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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 04/11/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. Lav. 51/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Trento Sezione Lavoro La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. Paolo G. BE EM Presidente Dott.ssa LL TI Consigliere rel. Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al n. 51/2023 RG LAVORO promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Massimiliano Conti, del Foro di Roma (C.F.: , ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il domicilio digitale come da mandato Email_1 telematico in atto APPELLANTE CONTRO
, P.IVA in persona Controparte_1 P.IVA_1 della sua Presidente, legale rappresentante, dott.ssa (C.F. CP_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Fumai (C.F. C.F._3
e dall'avv. Giacinto Favalli (C.F. ), C.F._4 C.F._5 [...]
elettivamente domiciliata presso lo Studio di Trento, via Galileo Controparte_3 Galilei, 24, 38122, Trento, giusta delega telematica in atti APPELLATI
OGGETTO: retribuzione
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti pagina 1 di 29 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, per i motivi di cui in narrativa, in via assolutamente preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ai sensi dell'art.283 c.p.c.; in tesi e nel merito, in accoglimento dei motivi di gravame ed in riforma totale della sentenza impugnata: Preliminarmente
- disporre la IMMEDIATA DISAPPLICAZIONE dell'art. 4 d.l. 1.4.2021, n. 44, nella parte in cui assoggetta il personale sanitario all'obbligo della vaccinazione;
dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge 1 aprile2021 n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021 n. 76, per come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 26novembre 2021 n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022 n. 3, e successive modificazioni, nella parte in cui dispone che < sospensione dall'esercizio della professione sanitaria non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato>> dell'art. 4, comma 7, del d.l. n. 44 del 2021 convertito con modificazioni con l. n. 76 del 2021 nella parte in cui prevede la sospensione per il personale sanitario che non ha inteso assoggettarsi agli obblighi iniettivi, siccome contrastanti con il diritto euro unitario posto al vertice della gerarchia delle fonti del diritto, dovere imposto al giudice ordinario ai sensi dell'art.5 della Legge n.2248 del 1865, All.E .
- In via del pari preliminare, sulla premessa che la citata normativa interna contrasta palesemente con il diritto euro unitario si avanza richiesta di rimessione delle questioni incidentali Corte di giustizia dell'Unione europea affinché, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, voglia, a titolo pregiudiziale, statuire in ordine alla correttezza nel caso di specie della disapplicazione della legge nazionale interna ed applicazione della normativa regolamentare europea (nella specie, il Regolamento CE 507 del 2006 nonché il Regolamento n.953/2021 ed altresì del il regolamento (UE) n.536/2014). ritenuta la non manifesta infondatezza delle sollevate eccezioni di infrazione del diritto eurocomunitario, sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché, ai sensi dell'art.267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, voglia, a titolo pregiudiziale, statuire in ordine alla correttezza nel caso di specie della disapplicazione della legge nazionale interna e applicazione della normativa regolamentare europea (nella specie, il Regolamento CE507 del 2006). nel merito: 1) disapplicare, dichiarare ed accertare la nullità, annullabilità e/o inefficacia dei provvedimenti di sospensione;
conseguentemente: a) condannare la Controparte_4
[...
- 38066 RIVA DELGARDA – P.IVA P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore – al Email_2
pagina 2 di 29 pagamento di tutte le retribuzioni arretrate non percepite dalla ricorrente a seguito della illegittima/nulla sospensione, maturate e maturande, sino alla data della emananda sentenza , con riconoscimento dei conseguenti effetti su tutti gli istituti contributivi e retributivi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
2) in subordine, qualora non fosse accertata e dichiarata la nullità, annullabilità e/o inefficacia dei provvedimenti di sospensione, accertare il diritto della ricorrente all'assegno alimentare in ordine al periodo di sospensione fino alla cessazione dello stesso e, per l'effetto, condannare la convenuta ad erogarlo, con rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
3) condannare Controparte_4
[...
- 38066 RIVA DEL GARDA P.IVA P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore – al Email_2 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla ricorrente commisurati nel 50% di tutte le retribuzioni dovute per l'illegittimo periodo di sospensione. 5 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, ovvero con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Voglia adottare ogni altro provvedimento anche in mancanza di specifica conclusione ritenuto conforme a legge e giustizia.
DI PARTE APPELLATA: Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinto il contraddittorio sulle eventuali nuove domande ed eccezioni proposte dall'appellante e richiamate tutte le difese del primo grado, così giudicare: in via preliminare:
- respingere il ricorso in appello avversario in quanto inammissibile, per le ragioni dedotte al paragrafo V
- respingere la richiesta di sospensiva per la mancanza dei requisiti richiesti, per le ragioni dedotte al paragrafo XIV nel merito in via principale:
- respingere il ricorso in appello avversario e tutte le domande preliminari e di merito, perché infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 31/2023 del Tribunale di Rovereto in ogni caso:
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese del grado di giudizio;
in via subordinata istruttoria:
- espungere tutti i documenti non già prodotti in primo grado perché tardivi e perciò inammissibili e, in particolare, il certificato medico di esenzione di data 4 maggio 2021, sottoscritto dal dott. , il certificato medico del dott. di data Per_1 Persona_2 15/10/2021, anche se irrilevante ai fini del giudizio e la “nota informativa vaccini anticovid”, che, peraltro, non si riesce a identificare nella vastità (e totale confusione) dei nuovi documenti allegati.
*
pagina 3 di 29 FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
ha lavorato come dipendente della dal Parte_1 Parte_2 2.12.1997, con contratto a termine trasformato, in seguito, in contratto a tempo indeterminato. era una Operatrice Socioassistenziale, occupata in particolare, nell'assistenza Pt_1 domiciliare di anziani, persone fragili e malati nella Comunità di Valle Alto Garda e Ledro e presso la Cooperativa Vales SGS. L'obbligo vaccinale contro l'infezione da Covid-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, introdotto con l'art. 4 e ss. del D.L. 44/2021, è stato esteso dal D.L. 172/2021, fare data dal 15.12.2021, a tutti coloro che operavano nelle strutture socioassistenziali, inclusi gli assistenti domiciliari, fra i quali, dunque, rientrava la dipendente. A seguito dell'introduzione dell'obbligo citato, con e-mail d.d. 16.12.2021, la
[...]
invitava tutti gli Assistenti Domiciliari a presentare la documentazione richiesta ex Parte_2 art.
4-ter D.L. 44/2021 relativa all'effettuazione del vaccino o, eventualmente, alla sua esenzione.
la quale era assente per malattia al momento dell'introduzione dell'obbligo, Pt_1 comunicava il 20.1.2022, che sarebbe potuta rientrare a lavoro il 22.1.2022, tuttavia, non in possesso della certificazione di avvenuta vaccinazione. La , Parte_2 conseguentemente, sospendeva la dipendente come da normativa ministeriale, con conservazione del posto a partire dal 22.1.2022. contestava la decisione del datore di lavoro, chiedendo la sua riammissione, inviando un Pt_1 Per_ certificato medico d.d. 4.5.2021, nel quale il dott. le sconsigliava l'effettuazione del vaccino. In risposta, con PEC 1.2.2022, la Società faceva notare alla dipendente che la documentazione medica non era conforme a quanto richiesto dal Ministero. L'1.11.2022, in seguito al venire meno dell'obbligo vaccinale, la Parte_2 richiamava in servizio la dipendente con raccomandata d.d.
2.11.2022. tuttavia, non Pt_1 dava riscontro alla comunicazione e, solo dopo una contestazione formale di assenza ingiustificata d.d. 17.11.2022, comunicava che non sarebbe rientrata in servizio il 23.11.2022. La Società, dunque, in data 3.12.2022, irrogava con raccomandata il licenziamento per giustificato motivo.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. d.d. 18.5.2023, citava in giudizio innanzi al Parte_3
Tribunale di Rovereto la chiedendo la disapplicazione della disciplina Parte_2 nazionale in materia di vaccinazione sui luoghi di lavoro (art. 4 D.L. 44/202), in quanto contrastanti con il diritto dell' con: CP_5 in via pregiudiziale, il rinvio alla Corte di Giustizia dell'U.E., per statuire in ordine alla disapplicazione della citata legge e applicazione dei regolamenti dell'U.E. (CE 507/2006, 953/2021 e 536/2014); nel merito, la disapplicazione e la dichiarazione di nullità, annullabilità e/o inefficacia dei provvedimenti di sospensione e, di conseguenza, la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione;
in subordine, il pagina 4 di 29 diritto alla percezione di un assegno alimentare per il periodo di sospensione;
infine, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituiva tempestivamente la Società convenuta con memoria d.d. 6.7.2023, chiedendo, in via preliminare, il rigetto della richiesta di disapplicazione del D.L. 44/2021, in quanto inammissibile e infondata;
in via pregiudiziale, l'accertamento della mancanza del presupposto per il rinvio delle questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia;
in via principale, il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato;
in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, la determinazione del quantum debeatur sulla base delle eccezioni e difese sollevate.
Con sentenza n. 31/23 d.d. 8.8.23, il Giudice del Lavoro di Rovereto ha respinto il ricorso, condannando al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
Per quanto riguarda le questioni pregiudiziali, in particolare, di rinvio alla Corte di Giustizia dell' (per l'accertamento dell'incompatibilità della normativa nazionale in materia di CP_5 vaccinazione contro il Covid-19 sui luoghi di lavoro con i Regolamenti Europei 507/2006, 536/2014 e 953/2021), riteneva il Tribunale che non vi fossero dubbi interpretativi tali da giustificarne il rinvio alla Corte, al fine di una loro disapplicazione. Richiamava le pronunce del Consiglio di Stato (sez. III n. 7045 d.d. 14.10.2021) e della Corte costituzionale (sentenza n. 14/2023), le quali affermavano la piena coerenza della normativa italiana con i principi euro unitari sulle vaccinazioni e la rispondenza al bilanciamento fra i valori dell'autodeterminazione individuale e della tutela della salute collettiva. Inoltre, osservava che la lavoratrice non era in possesso di alcuna valida esenzione e pertanto, la sospensione lavorativa risultava legittima ai sensi del D.L. 44/2021: nessuna responsabilità risarcitoria incombeva in capo alla datrice di lavoro né sussisteva il diritto del lavoratore alla ricezione di un assegno alimentare, non previsto in questo caso da alcuna normativa.
Con atto di appello d.d. 2.10.2023, ha impugnato la sentenza, chiedendo, in via Parte_1 preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. Ha riproposto le conclusioni presentate in primo grado, insistendo nella immediata disapplicazione dell'art. 4 D.L. 44/2021, per contrasto della normativa con il diritto europeo, nelle parti in cui assoggetta il personale sanitario all'obbligo vaccinale, prevede la sospensione di coloro che non si adeguano all'obbligo e priva della retribuzione chi viene sospeso dall'esercizio della professione. Sulla base dell'allegato contrasto, ha chiesto la rimessione delle questioni incidentali alla Corte di giustizia dell' affinché statuisse sulla correttezza della CP_5 disapplicazione della legge nazionale e l'applicazione della normativa regolamentare europea (Regolamenti CE 507/2006, 953/2021 e 536/2014). Nel merito, invece, ha domandato la disapplicazione e la dichiarazione di nullità, annullabilità e/o inefficacia dei provvedimenti di sospensione e, di conseguenza, la condanna della al pagamento delle Parte_2 retribuzioni non corrisposte alla dipendente in seguito alla sospensione. In subordine, ha chiesto l'accertamento del diritto della dipendente a percepire un assegno alimentare, sempre pagina 5 di 29 relativo al periodo di sospensione dal lavoro. Infine, ha formulato domanda di condanna della Società al risarcimento dei danni patrimoniali e non.
Con provvedimento d.d. 30.10.2023, la Corte di appello di Trento ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 13.6.2024, nominando il Giudice relatore della causa.
Si è costituita in appello la , con atto d.d.
3.1.2024. Parte_2 L'appellata ha chiesto in via preliminare, di respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza per mancanza dei requisiti richiesti dalla norma e la reiezione del ricorso, in quanto inammissibile, poiché introdotto con atto di citazione in giudizio anziché con ricorso ex art. 434 c.p.c., e, nel merito, infondato in fatto e in diritto con conseguente conferma integrale della sentenza del Tribunale di Rovereto e vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 13.6.2024 la ha eccepito l'irritualità del Parte_4 deposito di memoria non autorizzata da parte di La Corte ne ha disposto l'espunzione Pt_1 dal fascicolo, in accoglimento del rilievo, fissando per la discussione l'udienza del 13.2.2025. Con istanza d.d. 14.6.2024, ha formulato richiesta di deposito di brevi memorie scritte in Pt_1 luogo della discussione, che non è stata accolta e a fronte di analoga successiva istanza, la Corte ha rilevato che la trattazione scritta delle cause di lavoro non appariva compatibile con i vincoli del processo civile telematico e in assenza di indicazioni della Cassazione sul punto, ha rinviato la discussione ad altra udienza. Con istanza d.d. 26.5.2025 l'appellante ha chiesto, quindi, la celebrazione dell'udienza in presenza mediante collegamento audiovisivo da remoto in applicazione dell'art. 127-bis c.p.c. La Corte, con decreto d.d. 9.6.2025, ha disposto la discussione della causa con la modalità richiesta da parte appellante, fissando la discussione dell'udienza del 18.09.2025.
All'esito, la Corte ha deciso la causa dando lettura del dispositivo di sentenza, inserito nel fascicolo telematico e ritrascritto in calce alla motivazione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte dà atto che si conformerà al principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: Cass. n. 3126/211.
pagina 6 di 29 *
L'esame dei motivi d'appello deve essere preceduto dall'analisi delle questioni pregiudiziali proposte tempestivamente dall'appellata con la Parte_2 comparsa di costituzione, che vanno disattese per le ragioni che seguono.
a) Irritualità dell'introduzione del giudizio con atto di citazione anziché con ricorso. Secondo la Suprema Corte, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c. “deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge” (Cass., sez. 2, ord. 19754 del 17.07.2024).
La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 08.08.2023, risulta notificata a mezzo pec al difensore di il 22.06.2023 e l'atto di citazione in appello notificato Parte_2 alla controparte il 03.10.2023 e iscritto a ruolo (depositato nel fascicolo civile telematico) il 10.10.2023: l'atto, pertanto, ha prodotto i suoi effetti processuali tempestivamente e ha realizzato la vocatio in ius delle controparti per l'udienza originariamente fissata dall'appellante e poi successivamente rifissata dal Presidente per il 13.06.2024, con ampio rispetto dei termini previsti a garanzia del diritto di difesa (ex art. 435 c.p.c.), poi ulteriormente dilatati con il differimento d'ufficio dalla Corte.
L'irritualità, quindi, non ha prodotto alcun vulnus ai diritti processuali delle parti convenute e l'atto, benché formalmente irregolare, ha consentito l'instaurazione del contraddittorio e la piena esplicazione del diritto di difesa, con la regolare tempestiva costituzione dell'appellata e la partecipazione all'udienza, con conseguente sanatoria di ogni nullità ex art. 156 u.c. c.p.c..
b) Inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c.. L'appellata eccepisce l'inammissibilità, esponendo che alla luce della formulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. , come novellati dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito nella 1. 7 agosto 2012, n. 134), chi intenda proporre appello non possa limitarsi a riproporre le ragioni in fatto e in diritto, già prospettate in primo grado, ma deve indicare i passi della motivazione della sentenza impugnata da censurare, le modifiche da apportare alla sentenza e che tale specificazione non sarebbe contenuta nell'atto di appello proposto da che con Pt_1
“riproposizione di questioni care a controparte” tenterebbe una generica confutazione di quanto già esaminato e risolto dal primo Giudice.
può dirsi viziata se non sono stati esaminati tesi difensive o rilievi incompatibili con la decisione adottata, posto che gli stessi si considerano disattesi (così, Cass. Ord. 26184/2019; Cass. Ord. 8294/2011).
pagina 7 di 29 Come stabilito anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, si tratta d'una censura che non può essere accolta per tre ragioni, bene illustrate in alcuni passi della recente ordinanza della Cass. Sez. VI, 20 marzo 2018, n.13535, le cui argomentazioni vengono condivise da questo Collegio:
“… La prima ragione è che il nostro processo civile … è caratterizzato da un “assetto teleologico delle norme”, di cui è traccia evidente nell'art. 156, comma terzo, c.p.c., secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Vero è che tale norma disciplina le ipotesi di nullità, mentre i requisiti dell'atto d'appello elencati dall'art. 342 c.p.c. sono richiesti a pena di inammissibilità; tuttavia a prescindere dalla condivisibilità della distinzione dogmatica tra requisiti dell'atto richiesti a pena di nullità, e requisiti c.d. di “contenuto-forma” richiesti a pena di inammissibilità (sulla cui validità teorica non è questa la sede per soffermarsi, non senza aver ricordato che l'inammissibilità non è la sanzione per un vizio dell'atto diverso dalla nullità, ma la conseguenza di particolari nullità dell'appello: così Sez.
1 -Sentenza n. 18932 del 27/09/2016), l'art. 156, c. terzo c.p.c., è comunque espressione di un principio generale sotteso dall'ordinamento processuale, che l'interprete non può ignorare. Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità di un'impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza e al contenuto effettivo dell'atto.
“…La seconda ragione è che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo. Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo. L'hanno stabilito le Sezioni Unite di questa Corte, sia pure in materia diversa da quella dell'ammissibilità dell'atto d'appello. In particolare, nella decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014, si è proclamato il superamento dell'assunto dell'inossidabile primazia delle ragioni di rito rispetto a quelle di merito, soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe privilegiare quella che assicura il risultato più stabile: sicché tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo (sono parole di Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014, §§ 5.14.6 e 5.14.8 dei “Motivi della decisione”).
“… La terza ragione è che anche il diritto processuale, come quello sostanziale, non può non essere interpretato alla luce delle regole sovranazionali, imposte dal diritto comunitario. Tra queste vi è l'art. 6, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea (c.d. “Trattato di Lisbona”, ratificato e reso esecutivo con 1. 2 agosto 2008, n.130), il quale stabilisce che “i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali” fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi pagina 8 di 29 generali”. Per effetto di tale norma, dunque, i principi della CEDU sono stati
“comunitarizzati” e sono divenuti “principi fondanti dell'Unione Europea”. Tra i principi sanciti dalla CEDU vi è quello alla effettività della tutela giurisdizionale (art. 6 CEDU). Nell'interpretare tale norma, la Corte di Strasburgo (CEDU) ha, ripetutamente, affermato che il principio di effettività della tutela giurisdizionale va inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito…”: cfr. Corte EDU, I sez., 21.2.2008, Koskina c. Grecia, in causa 2602/06; e Corte EDU, sez., 24.4.2008. c. Granducato di Lussemburgo, in causa CP_6
17140/05.
“…I principi sin qui riassunti, già affermati da Sez. 3, Ordinanza n. 10916 del 05/05/2017… sono stati di recente ribaditi … dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017. Alla luce di tali principi deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione: non esiga dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza”; non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a sé stesso;
non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa…”. Più di recente e nello stesso senso sono intervenute anche le Sez. U con Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022. Ciò premesso, va rilevato che l'appello in esame indica, in modo non equivoco, un complesso di doglianze riassumibili nella censura della sentenza per avere posto alla base della decisione un asserito erroneo inquadramento dei fatti di causa.
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I motivi d'appello, che secondo l'appellante sono diretti a evidenziare l'erroneità della sentenza, vengono esaminati nell'ordine della loro esposizione e vanno disattesi, per le seguenti assorbenti ragioni.
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Con le c.d. “PREMESSE SULLE ANOMALIE DELLA SENTENZA” di cui al punto I delle motivazioni dell'appello, lamenta che il Giudice di primo grado non ha Parte_1 utilizzato alcun dato ufficiale a base della decisione assunta, avendo richiamato le note pronunce del Consiglio di Stato n. 7045 del 2021 e della Corte Costituzionale 14 e 15 del 2023, senza prendere in considerazione i dati medici, scientifici e giuridici, allegati da Pt_1 Si duole del fatto che manca una valutazione della legittimità delle norme e della evidenza scientifica dei dati, menzionate dal Giudice esclusivamente tramite rinvio, per relationem, alle pronunce citate.
Osserva la Corte, in primo luogo, che il richiamo per relationem alle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale è del tutto legittimo, non solo nei casi in cui le decisioni assumano valore di giudicato fra le parti, ma anche quando la motivazione di riferimento pagina 9 di 29 venga “autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione” che la richiama (Cass. S.U. n.14815/2008)2.
Anche rispetto alla evidenza scientifica dei dati, forniti da e non considerati dal Parte_5 Giudice, vale il principio riportato sopra. Nelle sentenze richiamate per relationem si ritrovano, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, i dati ufficiali che attestano concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus. Viene così accertato l'utilizzo dei dati scientifici delle autorità di settore, dati che, non potrebbero essere sostituiti con informazioni provenienti da fonti diverse, anche se riconducibili ad altri “esperti” del settore: così facendo, la scelta politica del legislatore, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto essere affidata ad “esperti” selezionati con criteri di scelta non predeterminati e verificabili (Corte Cost., sent. 14/2023)3.
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Con il secondo motivo di appello, punto II, (“PRIMO ERRORE DELLA SENTENZA. IL RICHIAMO ALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO E DELLA CORTE COSTITUZIONALE”) 2Sullo stesso argomento, cfr. anche Cass.sez. 6 - 2, Ordinanza n. 459 del 10/01/2022, secondo la quale, nel processo civile, “la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta "per relationem" ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo”. 3 Sentenza n. 14/2023 Corte Cost. : “11.- Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021). Ed è su questi dati scientifici - forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a "esperti" del settore - che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a "esperti" non è dato vedere con quali criteri scelti. Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, "a fronte di "un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque" (sentenza n. 127 del 2022)" (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio.”
pagina 10 di 29 l'appellante censura quella parte della sentenza in cui il Giudice afferma l'inesistenza di dubbi interpretativi che giustifichino il rinvio alla Corte di Giustizia dell' con riferimento alla CP_5 compatibilità della normativa in materia di vaccinazione sui luoghi di lavoro del personale sanitario (art. 4 D.L. 44/2021) con i principi e diritti fondamentali del diritto dell'Unione e della Costituzione italiana, perché le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale citate avrebbero già dato un'interpretazione esauriente sul punto.
Osserva l'appellante che invece, che la sentenza 7045/2021 del C.d.S erroneamente considera i vaccini utili a prevenire l'infezione Sars Cov-2, mentre dalla documentazione ufficiale di autorizzazione condizionata i vaccini risulterebbero efficaci solo nel prevenire la malattia.
Il rapporto AIFA del 12.12.2021 a cui la sentenza del Consiglio di Stato fa riferimento descrive come minimi i rischi della vaccinazione, mentre, i dati scientifici indicherebbero, invece, il contrario (608 morti in Italia a seguito di vaccinazione, creazione di uno scudo penale per i medici vaccinatori in caso di responsabilità per morte o lesioni, 110.000 casi avversi sommati al rischio dell'ignoto irriducibile rispetto ai possibili danni a lungo termine del vaccino). Questi dati avrebbero dovuto instillare il dubbio della compatibilità della normativa italiana con quella europea e costituzionale e giustificare il rinvio alla Corte di Giustizia U.E. La compressione dei diritti dei singoli individui a favore di un bene comune sarebbe vietata dalla Costituzione (Corte Cost. n. 307/1990 che afferma che il dovere di solidarietà non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri). L'appellante ritiene che l'imposizione generalizzata dei vaccini di cui all'art. 4 D.L. 44/2021 violerebbe il limite del rispetto della persona umana e sarebbe, pertanto, costituzionalmente illegittima ai sensi del secondo comma dell'art. 32 Cost., a nulla rilevando la previsione di un indennizzo, stante l'invalicabilità del limite stesso4.
Con il terzo motivo d'appello, punto III (SECONDO ERRORE DELLA SENTENZA. IL BILANCIAMENTO TRA I VALORI COSITUZIONALI) lamenta che il Giudice di primo grado errava nel richiamare le sentenze della Corte Pt_1 costituzionale nn. 14-15/2023, con le quali veniva affermato che le norme in materia di vaccinazione contro il Covid-19 erano rispondenti alle necessità di bilanciamento fra i valori primari dell'autodeterminazione individuale e della tutela della salute collettiva. Il rispetto della persona umana segna il confine entro quale il bilanciamento dei valori può operare e non può essere sacrificato un valore primario quale il diritto al lavoro. Reitera la censura alla Corte costituzionale, che aveva preso a riferimento i dati scientifici delle autorità governative preposte (“appiattendosi sulle posizioni governative”), concludendo per una loro insindacabilità assoluta in considerazione della veste soggettiva dell'organo, in contrasto con la posizione di terzietà dell'attività giurisdizionale e in violazione con i principi di parità delle pagina 11 di 29 parti e di terzietà del giudice. Il Giudice, in sostanza, avrebbe dovuto accertare i dati nel contraddittorio delle parti e non dare per scontati quelli forniti dal “potere costituito”.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente e vanno rigettati per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, questo Collegio condivide le sintetiche argomentazioni, svolte nella sentenza impugnata, a sostegno dell'adeguatezza della disciplina emergenziale, introdotta per far fronte alla pandemia, con le prescrizioni sanitarie adottate (positive e negative), le disposizioni precauzionali e le misure conseguenziali alla mancata ottemperanza.
A tal fine, va confermata l'opportunità del richiamo, già effettuato dal primo Giudice:
• alla sentenza della Corte costituzionale n. 14/2023, la quale, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la relativamente all'obbligo vaccinale per il virus Parte_6 SARS-Cov-2 del personale sanitario, ha affrontato la questione sotto l'aspetto dello scopo, della misura prescelta per il suo raggiungimento, del bilanciamento operato tra lo scopo perseguito e la gravità del sacrificio comportato. La Consulta afferma che la disciplina era adeguata perché: lo scopo era legittimo, in quanto “consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio 'il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività'”; la misura prescelta era idonea al suo raggiungimento, non ravvisandosi misure alternative che comportino un minore sacrificio;
adeguato, infine, il bilanciamento operato tra lo scopo perseguito e la gravità del sacrificio comportato, in quanto “la scelta – che non rivesta natura sanzionatoria – si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare con conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus”.
“Nell'ambito di questo contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992). È costante, nella giurisprudenza costituzionale, l'affermazione della centralità di tale principio, soprattutto in ambito sanitario, in considerazione del «rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività» (sentenza n. 307 del 1990): «in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno p[uò] essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio pagina 12 di 29 specifico» (ancora sentenza n. 307 del 1990, richiamata anche dalla sentenza n. 107 del 2012)” 5.
• alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III del 14.10.2021 n. 7045, secondo la quale, la disciplina in esame “risponde non solo ad un preciso obbligo di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, a contatto con il pubblico, obbligo che, secondo una tesi dottrinale autorevole, già discenderebbe in questa fase di emergenza
- ma il tema è discusso - dall'applicazione combinata della regola generale di cui all'art. 2087 c.c. e dalle disposizioni specifiche del D.lgs. n. 81/2008, ma anche, come detto, dal principio, altrettanto fondamentale, di sicurezza delle cure, rispondente ad un interesse della collettività (art. 32 Cost.)” e nella quale, tutte le questioni di legittimità costituzionale e compatibilità euro-unitaria, sollevate dall'appellante, risultano già affrontate e ritenute manifestamente infondate alle pagg. da 10 a 49 e confermate successivamente da CdS 2.12.2021, n. 6401 e da CdS, decreto, 2.12.2021, n. 6401, CdS III, ordinanza, 4.2.2022, n. 583; CdS III, 28.2.2022, n. 1376; CdS III, 28.2.2022, n. 1377; CdS III, 28.2.2022, n. 1381.
Inoltre, va rammentato che, con la sentenza n. 15/20236, la Corte Costituzionale si è espressa anche in ordine alla ragionevolezza della previsione, specificamente per i lavoratori impiegati 5 cfr. anche C EDU, sentenze emesse dalla Grande Camera (in ric. n. 47621/13, n. 3867/14, n. 73094/14, n. 19306/15, n. 19298/15 e n. 43883/1) proprio in tema di vaccinazioni obbligatorie (nella specie introdotte a protezione dei minori), ha ritenuto che l'imposizione di un obbligo vaccinale possa rappresentare, ai sensi dell'art. 8 della CEDU, una legittima interferenza nel diritto al rispetto della vita privata qualora vi sia comunque una base legale, uno scopo legittimo e le vaccinazioni siano necessarie in una società democratica per garantire il principio di solidarietà, che consiste nell'esigenza di proteggere tutti i membri della società e, in particolare, quelli che sono più vulnerabili, a tutela dei quali si chiede al resto della popolazione di assumersi un minimo rischio sotto forma di vaccinazione. 6Cfr. Corte Cost. n. 15/2023: “10.3 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990) e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992). E la sentenza n. 218 del 1994 ha avuto modo di affermare che la tutela della salute implica anche il «dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari». 10.3.1.– Le misure approntate dal legislatore non possono, nel caso di specie, non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da «un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari» (sentenza n. 37 del 2021). Peculiarità, si deve sottolineare, risultante anche e soprattutto dalle indicazioni formulate dai competenti organismi internazionali.
pagina 13 di 29 in strutture residenziali, socioassistenziali e socio-sanitarie, dell'obbligo vaccinale anziché di sottoporsi ai test diagnostici, con l'affermazione di un principio di prevenzione e protezione, mutuabile anche con riferimento ad altri operatori di settori che erogano servizi alla collettività. Secondo la Corte “le disposizioni qui censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività. L'estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie […] ha costituito, in tale prospettiva, attuazione dell'art. 32 Cost., inteso quest'ultimo come comprensivo del dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, prevenendo il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV- 2 in danno delle categorie più fragili. E si è trattato di decisione idonea allo scopo che il
Invero, l'OMS, con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, l'OMS ha valutato la situazione sanitaria come «pandemia». L'OMS, la Commissione europea ed altri organismi internazionali si sono impegnati da subito per il coordinamento della ricerca scientifica e la successiva somministrazione del vaccino. Già il 20 aprile 2020 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione volta a consentire che gli Stati agissero in modo unito e coordinato contro la pandemia, auspicando un rafforzamento della cooperazione internazionale finalizzata in particolare alla ricerca di trattamenti farmacologici specifici. Il 19 maggio 2020 l'Assemblea dell'OMS ha invitato gli Stati membri a promuovere attività di ricerca volte alla scoperta di un vaccino da rendere disponibile alle popolazioni di tutti gli Stati. La Commissione europea, quindi, ha elaborato una strategia comune per l'impiego dei vaccini attraverso le Comunicazioni del 17 giugno 2020 (Strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la Covid-19) e del 15 ottobre 2020 (Preparazione per le strategie di vaccinazione e la diffusione di vaccini contro la COVID-19). Il Consiglio d'Europa ha poi approvato la risoluzione n. 2361/2021 del 27 gennaio 2021, relativa alla distribuzione e alla somministrazione dei vaccini, sottolineando la necessità della massima collaborazione fra gli Stati per assicurare una campagna vaccinale efficiente. In Italia, il Consiglio dei ministri, con deliberazione del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, per sei mesi, proprio in relazione al rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Lo stato di emergenza è stato poi prorogato con diversi provvedimenti fino al 31 marzo 2022, e solo con il d.l. n. 24 del 2022, come convertito, ne è stata disposta la cessazione. Proprio per effetto dell'intervento pubblico e del sostegno dato alla ricerca scientifica, sono stati approntati – in tempi particolarmente rapidi – vari vaccini finalizzati a contrastare la diffusione del virus. Una volta che questi sono divenuti disponibili, si è quindi proceduto alla predisposizione di uno specifico piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 (decreti del Ministro della salute 2 gennaio e 12 marzo 2021, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020) e, solo nell'aprile del 2021, è stato introdotto l'obbligo vaccinale qui in discussione. È importante sottolineare sin d'ora che l'obbligo di vaccinazione è stato gradualmente introdotto dal legislatore solo dopo alcuni mesi dall'avvio della campagna vaccinale di cui al citato piano, tenendo conto, evidentemente, della non completa adesione allo stesso nell'ambito delle categorie interessate. Il legislatore ha quindi reputato necessaria l'imposizione dell'obbligo «al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza» (art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito)”.
pagina 14 di 29 legislatore si era prefisso, in quanto l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari ha consentito di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, «il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività» (sentenza n. 268 del 2017)”.
Infine, quanto alla lamentata illegittimità dell'imposizione generalizzata dei vaccini di cui all'art. 4 D.L. 44/2021, oltre alle considerazioni di cui sopra, merita anche ricordare che la vaccinazione anti Covid-19, laddove obbligatoria, rientra a pieno titolo nell'art. 1 della L. 25.02.1992, n. 210, in base al quale “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”, nel rispetto dei principi costituzionali in materia richiamati nella citata sentenza del Cons. di Stato n. 7045/2021 e nella sentenza della Corte costituzionale n. 5/2018 :
”il singolo, sottoponendosi al trattamento obbligatorio, adempie a uno dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, che hanno fondamento nell'art. 2 Cost. L'intervento pubblico non è unidirezionale, ma bidirezionale e reciproco: si esprime non solo nel senso della solidarietà della collettività verso il singolo, ma anche in quello del singolo verso la collettività; è per questa stessa ragione che, quando il singolo subisce un pregiudizio a causa di un trattamento previsto nell'interesse della collettività, quest'ultima si fa carico dell'onere indennitario”.
Principio ricordato dalla medesima Corte con la sentenza n.118/2020: “Giova peraltro ribadire, come già in altre occasioni (sentenze n. 5 del 2018 e, ancora, n. 268 del 2017), che la previsione del diritto all'indennizzo – in conseguenza di patologie in rapporto causale con una vaccinazione obbligatoria o, con le precisazioni svolte, raccomandata – non deriva affatto da valutazioni negative sul grado di affidabilità medico-scientifica della somministrazione di vaccini. Al contrario, la previsione dell'indennizzo completa il “patto di solidarietà” tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione.”
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Con il quarto motivo d'appello, punto IV (“TERZO ERRORE DELLA SENTENZA. IL DATO SCIENTIFICO”), l'appellante censura la parte della sentenza di primo grado laddove il Giudice ritiene ragionevole e rispettosa del principio di necessità e proporzionalità la sospensione dal servizio senza retribuzione, con conservazione del posto di lavoro e senza conseguenze disciplinari del lavoratore non vaccinato.
L' appellante contesta quanto argomentato dal Tribunale con riferimento alla scelta di non vaccinarsi da parte del personale sanitario e della proporzionalità della sanzione derivanti, misura calibrata in termini di sacrificio dei diritti sia per la durata che per l'intensità.
pagina 15 di 29 La sospensione della prestazione lavorativa, normativamente prevista per il caso di omessa vaccinazione, è tutt'altro che una misura sanzionatoria ma una doverosa misura precauzionale, a protezione della salute del singolo lavoratore e della collettività in cui è inserito, e ha, inoltre, svolto una funzione di limitazione della circolazione del virus. Così ha dichiarato anche la Corte Costituzionale nella sentenza 186/2023, citata dall'appellata nella cui motivazione si legge “l'obbligo di vaccinazione e la correlata sospensione per inadempimento allo stesso devono ritenersi misure non irragionevoli e non sproporzionate. E ciò in considerazione, da un lato, del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, alla luce della situazione sanitaria dell'epoca e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili, e, dall'altro lato, della proporzionalità della misura imposta in ragione della sua strutturale temporaneità (sentenze n. 15 e n. 14 del 2023)”.
Quanto alle argomentazioni tese a perorare la difesa del diritto al lavoro, costituzionalmente riconosciuto e garantito dalla Costituzione a fondamento del pieno sviluppo della persona umana e presidio della dignità umana, con la conseguente illegittimità della sospensione della retribuzione e della mancata concessione di una misura economica alimentare, per l'illustrazione delle ragioni del rigetto della censura proposta, soccorrono le più autorevoli parole della Corte Costituzionale, nella già citata sent. n. 15/2023, che si riportano:
“14. Devono infine esaminarsi le questioni relative all'art. 4, comma 5, nonché all'art.
4-ter, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., nei giudizi di cui ai numeri 47, 70, 71, 101, 102, 107 e 108 reg. ord. 2022, nella parte in cui tali norme, nel prevedere che «per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», escludono, in relazione al personale di cui al comma 1 della citata disposizione, nonché al personale di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art.
4-ter, l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva in caso di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.
Per i rimettenti tale scelta legislativa sarebbe contraria al canone di ragionevolezza e discriminatoria.
14.1.– Le considerazioni sinora svolte inducono a ritenere non fondate anche tali questioni.
14.2.– Si è già evidenziato che, nel meccanismo degli artt. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale.
pagina 16 di 29 L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
14.3.– In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta. 14.4.– L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata.
Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità
pagina 17 di 29 della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile.
14.5.– I rimettenti fanno leva, altrimenti, sull'argomento che l'assegno alimentare, concesso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o previsto dalla contrattazione collettiva, secondo diffusa interpretazione giurisprudenziale, non ha natura retributiva, ma assistenziale, in quanto non rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, ma trova fondamento nell'assicurazione delle esigenze di vita di colui che risulta comunque medio tempore dipendente. Avendo l'assegno alimentare lo scopo di fornire una fonte di reddito al dipendente pubblico e alla sua famiglia, di carattere temporaneo, in quanto limitato al periodo di efficacia della sospensione dal servizio, si reputa dai giudici a quibus che la relativa corresponsione spetti ope legis e indipendentemente dalla sua specifica previsione nel provvedimento di sospensione. In tale prospettiva, l'assegno alimentare in favore dell'impiegato sospeso costituirebbe un diritto soggettivo di automatica applicazione, nonostante la temporanea interruzione del termine sinallagmatico dello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore.
Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia.
Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera.
Anche tali questioni, pertanto, devono essere dichiarate non fondate”.
In conclusioni, alla lavoratrice, che non versava in alcuna condizione di esenzione riconosciuta7,è stata assicurata la facoltà di scegliere se vaccinarsi o no, libertà il cui esercizio pagina 18 di 29 comporta un'assunzione di responsabilità verso il bene comune della salute pubblica, a presidio del quale è stato introdotto l'obbligo qui contestato. La sospensione dall'attività lavorativa, quindi, diviene una legittima misura precauzionale, necessitata dalla condotta del singolo. Ma questa non può essere fonte di ulteriori aggravi (anche di natura meramente economica) per il datore di lavoro né per la collettività.
Il quarto motivo d'appello è infondato.
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Con il quinto motivo d'appello, punto V (QUARTO ERRORE DELLA SENTENZA. L'AUTORIZZAZIONE CONDIZIONATA DI CUI AL REG. N.507/06)
l'appellante critica la sentenza di primo grado laddove ha dichiarato insussistente il dubbio di compatibilità della disciplina sui vaccini anti-Covid-19 con il Regolamento CE 507/2006, poiché l'autorizzazione all'utilizzazione del farmaco era stata data nel rispetto della disciplina speciale del regolamento citato.
Secondo l'appellante, i profarmaci in questione non sarebbero stati immessi in commercio dopo avere completato l'iter previsto per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia;
in secondo luogo, gli stessi farmaci non sarebbero stati commercializzati con informazioni complete, che non potevano essere fornite attesa l'insufficienza o la carenza assoluta di sperimentazione, con conseguenti rischi potenziali anche molto gravi e non misurabili. Inoltre, il rigore scientifico e l'attendibilità degli studi sperimentali, precedenti l'autorizzazione condizionata, sarebbero stati messi in discussione da più fonti. Per l'appellante, dunque, le autorizzazioni condizionate avrebbero dovuto essere revocate o dichiarate decadute e/o illegittime.
Le censure sono infondate e la motivazione della sentenza di primo grado è esaustiva in considerazione del richiamo operato alla sentenza del C.D.S., sezione III, n. 7045/2021e alle ragioni ivi esposte e riportate per completezza in nota8.
pagina 19 di 29 svolgimento delle sperimentazioni, anche se fornisce dati meno completi rispetto alla procedura ordinaria di autorizzazione. 25.4. E tuttavia, si badi, l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata non è una scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc per fronteggiare irrazionalmente una emergenza sanitaria come quella attuale, ma una procedura di carattere generale, idonea ad essere applicata – e concretamente applicata negli anni passati, anche recenti, soprattutto in campo oncologico – anche al di fuori della situazione pandemica, a fronte di necessità contingenti (non a caso la lotta contro i tumori ne è il terreno elettivo), e costituisce una sottocategoria del procedimento inteso ad autorizzare l'immissione in commercio ordinaria perché viene rilasciata sulla base di dati che sono, sì, meno completi rispetto a quelli ordinari – cfr. 4° Considerando del Reg. CE 507/2006 – ma è appunto presidiata da particolari garanzie e condizionata a specifici obblighi in capo al richiedente. 25.5. Una volta adempiuti gli obblighi prescritti e forniti i dati mancanti, l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata viene infatti convertita – ciò che diverse volte si è verificato in passato – in un'autorizzazione non condizionata. 25.6. Il bilanciamento, rispetto alla maggior completezza dei dati ottenuti nella procedura ordinaria di autorizzazione, è imposto e assicurato, nella previsione dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 507/2006, da quattro rigorosi requisiti: a) che il rapporto rischio/beneficio del medicinale risulti positivo;
b) che sia probabile che il richiedente possa in seguito fornire dati clinici completi;
c) che il medicinale risponda a specifiche esigenze mediche insoddisfatte;
d) che i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari. 26. Per quanto riguarda i vaccini contro la diffusione del virus Sars-CoV-2, l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata segue, a giudizio della Commissione, un quadro solido e controllato e fornisce valide garanzie di un elevato livello di protezione dei cittadini nel corso della campagna vaccinale, costituendo una componente essenziale della strategia dell'Unione in materia di vaccini, garanzie che distinguono nettamente questa ipotesi dalla c.d. “autorizzazione all'uso d'emergenza”, istituto diverso che, in alcuni Paesi (come gli Stati Uniti e l'Inghilterra) non autorizza un vaccino, ma l'uso temporaneo, per ragioni di emergenza, di un vaccino non autorizzato. 26.1. Tutti gli Stati membri dell'Unione hanno formalmente sottoscritto la strategia sui vaccini proposta dalla Commissione e hanno convenuto sulla necessità di applicare la procedura di autorizzazione all'immissione in commercio condizionata attraverso l'EMA per i vaccini contro il Sars-CoV-2. 26.2. I quattro prodotti ad oggi utilizzati nella campagna vaccinale sono stati dunque regolarmente autorizzati dalla Commissione, previa raccomandazione dell'EMA, attraverso la procedura di autorizzazione condizionata (c.d. CMA, Conditional marketing authorisation), di cui si è accennato in sintesi, disciplinata dall'art. 14-bis del Reg. CE 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dal Reg. CE 507/2006 della Commissione. 26.3. Si tratta di un'autorizzazione che può essere rilasciata anche in assenza di dati clinici completi, come si è detto, «a condizione che i benefici derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari». 26.4. Il carattere condizionato dell'autorizzazione non incide sui profili di Pa sicurezza del farmaco (nel sito dell' , che richiama a sua volta quello dell'EMA, si ricorda «una autorizzazione condizionata garantisce che il vaccino approvato soddisfi i rigorosi criteri Ue di sicurezza, efficacia e qualità, e che sia prodotto e controllato in stabilimenti approvati e certificati in linea con gli standard farmaceutici compatibili con una commercializzazione su larga scala») né comporta che la stessa debba essere considerata un minus dal punto di vista del valore giuridico, ma impone unicamente al titolare di «completare gli studi in corso o a condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole». 26.5. La CMA è, peraltro, uno strumento collaudato e utilizzato già diverse volte prima dell'emergenza pandemica, come attesta il report disponibile sul sito istituzionale dell'EMA, relativo ai primi dieci anni di utilizzo della procedura, se si tiene presente che nel periodo di riferimento analizzato dal report – tra il 2006 e il 2016 – sono state concesse ben 30 autorizzazioni in forma condizionata, specialmente in ambito oncologico, nessuna delle quali successivamente ritirata per motivi di sicurezza, in quanto undici sono state convertite in autorizzazioni ordinarie, due ritirate per ragioni commerciali e le restanti diciassette sono rimaste ancora ad oggi autorizzazioni condizionate, essendo in corso il completamento dei dati. 27. Alla luce di queste necessarie, per quanto essenziali e sintetiche, premesse di carattere regolatorio-tecnico, che non concernono solo la pagina 20 di 29 normativa europea ma, per la intrinseca natura tecnica di questa, le stesse procedure di sperimentazione ammesse dalla comunità scientifica in base ai canoni fondamentali della c.d. medicina dell'evidenza (c.d. evidence based), soggette anche esse al controllo del giudice nazionale od europeo, a seconda dell'atto impugnato, nell'esercizio del sindacato sulla c.d. discrezionalità tecnica, si deve recisamente confutare e respingere l'affermazione secondo cui i vaccini contro il Sars-Cov-2 siano “sperimentali” – v., ad esempio, p. 80 del ricorso – come anche quella che mette radicalmente in dubbio la loro efficacia e/o la loro sicurezza, in quanto approvati senza un rigoroso processo di valutazione scientifica e di sperimentazione clinica che ne abbia preceduto l'ammissione. 27.1. Così non è, per tutte le ragioni di ordine scientifico esposte, perché la CMA è una procedura in cui la maggiore rapidità e la parziale sovrapposizione delle fasi di sperimentazione – nel gergo medico: fast track/partial overlap – consentono di acquisire dati sufficientemente attendibili, secondo i parametri proprî della medicina dell'evidenza, in ordine all'efficacia e alla sicurezza dei farmaci, come dimostra proprio l'ampio ricorso a questa stessa procedura – ben 30 volte – nel decennio tra il 2006 e il 2016 con apprezzabili risultati, poi confermati, e l'autorizzazione condizionata si colloca pur sempre a valle delle usuali fasi di sperimentazione clinica che precedono l'ordinaria immissione in commercio di qualsiasi farmaco, senza che per questo ne vengano sminuite la completezza e la qualità dell'iter di ricerca e di sperimentazione. 27.2. La circostanza che i dati acquisiti nella fase di sperimentazione siano parziali e provvisori, come taluno ha rilevato anche sulla base delle condizioni imposte dal Reg. CE 507/2006 della in quanto suscettibili di CP_8 revisione sulla base delle evidenze empiriche via via raccolte – sicché l'autorizzazione è, appunto, condizionata all'acquisizione di più completi dati acquisiti successivamente all'autorizzazione stessa che, non a caso, ha durata solo annuale – nulla toglie al rigore scientifico e all'attendibilità delle sperimentazioni che hanno preceduto l'autorizzazione, pur naturalmente bisognose, poi, di conferma mediante i cc.dd. «comprehensive data postauthorisation». 27.3. L'AIFA, nello studio pubblicato sul proprio sito, ha chiarito che «gli studi che hanno portato alla messa a punto dei vaccini COVID-19 non hanno saltato nessuna delle fasi di verifica dell'efficacia e della sicurezza previste per lo sviluppo di un medicinale, anzi, questi studi hanno visto la partecipazione di un numero assai elevato di volontari, circa dieci volte superiore a quello di studi analoghi a quello di studi analoghi per lo sviluppo di altri vaccini». 27.4. Questi studi si sono avvalsi, peraltro, anche delle ricerche già condotte in passato sulla tecnologia a RNA messaggero (mRNA) e degli studi sui coronavirus umani correlati al Sars-CoV-2, come per esempio quelli che hanno provocato SARS (Severe acute respiratory syndrome) e MERS (Middle East respiratory syndrome) 27.5. Sul piano dell'efficacia, per quanto concerne i vaccini contro il Sars-Cov2, avuto proprio riguardo ai dati aggiornati e più completi successivi alle autorizzazioni condizionate di essi, si deve osservare, secondo quanto deducono anche le appellate nelle loro memorie, come emergano Controparte_9 Pa significative evidenze dall'ultimo bollettino sull'andamento dell'epidemia emesso dall' , organo tecnico- scientifico del Servizio sanitario nazionale, istituzionalmente investito – tra le altre – delle funzioni di ricerca e controllo in materia di salute pubblica (art. 1 del relativo Statuto, approvato con D.M. del 24 ottobre 2014). 27.6. Il documento cui si fa riferimento, attraverso l'istruttoria informale eseguita da questo Collegio, è liberamente consultabile online, in quanto pubblico, presso il sito internet dell'ente e considera i dati relativi a tutti i casi di infezione da virus SARS-CoV-2 registrati nel periodo 4 aprile – 31 agosto 2021, confermati tramite positività ai test molecolari e antigenici. 27.7. Esso conclude riconoscendo che «l'efficacia preventiva è dell'89% nei confronti di una diagnosi di COVID-19 a circa sette mesi dopo la seconda dose» e che «per quanto riguarda i ricoveri in ospedale e i ricoveri in TI successivi a diagnosi di COVID-19 si è osservata una efficacia preventiva del 96% e nei confronti dei decessi del 99% a circa sei mesi dalla seconda dose». 27.8. Questo Collegio, con gli ovvi limiti del sindacato che spetta al giudice amministrativo sugli atti adottati dalle autorità e dagli enti sanitari nazionali nell'esercizio della loro discrezionalità tecnica (v., sul punto, sez. III, 10 dicembre 2020, ord. CP_10 n. 7097 nonché, più di recente, sez. III, 9 luglio 2021, n. 5212), deve perciò rilevare che, sulla base non CP_10 solo degli studi – trials – condotti in fase di sperimentazione, ma anche dell'evidenza dei dati ormai imponenti acquisiti successivamente all'avvio della campagna vaccinale ed oggetto di costante aggiornamento e studio in sede di monitoraggio, che – contrariamente a quanto sostengono gli appellanti – la profilassi vaccinale è efficace nell'evitare non solo la malattia, per lo più totalmente o, comunque, nelle sue forme più gravi, ma anche pagina 21 di 29 il contagio. 27.9. Sempre nei limiti del sindacato qui consentito sull'attendibilità razionale degli studi e dei dati acquisiti si deve solo qui aggiungere, quanto al dubbio sollevato dagli appellanti in ordine alla capacità di evitare i contagi e, quindi, in termine di prevenzione della trasmissibilità della malattia da parte dei soggetti vaccinati, anche nella più recente ed estremamente contagiosa forma della variante “delta”, che la posizione della comunità scientifica internazionale, alla luce delle ricerche più recenti, è nel senso che la fase di eliminazione virale nasofaringea, nel gruppo dei vaccinati, è tanto breve da apparire quasi impercettibile, con sostanziale esclusione di qualsivoglia patogenicità nei vaccinati. 28. In punto di sicurezza, quanto all'inesistenza, per chi è sottoposto al trattamento, di conseguenze negative le quali vadano oltre la normalità e la tollerabilità, si deve muovere anzitutto dal presupposto scientifico di ordine generale secondo cui il vaccino, come tutti i farmaci, non può essere considerato del tutto esente da rischi. 28.1. Il giudizio in questione deve dunque vertere, propriamente, sui profili di sicurezza dei quattro vaccini contro il Sars-CoV-2 disponibili sul mercato e, correttamente ed esclusivamente, sul favorevole rapporto costi/benefici della loro somministrazione su larga scala. 28.2. Il monitoraggio costante di questi aspetti compete al sistema di farmacovigilanza, cui è preposta l' che raccoglie e valuta tutte le segnalazioni di eventi avversi. Controparte_11 28.3. Quanto, in particolare, alla farmacovigilanza sui vaccini contro il SarsCoV-2, l'ultimo rapporto ad oggi disponibile (il nono, pubblicato il 12 ottobre 2021 sul sito dell'AIFA, la quale ha preannunciato che l'aggiornamento del monitoraggio, di qui in avanti, sarà trimestrale), espone i dati aggiornati al 26 settembre 2021 e ricavati dalla somministrazione di 84.010.605 dosi di vaccino in Italia. 28.4. Gli eventi avversi – e, cioè, gli episodi sfavorevoli verificatisi dopo la somministrazione, a prescindere dalla riconducibilità alla stessa dal punto di vista causale – sono stati 101.110, con un tasso di segnalazione – misura del rapporto fra il numero di segnalazioni inserite nel sistema di farmacovigilanza e numero di dosi somministrate – pari a 120 ogni 100.000 dosi. 28.5. Di queste, solo il 14,4% ha avuto riguardo ad eventi gravi, con la precisazione che ricadono in tale categoria, definita in base a criteri standard, conseguenze talvolta non coincidenti con la reale gravità clinica dell'evento, mentre l'85,4% si riferisce a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. 28.6. Di tutte le segnalazioni gravi (17 ogni 100.000 dosi somministrate) solo il 43% di quelle esaminate finora è risultata correlabile alla vaccinazione. 28.7. Si tratta di dati comparabili a quelli emersi in esito all'attività di farmacovigilanza condotta sugli altri vaccini esistenti (alcuni dei quali già oggetto di somministrazione obbligatoria ai sensi del d.l. n. 73 del 2017), che sono parimenti consultabili sul sito dell'AIFA, nello specifico rapporto pubblicato. 29. Quanto sin qui si è esposto, in estrema sintesi, conferma che le terapie vaccinali regolarmente approvate, nei termini di cui si è detto, e in uso attualmente in Italia, come in Europa e nel resto del mondo (ove, tra l'altro, alcuni vaccini sono stati approvati in via definitiva: negli Stati Uniti la FDA, la Food and drug administration, istituzione che regolamenta i prodotti alimentari e farmaceutici, ad esempio, ha approvato in via definitiva il 23 agosto 2021 il vaccino Comirnaty per le persone di età maggiore a 16), presentano per i soggetti ai quali sono inoculate un rapporto rischio/beneficio favorevole che, allo stato delle conoscenze scientifiche, delle sperimentazioni eseguite, degli studi clinici e dei dati disponibili, non è dissimile da quella dei vaccini tradizionali, alcuni delle quali rese obbligatorie, come noto, dal d.l. n. 73 del 2017, sulla cui legittimità costituzionale, come si dirà tra breve, si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018. 29.1. Le risultanze statistiche evidenziano dunque l'esistenza di un bilanciamento rischi/benefici assolutamente accettabile e i danni conseguenti alla somministrazione del vaccino per il SARS-CoV-2 devono ritenersi, considerata l'estrema rarità del verificarsi di eventi gravi e correlabili, rispondenti ad un criterio di normalità statistica. 29.2. I dati relativi alla drastica riduzione di contagi, ricoveri e decessi, ad oggi disponibili e resi di pubblico dominio dalle istituzioni e dagli enti sanitari, dimostrano sul piano epidemiologico che la vaccinazione – unitamente alle altre misure di contenimento – si sta dimostrando efficace, su larga scala, nel contenere il contagio e nel ridurre i decessi o i sintomi gravi. 30. Anche l'altro presupposto da cui muovono gli appellanti, quello di ordine schiettamente giuridico, è privo di fondamento. 30.1. Nell'odierna situazione emergenziale, almeno fino al 31 dicembre 2021, le misure per il contenimento del contagio richiedono alle autorità sanitarie un intervento pronto e risoluto, ispirato alla c.d. amministrazione precauzionale, la quale deve necessariamente misurarsi con quello che, in dottrina, è stato definito il c.d. ignoto pagina 22 di 29 irriducibile, in quanto ad oggi non si dispone di tutti i dati completi per valutare compiutamente il rapporto rischio/beneficio nel lungo periodo, per ovvi motivi, e questa componente, appunto, di ignoto irriducibile, pur con il massimo – ed encomiabile – sforzo profuso dalla ricerca scientifica, reca con sé l'impossibilità di ricondurre una certa situazione fattuale, interamente, entro una logica di previsione ex ante fondata su elementi di incontrovertibile certezza. 30.2. Per i tempi necessari alla sperimentazione, di fronte all'esigenza immediata di intervento, la scienza ad oggi non è ovviamente in grado di fornire certezze assolute circa la totale assenza di rischi anche a lungo termine connessa all'assunzione dei vaccini, ma il legislatore, in una situazione pandemica che vede il diffondersi di un virus a trasmissione aerea, altamente contagioso e spesso letale per i soggetti più vulnerabili per via di malattie pregresse – si pensi ai pazienti cardiopatici, diabetici od oncologici – e dell'età avanzata, ha il dovere di promuovere e, se necessario, imporre la somministrazione dell'unica terapia – quella profilattica – in grado di prevenire la malattia o, quantomeno, di scongiurarne i sintomi più gravi e di arrestare o limitarne fortemente il contagio. 30.3. L'autorizzazione condizionata dei quattro vaccini, come si è detto, fornisce sufficienti garanzie circa la loro efficacia e sicurezza, sulla base degli studi eseguiti e delle conoscenze acquisite, e si struttura sul modello della c.d. amministrazione precauzionale riflessiva, in quanto caratterizzata dalla flessibilità dell'azione pubblica e dalla capacità di incorporare la mutevole contingenza, nell'ottica di una continua ridefinizione degli obiettivi e di un continuo monitoraggio. 30.4. La riserva di scienza, alla quale il decisore pubblico sia livello normativo che amministrativo deve fare necessario riferimento nell'adottare le misure sanitarie atte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, lascia a questo, per l'inevitabile margine di incertezza che contraddistingue anche il sapere scientifico nella costruzione di verità acquisibili solo nel tempo, a costo di severi studi e di rigorose sperimentazioni e sottoposte al criterio di verificazione-falsificazione, un innegabile spazio di discrezionalità nel bilanciamento tra i valori in gioco, la libera autodeterminazione del singolo, da un lato, e la necessità di preservare la salute pubblica e con essa la salute dei soggetti più vulnerabili, dall'altro, una discrezionalità che deve essere senza dubbio usata in modo ragionevole e proporzionato e, in quanto tale, soggetta nel nostro ordinamento a livello normativo al sindacato di legittimità del giudice delle leggi e a livello amministrativo a quello del giudice amministrativo. 30.5. E tuttavia l'argomento degli appellanti, secondo cui, in assenza di una certezza assoluta offerta dalla scienza circa la sicurezza dei vaccini anche nel lungo periodo il legislatore dovrebbe lasciare sempre e comunque l'individuo libero di scegliere se accettare o meno il trattamento sanitario e, dunque, di ammalarsi e contagiare gli altri, prova troppo ed è errato, già sul piano epistemologico, perché, così ragionando, l'utilizzo obbligato di una nuova terapia, in una fase emergenziale che vede il crescere esponenziale di contagi e morti, dovrebbe attendere irragionevolmente un tempo lunghissimo e, potenzialmente, indefinito per tutte le possibili sperimentazioni cliniche necessarie a scongiurare il rischio, anche remoto (o immaginabile e persino immaginario) di tutti i possibili eventi avversi, tempo nel quale, intanto, la malattia continuerebbe incontrastata a mietere vittime senza alcuna possibilità di una cura che, seppure sulla base di dati non ancora completi, ha mostrato molti più benefici che rischi per la collettività. 30.6. Sarebbe, tuttavia, questa una conseguenza paradossale che, nel rivendicare la sicurezza ad ogni costo, e con ogni mezzo, della cura imposta dal legislatore a beneficio di tutti, ne negherebbe però in radice ogni possibilità, paralizzando l'intervento benefico, per non dire salvifico, della legge o dell'amministrazione sanitaria contro il contagio di moltissime persone, perché, come ha osservato la Corte costituzionale – in riferimento alla normativa che introduceva la vaccinazione obbligatoria contro l'epatite virale di tipo B, impugnata anche per la omessa previsione di accertamenti preventivi idonei quantomeno a ridurre il rischio, pur percentualmente modesto, di lesioni all'integrità psicofisica per le complicanze del vaccino
– «la prescrizione indeterminata e generalizzata di tutti gli accertamenti preventivi possibili, per tutte le complicanze ipotizzabili e nei confronti di tutte le persone da assoggettare a tutte le vaccinazioni oggi obbligatorie» renderebbe «di fatto impossibile o estremamente complicata e difficoltosa la concreta realizzabilità dei corrispondenti trattamenti sanitari» (Corte cost., 23 giugno 1994, n. 258). 30.7. In fase emergenziale, di fronte al bisogno pressante, drammatico, indifferibile di tutelare la salute pubblica contro il dilagare del contagio, il principio di precauzione, che trova applicazione anche in ambito sanitario, opera in modo inverso rispetto all'ordinario e, per così dire, controintuitivo, perché richiede al decisore pubblico di pagina 23 di 29 In conclusione, anche se correlato a un'autorizzata “immissione in commercio condizionata” di vaccini, per i quali la sperimentazione non era ancora completata, attesa la situazione emergenziale, l'obbligo vaccinale non risulta in contrasto con il principio di ragionevolezza né
consentire o, addirittura, imporre l'utilizzo di terapie che, pur sulla base di dati non completi (come è nella procedura di autorizzazione condizionata, che però ha seguito – va ribadito – tutte le quattro fasi della sperimentazione richieste dalla procedura di autorizzazione), assicurino più benefici che rischi, in quanto il potenziale rischio di un evento avverso per un singolo individuo, con l'utilizzo di quel farmaco, è di gran lunga inferiore del reale nocumento per una intera società, senza l'utilizzo di quel farmaco. 30.8. E ciò non perché, come afferma chi enfatizza e assolutizza l'affermazione di un giusto valore concepito però come astratto bene, la persona receda a mezzo rispetto ad un fine o, peggio, ad oggetto di sperimentazione, in contrasto con il fondamentale principio personalista, a fondamento della nostra Costituzione, che vede nella persona sempre un fine e un valore in sé, quale soggetto e giammai oggetto di cura, ma perché si tutelano in questo modo tutti e ciascuno, anzitutto e soprattutto le più vulnerabili ed esposte al rischio di malattia grave e di morte, da un concreto male, nella sua spaventosa e collettiva dinamica di contagio diffuso e letale, in nome dell'altrettanto fondamentale principio di solidarietà, che pure sta a fondamento della nostra Costituzione (art. 2), la quale riconosce libertà, ma nel contempo richiede responsabilità all'individuo. 30.9. E in un ordinamento democratico la legge non è mai diritto dei meno vulnerabili o degli invulnerabili, o di quanti si affermino tali e, dunque, intangibili anche in nome delle più alte idealità etiche o di visioni filosofiche e religiose, ma tutela dei più vulnerabili, dovendosi rammentare che la solidarietà è «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dalla Costituzione» (Corte cost., 28 febbraio 1992, n. 75). 31. Il margine di incertezza dovuto al c.d. ignoto irriducibile che la legge deve fronteggiare in un'emergenza pandemica tanto grave, per tutte le ragioni esposte, non può dunque giustificare, né sul piano scientifico né sul piano giuridico, il fenomeno della esitazione vaccinale, ben noto anche all'Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio nei medici e nel personale sanitario. 31.1. La vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, di interesse sanitario risponde ad una chiara finalità di tutela non solo – e anzitutto – di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a beneficio della persona, secondo il già richiamato principio personalista, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il pure richiamato principio di solidarietà, che anima anch'esso la Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l'esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l'avanzato stato di età), che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza. 31.2. La ratio di questa specifica previsione si rinviene non solo nelle premesse del d.l. n. 44 del 2021, laddove si evidenzia «la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell'epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, con riferimento soprattutto alle categorie più fragili, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale», ma nello stesso testo normativo dell'art. 4, quando nel comma 4 richiama espressamente il «fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza» o precisa ancora, nel comma 6, che «l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2». 31.3. La previsione interseca non solo il più generale e grave problema della sicurezza nei luoghi di lavoro a tutela dei lavoratori, disciplinata dal d. lgs. n. 81 del 2008, ma anche – e ciò rileva particolarmente in questo giudizio – il principio di sicurezza delle cure, enunciato tra l'altro dalla l. n. 24 del 2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), laddove, nell'art. 1, comma 1, afferma solennemente il principio secondo cui la sicurezza delle cure è «parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività»….”
pagina 24 di 29 con il criterio di proporzionalità, in ragione del “bilanciamento, operato dal legislatore tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, alla luce della situazione sanitaria dell'epoca e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili, e, dall'altro lato, della proporzionalità della misura imposta anche in ragione della sua strutturale temporaneità” (così in C. Costituzionale, sent. 185 del 5/10/2023).
*
Con il sesto motivo d'appello, punto VI, l'appellante lamenta che la sentenza impugnata è
“INFICIATA DA VIZIO DELLA VIOLAZIONE DI LEGGE STANTE LA OMESSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, comma 2, del D.L. 44/2021.
La censura non può trovare accoglimento.
Sul piano temporale, va ricordato che in data 01.04.2021, il D.L.44/21 ha introdotto l'obbligo vaccinale per gli esercenti una professione sanitaria e gli operatori di interesse sanitario (art. 4 e ss), mentre l'estensione a tutti coloro che operavano nelle strutture socioassistenziali, compresi gli operatori di assistenza domiciliare è stata operata con l'art. 2 , co. 1 D.L. 172/2021, (in vigore dal 26.01.2022) che ha novellato il D.L. 44/2021 introducendo l'art.
4-ter.
L'art. 4, II comma DL 1.4.2021, n. 44 conv. in legge 76/21 stabilisce che “… Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del in materia di esenzione dalla vaccinazione Controparte_7 anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita (…)”. Nel periodo che qui interessa, pertanto, secondo l'art. 4 comma 2 del D.L. n. 44/2021 prevede che la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita nel caso di
“accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”. La disciplina, confermata anche dal DL n. 24/2022, art. 8 comma 2 e 39, è stata regolamentata in dettaglio con le circolari del , tra cui la nr. 0035309 del 4 agosto Controparte_7 202110.
pagina 25 di 29 Le certificazioni devono essere rilasciate direttamente da: medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali;
Medici di Medicina Generale e CP_9 Pediatri di Libera Scelta, che abbiano aderito alla campagna vaccinale, cioè che abbiano le credenziali per inserire i dati nei sistemi Regionali/Nazionali11. Il legislatore ha attribuito al medico di medicina generale un compito di “filtro” circa le Parte richieste di esonero, ferma tuttavia la responsabilità della di verificare l'idoneità della certificazione rilasciata dal medico. Come pertanto affermato anche dal Consiglio di Stato con ordinanza del 22 dicembre 2021 n. Parte 6790, spetta alla la decisione finale in ordine alla necessità di derogare all'obbligo vaccinale, in considerazione di quanto dichiarato dal medico di medicina generale nel proprio certificato. Per quanto riguarda le controindicazioni – che ostano alla vaccinazione, in quanto il rischio di reazioni avverse è maggiore dei vantaggi indotti dalla vaccinazione- la valutazione deve essere riferita allo specifico tipo di vaccino che si intende somministrare;
la presenza di una controindicazione riferita ad uno specifico vaccino non esclude infatti la possibilità che possano essere somministrati altri vaccini disponibili. La circolare del Ministero della Salute di agosto 2021 elenca una serie di controindicazioni riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) dei vaccini attualmente utilizzati in Italia, avvertendo che la relativa tabella non è esaustiva. Il comma 2 dell'art. 4, d.l. n. 44 del 2021, non modificato, in parte qua, dall'art. 1, comma 1, d.l. 26 novembre 2021, n. 172) prevede “…l'esenzione dall'obbligo vaccinale, con differimento o, addirittura, omissione del trattamento sanitario in prevenzione, per il solo caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale;
… alla Azienda sanitaria locale compete la decisione finale in ordine alla necessità di derogare all'obbligo vaccinale in considerazione di quanto dichiarato dal medico di medicina generale nel proprio certificato, il quale peraltro, proprio perché costituente l'oggetto (diretto ed esclusivo) dell'attività di verifica della Azienda sanitaria locale, deve consentire all'Amministrazione di appurare la sussistenza dei presupposti dell'esonero…” (cfr. Consiglio di Stato, ordinanze 4.08.2021 e 25.09.2021).
