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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/12/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1137/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Paolo Bertollini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 dicembre 2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1137/2025 promossa da:
(C.F. ), in proprio, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso il suo studio in Latina, via Rieti n. 39;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in
Roma via dei Portoghesi n. 12;
RESISTENTE
OGGETTO: Patrocinio a spese dello Stato
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente adito, contrariis reiectis, previa revoca
e/o annullamento del decreto di rigetto opposto e/o in riforma dello stesso, liquidare in favore dello difensore opponente il compenso indicato nell'apposita istanza di liquidazione già depositata agli atti del Tribunale, o comunque, il compenso che sarà ritenuto di giustizia secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e
pagina 1 di 5 con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio. In via istruttoria si chiede sin d'ora l'acquisizione al presente procedimento di copia del fascicolo del procedimento penale RG Trib. n. 406/15 del Tribunale di Latina che in ogni caso lo scrivente difensore di riserva di depositare”;
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina: - in via principale, rigettare la domanda perché infondata alla luce delle superiori considerazioni, con vittoria delle spese di lite;
- in subordine, rideterminare il compenso professionale dovuto alla ricorrente secondo i minimi tariffari, con l'ulteriore riduzione ex art. 106-bis del D.P.R. 115/2002, con compensazione delle spese di lite”.
Fatto e diritto
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato il 17.03.2025, l'avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto, emesso da questo stesso Tribunale in data 24.01.2025, con cui è stata respinta la richiesta di liquidazione a spese dello Stato del compenso per l'attività difensiva svolta dallo stesso a favore di imputato nel procedimento n. 2151/2010 Controparte_3
R.G. Trib., definito con sentenza n. 229 del 2014 in data 10.02.2014.
Ha in particolare dedotto il ricorrente: i) la nullità del decreto di rigetto dell'istanza per avere il giudice rilevato d'ufficio la prescrizione del credito, nonostante il limite di cui all'art. 2938 c.c. e sebbene incombesse sul Pubblico Ministero l'onere di farla eventualmente valere nel giudizio di opposizione;
ii) la violazione della disciplina di cui all'art. 83, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002, che non prevede alcun termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di liquidazione del compenso;
iii) l'inosservanza dell'art. 31 disp. att. c.p.p. laddove prevede l'imprescrittibilità del compenso spettante all'avvocato per la difesa d'ufficio.
Ha chiesto quindi, previa revoca o annullamento del decreto di rigetto, liquidarsi il compenso per l'attività difensiva svolta a carico dello Stato, secondo le previsioni del DM n. 55/2014.
Fissata l'udienza e notificato il ricorso, si è costituito il , evidenziando Controparte_1 che il ricorrente non ha dimostrato di essersi tempestivamente attivato per ottenere il pagamento spontaneo o coattivo del compenso, e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nessuno è comparso alla prima udienza del 9.12.2025 ed è stato disposto rinvio all'udienza del
16.12.2025, in occasione della quale il ricorrente ha depositato un nuovo documento, ha precisato pagina 2 di 5 le conclusioni come in atti e ha discusso oralmente la causa nell'assenza della controparte.
La causa è stata quindi riservata per la decisione e, all'esito, viene definita con la presente sentenza.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L'art. 116 D.P.R. n. 115/2002 stabilisce, infatti, che “l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.
La citata previsione contiene, dunque, essenzialmente tre regole: 1) il difensore d'ufficio si deve fare carico della procedura esecutiva per il recupero professionale del credito nei confronti dell'assistito; 2) qualora riesca a dimostrare che la procedura di cui sopra è risultata infruttuosa, il difensore viene retribuito dallo Stato nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 82
D.P.R. cit., relativo alla retribuzione del difensore patrocinante a spese dello Stato;
3) a meno che l'assistito non chieda e ottenga l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, quest'ultimo surroga il difensore nel suo credito verso l'assistito.
In base all'art. 116 cit., “la regola generale è, quindi, quella che il difensore ha l'onere di dimostrare di avere esperito inutili tentativi di recupero del proprio credito professionale ai fini dell'accoglimento della propria istanza di liquidazione degli onorari. A tale regola fa eccezione solo l'ipotesi del successivo art. 117 il quale stabilisce che “l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84”, senza richiedere che il difensore dimostri di aver esperito inutilmente il tentativo di recupero del proprio credito professionale.
Si tratta di un'eccezione a una regola generale, come tale di stretta esegesi e non suscettibile di interpretazione estensiva o, a maggior ragione, di applicazione analogica, nell'ottica di giustificazione delle spese a carico dello Stato” (cfr. Cass., sez. II, 9 giugno 2010, n. 13875, nello stesso senso v. anche Cass., sez. III, 16 gennaio 2013, n. 926).
