” sulla liquidazione del danno alla persona. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione ex multis in ordinanza 2 dicembre 2021, n.
38077 secondo cui “Le Tabelle di Milano sono uno strumento per calcolare gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Rappresentano un documento para-normativo che consente la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso”.
La Cassazione ribadisce come tali parametri tabellari devono essere presi come riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno in oggetto oppure come criterio di riscontro e verifica della diversa liquidazione alla quale si sia pervenuti e precisa che il giudice deve motivare e specificare le ragioni che lo portano ad una quantificazione che, in relazione al caso concreto, è sproporzionata rispetto a quella a cui avrebbe condotto l'adozione dei parametri previsti dalle tabelle milanesi (richiamando i propri precedenti resi in Cass. n 17018/2018; Cass. n 14402/2011).
La liquidazione avviene pertanto secondo il seguente prospetto:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 46 anni pagina 6 di 9 Percentuale di invalidità permanente 11%
Punto danno biologico €.2.732,57
Punto base I.T.T. €.115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile €.23.295,00
Invalidità temporanea totale €.1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 75% €.1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% €.1.437,50
Invalidità temporanea parziale al 25% €.862,50
Totale danno biologico temporaneo €.5.175,00
Spese mediche €.1.155,00
Totale generale: €.29.625,00
Richiamando l'orientamento giurisprudenziale enunciato dalla Corte di Cassazione in Ordinanza del
31 maggio 2019 n. 15084 secondo cui “In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” si evidenzia che parte attrice non ha provato il danno morale con pagina 7 di 9 la prova testimoniale, in quanto l'unico teste escusso ha incentrato le sue dichiarazioni sull'evento dannoso.
Pertanto non si procede ad alcuna personalizzazione del danno biologico.
Dall'importo di €.29.625,00 deve essere detratto la somma erogata da a titolo di indennizzo CP_5 per il medesimo evento (come da documentazione in atti, pari a €.11.645,36), con conseguente residuo dovuto pari a €.17.979,64, da maggiorarsi degli interessi compensativi al tasso legale dalla data del fatto
(27.07.2017) fino al saldo, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT applicabili sul solo capitale.
Le spese di lite seguono la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c. e, pertanto, devono essere poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro, comprese la società datrice di lavoro e la compagnia assicuratrice, quest'ultima in qualità di obbligata in via diretta ai sensi dell'art. 144 del Codice delle
Assicurazioni Private. La liquidazione delle spese legali viene effettuata in conformità ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia determinato sulla base del decisum
(€.17.979,64), nonché alle fasi effettivamente svolte del giudizio, ossia studio della controversia, fase introduttiva, istruttoria e decisoria.
Quanto alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, si ritiene di porle definitivamente a carico solidale delle parti convenute, in applicazione del principio di causalità e considerata l'effettiva utilità della CTU ai fini della decisione. L'elaborato peritale, infatti, ha fornito un contributo decisivo all'accertamento dei fatti di causa, risultando logico, coerente e non validamente contestato. Tenuto conto altresì della tempistica protratta per il deposito della relazione, le spese di CTU sono state liquidate in complessivi €.1.000,00.
Poiché l'attore ha provveduto al versamento dell'acconto iniziale pari a €.500,00, quest'ultimo importo dovrà essergli rifuso, in via di regresso, dalle parti convenute, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, così provvede:
1. Accerta e dichiara la responsabilità solidale di e della Controparte_2 Controparte_3
in ordine al fatto dannoso oggetto del presente giudizio;
[...]
2. Accerta e dichiara la responsabilità della in qualità di impresa Controparte_7 assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo agricolo targato
BL209F;
3. Condanna , la e la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_7
in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore , della somma di
[...] Parte_1
€.17.979,64, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo, nonché rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT applicabili;
4. Condanna i medesimi convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre IVA, CPA, rimborso del contributo pagina 8 di 9 unificato, diritti di copia e rimborso forfettario nella misura del 15%, come per legge, da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari;
5. Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre accessori di legge (IVA e CPA);
6. Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare all'attore la somma di euro 500,00 a titolo di acconto sulle spese di CTU anticipato, già liquidato con separato decreto.
Così deciso in Salerno,
04.06.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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