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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2988/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2988/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. REA CLAUDIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA 6, LECCO ATTORE/I contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CASARTELLI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA S.MARTINO, 6 22100 COMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione, IN VIA PRINCIPALE: - accertata la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'usucapione del diritto di servitù di passaggio in favore dei fondi di proprietà del Sig. a carico del fondo di proprietà della Sig.ra Parte_1 Controparte_1 nel tratto identificato dal sentiero segnato in mappa, come in narrativa precisato, al fine di consentire un adeguato accesso alla via pubblica (Via del Marmo, Musso (CO) e l'uso del parcheggio pertinenziale, per l'effetto: - costituire una servitù di passaggio in favore dei fondi di proprietà del Sig. Parte_1
(distino al Catasto Fabbricati – mapp. 5253 e mapp. 4752, e Catasto Terreni mapp. 2044, 1811 e 2045)
a carico del fondo di proprietà della Sig.ra (distinto al catasto Fabbricati al Mapp. Controparte_1
2075) consistente in un segmento di sentiero tra privati individuabile dalle linee oblique in mappa (fig.
n. 1, doc. n. 1) e comunque segnato sulle mappe catastali da due linee tratteggiate, per la lunghezza di tutta la proprietà con il mappale 2075 (circa 9/10 metri), al fine di consentire un adeguato accesso alla via pubblica (Via del Marmo, Musso (CO)) e l'uso del parcheggio pertinenziale (Mapp. 2045, pertinenza del mapp. 2044), stabilendo contestualmente, ex art. 1051 e 1052 c.c., le modalità e il percorso ove il già menzionato passaggio debba avvenire, nonché l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc;
- di conseguenza, ordinare la rimozione degli ostacoli (quali cancelletto e ringhiera) posti dalla Sig.ra che impediscono l'accesso alla via pubblica e al CP_1 parcheggio pertinenziale di cui al mappale 2045 IN SUBORDINE: - Accertata l'esistenza del sentiero tra privati segnato in mappa e la titolarità del sig. all'utilizzo dello stesso in qualità di Pt_1 proprietario del mappale 2045, - di conseguenza, ordinare la rimozione degli ostacoli (quali cancelletto e ringhiera) posti dalla Sig.ra che impediscono l'utilizzo del suddetto sentiero e di conseguenza CP_1 l'accesso alla via pubblica e al parcheggio pertinenziale di cui al mappale 2045 SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: - Accertato che lo smaltimento delle acque pluviali da parte della Sig.ra avviene CP_1 in danno delle proprietà del Sig. ordinare alla Sig.ra di eseguire opere volte Pt_1 Controparte_1
a confluire le acque piovane in un sistema di smaltimento idoneo a non arrecare danni alla proprietà del
Sig. - Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: Si Parte_1 chiede che venga disposta la rimessione della causa in istruttoria al fine di sentire il Consulente Tecnico d'Ufficio a chiarimenti, in contraddittorio con i CTP, per chiarire le ragioni del mancato rilievo dello stato dei luoghi al fine di riscontrare le osservazioni del Consulente di parte o, in subordine, si Pt_1 chiede l'integrazione della CTU con i rilievi non eseguiti. · Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale e interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova:
