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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 09/05/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LE ANNIBALE RENATO, Presidente
GA GI ST, Relatore
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 09/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 507/2023 depositato il 18/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag.entrate - Riscossione - RA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200014659483000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, impugnava la cartelle di pagamento descritta in premessa, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto della Regione Sicilia – Assessorato Economia, dipartimento Finanza
e Crediti, notificata in data 7/11/2022, avente un carico tributario complessivo di € 821,29 oltre accessori, per tassa auto, anno d'imposta 2017.
A fondamento delle proprie ragioni parte ricorrente assumeva la nullità dell'atto impugnato per decadenza del diritto alla riscossione per mancanza della notifica di atti prodromici, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
In data 7/4/2025 si costituiva la Regione Sicilia – Assessorato Economia, dipartimento Finanza che chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva nonostante la regolare notifica dell'impugnazione.
All'udienza del 9 maggio 2025 la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per quanto di ragione.
Con l'unico motivo del ricorso parte ricorrente ha eccepito la nullità della cartella per omessa notifica degli atti prodromici.
Rileva questa Corte che la partecipazione attiva del contribuente nella fase che precede l'iscrizione a ruolo del tributo non è necessaria quando l'accertamento inerente al tributo si risolve in un mero controllo documentale. Perciò, l'omesso o tardivo versamento della tassa automobilistica della Regione Sicilia legittima l'immediata iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, senza incorrere in violazioni dei parametri costituzionali, pur mancando un atto prodromico di contestazione inviato al contribuente.
Il ruolo relativo alla tassa automobilistica siciliana si forma unilateralmente per determinazione amministrativa, senza essere preceduto da alcun atto partecipativo destinato al contribuente. Questo perché si tratta di situazioni nelle quali il ruolo e la successiva cartella perdono la loro connotazione esclusivamente esecutiva per esprimere anche la fase, se non di accertamento, quantomeno di liquidazione della pretesa. La Corte costituzionale, con sentenza 152/2018 ha confermato la legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, della legge della Regione AN 24/16, secondo cui in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento del tributo - decorsi i termini del ravvedimento spontaneo - l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, va immediatamente iscritto a ruolo.
Quindi a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto e non a richiesta dell'Ente impositore, la normativa prevede una automatica iscrizione a ruolo, eliminando così la fase di accertamento, che viene ad essere assorbita nell'emissione e nella notifica della cartella di pagamento, per cui nella fattispecie non era necessario procedere alla notifica di alcun atto presupposto, attesa la coincidenza tra la fase di accertamento con quella della riscossione.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Per quanto riguarda le spese, il Collegio rileva che un recente orientamento della Suprema Corte, da cui questo Decidente non intende discostarsi, sancisce che all'Amministrazione Finanziaria, assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art.15, comma 2 bis, del d.lgs. n.
546 del 1992 ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti legittimati a svolgere attività difensiva nel processo".
Ciò detto, per il principio della soccombenza, il Collegio condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese legali, liquidate in € 250,00 oltre accessori ove spettanti, in favore della GI AN
Sicilia – Assessorato Economia, dipartimento Finanza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio al pagamento, in favore ella Regione AN Sicilia –
Assessorato Economia, dipartimento Finanza, della somma di € 250,00 oltre accessori se dovuti.
Così deciso in RA il 9 maggio 2025
IL RELATORE
IL PRESIDENTE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 09/05/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LE ANNIBALE RENATO, Presidente
GA GI ST, Relatore
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 09/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 507/2023 depositato il 18/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag.entrate - Riscossione - RA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200014659483000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, impugnava la cartelle di pagamento descritta in premessa, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto della Regione Sicilia – Assessorato Economia, dipartimento Finanza
e Crediti, notificata in data 7/11/2022, avente un carico tributario complessivo di € 821,29 oltre accessori, per tassa auto, anno d'imposta 2017.
A fondamento delle proprie ragioni parte ricorrente assumeva la nullità dell'atto impugnato per decadenza del diritto alla riscossione per mancanza della notifica di atti prodromici, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
In data 7/4/2025 si costituiva la Regione Sicilia – Assessorato Economia, dipartimento Finanza che chiedeva il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva nonostante la regolare notifica dell'impugnazione.
All'udienza del 9 maggio 2025 la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per quanto di ragione.
Con l'unico motivo del ricorso parte ricorrente ha eccepito la nullità della cartella per omessa notifica degli atti prodromici.
Rileva questa Corte che la partecipazione attiva del contribuente nella fase che precede l'iscrizione a ruolo del tributo non è necessaria quando l'accertamento inerente al tributo si risolve in un mero controllo documentale. Perciò, l'omesso o tardivo versamento della tassa automobilistica della Regione Sicilia legittima l'immediata iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, senza incorrere in violazioni dei parametri costituzionali, pur mancando un atto prodromico di contestazione inviato al contribuente.
Il ruolo relativo alla tassa automobilistica siciliana si forma unilateralmente per determinazione amministrativa, senza essere preceduto da alcun atto partecipativo destinato al contribuente. Questo perché si tratta di situazioni nelle quali il ruolo e la successiva cartella perdono la loro connotazione esclusivamente esecutiva per esprimere anche la fase, se non di accertamento, quantomeno di liquidazione della pretesa. La Corte costituzionale, con sentenza 152/2018 ha confermato la legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, della legge della Regione AN 24/16, secondo cui in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento del tributo - decorsi i termini del ravvedimento spontaneo - l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, va immediatamente iscritto a ruolo.
Quindi a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto e non a richiesta dell'Ente impositore, la normativa prevede una automatica iscrizione a ruolo, eliminando così la fase di accertamento, che viene ad essere assorbita nell'emissione e nella notifica della cartella di pagamento, per cui nella fattispecie non era necessario procedere alla notifica di alcun atto presupposto, attesa la coincidenza tra la fase di accertamento con quella della riscossione.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Per quanto riguarda le spese, il Collegio rileva che un recente orientamento della Suprema Corte, da cui questo Decidente non intende discostarsi, sancisce che all'Amministrazione Finanziaria, assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art.15, comma 2 bis, del d.lgs. n.
546 del 1992 ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti legittimati a svolgere attività difensiva nel processo".
Ciò detto, per il principio della soccombenza, il Collegio condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese legali, liquidate in € 250,00 oltre accessori ove spettanti, in favore della GI AN
Sicilia – Assessorato Economia, dipartimento Finanza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio al pagamento, in favore ella Regione AN Sicilia –
Assessorato Economia, dipartimento Finanza, della somma di € 250,00 oltre accessori se dovuti.
Così deciso in RA il 9 maggio 2025
IL RELATORE
IL PRESIDENTE