Ordinanza cautelare 4 aprile 2018
Ordinanza collegiale 21 giugno 2018
Sentenza 13 novembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 13/11/2018, n. 10928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10928 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/11/2018
N. 10928/2018 REG.PROV.COLL.
N. 13237/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13237 del 2017, proposto da:
EL CA, RI OT, GI FA, SI VE, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Frau, con domicilio eletto presso lo studio LV RU in Roma, via Ottaviano, 9;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AR ON, IA RI, IA UI, IZ IS non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della graduatoria di merito e dell’elenco aggiuntivo approvati con decreto n. 27960 del 2017
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2018 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l’annullamento della graduatoria di merito e dell’elenco aggiuntivo della classe concorsuale AAAA approvati con decreto n. 27960 del 4.10.2017, pubblicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, della graduatoria di merito della classe concorsuale EEEE, approvata con decreto prot. 27989 del 04-10-2017 pubblicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; della graduatoria di merito della classe concorsuale EEEE, approvata con decreto MIUR.AOODRTO.Registro regionale dei decreti direttoriali.0001799 del 03-11-2017, pubblicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e approvate ai sensi dell’art. 9 del D.D.G. Prot. n. 105 del 23/02/2016, Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria, nonché quale atto presupposto del decreto Miur n. 94 del 23.2.2016, nella parte in cui nel valutare i punteggi relativi ai concorsi a titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell’infanzia prevede espressamente che l’insegnamento su posti di sostegno alle alunne e agli alunni disabili è valutato solo nella specifica procedura concorsuale.
Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.
Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.
I ricorrenti, avendo prestato durante il loro percorso professionale, almeno 180 giorni di servizio su posto di sostegno, impugnano oggi le citate Graduatorie di Merito e la Tabella dei valutazione dei titoli di cui al D.M. 94/2016 nel punto in cui prevede espressamente che “l'insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni disabili è valutato solo nella specifica procedura concorsuale” e non anche nella procedura concorsuale per posto comune di loro interesse. In pratica parte ricorrente chiede il riconoscimento delle ore di sostegno prestate, mentre il bando lo esclude per i posti ordinari.
I decreti impugnati appaiono conformi alla voce D.1.1. della tabella A allegata al d.m. 23.2.2016 n. 94, recante i parametri di valutazione dei titoli, a termini del quale l’insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni disabili è valutato solo nella specifica procedura concorsuale, richiedendosi ai fini della valutazione, specificità e congruenza di procedura concorsuale. Per specifica procedura concorsuale deve intendersi la procedura di reclutamento di docenti per posti di sostegno della scuola dell’infanzia procedura che, rispetto a quella per cui ha preso parte la ricorrente, è specifica e specificamente allestita per l’assunzione di docenti da impiegare nelle attività di sotegno agli alunni e alle alunni versanti in stato di disabilità ed è stata indetta con il D.D.G. n. 107 del 23.2.2016, che, infatti, all’art. 2 dispone “1.Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. 304 POSTI DI SOSTEGNO NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, di n. 3.799 posti di sostegno nelle scuole primarie, di n. 975 posti di sostegno nelle scuole secondarie di primo grado, di n. 1.023 posti di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, che si prevede risulteranno vacanti e disponibili per triennio” 2016 – 2019. La delineata specificità, sancita dal combinato disposto dell’art. 2 del D.D.G. n. 105/2016 e dell’art. 2 del D.D.G. n. 107/2016 si oppone alla tesi secondo la quale deve essere attribuito il medesimo punteggio all’attività svolta in posti di sostegno posta l’autonomia del relativo concorso e la differenti caratteristiche del tipo di insegnamento. La specialità e la specificità del concorso costituiscono argomenti sufficienti per ritenere non irrazionale e non illogica l’esclusione del computo del servizio prestato in posto di sostegno al quale, come detto, è riservato autonomo concorso e per il quale ugualmente presenta una diversa rilevanza il servizio prestato in posti ordinari, proprio in ragione della specificità dell’istituto.
In considerazione della novità e delle peculiarità della questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaele Tuccillo | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO