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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 682/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Presidente dott.ssa Mariella Roberti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 682/2024
TRA con il patrocinio dell'Avv. VOLPI MARIA CRISTINA Parte_1
, in forza di procura alle liti su foglio allegato Email_1 al ricorso introduttivo;
Ricorrente
E con il patrocinio dell'Avv. FANTINI DANIELE Controparte_1
, in forza di procura alle liti su foglio allegato alla Email_2 comparsa di costituzione;
Resistente
Parte_2
[...]
[...]
Resistenti non costituiti
Avente ad oggetto: Opposizione al decreto di liquidazione dell'ausiliario del giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 170 d.p.r. 115/2002 (T.U.S.G.) e 15 d.lgs. 150/2011, depositato in data 20/02/2024, la sig.ra , in qualità di creditrice procedente, ha Parte_1 chiesto l'annullamento del decreto emesso dal G.E. Elena Stramaccioni in data 31/01/2024 per la liquidazione dei rimborsi spese e dell'acconto sui compensi dello stimatore nominato nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G. 89/2023 contro
. Parte_2
La ricorrente lamenta l'errata liquidazione delle somme spettanti all'ausiliario ing. CP_1
e, conseguentemente, il pregiudizio delle proprie e altrui ragioni creditorie.
[...]
In particolare, la creditrice procedente evidenzia che il G.E. ha liquidato in conformità alla nota-spese dello stimatore senza riscontrare l'assenza di giustificativo di spesa, l'eccessiva quantificazione e, per alcune voci, la totale non debenza delle somme.
La sig.ra censura poi, con riferimento alla liquidazione dell'acconto sull'onorario Pt_1 dell'ausiliario, la determinazione delle somme in misura eccessiva, in violazione degli artt. 161 disp. att. c.p.c. e 51 T.U.S.G. Inoltre, ritiene non dovute le somme richieste e liquidate ai sensi degli artt. 1 e 12 co. 2 tab. D.M. 30/05/2002.
Rileva, peraltro, che nell'ambito della procedura esecutiva de qua il G.E. aveva già liquidato in favore dello stimatore con separato provvedimento un acconto di € 600,00 oltre accessori.
Si è costituito in giudizio l'ing. rappresentando in una prima fase la Controparte_1 pendenza di trattative tra le parti relative all'ammontare da liquidarsi in proprio favore e chiedendo quindi un rinvio dell'udienza.
Con ordinanza fuori udienza del 26/06/2024 la sottoscritta ha rinviato l'udienza di comparizione delle parti per l'eventuale definizione transattiva della controversia.
Nel corso dell'udienza di comparizione delle parti, svoltasi infine il 24/10/2024, le parti, pur confermando entrambe l'esistenza di trattative per la determinazione del compenso dell'ing. hanno richiesto termine per memorie alla luce dell'irrisolta questione circa CP_1
l'efficacia di un eventuale accordo transattivo nell'ambito del processo esecutivo, e riservando comunque ulteriori verifiche dinanzi al giudice dell'esecuzione.
Nell'ambito delle memorie indicate l'ing. ha depositato una revisione della notula CP_1 compensi presentata nel giudizio di esecuzione
Nel corso della successiva udienza, disposta per il 06/12/2024, la ricorrente ha concordato sulla rideterminazione delle spese elencate nella notula aggiornata, contestando i soli importi relativi alla perizia tecnica in materia di estimo e alla verifica della rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme dell'immobile. Il resistente si è riportato alle difese già espresse e alle modifiche apportate alla notula, le quali tengono conto dell'aggiudicazione provvisoria dell'immobile al prezzo di € 80.250,00 con termine per il saldo all' 01/01/2025.
Alla luce di quanto emerso si rileva quanto segue.
L'oggetto della domanda attorea era originariamente relativo alla richiesta di annullamento del decreto emesso dal giudice dell'esecuzione per la liquidazione dei rimborsi spese e dell'acconto sui compensi dello stimatore nominato nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G. 89/2023 contro . Alla luce della modifica della richiesta dei Parte_2 compensi e del rimborso spese presentata dall'ing. dell'esplicita non contestazione CP_1 dell'opponente all'ammontare del rimborso spese come modificato, deve ritenersi che quanto ancora in contestazione tra le parti sia ora circoscritto alla sola misura dei compensi dai riconoscere ai sensi degli artt. artt. 12, co. 1 e 13 tab. D.M. 30/05/2002.
Vanno quindi esaminate nel dettaglio unicamente le voci della richiesta di liquidazione relativi alla consulenza tecnica in materia di estimo e alla verifica della rispondenza tecnica;
la somma di tali voci, nella richiesta dell'ing. ome modifica nel corso del processo, CP_1 ammonta a complessivi € 1.940,46.
Preliminarmente deve rilevarsi che la procedura esecutiva immobiliare de qua risulta tuttora pendente e non si è ancora addivenuti alla vendita definitiva dei beni stimati. Deve pertanto farsi applicazione dell'art. 161, co. 3, disp. att. c.p.c., il quale stabilisce che “Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.”
Il compenso deve pertanto essere calcolato in acconto con riduzione del 50%.
Lo stimatore ha determinato il valore del bene in € 107.000,00 e ha determinato il compenso previsto dall'art. 13 dell'allegato al D.M. 30/05/2002 applicando il valore massimo.
Tuttavia, l'applicazione dei valori massimi per la redazione della perizia non risulta sorretta da una specifica motivazione atteso che in ogni caso, ai sensi dell'art. 51 T.U.S.G., “nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.”. In assenza di specifici profili che consentano di ritenere una rilevante complessità dell'accertamento ovvero particolari pregio e completezza della prestazione fornita, la liquidazione non potrà che attestarsi sui valori medi.
Il compenso spettante per la perizia tecnica di stima viene quindi determinato in € 875,75 oltre accessori e ridotto del 50% ai sensi dell'art. 161, comma 3, disp. att. c.p.c., risultando in € 473,89 oltre accessori, da intendersi quale acconto sulla somma complessiva da determinarsi all'esito della vendita definitiva. Quanto ai compensi spettanti in forza dell'art. 12 tab. D.M. 30/05/2002, il comma 1 della richiamata disposizione prevede compensi in misura variabile “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme”.
Tra i quesiti sottoposti all'ausiliario rientravano senz'altro quelli relativi alla verifica della rispondenza tecnica alle prescrizioni normative (si vedano, ad esempio, i quesiti 1 e 7 relativi all'individuazione “…[dell']eventuale non corrispondenza delle certificazioni catastali ai dati indicati all'atto di pignoramento” nonché degli “ulteriori elementi necessari per l'emissione del decreto di trasferimento, eseguendo le variazioni che fossero necessarie per l'aggiornamento del catasto…”; “…alla verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene…”).
Può pertanto essere riconosciuto il relativo compenso, nella misura media per le ragioni sopra richiamate (non essendo stata dimostrata una particolare gravosità di tali accertamenti), con conseguente liquidazione della somma di € 557,77 oltre accessori.
Per quanto sopra esaminato, con riferito esclusivo alla misura dei compensi oggetto di contestazione tra le parti, la somma spettante all'ausiliario ing. per l'attività Controparte_1 compiuta quale stimatore nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G. 89/2023 va determinata in complessivi € 1.051,66 oltre accessori, per compensi, ai quali devono essere sommati gli importi relativi alle spese sostenute dall'estimatore pari ad € 193,30 così come rideterminate dal resistente e ritenute congrue ovvero non contestate dalla controparte.
Dalla somma dovuta all'ing. in forza della rideterminazione contenuta nella CP_1 presente sentenza andrà comunque detratto l'acconto già percepito.
Le spese di lite vengono compensate in ragione della rideterminazione al ribasso da parte del resistente delle somme di cui alla notula compensi e all'accordo raggiunto tra le parti sia pure limitatamente all'importo del rimborso spese.
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione proposta da avverso la liquidazione Parte_1 operata con decreto in data 31/01/2024 dei compensi spettanti al perito stimatore nell'ambito di processo esecutivo;
Ridetermina la somma spettante all'ausiliario ing. per l'attività compiuta Controparte_1 quale stimatore nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G. 89/2023 in complessivi € 1.051,66 oltre accessori, per compensi ai sensi degli artt. 12 e 13 tabella allegata al d.m. 30/05/2002 (dei quali € 473,89 in acconto). Da tale somma dovrà essere detratto l'acconto di € 600 già percepito dall'ing. CP_1
Dichiara che oltre all'importo prima indicato è inoltre dovuta all'ing. la CP_1 somma di € 193.30 per spese, somma non oggetto di contestazione tra le parti. Spese di lite compensate.
Perugia, 24/12/2024 .
