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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 959 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
nato ad [...] il [...], Cod. Fisc. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata ad [...] il [...], cod. fisc. , entrambi res.ti in
[...] CodiceFiscale_2
Ascoli Piceno in Via Castellana n.6,rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Allevi (cod. fisc.
) in virtu' di procura speciale e nel di lui Studio sito in Ascoli Piceno in Via C.F._3
Porta Torricella n. 11, elettivamente domiciliati, PEC: – fax 0736/259546. Email_1
APPELLANTE
CONTRO
“ – P.I. - C.F. – in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
speciale nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_2 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Davì ed elettivamente domiciliata presso e nel di lui studio in Campobasso (CB) – 86100 – alla Via Monsignor Bologna n. 18 come da procura spcciale.
Si comunica che il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata ai quali inoltrare le comunicazioni sono i seguenti: 0874 316565 – Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 17.10.2023
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, rigettava la domanda proposta da e Parte_1
che avevano convenuto in giudizio la al fine di ottenere il Parte_2 Controparte_1
risarcimento del danno per il ritardo con il quale l'istituto aveva concesso il nulla-osta necessario a riscuotere il premio assicurativo dovuto dalla Compagnia Assicuratrice “
[...]
” per i danni subiti a seguito del terremoto del 2016 su un immobile di proprietà Controparte_3
dell'attore importo da imputare a deconto delle rate ancora dovute del mutuo. Le Parte_1
spese seguivano la soccombenza e impugnavano la predetta decisione e prospettavano le doglianze in Parte_1 Parte_2
seguito riportate.
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Con la prima doglianza gli appellanti si dolgono che il giudice abbia escluso che l'istituto di credito fosse a conoscenza del contratto di assicurazione e delle clausole in esso contenute.
Il motivo è inconferente in quanto il percorso motivazionale della sentenza riguarda il ritardo con il quale l'istituto di credito è venuto a conoscenza della perizia di stima sui danni subiti dell'immobile di cui al mutuo ipotecario e della quantificazione dell'indennizzo.
Parimenti inconferente è la censura che attiene alla asserita necessità di una perizia collegiale che non era stata richiesta dalle parti del contratto di assicurazione.
In verità, sebbene fosse sufficiente una stima concordata, è pienamente condivisibile la motivazione della sentenza sulla necessità per la banca di conoscere compiutamente della stessa in quanto era suo interesse avvedersi non solo della quantificazione dell'indennizzo ma anche dello stato in cui versava l'immobile concesso in garanzia: la riprova è data delle stesse affermazioni contenute nell'atto di appello dove si legge: “ Ricordiamo che l'allegato contratto di assicurazione prevede all'art.
5.11 che la verifica dello stato della cosa assicurata compete solo ed esclusivamente alla società assicuratrice e che, soprattutto (vedi punto 5.12 lettera c ) la procedura per la valutazione del danno prevede espressamente che il danno venga concordato tra la Società (compagnia assicuratrice) e la Contraente(banca) …”. E' evidente che per concordare la valutazione del danno era necessario conoscere le conseguenze del terremoto sull'immobile.
Indifferente è poi la circostanza che la perizia sia stata poi inviata alla banca da un terzo su incarico dell' (confronta quel “che ci legge in copia” contenuto nella e-mail del Geom Pt_1 Per_1
inviata con gli allegati necessari all'istituto di credito in data 2.07.20 fronte dei ritardi e delle incompletezze dell'impresa di assicurazione).
Quanto agli asseriti inadempimenti dell'istituto di credito è bene evidenziare che soltanto in data
14.05.2019 la compagnia di assicurazione aveva la disponibilità dell'atto conclusivo della perizia come risulta dalla email in quella data inviata dall'assicuratrice alla banca. Nella missiva si afferma di aver allegato l'elaborato peritale ma nel documento prodotto non risulta alcuna indicazione telematica di un allegato consistente in una perizia. Al contempo alcuna perizia risulta allegata alla mail inviata sempre dalla alla banca in data 30 maggio 2019 e a quella del Parte_3
07.06.2019.
Soltanto con l'email del 2.07.2020, come si detto, l'istituto di credito veniva in possesso della perizia e comunicava il proprio nulla osta in data 17.07.2020.
Parimenti infondata è la circostanza che la banca subordinasse il proprio consenso alla avvenuta ricostruzione dell'immobile in quanto nella email del 20.06.2019 la richiedeva CP_1
alternativamente informazioni sull'eseguito rispristino “ovvero impegno del cliente in tal senso”.