1- Vero che l'attore utilizza quale parcheggio il triangolo di terreno a margine della strada comunale immediatamente precedente l'imbocco del sentiero segnato in mappa e posto prima della proprietà , come da mappa che mi si CP_1 rammostra? 2- Vero che la convenuta nel ristrutturare il proprio immobile ha modificato il sentiero tra privati nel tratto che va dalla strada comunale al sentiero comunale, creando ostacolo - cancello con ringhiera – che ostruisce il passaggio, come reso evidente dalla foto n.3 della citazione? 3- Vero che la sig.ra nel ristrutturare il proprio immobile ha sostituito la scaletta in sasso che univa la strada CP_1 comunale con il sentiero comunale con una scala in ferro non agibile e non ancora collaudata, come reso evidente dalle foto di cui all'allegato 2 alla citazione? 4- Vero che il sentiero tra privati è l'unico sentiero che può mettere in contatto la strada comunale con il sentiero comunale, come reso evidente dalla mappa di cui alla foto n.1 ed allegato n.1 alla citazione? 5- Vero che il sentiero tra privati nella parte antistante la proprietà è identificato da muretti a secco realizzati negli anni 70? 6- Vero che CP_1 il sentiero tra privati è stato l'unico tragitto percorribile con una carriola per il trasporto di materiale quale legna e/o sacchi di cemento necessari per la ristrutturazione delle baite del sig. senza Pt_1 tragitto alternativo, come da documentazione fotografica che mi si rammostra? 7- Vero che le acque pagina 2 di 5 reflue/piovane provenienti dalla proprietà sono convogliate verso la proprietà 8- Vero CP_1 Pt_1 che quando piove le acque reflue provenienti dalla proprietà allagano il locale cantina di CP_1 proprietà come da documentazione fotografica che mi si rammostra? 9- Vero che in occasione Pt_1 di forti piogge le acque reflue provenienti dalla proprietà allagano il locale cantina di proprietà CP_1 provocando danni alle cose ivi depositate, come da documentazione fotografica che mi si Pt_1 rammostra? Si indicano quali testi i sig.ri: - , via degli Ulivi 17 Musso (CO) - Testimone_1 Tes_2
, via Traversa 2 Gravedona ed Uniti (CO) - Montini geom. Anselmo, via Regina 34 Musso (CO)
[...]
- , via Falco delle Rupe 34 Musso (CO) Con Osservanza. Lecco, 13 maggio 20 Testimone_3
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi, per i fatti tutti esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti di causa;
- dichiarare inammissibile la domanda attorea per difetto di legittimazione ad agire. NEL MERITO: rigettare in ogni caso le domande formulate dal signor nei confronti della Parte_1 signora perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta e nei successivi atti di causa. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre a rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA di legge. IN VIA ISTRUTTORIA: nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli formulati da parte attrice, si ripropone la richiesta d'ammissione a prova contraria dei seguenti capitoli per interrogatorio formale e testi: 1) “Vero che prima delle opere di ristrutturazione delle baite di proprietà della signora , poste in essere nell'anno Controparte_1
2017, il terreno di proprietà al mappale 2075, nonché il terreno di proprietà degli eredi CP_1 Pt_2
ai mappali 3218 e 1809 (di cui al doc. 3 che mi si rammostra), da cui il signor
[...] Parte_1 assume di essere passato per oltre venti anni, erano invasi da alberi di alto fusto, rovi e sterpaglie?”; 2)
“Vero che prima delle opere di ristrutturazione delle baite di proprietà della signora , Controparte_1 poste in essere nell'anno 2017, il terreno di proprietà al mappale 2075, nonché il terreno di CP_1 proprietà degli eredi ai mappali 3218 e 1809 (di cui al doc. 3 che mi si rammostra), Parte_2 da cui il signor assume di essere passato per oltre venti anni, erano inaccessibili in quanto Parte_1 invasi da alberi di alto fusto, rovi e sterpaglie?”. E' stato indicato a teste: il signor Testimone_4 residente in [...]. Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificazioni di domande proposte dalla controparte.
pagina 3 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha citato in giudizio innanzi a questo Tribunale chiedendo accertarsi e Parte_1 Controparte_1 dichiararsi, in via principale per intervenuta usucapione ventennale, l'esistenza di una servitù di passaggio in favore dei fondi di proprietà attorea (siti a Musso (Co), distinti al Catasto Fabbricati – mapp. 5253 e mapp. 4752, e Catasto Terreni mapp. 2044, 1811, e 2045) ed a carico del fondo di proprietà convenuta (distinto al Catasto Fabbricati – mapp. 5253 e mapp. 2075), consistente in un segmento di sentiero, con richiesta di stabilire ex art. 1051 e 1052 c.c., attesa l'interclusione del fondo, le modalità e il percorso, ove il già menzionato passaggio debba avvenire, nonché l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc al fine di consentire un adeguato accesso alla pubblica via (via del Marmo, Musso) e l'uso del parcheggio pertinenziale, con condanna ad eliminare gli ostacoli al passaggio nonché in ogni caso di condannare la convenuta ad eseguire opere volte a confluire le acque piovane in un sistema di smaltimento idoneo a non arrecare danni alla proprietà dell'attore.
La convenuta si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione, il difetto di legittimazione ad agire, e contestando, nel merito, la fondatezza delle domande di cui ha chiesto il rigetto.
Per il principio della ragione più liquida, il Tribunale si ritiene esonerato dall'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, attesa l'infondatezza del merito delle domande attoree.
La domanda di accertamento della servitù per usucapione ventennale è infondata.
Infatti, dall'esperita ctu emerge sulla proprietà della convenuta non vi è alcun segno del passaggio che l'attore assume di aver esercitato, che il fondo attoreo non è intercluso e che le infiltrazioni della proprietà attorea non dipendono dalla proprietà della convenuta.
In particolare, non risulta provata l'esistenza di un passaggio sulla proprietà della convenuta poiché, in disparte ogni considerazione sulla difficoltà da parte della difesa attorea di collocare fisicamente (come risulta dalle foto) il passaggio rispetto alla planimetria depositata (cfr doc. 4), il C.T.U. ha specificato
(cfr pag 29 relazione ctu) che non emergono “tracce” relativamente al sentiero indicato dall'attore né in atti, né sul posto, né altri segni specifici che possano far ritenere esistente un “sentiero esistito precedentemente in quella posizione”. Addirittura, per quanto emerge dalla C.T.U. espletata l'asserito passaggio sarebbe stato in ogni caso impraticabile (cfr pag. 45 ctu). Inoltre, si noti come la porzione di area sulla quale, a dire di della difesa attorea, graverebbe il passaggio, è un semplice ingresso utilizzato dalla convenuta per giungere alla propria cantina (cfr doc. 8).
Del resto, è curioso che l'attore, oltre a non identificare il passaggio che sarebbe stato esercitato nel tempo, domandi a questo Giudice di stabilirne il percorso mediante sentenza costitutiva.
Come noto, ai fini dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, non è sufficiente la dimostrazione del possesso continuato per vent'anni, occorrendo fornire la prova dell'apparenza della servitù, e cioè che il percorso, utilizzato per l'accesso al fondo, sia sempre stato visibile anche all'attualità, sia stato permanente nel tempo ed abbia avuto sempre quella specifica destinazione (arg ex Cass. Civ., Sez. VI, 06.05.2021, n. 11834).
E' parimenti infondata la domanda di costituzione della servitù coattiva di passaggio.
Invero, dall'espletata CTU emerge che “il fabbricato attoreo è raggiungibile da ben due vie, che sono tutti sentieri praticabili ed esistenti da decenni” (cfr pag. 29 relazione ctu). Peraltro, il C.T.U. (cfr pag. 45 relazione) precisa che il sentiero indicato da parte attorea è impraticabile perché scavalcherebbe per un tratto un muro e sarebbe a ridosso del fabbricato della convenuta per poi passare su terreni di terzi pagina 4 di 5 non in causa e con pendenza elevatissima e difficoltosa anche solo pedonalmente, impossibile per mezzo meccanico. Infine, il CTU precisa ulteriormente che il tratto di sentiero che culmina innanzi alla proprietà del convenuto “non è carrabile né mai lo è stato” (cfr pag. 25 ctu;
doc. 6 parte convenuta)..