È dunque onere del difensore dar prova di aver esperito concreti tentativi per il recupero del credito dal proprio assistito, risultato insolvente.
pagina 3 di 5 A tal fine, occorre tuttavia valutare anche la tempestività dell'iniziativa di recupero assunta dal difensore, dovendosi fare applicazione analogica del principio di diritto ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indagato o imputato irreperibile, secondo cui
“l'avvocato che abbia difeso d'ufficio l'indagato o l'imputato resosi irreperibile non ha diritto alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato ove, essendo venuto meno al dovere di diligenza, per essere incorso in colpevole inerzia, abbia fatto trascorrere un lasso di tempo ingiustificatamente irragionevole, prima di attivarsi con le competenti autorità per il rintraccio dell'assistito - specie nel caso in cui si tratti di straniero senza fissa dimora e di dubbia o non facile identificazione - tale da rendere vano il tentativo” (cfr. Cass., sez. VI-2, 31 marzo 2021, n.
8942). Come correttamente rilevato dal precedente giudice, la legge pone infatti a carico del difensore un onere di diligente attivazione per il recupero del credito professionale e l'attesa di un irragionevole lasso di tempo tra la definizione del procedimento penale e il primo atto di recupero del credito aumenta significativamente il rischio di insolvenza da parte dell'assistito, rischio del quale non può farsi carico lo Stato in quanto esclusivamente imputabile all'avvocato.
Nel caso di specie, l'istante non ha dimostrato di essersi diligentemente attivato per il recupero del suo credito professionale nei confronti dell'imputato insolvente, in quanto il primo concreto tentativo di ottenere il pagamento è avvenuto solo nell'anno 2023, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente.
Né la circostanza è stata, in qualche modo, contestata da parte ricorrente, giacché l'avv. Pt_1 ha unicamente lamentato un presunto rilievo ex officio della prescrizione (o della decadenza) da parte del giudice penale, senza nulla dedurre sul fatto di essersi attivato prima per il recupero del credito o, comunque, in una data antecedente a quella indicata nel decreto del 24.01.2025.
Segue il rigetto della domanda attorea, irrilevante essendo la produzione documentale effettuata da parte ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, consistente nell'atto di appello che l'avv. avrebbe proposto nell'interesse del Non vi è infatti Pt_1 CP_3 prova della data di deposito del citato atto di gravame, né della data di conclusione del relativo procedimento, sicché non è possibile tenerne conto al fine di apprezzare la tempestività dell'iniziativa di recupero del credito da parte del ricorrente.
Segue il rigetto del ricorso, in ciò assorbita ogni altra questione.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione pagina 4 di 5 dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificate dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo (ad eccezione della fase istruttoria, che non si è svolta, e di quella decisoria per via della mancata comparizione della parte resistente), attesa la particolare semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione proposta dall'avv. Parte_1
- Condanna l'avv. alla refusione delle spese processuali, a favore del Parte_1
, che liquida in € 426,00 per compensi, oltre spese generali al Controparte_1
15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Latina, 20/12/2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Paolo Bertollini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 dicembre 2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1137/2025 promossa da:
(C.F. ), in proprio, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso il suo studio in Latina, via Rieti n. 39;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in
Roma via dei Portoghesi n. 12;
RESISTENTE
OGGETTO: Patrocinio a spese dello Stato
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente adito, contrariis reiectis, previa revoca
e/o annullamento del decreto di rigetto opposto e/o in riforma dello stesso, liquidare in favore dello difensore opponente il compenso indicato nell'apposita istanza di liquidazione già depositata agli atti del Tribunale, o comunque, il compenso che sarà ritenuto di giustizia secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e
pagina 1 di 5 con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio. In via istruttoria si chiede sin d'ora l'acquisizione al presente procedimento di copia del fascicolo del procedimento penale RG Trib. n. 406/15 del Tribunale di Latina che in ogni caso lo scrivente difensore di riserva di depositare”;
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina: - in via principale, rigettare la domanda perché infondata alla luce delle superiori considerazioni, con vittoria delle spese di lite;
- in subordine, rideterminare il compenso professionale dovuto alla ricorrente secondo i minimi tariffari, con l'ulteriore riduzione ex art. 106-bis del D.P.R. 115/2002, con compensazione delle spese di lite”.
Fatto e diritto
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato il 17.03.2025, l'avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto, emesso da questo stesso Tribunale in data 24.01.2025, con cui è stata respinta la richiesta di liquidazione a spese dello Stato del compenso per l'attività difensiva svolta dallo stesso a favore di imputato nel procedimento n. 2151/2010 Controparte_3
R.G. Trib., definito con sentenza n. 229 del 2014 in data 10.02.2014.
Ha in particolare dedotto il ricorrente: i) la nullità del decreto di rigetto dell'istanza per avere il giudice rilevato d'ufficio la prescrizione del credito, nonostante il limite di cui all'art. 2938 c.c. e sebbene incombesse sul Pubblico Ministero l'onere di farla eventualmente valere nel giudizio di opposizione;
ii) la violazione della disciplina di cui all'art. 83, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002, che non prevede alcun termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di liquidazione del compenso;
iii) l'inosservanza dell'art. 31 disp. att. c.p.p. laddove prevede l'imprescrittibilità del compenso spettante all'avvocato per la difesa d'ufficio.
Ha chiesto quindi, previa revoca o annullamento del decreto di rigetto, liquidarsi il compenso per l'attività difensiva svolta a carico dello Stato, secondo le previsioni del DM n. 55/2014.