In breve, si può affermare che la ha tempestivamente fornito il proprio nulla osta a seguito CP_1
della completa ricostruzione dei fatti in virtù dell'invio della documentazione di cui si è fatto carico l' per il tramite del Geom. sicché alcun inadempimento le può essere ascritto. Pt_1 Per_1
Infondata è anche la doglianza che attiene alla violazione dei principi di correttezza e buona fede in quanto, come si è già detto: “(vedi punto 5.12 lettera c ) la procedura per la valutazione del danno prevede espressamente che il danno venga concordato tra la Società (compagnia assicuratrice) e la Contraente(banca) …)”. Per concordare il danno era necessario che l'istituto di credito fosse esattamente informato della situazione dell'immobile e quindi fosse in possesso della perizia di cui si è detto.
Un' ultima questione attiene al regolamento delle spese di lite da parte del giudice a quo (€
4300,00 oltre accessori).
La doglianza è infondata in quanto la domanda disattesa aveva a oggetto il pagamento di €
11.771,81 e la liquidazione secondo parametri medi della fascia relativa ammonta a € 5.077, importo superiore a quella liquidata in primo grado.
Quanto alle richieste istruttorie si osserva quanto segue.
I capitoli n 1 3 e 4 (redazione della perizia di stima, richieste di nulla osta e solleciti) sono superati dalla documentazione in atti;
il capitolo n. 2 (l'invio della perizia in data 29.01.2019) è smentito dalla documentazione in atti e in particolare dalla email dell'assicurazione in data 14.05.2019 “per comunicare che siamo in possesso dell'atto conclusivo di perizia” e quindi non certo dal
29.01.2019, nel mentre non risultano richieste istruttorie al fine di dimostrare che tale perizia fosse stata effettivamente allegata a fronte dell'esclusione effettuata dal giudice a quo; il capitolo
5 è smentito dalla stessa difesa degli appellanti (pag. 20 dell'atto di appello: “Solo in data 17 luglio
2020, dopo innumerevoli solleciti e diffide, la beneficiaria comunicava alla contraente CP_1 Pt_3
ed agli assicurati coniugi il concesso nulla-osta”); al contempo l'eventuale
[...] Persona_2
ritardo tra il nulla osta e l'incasso non può certo ricadere sull'istituto di credito.
La richiesta di CTU è inutile stante la conferma del rigetto della domanda
Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e nei confronti di “ ed avverso la sentenza in epigrafe,
[...] Parte_2 Controparte_1
così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, spese che liquida in €
5809,00 oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Ancona li 13.05.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 959 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
nato ad [...] il [...], Cod. Fisc. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata ad [...] il [...], cod. fisc. , entrambi res.ti in
[...] CodiceFiscale_2
Ascoli Piceno in Via Castellana n.6,rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Allevi (cod. fisc.
) in virtu' di procura speciale e nel di lui Studio sito in Ascoli Piceno in Via C.F._3
Porta Torricella n. 11, elettivamente domiciliati, PEC: – fax 0736/259546. Email_1
APPELLANTE
CONTRO
“ – P.I. - C.F. – in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
speciale nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_2 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Davì ed elettivamente domiciliata presso e nel di lui studio in Campobasso (CB) – 86100 – alla Via Monsignor Bologna n. 18 come da procura spcciale.
Si comunica che il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata ai quali inoltrare le comunicazioni sono i seguenti: 0874 316565 – Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 17.10.2023
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, rigettava la domanda proposta da e Parte_1
che avevano convenuto in giudizio la al fine di ottenere il Parte_2 Controparte_1
risarcimento del danno per il ritardo con il quale l'istituto aveva concesso il nulla-osta necessario a riscuotere il premio assicurativo dovuto dalla Compagnia Assicuratrice “
[...]
” per i danni subiti a seguito del terremoto del 2016 su un immobile di proprietà Controparte_3
dell'attore importo da imputare a deconto delle rate ancora dovute del mutuo. Le Parte_1
spese seguivano la soccombenza e impugnavano la predetta decisione e prospettavano le doglianze in Parte_1 Parte_2
seguito riportate.
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Con la prima doglianza gli appellanti si dolgono che il giudice abbia escluso che l'istituto di credito fosse a conoscenza del contratto di assicurazione e delle clausole in esso contenute.
Il motivo è inconferente in quanto il percorso motivazionale della sentenza riguarda il ritardo con il quale l'istituto di credito è venuto a conoscenza della perizia di stima sui danni subiti dell'immobile di cui al mutuo ipotecario e della quantificazione dell'indennizzo.
Parimenti inconferente è la censura che attiene alla asserita necessità di una perizia collegiale che non era stata richiesta dalle parti del contratto di assicurazione.