Non risultano dunque sussistenti i presupposti per la costituzione di servitù coattiva ex artt. 1051 e
1052 c.c. che legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato alle circostanze rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1051, comma 1, c.c.), per il fondo relativamente intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051, comma 3, c.c.), per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c., arg ex Cass Civ
n. 30317 del 18/12/2017).
E' poi infondata la la domanda relativa alle presunte infiltrazioni lamentate dall'attore.
Al riguardo, il CTU ha avuto modo di precisare che le infiltrazioni lamentate dall'attore non hanno alcuna attinenza con lo scarico delle acque nella proprietà del convenuto, avendo specificato che “le verosimili cause dell'allagamento lamentato sono riconducibili alla mancata impermeabilizzazione della parete a monte del locale interrato che è posto a 4 metri sotto il livello della strada comunale e a ridosso del terreno a monte, anch'esso di proprietà attorea, soggetto a percolamento dell'acqua piovana.
Pertanto, l'attore non ha fornito alcuna prova che i danni derivino dallo scarico del fabbricato della convenuta che non risulta, tenuto conto anche della sua distanza, riversare l'acqua né sul versante né sui sentieri ma sulla strada comunale. Peraltro, il CTU ha evidenziato che sotto il profilo idraulico, la
“..quantità d'acqua dello scarico del pluviale … è infinitesimale per via della piccola superficie del tetto, rispetto alla quantità d'acqua piovana che può invece raccogliere ed assorbire tutta la proprietà attorea, terreno ed edificio, inclusa la parte di acqua presente sulla strada comunale adiacente l'edificio stesso”.
Le spese di lite seguono la soccombenza di legge e sono liquidate in dispositivo secondo il valore indeterminabile medio per le varie fasi ex dm n 55/2014 al valore medio.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto sono poste definitivamente a carico dell'attore.
Pqm
Il tribunale così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite liquidate in euro
10860,00 oltre iva cp e rimborso spese generali (15%);
3. pone le spese di ctu, liquidate come da separatao decreto, definitivamente a carico dell'attore con obbligo di rimborso in favore della convenuta.
Como, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2988/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. REA CLAUDIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ROMA 6, LECCO ATTORE/I contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CASARTELLI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA S.MARTINO, 6 22100 COMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione, IN VIA PRINCIPALE: - accertata la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'usucapione del diritto di servitù di passaggio in favore dei fondi di proprietà del Sig. a carico del fondo di proprietà della Sig.ra Parte_1 Controparte_1 nel tratto identificato dal sentiero segnato in mappa, come in narrativa precisato, al fine di consentire un adeguato accesso alla via pubblica (Via del Marmo, Musso (CO) e l'uso del parcheggio pertinenziale, per l'effetto: - costituire una servitù di passaggio in favore dei fondi di proprietà del Sig. Parte_1
(distino al Catasto Fabbricati – mapp. 5253 e mapp. 4752, e Catasto Terreni mapp. 2044, 1811 e 2045)
a carico del fondo di proprietà della Sig.ra (distinto al catasto Fabbricati al Mapp. Controparte_1
2075) consistente in un segmento di sentiero tra privati individuabile dalle linee oblique in mappa (fig.
n. 1, doc. n. 1) e comunque segnato sulle mappe catastali da due linee tratteggiate, per la lunghezza di tutta la proprietà con il mappale 2075 (circa 9/10 metri), al fine di consentire un adeguato accesso alla via pubblica (Via del Marmo, Musso (CO)) e l'uso del parcheggio pertinenziale (Mapp. 2045, pertinenza del mapp. 2044), stabilendo contestualmente, ex art. 1051 e 1052 c.c., le modalità e il percorso ove il già menzionato passaggio debba avvenire, nonché l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc;
- di conseguenza, ordinare la rimozione degli ostacoli (quali cancelletto e ringhiera) posti dalla Sig.ra che impediscono l'accesso alla via pubblica e al CP_1 parcheggio pertinenziale di cui al mappale 2045 IN SUBORDINE: - Accertata l'esistenza del sentiero tra privati segnato in mappa e la titolarità del sig. all'utilizzo dello stesso in qualità di Pt_1 proprietario del mappale 2045, - di conseguenza, ordinare la rimozione degli ostacoli (quali cancelletto e ringhiera) posti dalla Sig.ra che impediscono l'utilizzo del suddetto sentiero e di conseguenza CP_1 l'accesso alla via pubblica e al parcheggio pertinenziale di cui al mappale 2045 SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: - Accertato che lo smaltimento delle acque pluviali da parte della Sig.ra avviene CP_1 in danno delle proprietà del Sig. ordinare alla Sig.ra di eseguire opere volte Pt_1 Controparte_1
a confluire le acque piovane in un sistema di smaltimento idoneo a non arrecare danni alla proprietà del
Sig. - Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: Si Parte_1 chiede che venga disposta la rimessione della causa in istruttoria al fine di sentire il Consulente Tecnico d'Ufficio a chiarimenti, in contraddittorio con i CTP, per chiarire le ragioni del mancato rilievo dello stato dei luoghi al fine di riscontrare le osservazioni del Consulente di parte o, in subordine, si Pt_1 chiede l'integrazione della CTU con i rilievi non eseguiti. · Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale e interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova:
1- Vero che l'attore utilizza quale parcheggio il triangolo di terreno a margine della strada comunale immediatamente precedente l'imbocco del sentiero segnato in mappa e posto prima della proprietà , come da mappa che mi si CP_1 rammostra? 2- Vero che la convenuta nel ristrutturare il proprio immobile ha modificato il sentiero tra privati nel tratto che va dalla strada comunale al sentiero comunale, creando ostacolo - cancello con ringhiera – che ostruisce il passaggio, come reso evidente dalla foto n.3 della citazione? 3- Vero che la sig.ra nel ristrutturare il proprio immobile ha sostituito la scaletta in sasso che univa la strada CP_1 comunale con il sentiero comunale con una scala in ferro non agibile e non ancora collaudata, come reso evidente dalle foto di cui all'allegato 2 alla citazione? 4- Vero che il sentiero tra privati è l'unico sentiero che può mettere in contatto la strada comunale con il sentiero comunale, come reso evidente dalla mappa di cui alla foto n.1 ed allegato n.1 alla citazione? 5- Vero che il sentiero tra privati nella parte antistante la proprietà è identificato da muretti a secco realizzati negli anni 70? 6- Vero che CP_1 il sentiero tra privati è stato l'unico tragitto percorribile con una carriola per il trasporto di materiale quale legna e/o sacchi di cemento necessari per la ristrutturazione delle baite del sig. senza Pt_1 tragitto alternativo, come da documentazione fotografica che mi si rammostra? 7- Vero che le acque pagina 2 di 5 reflue/piovane provenienti dalla proprietà sono convogliate verso la proprietà 8- Vero CP_1 Pt_1 che quando piove le acque reflue provenienti dalla proprietà allagano il locale cantina di CP_1 proprietà come da documentazione fotografica che mi si rammostra? 9- Vero che in occasione Pt_1 di forti piogge le acque reflue provenienti dalla proprietà allagano il locale cantina di proprietà CP_1 provocando danni alle cose ivi depositate, come da documentazione fotografica che mi si Pt_1 rammostra? Si indicano quali testi i sig.ri: - , via degli Ulivi 17 Musso (CO) - Testimone_1 Tes_2
, via Traversa 2 Gravedona ed Uniti (CO) - Montini geom. Anselmo, via Regina 34 Musso (CO)
[...]
- , via Falco delle Rupe 34 Musso (CO) Con Osservanza. Lecco, 13 maggio 20 Testimone_3
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi, per i fatti tutti esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti di causa;
- dichiarare inammissibile la domanda attorea per difetto di legittimazione ad agire. NEL MERITO: rigettare in ogni caso le domande formulate dal signor nei confronti della Parte_1 signora perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta e nei successivi atti di causa. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre a rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA di legge. IN VIA ISTRUTTORIA: nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli formulati da parte attrice, si ripropone la richiesta d'ammissione a prova contraria dei seguenti capitoli per interrogatorio formale e testi: 1) “Vero che prima delle opere di ristrutturazione delle baite di proprietà della signora , poste in essere nell'anno Controparte_1
2017, il terreno di proprietà al mappale 2075, nonché il terreno di proprietà degli eredi CP_1 Pt_2
ai mappali 3218 e 1809 (di cui al doc. 3 che mi si rammostra), da cui il signor
[...] Parte_1 assume di essere passato per oltre venti anni, erano invasi da alberi di alto fusto, rovi e sterpaglie?”; 2)
“Vero che prima delle opere di ristrutturazione delle baite di proprietà della signora , Controparte_1 poste in essere nell'anno 2017, il terreno di proprietà al mappale 2075, nonché il terreno di CP_1 proprietà degli eredi ai mappali 3218 e 1809 (di cui al doc. 3 che mi si rammostra), Parte_2 da cui il signor assume di essere passato per oltre venti anni, erano inaccessibili in quanto Parte_1 invasi da alberi di alto fusto, rovi e sterpaglie?”. E' stato indicato a teste: il signor Testimone_4 residente in [...]. Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificazioni di domande proposte dalla controparte.
pagina 3 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha citato in giudizio innanzi a questo Tribunale chiedendo accertarsi e Parte_1 Controparte_1 dichiararsi, in via principale per intervenuta usucapione ventennale, l'esistenza di una servitù di passaggio in favore dei fondi di proprietà attorea (siti a Musso (Co), distinti al Catasto Fabbricati – mapp. 5253 e mapp. 4752, e Catasto Terreni mapp. 2044, 1811, e 2045) ed a carico del fondo di proprietà convenuta (distinto al Catasto Fabbricati – mapp. 5253 e mapp. 2075), consistente in un segmento di sentiero, con richiesta di stabilire ex art. 1051 e 1052 c.c., attesa l'interclusione del fondo, le modalità e il percorso, ove il già menzionato passaggio debba avvenire, nonché l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc al fine di consentire un adeguato accesso alla pubblica via (via del Marmo, Musso) e l'uso del parcheggio pertinenziale, con condanna ad eliminare gli ostacoli al passaggio nonché in ogni caso di condannare la convenuta ad eseguire opere volte a confluire le acque piovane in un sistema di smaltimento idoneo a non arrecare danni alla proprietà dell'attore.
La convenuta si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione, il difetto di legittimazione ad agire, e contestando, nel merito, la fondatezza delle domande di cui ha chiesto il rigetto.
Per il principio della ragione più liquida, il Tribunale si ritiene esonerato dall'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, attesa l'infondatezza del merito delle domande attoree.
La domanda di accertamento della servitù per usucapione ventennale è infondata.
Infatti, dall'esperita ctu emerge sulla proprietà della convenuta non vi è alcun segno del passaggio che l'attore assume di aver esercitato, che il fondo attoreo non è intercluso e che le infiltrazioni della proprietà attorea non dipendono dalla proprietà della convenuta.
In particolare, non risulta provata l'esistenza di un passaggio sulla proprietà della convenuta poiché, in disparte ogni considerazione sulla difficoltà da parte della difesa attorea di collocare fisicamente (come risulta dalle foto) il passaggio rispetto alla planimetria depositata (cfr doc. 4), il C.T.U. ha specificato
(cfr pag 29 relazione ctu) che non emergono “tracce” relativamente al sentiero indicato dall'attore né in atti, né sul posto, né altri segni specifici che possano far ritenere esistente un “sentiero esistito precedentemente in quella posizione”. Addirittura, per quanto emerge dalla C.T.U. espletata l'asserito passaggio sarebbe stato in ogni caso impraticabile (cfr pag. 45 ctu). Inoltre, si noti come la porzione di area sulla quale, a dire di della difesa attorea, graverebbe il passaggio, è un semplice ingresso utilizzato dalla convenuta per giungere alla propria cantina (cfr doc. 8).
