Articolo 1 della Legge 16 giugno 1997, n. 193
Articolo 2
Versione
3 luglio 1997
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) per l'aggiornamento dell'accordo di sede del 20 luglio 1967, fatto a Roma il 5-9 giugno 1995.
Entrata in vigore il 3 luglio 1997