IL PRESIDENTE
Dott. Mariella Roberti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Presidente dott.ssa Mariella Roberti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 682/2024
TRA con il patrocinio dell'Avv. VOLPI MARIA CRISTINA Parte_1
, in forza di procura alle liti su foglio allegato Email_1 al ricorso introduttivo;
Ricorrente
E con il patrocinio dell'Avv. FANTINI DANIELE Controparte_1
, in forza di procura alle liti su foglio allegato alla Email_2 comparsa di costituzione;
Resistente
Parte_2
[...]
[...]
Resistenti non costituiti
Avente ad oggetto: Opposizione al decreto di liquidazione dell'ausiliario del giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 170 d.p.r. 115/2002 (T.U.S.G.) e 15 d.lgs. 150/2011, depositato in data 20/02/2024, la sig.ra , in qualità di creditrice procedente, ha Parte_1 chiesto l'annullamento del decreto emesso dal G.E. Elena Stramaccioni in data 31/01/2024 per la liquidazione dei rimborsi spese e dell'acconto sui compensi dello stimatore nominato nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G. 89/2023 contro
. Parte_2
La ricorrente lamenta l'errata liquidazione delle somme spettanti all'ausiliario ing. CP_1
e, conseguentemente, il pregiudizio delle proprie e altrui ragioni creditorie.
[...]
In particolare, la creditrice procedente evidenzia che il G.E. ha liquidato in conformità alla nota-spese dello stimatore senza riscontrare l'assenza di giustificativo di spesa, l'eccessiva quantificazione e, per alcune voci, la totale non debenza delle somme.
La sig.ra censura poi, con riferimento alla liquidazione dell'acconto sull'onorario Pt_1 dell'ausiliario, la determinazione delle somme in misura eccessiva, in violazione degli artt. 161 disp. att. c.p.c. e 51 T.U.S.G. Inoltre, ritiene non dovute le somme richieste e liquidate ai sensi degli artt. 1 e 12 co. 2 tab. D.M. 30/05/2002.
Rileva, peraltro, che nell'ambito della procedura esecutiva de qua il G.E. aveva già liquidato in favore dello stimatore con separato provvedimento un acconto di € 600,00 oltre accessori.
Si è costituito in giudizio l'ing. rappresentando in una prima fase la Controparte_1 pendenza di trattative tra le parti relative all'ammontare da liquidarsi in proprio favore e chiedendo quindi un rinvio dell'udienza.
Con ordinanza fuori udienza del 26/06/2024 la sottoscritta ha rinviato l'udienza di comparizione delle parti per l'eventuale definizione transattiva della controversia.
Nel corso dell'udienza di comparizione delle parti, svoltasi infine il 24/10/2024, le parti, pur confermando entrambe l'esistenza di trattative per la determinazione del compenso dell'ing. hanno richiesto termine per memorie alla luce dell'irrisolta questione circa CP_1
l'efficacia di un eventuale accordo transattivo nell'ambito del processo esecutivo, e riservando comunque ulteriori verifiche dinanzi al giudice dell'esecuzione.
Nell'ambito delle memorie indicate l'ing. ha depositato una revisione della notula CP_1 compensi presentata nel giudizio di esecuzione
Nel corso della successiva udienza, disposta per il 06/12/2024, la ricorrente ha concordato sulla rideterminazione delle spese elencate nella notula aggiornata, contestando i soli importi relativi alla perizia tecnica in materia di estimo e alla verifica della rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme dell'immobile. Il resistente si è riportato alle difese già espresse e alle modifiche apportate alla notula, le quali tengono conto dell'aggiudicazione provvisoria dell'immobile al prezzo di € 80.250,00 con termine per il saldo all' 01/01/2025.
Alla luce di quanto emerso si rileva quanto segue.
L'oggetto della domanda attorea era originariamente relativo alla richiesta di annullamento del decreto emesso dal giudice dell'esecuzione per la liquidazione dei rimborsi spese e dell'acconto sui compensi dello stimatore nominato nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G. 89/2023 contro . Alla luce della modifica della richiesta dei Parte_2 compensi e del rimborso spese presentata dall'ing. dell'esplicita non contestazione CP_1 dell'opponente all'ammontare del rimborso spese come modificato, deve ritenersi che quanto ancora in contestazione tra le parti sia ora circoscritto alla sola misura dei compensi dai riconoscere ai sensi degli artt. artt. 12, co. 1 e 13 tab. D.M. 30/05/2002.
