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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/11/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dr.ssa Angela Dell'Ali
All'udienza del 03.11.2025 alle ore 14,30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2062/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'AVV. CASANO Parte_1 P.IVA_1
CHIARA
contro rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'AVV. TRIGILIO ROBERTO
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 3/11/2025 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione, ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., avverso Parte_1
l'esecuzione intrapresa dal in forza del Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 470/2024 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 12 aprile 2024, per l'importo di euro 11.577,83 oltre interessi e spese. pagina 1 di 5 L'opponente ha esposto che il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 22 aprile
2024, cui erano seguiti l'atto di precetto notificato il 10 maggio 2024 e l'atto di pignoramento immobiliare notificato il 20 maggio 2024, relativo a un immobile di sua proprietà sito in Siracusa, via Scala Greca n. 406; che, a tale data, l'esecuzione non era stata ancora iscritta a ruolo e che, pertanto, il pignoramento non aveva ancora prodotto effetti.
Nel merito, la società opponente ha dedotto di non essere debitrice delle somme oggetto di ingiunzione, sostenendo che il credito vantato dal era già stato estinto in CP_1
forza di una transazione sottoscritta il 2 settembre 2021 e per effetto di pagamenti eseguiti dal conduttore chiedendo in via subordinata l'accertamento della Parte_2
compensazione con somme che assumeva di avere corrisposto in eccedenza per precedenti annualità condominiali.
Ha invocato, inoltre, la nullità e l'inefficacia del pignoramento, in quanto riferito a crediti già estinti e comunque non esigibili, nonché l'ammissione della prova testimoniale e di una consulenza tecnica contabile.
Si è costituito il eccependo Controparte_2
preliminarmente la litispendenza con il giudizio di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo (R.G. n. 2060/2024), nonché l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di fatti sopravvenuti al titolo esecutivo.
Nel merito ha contestato la sussistenza di qualsiasi pagamento satisfattivo e ha chiesto il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese della opponente.
Nel corso del giudizio, la parte opponente ha depositato note di trattazione scritta insistendo nelle proprie difese, ribadendo di non avere duplicato le opposizioni ma di avere reagito a una pluralità di atti notificati in rapida successione, e chiedendo la riunione del presente procedimento con quello recante R.G. n. 2060/2024.
Il ha ribadito la natura pretestuosa delle difese avversarie e la piena CP_1
legittimità dell'azione esecutiva intrapresa.
pagina 2 di 5 Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della discussione orale odierna.
Preliminarmente si rileva che l'opponente ha dichiarato di avere rinunciato agli atti del giudizio, e chiedeva nelle note depositate in data 24.10.2025 che tale rinuncia venisse accettata con compensazione delle spese del giudizio. Ai sensi dell'art. 306 cpc Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Nulla di tutto questo si riscontra in atti e neanche nella procura alla liti di parte opponente, all'interno della quale mai è stata rilasciata procura speciale al fine di rinunciare agli atti del giudizio. Non si evince dagli atti alcuna dichiarazione verbale o scritta della parte opponente da cui si possa evincere una rinuncia agli atti del giudizio. Il terzo comma dell'art. 306 cpc, dispone: In mancanza di una rinuncia e accettazione regolari non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Pertanto, rigetta la richiesta di estinzione del giudizio per mancanza di una rinuncia e accettazione regolari.
Ciò premesso, l'opposizione proposta da deve essere dichiarata Parte_1
inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, va precisato che, sebbene la parte convenuta abbia sollevato eccezione di litispendenza in relazione al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 470/2024
(R.G. 2060/2024), tale questione può restare assorbita, risultando la presente opposizione inammissibile per le ragioni che seguono.
Dagli atti di causa risulta che il ha ottenuto il Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 470/2024, poi notificato a in data 22 aprile 2024, Parte_1
seguito dall'atto di precetto notificato il 10 maggio 2024 e dall'atto di pignoramento immobiliare notificato il 20 maggio 2024.
pagina 3 di 5 L'opposizione è stata proposta dalla dopo la notifica del pignoramento, ma Parte_1
prima della sua iscrizione a ruolo, come la stessa parte opponente ha riconosciuto nelle note di discussione.
In tale situazione, l'esecuzione non può dirsi ancora utilmente iniziata, poiché, come chiarito da Cass. civ., Sez. III, ord. 8 maggio 2023, n. 12195, il pignoramento rappresenta una fattispecie a formazione progressiva: la sua efficacia si perfeziona solo con l'iscrizione a ruolo del procedimento esecutivo.
La mancata iscrizione, pertanto, comporta la perdita di efficacia del pignoramento e impedisce di considerare l'esecuzione effettivamente in corso.
Ne consegue che l'opposizione proposta da si configura, in sostanza, Parte_1
come un'opposizione a precetto o a pignoramento non perfezionato, per la quale resta ferma la disciplina dell'art. 615, primo comma, c.p.c..
In ogni caso, la questione può essere esaminata sotto il profilo sostanziale della inammissibilità, atteso che le ragioni fatte valere attengono al merito del titolo esecutivo e non a fatti sopravvenuti alla sua formazione.
Invero, la ha fondato la propria opposizione sull'assunto che le somme Parte_1
oggetto del decreto ingiuntivo fossero già state corrisposte in virtù di una transazione del
2 settembre 2021, nonché attraverso pagamenti eseguiti dal conduttore e ha Parte_2
altresì invocato una pretesa compensazione con crediti derivanti da precedenti rapporti condominiali.
Tali circostanze, tuttavia, sono tutte anteriore alla formazione del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 470/2024, e avrebbero dovuto essere fatte valere mediante opposizione al decreto ingiuntivo, non già in questa sede.
È principio consolidato che, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, il debitore non può rimettere in discussione il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, potendo dedurre soltanto fatti modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2006, n. 27159).
pagina 4 di 5 Nel caso di specie, l'opponente non ha allegato alcun fatto sopravvenuto idoneo a incidere sull'efficacia del titolo esecutivo, ma ha riproposto questioni già note e riferibili a rapporti pregressi.
In ragione di quanto sopra, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Ogni altra questione, ivi compresa quella relativa alla litispendenza e alla richiesta di riunione, nonché la domanda riconvenzionale, resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'opposto dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'esecuzione intrapresa dal in forza Controparte_2
del decreto ingiuntivo n. 470/2024 emesso dal Tribunale di Siracusa;
2. Condanna l'opponente a rimborsare al Parte_1 Controparte_2
le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.077,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore dell'opposto, dichiaratosi antistatario.
Siracusa 3 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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