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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/01/2024, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O - composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente Dr.ssa Simonetta Liscio Consigliera rel. Dr. Simone Salcerini Consigliere
All' udienza del giorno 10 gennaio 2024 all'esito della camera di consiglio nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 122 dell'anno 2023 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
– per trasformazione dell'ex “ Parte_1 [...]
giusta Delibera del Controparte_1
Consiglio Comunale di n. 498 del 10.11.2015 ai sensi art. 115 CP_1
D.Lgs 267/2000 – con sede in Vico Politeama n. 3, C.F. CP_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante avv. P.IVA_1
Stefano Minucci, rappresentata e difesa, per delega rilasciata in forma cartacea, sottoscritta per autentica di firma dagli avv.ti Furio Tartaglia (C.F. ) e Michela Tartaglia (C.F. C.F._1
), scansionata ed inserita nel fascicolo telematico C.F._2 in allegato al ricorso in riassunzione ex art. 83 C.p.C., con domicilio eletto presso il loro studio in Piazza Europa, 5, nonché in via CP_1 elettronica presso le rispettive pec (PEC: ; Email_1
) Email_2
-ricorrente in riassunzione- già appellata
c o n t r o
1 Controparte_2
(c.f. ), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n.21, P.IVA_2 in persona del legale Rappresentante pro tempore, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Perugia, presso l'Avvocatura INPS in via Canali 1 ed ivi presso i suoi procuratori: (C.F. Parte_2
, (C.F. , C.F._3 Parte_3 C.F._4
, Parte_4 C.F._5 Parte_5
) e (C. F. ) C.F._6 Parte_6 C.F._7 E (all'indirizzo PEC: , Email_3 E ;avv Email_5 Email_6 [...]
t;avv Email_7 Email_8 Email_9
t in virtù di procura alle liti rilasciata il Email_10
23.1.2023 - rep.37590 / racc. 7131, per atti notaio in Persona_1
Fiumicino
- convenuto in riassunzione- già appellante –
, n. a il 9/5/1953 ed ivi res. in Via Controparte_3 CP_1
Galileo Galilei n. 24, (CF: ), elett.te dom.ta CodiceFiscale_8 presso lo studio dell'Avv. Arnaldo Giocondi in Corso n. 63 (C.F.: CP_1
) che la rappresenta e difende in virtù di delega C.F._9 rilasciata in forma cartacea, sottoscritta per autentica di firma dal difensore, scansionata ed inserita nel fascicolo telematico in allegato alla memoria di costituzione e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 0744/402508 o al seguente indirizzo di posta PEC: Email_11
- convenuta in riassunzione- già appellata-
OGGETTO: riassunzione a seguito dell'ordinanza di rinvio Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 14775 pubblicata mediante deposito il giorno 26 maggio 2023
ha definito il giudizio pronunciando il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
Quale giudice del rinvio ai sensi dell'art. 392 C.p.C., respinge il ricorso originariamente proposto dall' e, per l'effetto, fermo il diritto di CP_2
ad usufruire del congedo straordinario Controparte_3 richiesto ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. L.vo n. 151/2001, dichiara sussistente il diritto di quale datore di Parte_7 lavoro, a conguagliare nei confronti dell' in sede di adempimento CP_2
2 degli obblighi contributivi gli oneri sostenuti per l'anticipazione del trattamento in favore della lavoratrice. Ferma la liquidazione già effettuata dal giudice della fase cautelare e dal giudice del merito nel primo grado di giudizio delle spese processuali sostenute da e da , per Parte_1 CP_3 ciascuna parte quantificata in €. 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA per la fase cautelare, in €. 2.000,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA per il primo grado di giudizio;
liquida le spese processuali sostenute da per il grado di appello in €. 2.000,00 per Parte_7 compenso professionale, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA;
liquida per in €. 3.000,00 per compenso professionale Parte_7 le spese per il grado di legittimità, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA;
infine liquida in favore tanto di quanto della Parte_1 costituita in €. 3.600, 00 per compenso professionale, CP_3 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA le spese del presente giudizio di rinvio. Dichiara tenuto e condanna a rifonderne l' importo, come CP_2 liquidato per i soli giudizi in cui risulta costituita, in favore di
, con conferma della distrazione in favore del difensore CP_3 della parte, Avv. Arnaldo Giocondi, quanto a quelle del solo primo grado di giudizio di merito. Dichiara compensate nel rapporto tra e le CP_2 Parte_7 spese della fase cautelare e condanna a rifondere nei confronti di CP_2 le spese, come sopra liquidate, di tutti i successivi Parte_1 gradi del giudizio, oltre all'importo del contributo unificato versato dalla parte per l'introduzione del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso a Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024
Il Presidente Dr. Vincenzo Pio Baldi
3
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O - composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente Dr.ssa Simonetta Liscio Consigliera rel. Dr. Simone Salcerini Consigliere
All' udienza del giorno 10 gennaio 2024 all'esito della camera di consiglio nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 122 dell'anno 2023 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
– per trasformazione dell'ex “ Parte_1 [...]