Vanno quindi esaminate nel dettaglio unicamente le voci della richiesta di liquidazione relativi alla consulenza tecnica in materia di estimo e alla verifica della rispondenza tecnica;
la somma di tali voci, nella richiesta dell'ing. ome modifica nel corso del processo, CP_1 ammonta a complessivi € 1.940,46.
Preliminarmente deve rilevarsi che la procedura esecutiva immobiliare de qua risulta tuttora pendente e non si è ancora addivenuti alla vendita definitiva dei beni stimati. Deve pertanto farsi applicazione dell'art. 161, co. 3, disp. att. c.p.c., il quale stabilisce che “Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.”
Il compenso deve pertanto essere calcolato in acconto con riduzione del 50%.
Lo stimatore ha determinato il valore del bene in € 107.000,00 e ha determinato il compenso previsto dall'art. 13 dell'allegato al D.M. 30/05/2002 applicando il valore massimo.
Tuttavia, l'applicazione dei valori massimi per la redazione della perizia non risulta sorretta da una specifica motivazione atteso che in ogni caso, ai sensi dell'art. 51 T.U.S.G., “nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.”. In assenza di specifici profili che consentano di ritenere una rilevante complessità dell'accertamento ovvero particolari pregio e completezza della prestazione fornita, la liquidazione non potrà che attestarsi sui valori medi.
Il compenso spettante per la perizia tecnica di stima viene quindi determinato in € 875,75 oltre accessori e ridotto del 50% ai sensi dell'art. 161, comma 3, disp. att. c.p.c., risultando in € 473,89 oltre accessori, da intendersi quale acconto sulla somma complessiva da determinarsi all'esito della vendita definitiva. Quanto ai compensi spettanti in forza dell'art. 12 tab. D.M. 30/05/2002, il comma 1 della richiamata disposizione prevede compensi in misura variabile “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme”.
Tra i quesiti sottoposti all'ausiliario rientravano senz'altro quelli relativi alla verifica della rispondenza tecnica alle prescrizioni normative (si vedano, ad esempio, i quesiti 1 e 7 relativi all'individuazione “…[dell']eventuale non corrispondenza delle certificazioni catastali ai dati indicati all'atto di pignoramento” nonché degli “ulteriori elementi necessari per l'emissione del decreto di trasferimento, eseguendo le variazioni che fossero necessarie per l'aggiornamento del catasto…”; “…alla verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene…”).
Può pertanto essere riconosciuto il relativo compenso, nella misura media per le ragioni sopra richiamate (non essendo stata dimostrata una particolare gravosità di tali accertamenti), con conseguente liquidazione della somma di € 557,77 oltre accessori.
Per quanto sopra esaminato, con riferito esclusivo alla misura dei compensi oggetto di contestazione tra le parti, la somma spettante all'ausiliario ing. per l'attività Controparte_1 compiuta quale stimatore nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G. 89/2023 va determinata in complessivi € 1.051,66 oltre accessori, per compensi, ai quali devono essere sommati gli importi relativi alle spese sostenute dall'estimatore pari ad € 193,30 così come rideterminate dal resistente e ritenute congrue ovvero non contestate dalla controparte.
Dalla somma dovuta all'ing. in forza della rideterminazione contenuta nella CP_1 presente sentenza andrà comunque detratto l'acconto già percepito.
Le spese di lite vengono compensate in ragione della rideterminazione al ribasso da parte del resistente delle somme di cui alla notula compensi e all'accordo raggiunto tra le parti sia pure limitatamente all'importo del rimborso spese.
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione proposta da avverso la liquidazione Parte_1 operata con decreto in data 31/01/2024 dei compensi spettanti al perito stimatore nell'ambito di processo esecutivo;
Ridetermina la somma spettante all'ausiliario ing. per l'attività compiuta Controparte_1 quale stimatore nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G. 89/2023 in complessivi € 1.051,66 oltre accessori, per compensi ai sensi degli artt. 12 e 13 tabella allegata al d.m. 30/05/2002 (dei quali € 473,89 in acconto). Da tale somma dovrà essere detratto l'acconto di € 600 già percepito dall'ing. CP_1
Dichiara che oltre all'importo prima indicato è inoltre dovuta all'ing. la CP_1 somma di € 193.30 per spese, somma non oggetto di contestazione tra le parti. Spese di lite compensate.
Perugia, 24/12/2024 .
IL PRESIDENTE
Dott. Mariella Roberti