Del resto, è curioso che l'attore, oltre a non identificare il passaggio che sarebbe stato esercitato nel tempo, domandi a questo Giudice di stabilirne il percorso mediante sentenza costitutiva.
Come noto, ai fini dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, non è sufficiente la dimostrazione del possesso continuato per vent'anni, occorrendo fornire la prova dell'apparenza della servitù, e cioè che il percorso, utilizzato per l'accesso al fondo, sia sempre stato visibile anche all'attualità, sia stato permanente nel tempo ed abbia avuto sempre quella specifica destinazione (arg ex Cass. Civ., Sez. VI, 06.05.2021, n. 11834).
E' parimenti infondata la domanda di costituzione della servitù coattiva di passaggio.
Invero, dall'espletata CTU emerge che “il fabbricato attoreo è raggiungibile da ben due vie, che sono tutti sentieri praticabili ed esistenti da decenni” (cfr pag. 29 relazione ctu). Peraltro, il C.T.U. (cfr pag. 45 relazione) precisa che il sentiero indicato da parte attorea è impraticabile perché scavalcherebbe per un tratto un muro e sarebbe a ridosso del fabbricato della convenuta per poi passare su terreni di terzi pagina 4 di 5 non in causa e con pendenza elevatissima e difficoltosa anche solo pedonalmente, impossibile per mezzo meccanico. Infine, il CTU precisa ulteriormente che il tratto di sentiero che culmina innanzi alla proprietà del convenuto “non è carrabile né mai lo è stato” (cfr pag. 25 ctu;
doc. 6 parte convenuta)..
Non risultano dunque sussistenti i presupposti per la costituzione di servitù coattiva ex artt. 1051 e
1052 c.c. che legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato alle circostanze rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1051, comma 1, c.c.), per il fondo relativamente intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051, comma 3, c.c.), per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c., arg ex Cass Civ
n. 30317 del 18/12/2017).
E' poi infondata la la domanda relativa alle presunte infiltrazioni lamentate dall'attore.
Al riguardo, il CTU ha avuto modo di precisare che le infiltrazioni lamentate dall'attore non hanno alcuna attinenza con lo scarico delle acque nella proprietà del convenuto, avendo specificato che “le verosimili cause dell'allagamento lamentato sono riconducibili alla mancata impermeabilizzazione della parete a monte del locale interrato che è posto a 4 metri sotto il livello della strada comunale e a ridosso del terreno a monte, anch'esso di proprietà attorea, soggetto a percolamento dell'acqua piovana.
Pertanto, l'attore non ha fornito alcuna prova che i danni derivino dallo scarico del fabbricato della convenuta che non risulta, tenuto conto anche della sua distanza, riversare l'acqua né sul versante né sui sentieri ma sulla strada comunale. Peraltro, il CTU ha evidenziato che sotto il profilo idraulico, la
“..quantità d'acqua dello scarico del pluviale … è infinitesimale per via della piccola superficie del tetto, rispetto alla quantità d'acqua piovana che può invece raccogliere ed assorbire tutta la proprietà attorea, terreno ed edificio, inclusa la parte di acqua presente sulla strada comunale adiacente l'edificio stesso”.
Le spese di lite seguono la soccombenza di legge e sono liquidate in dispositivo secondo il valore indeterminabile medio per le varie fasi ex dm n 55/2014 al valore medio.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto sono poste definitivamente a carico dell'attore.
Pqm
Il tribunale così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite liquidate in euro
10860,00 oltre iva cp e rimborso spese generali (15%);
3. pone le spese di ctu, liquidate come da separatao decreto, definitivamente a carico dell'attore con obbligo di rimborso in favore della convenuta.
Como, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
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