giusta Delibera del Controparte_1
Consiglio Comunale di n. 498 del 10.11.2015 ai sensi art. 115 CP_1
D.Lgs 267/2000 – con sede in Vico Politeama n. 3, C.F. CP_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante avv. P.IVA_1
Stefano Minucci, rappresentata e difesa, per delega rilasciata in forma cartacea, sottoscritta per autentica di firma dagli avv.ti Furio Tartaglia (C.F. ) e Michela Tartaglia (C.F. C.F._1
), scansionata ed inserita nel fascicolo telematico C.F._2 in allegato al ricorso in riassunzione ex art. 83 C.p.C., con domicilio eletto presso il loro studio in Piazza Europa, 5, nonché in via CP_1 elettronica presso le rispettive pec (PEC: ; Email_1
) Email_2
-ricorrente in riassunzione- già appellata
c o n t r o
1 Controparte_2
(c.f. ), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n.21, P.IVA_2 in persona del legale Rappresentante pro tempore, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Perugia, presso l'Avvocatura INPS in via Canali 1 ed ivi presso i suoi procuratori: (C.F. Parte_2
, (C.F. , C.F._3 Parte_3 C.F._4
, Parte_4 C.F._5 Parte_5
) e (C. F. ) C.F._6 Parte_6 C.F._7 E (all'indirizzo PEC: , Email_3 E ;avv Email_5 Email_6 [...]
t;avv Email_7 Email_8 Email_9
t in virtù di procura alle liti rilasciata il Email_10
23.1.2023 - rep.37590 / racc. 7131, per atti notaio in Persona_1
Fiumicino
- convenuto in riassunzione- già appellante –
, n. a il 9/5/1953 ed ivi res. in Via Controparte_3 CP_1
Galileo Galilei n. 24, (CF: ), elett.te dom.ta CodiceFiscale_8 presso lo studio dell'Avv. Arnaldo Giocondi in Corso n. 63 (C.F.: CP_1
) che la rappresenta e difende in virtù di delega C.F._9 rilasciata in forma cartacea, sottoscritta per autentica di firma dal difensore, scansionata ed inserita nel fascicolo telematico in allegato alla memoria di costituzione e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 0744/402508 o al seguente indirizzo di posta PEC: Email_11
- convenuta in riassunzione- già appellata-
OGGETTO: riassunzione a seguito dell'ordinanza di rinvio Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 14775 pubblicata mediante deposito il giorno 26 maggio 2023
ha definito il giudizio pronunciando il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
Quale giudice del rinvio ai sensi dell'art. 392 C.p.C., respinge il ricorso originariamente proposto dall' e, per l'effetto, fermo il diritto di CP_2
ad usufruire del congedo straordinario Controparte_3 richiesto ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. L.vo n. 151/2001, dichiara sussistente il diritto di quale datore di Parte_7 lavoro, a conguagliare nei confronti dell' in sede di adempimento CP_2
2 degli obblighi contributivi gli oneri sostenuti per l'anticipazione del trattamento in favore della lavoratrice. Ferma la liquidazione già effettuata dal giudice della fase cautelare e dal giudice del merito nel primo grado di giudizio delle spese processuali sostenute da e da , per Parte_1 CP_3 ciascuna parte quantificata in €. 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA per la fase cautelare, in €. 2.000,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA per il primo grado di giudizio;
liquida le spese processuali sostenute da per il grado di appello in €. 2.000,00 per Parte_7 compenso professionale, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA;
liquida per in €. 3.000,00 per compenso professionale Parte_7 le spese per il grado di legittimità, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA;
infine liquida in favore tanto di quanto della Parte_1 costituita in €. 3.600, 00 per compenso professionale, CP_3 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA le spese del presente giudizio di rinvio. Dichiara tenuto e condanna a rifonderne l' importo, come CP_2 liquidato per i soli giudizi in cui risulta costituita, in favore di
, con conferma della distrazione in favore del difensore CP_3 della parte, Avv. Arnaldo Giocondi, quanto a quelle del solo primo grado di giudizio di merito. Dichiara compensate nel rapporto tra e le CP_2 Parte_7 spese della fase cautelare e condanna a rifondere nei confronti di CP_2 le spese, come sopra liquidate, di tutti i successivi Parte_1 gradi del giudizio, oltre all'importo del contributo unificato versato dalla parte per l'introduzione del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso a Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024
Il Presidente Dr. Vincenzo Pio Baldi
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