Fissata l'udienza e notificato il ricorso, si è costituito il , evidenziando Controparte_1 che il ricorrente non ha dimostrato di essersi tempestivamente attivato per ottenere il pagamento spontaneo o coattivo del compenso, e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Nessuno è comparso alla prima udienza del 9.12.2025 ed è stato disposto rinvio all'udienza del
16.12.2025, in occasione della quale il ricorrente ha depositato un nuovo documento, ha precisato pagina 2 di 5 le conclusioni come in atti e ha discusso oralmente la causa nell'assenza della controparte.
La causa è stata quindi riservata per la decisione e, all'esito, viene definita con la presente sentenza.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L'art. 116 D.P.R. n. 115/2002 stabilisce, infatti, che “l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.
La citata previsione contiene, dunque, essenzialmente tre regole: 1) il difensore d'ufficio si deve fare carico della procedura esecutiva per il recupero professionale del credito nei confronti dell'assistito; 2) qualora riesca a dimostrare che la procedura di cui sopra è risultata infruttuosa, il difensore viene retribuito dallo Stato nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 82
D.P.R. cit., relativo alla retribuzione del difensore patrocinante a spese dello Stato;
3) a meno che l'assistito non chieda e ottenga l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, quest'ultimo surroga il difensore nel suo credito verso l'assistito.
In base all'art. 116 cit., “la regola generale è, quindi, quella che il difensore ha l'onere di dimostrare di avere esperito inutili tentativi di recupero del proprio credito professionale ai fini dell'accoglimento della propria istanza di liquidazione degli onorari. A tale regola fa eccezione solo l'ipotesi del successivo art. 117 il quale stabilisce che “l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84”, senza richiedere che il difensore dimostri di aver esperito inutilmente il tentativo di recupero del proprio credito professionale.
Si tratta di un'eccezione a una regola generale, come tale di stretta esegesi e non suscettibile di interpretazione estensiva o, a maggior ragione, di applicazione analogica, nell'ottica di giustificazione delle spese a carico dello Stato” (cfr. Cass., sez. II, 9 giugno 2010, n. 13875, nello stesso senso v. anche Cass., sez. III, 16 gennaio 2013, n. 926).
È dunque onere del difensore dar prova di aver esperito concreti tentativi per il recupero del credito dal proprio assistito, risultato insolvente.
pagina 3 di 5 A tal fine, occorre tuttavia valutare anche la tempestività dell'iniziativa di recupero assunta dal difensore, dovendosi fare applicazione analogica del principio di diritto ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indagato o imputato irreperibile, secondo cui
“l'avvocato che abbia difeso d'ufficio l'indagato o l'imputato resosi irreperibile non ha diritto alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato ove, essendo venuto meno al dovere di diligenza, per essere incorso in colpevole inerzia, abbia fatto trascorrere un lasso di tempo ingiustificatamente irragionevole, prima di attivarsi con le competenti autorità per il rintraccio dell'assistito - specie nel caso in cui si tratti di straniero senza fissa dimora e di dubbia o non facile identificazione - tale da rendere vano il tentativo” (cfr. Cass., sez. VI-2, 31 marzo 2021, n.
8942). Come correttamente rilevato dal precedente giudice, la legge pone infatti a carico del difensore un onere di diligente attivazione per il recupero del credito professionale e l'attesa di un irragionevole lasso di tempo tra la definizione del procedimento penale e il primo atto di recupero del credito aumenta significativamente il rischio di insolvenza da parte dell'assistito, rischio del quale non può farsi carico lo Stato in quanto esclusivamente imputabile all'avvocato.
Nel caso di specie, l'istante non ha dimostrato di essersi diligentemente attivato per il recupero del suo credito professionale nei confronti dell'imputato insolvente, in quanto il primo concreto tentativo di ottenere il pagamento è avvenuto solo nell'anno 2023, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente.
Né la circostanza è stata, in qualche modo, contestata da parte ricorrente, giacché l'avv. Pt_1 ha unicamente lamentato un presunto rilievo ex officio della prescrizione (o della decadenza) da parte del giudice penale, senza nulla dedurre sul fatto di essersi attivato prima per il recupero del credito o, comunque, in una data antecedente a quella indicata nel decreto del 24.01.2025.
Segue il rigetto della domanda attorea, irrilevante essendo la produzione documentale effettuata da parte ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, consistente nell'atto di appello che l'avv. avrebbe proposto nell'interesse del Non vi è infatti Pt_1 CP_3 prova della data di deposito del citato atto di gravame, né della data di conclusione del relativo procedimento, sicché non è possibile tenerne conto al fine di apprezzare la tempestività dell'iniziativa di recupero del credito da parte del ricorrente.
Segue il rigetto del ricorso, in ciò assorbita ogni altra questione.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione pagina 4 di 5 dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificate dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo (ad eccezione della fase istruttoria, che non si è svolta, e di quella decisoria per via della mancata comparizione della parte resistente), attesa la particolare semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione proposta dall'avv. Parte_1
- Condanna l'avv. alla refusione delle spese processuali, a favore del Parte_1
, che liquida in € 426,00 per compensi, oltre spese generali al Controparte_1
15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Latina, 20/12/2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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