In verità, sebbene fosse sufficiente una stima concordata, è pienamente condivisibile la motivazione della sentenza sulla necessità per la banca di conoscere compiutamente della stessa in quanto era suo interesse avvedersi non solo della quantificazione dell'indennizzo ma anche dello stato in cui versava l'immobile concesso in garanzia: la riprova è data delle stesse affermazioni contenute nell'atto di appello dove si legge: “ Ricordiamo che l'allegato contratto di assicurazione prevede all'art.
5.11 che la verifica dello stato della cosa assicurata compete solo ed esclusivamente alla società assicuratrice e che, soprattutto (vedi punto 5.12 lettera c ) la procedura per la valutazione del danno prevede espressamente che il danno venga concordato tra la Società (compagnia assicuratrice) e la Contraente(banca) …”. E' evidente che per concordare la valutazione del danno era necessario conoscere le conseguenze del terremoto sull'immobile.
Indifferente è poi la circostanza che la perizia sia stata poi inviata alla banca da un terzo su incarico dell' (confronta quel “che ci legge in copia” contenuto nella e-mail del Geom Pt_1 Per_1
inviata con gli allegati necessari all'istituto di credito in data 2.07.20 fronte dei ritardi e delle incompletezze dell'impresa di assicurazione).
Quanto agli asseriti inadempimenti dell'istituto di credito è bene evidenziare che soltanto in data
14.05.2019 la compagnia di assicurazione aveva la disponibilità dell'atto conclusivo della perizia come risulta dalla email in quella data inviata dall'assicuratrice alla banca. Nella missiva si afferma di aver allegato l'elaborato peritale ma nel documento prodotto non risulta alcuna indicazione telematica di un allegato consistente in una perizia. Al contempo alcuna perizia risulta allegata alla mail inviata sempre dalla alla banca in data 30 maggio 2019 e a quella del Parte_3
07.06.2019.
Soltanto con l'email del 2.07.2020, come si detto, l'istituto di credito veniva in possesso della perizia e comunicava il proprio nulla osta in data 17.07.2020.
Parimenti infondata è la circostanza che la banca subordinasse il proprio consenso alla avvenuta ricostruzione dell'immobile in quanto nella email del 20.06.2019 la richiedeva CP_1
alternativamente informazioni sull'eseguito rispristino “ovvero impegno del cliente in tal senso”.
In breve, si può affermare che la ha tempestivamente fornito il proprio nulla osta a seguito CP_1
della completa ricostruzione dei fatti in virtù dell'invio della documentazione di cui si è fatto carico l' per il tramite del Geom. sicché alcun inadempimento le può essere ascritto. Pt_1 Per_1
Infondata è anche la doglianza che attiene alla violazione dei principi di correttezza e buona fede in quanto, come si è già detto: “(vedi punto 5.12 lettera c ) la procedura per la valutazione del danno prevede espressamente che il danno venga concordato tra la Società (compagnia assicuratrice) e la Contraente(banca) …)”. Per concordare il danno era necessario che l'istituto di credito fosse esattamente informato della situazione dell'immobile e quindi fosse in possesso della perizia di cui si è detto.
Un' ultima questione attiene al regolamento delle spese di lite da parte del giudice a quo (€
4300,00 oltre accessori).
La doglianza è infondata in quanto la domanda disattesa aveva a oggetto il pagamento di €
11.771,81 e la liquidazione secondo parametri medi della fascia relativa ammonta a € 5.077, importo superiore a quella liquidata in primo grado.
Quanto alle richieste istruttorie si osserva quanto segue.
I capitoli n 1 3 e 4 (redazione della perizia di stima, richieste di nulla osta e solleciti) sono superati dalla documentazione in atti;
il capitolo n. 2 (l'invio della perizia in data 29.01.2019) è smentito dalla documentazione in atti e in particolare dalla email dell'assicurazione in data 14.05.2019 “per comunicare che siamo in possesso dell'atto conclusivo di perizia” e quindi non certo dal
29.01.2019, nel mentre non risultano richieste istruttorie al fine di dimostrare che tale perizia fosse stata effettivamente allegata a fronte dell'esclusione effettuata dal giudice a quo; il capitolo
5 è smentito dalla stessa difesa degli appellanti (pag. 20 dell'atto di appello: “Solo in data 17 luglio
2020, dopo innumerevoli solleciti e diffide, la beneficiaria comunicava alla contraente CP_1 Pt_3
ed agli assicurati coniugi il concesso nulla-osta”); al contempo l'eventuale
[...] Persona_2
ritardo tra il nulla osta e l'incasso non può certo ricadere sull'istituto di credito.
La richiesta di CTU è inutile stante la conferma del rigetto della domanda
Le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e nei confronti di “ ed avverso la sentenza in epigrafe,
[...] Parte_2 Controparte_1
così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, spese che liquida in €
5809,00 oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma bis dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Ancona li 13.05.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli