Articolo 23 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 22Articolo 24
Versione
6 agosto 1890
Art. 23.

Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio pestali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza dell'istituto di beneficenza coll'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Ai depositi nelle casse postali di risparmio non e' applicabile il disposto degli art. 4 e 6 della legge del 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 3ª).

Entrata in vigore il 6 agosto 1890