Premesso questo, va rilevato che la produzione della documentazione sanitaria, effettuata da Per_ in questo grado (certificato del dott. , datato 04.05.2021e certificato dott. , Pt_1 Per_2
vaccinazione anti-COVID 19 dapprima fino al 30 novembre 2021 e successivamente fino al 31 dicembre 2021. La regolamentazione è stata prorogata sino al 28 febbraio 2022 (cfr. Circolare 0005125 del Controparte_7 25 gennaio 2022) e con il DPCM 4 febbraio 2022 con il quale è stato introdotto il certificato di esenzione digitale e sono stati confermati i contenuti dello stesso. 11 I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato: non possono contenere la motivazione clinica della esenzione. Il medico che rilascia tale esenzione deve registrare nel proprio software le motivazioni alla base di tale decisone per future verifiche e monitoraggio. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, e il medico deve avere cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, per il monitoraggio delle stesse.
pagina 26 di 29 datato 15.10.2021, inviato al medico curante dott. appare tardiva e, quanto al Persona_3 secondo certificato, assolutamente nuova e impinge nel divieto di cui all'art. 345 c.p.c.. In ogni caso, anche valorizzando la dichiarazione, contenuta nella memoria di costituzione dell'appellata, in ordine all'avvenuto invio all'epoca, da parte della lavoratrice del certificato Per_ del dott. , risulta evidente che il documento è -al più- una ricognizione delle complessive condizioni di salute della lavoratrice e contiene la formulazione di un suggerimento generico (“si sconsiglia l'esecuzione del vaccino anticovid”). Non è quindi equipollente al certificato di esonero del proprio medico curante, rilasciato con i requisiti previsti dalle circolari del , previsto per la deroga al rispetto Controparte_7 obbligo vaccinale, contemplata dall'art. 4 comma 2 del D.L. n. 44/2021. In assenza di idonea documentazione relativa all'esonero, null'altro poteva richiedersi al Responsabile della Società se non la verifica dell'attestazione del positivo adempimento all'obbligo o del possesso di certificazione attestante l'esonero: nel rispetto della disciplina vigente, altre produzioni documentali, non potevano essere prese in considerazione.
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Con il settimo motivo d'appello, punto VII, lamenta che la sentenza sarebbe Parte_1 viziata a causa dell'“erronea sussunzione della fattispecie che quivi trattasi atteso che il Giudice di prime cure, con condotta integrante altresì preclaro illecito disciplinare, ha applicato pedissequamente la motivazione tratta da una sentenza che ha definito un analogo procedimento a lui assegnato, R.G. 8/23 tra le parti: – ricorrente – Vs. la Parte_9 medesima Società odierna appellata! -, assolutamente non sovrapponibile alla fattispecie oggetto del presente gravame”. Il richiamo a precedenti giurisprudenziali o a parti di motivazione, afferenti alle medesime questioni giuridiche già trattate in precedenza dalla giurisprudenza di merito, è possibile nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse, pur non sussistendo nel sistema italiano il principio dello “stare decisis” (arg. ex Sez. 1 - , Ord. n. 211 del 4.01.2024). Risulta evidente che le questioni giuridiche, proposte con la maggior parte dei motivi di appello nei giudizi promossi dalle lavoratrici e erano identiche in primo grado Parte_5 Pt_1 e sono state trasfuse in motivi d'appello altrettanto congruenti. La specificità della presente vicenda, relativa all'accertamento dell'allegata esenzione dall'obbligo vaccinale in favore di
è questione affrontata in primo grado e oggetto di autonomo motivo d'appello anche nel Pt_1 presente.
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Al punto VIII osserva la Corte che le argomentazioni “COSA PUO' (E DEVE) FARE LA CORTE” non integrano rilievi critici o censure a parti o capi della decisione e non se ne rende necessario l'esame.
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pagina 27 di 29 Con riferimento alla censura relativa al capo di condanna alle spese di lite, l'appellante chiede che la Corte riveda la posizione assunta dal Giudice di primo grado, tenendo conto del fatto che le tesi dell'appellante si basano “su dati scientifici inoppugnabili e su principi giuridici del tutto consolidati nel nostro ordinamento” e considerando, altresì, che l'appellante non ha potuto lavorare per ben 11 mesi prima di essere licenziata. Anche questa censura non può essere accolta, perché il giudizio di accertamento dell'illegittimità dell'obbligo vaccinale e della sospensione dal lavoro di è stato Pt_1 introdotto in primo grado e si è svolto nel 2023, periodo in cui erano già noti gli orientamenti consolidati della giurisprudenza, amministrativa e ordinaria di legittimità nonché costituzionale, sulla legittimità formale e sostanziale della legislazione e delle misure adottate durante la pandemia (le sentenze della C.Cost. 14 e 15 del 2023 sono state pubblicate in G.U. il 15.02.2023). Inoltre, non risulta comprovato (nemmeno all'esito di questo grado di giudizio) che Pt_1 fosse esonerata dall'obbligo dell'inoculazione del vaccino né che, come pacificamente consentitole, avesse attivato la procedura per ottenere la prevista certificazione di esonero, totale o limitato a certe tipologie di vaccino anti-covid, nel rispetto delle norme di legge e della regolamentazione amministrativa. Alle riserve e ai dubbi, che anche ha coltivato e che l'hanno indotta a ritenere opportuno Pt_1 non sottoporsi a vaccinazione, la Corte Costituzionale ha riconosciuto dignità, garantendo la facoltà di rifiutare la prestazione sanitaria, concretamente esercitata dall'appellante, sulla quale, tuttavia, ricade la responsabilità della scelta e delle conseguenze, stabilite per legge, della sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione. L'appello va integralmente respinto. In conclusione, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, l'unitario criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., già adottato dal primo Giudice, deve essere applicato anche per il riparto delle spese di questo grado, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali vigenti.
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P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n.31/2023 del Tribunale di Rovereto, GDL;
condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.650,00 oltre il 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Trento, 18.9.2025
Il Consigliere Istruttore
pagina 28 di 29 LL TI
Il Presidente
BE EM
pagina 29 di 29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La giurisprudenza ha precisato (cfr. Cass. 24331/2007; Cass. 12123/2013) che, al fine di assolvere l'obbligo di motivazione, non è necessario che il Giudice confuti ogni argomentazione delle parti offerta a supporto delle tesi contrapposte, essendo invece sufficiente che, dopo aver vagliato nel loro complesso tutti gli elementi e le circostanze, si limiti a indicare quelli che egli ritiene utili a fondare il proprio convincimento. Né la motivazione 4 Art. 32, c. 2 Cost.: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. 7 Art. 4, II comma DL 1.4.2021, n. 44 conv. in legge 76/21: “… Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del in materia di esenzione dalla Controparte_7 vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita (…)”. 8 Così in motivazione “25.1. La normativa dell'Unione – in particolare l'art. 14-bis del Reg. CE 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal Reg. CE 507/2006 della Commissione – prevede uno strumento normativo specifico per consentire la rapida messa a disposizione di medicinali, da utilizzare in situazioni di emergenza, poiché in tali situazioni la procedura di “immissione in commercio condizionata” (CMA, Conditional marketing authorisation) è specificamente concepita al fine di consentire una autorizzazione il più rapidamente possibile, non appena siano disponibili dati sufficienti, pur fornendo un solido quadro per la sicurezza, le garanzie e i controlli post autorizzazione. 25.2. In questa procedura, occorre qui aggiungere compiendo uno sforzo di sintesi, chiarificazione e semplificazione da parte di questo Collegio attesa la natura densamente tecnica della materia, si ha una parziale sovrapposizione delle fasi di sperimentazione clinica, che nella procedura ordinaria sono sequenziali, che prende il nome di “partial overlap” e che prevede l'avvio della fase successiva a poca distanza dall'avvio della fase precedente. 25.3. La leggera sfasatura nell'avvio delle fasi di sperimentazione riduce i rischi connessi ad una sovrapposizione delle fasi e accelera i normali tempi di 9 Cfr. in particolare comma 3, lettera c): “il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.»; 10 Con circolare del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato l'adozione e il rilascio dei
“certificati di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19” nei confronti di coloro che, per la presenza di condizioni cliniche specifiche e documentate, non possono ricevere la vaccinazione o completare il ciclo vaccinale, anche al fine di ottenere la certificazione verde europea Covid-19. Con successiva circolare del 25 settembre 2021, il Ministero ha prorogato la validità del rilascio delle certificazioni di esenzione alla
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Trento Sezione Lavoro La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. Paolo G. BE EM Presidente Dott.ssa LL TI Consigliere rel. Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al n. 51/2023 RG LAVORO promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Massimiliano Conti, del Foro di Roma (C.F.: , ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il domicilio digitale come da mandato Email_1 telematico in atto APPELLANTE CONTRO
, P.IVA in persona Controparte_1 P.IVA_1 della sua Presidente, legale rappresentante, dott.ssa (C.F. CP_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Fumai (C.F. C.F._3
e dall'avv. Giacinto Favalli (C.F. ), C.F._4 C.F._5 [...]
elettivamente domiciliata presso lo Studio di Trento, via Galileo Controparte_3 Galilei, 24, 38122, Trento, giusta delega telematica in atti APPELLATI
OGGETTO: retribuzione
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti pagina 1 di 29 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, per i motivi di cui in narrativa, in via assolutamente preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ai sensi dell'art.283 c.p.c.; in tesi e nel merito, in accoglimento dei motivi di gravame ed in riforma totale della sentenza impugnata: Preliminarmente
- disporre la IMMEDIATA DISAPPLICAZIONE dell'art. 4 d.l. 1.4.2021, n. 44, nella parte in cui assoggetta il personale sanitario all'obbligo della vaccinazione;
dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge 1 aprile2021 n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021 n. 76, per come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 26novembre 2021 n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022 n. 3, e successive modificazioni, nella parte in cui dispone che < sospensione dall'esercizio della professione sanitaria non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato>> dell'art. 4, comma 7, del d.l. n. 44 del 2021 convertito con modificazioni con l. n. 76 del 2021 nella parte in cui prevede la sospensione per il personale sanitario che non ha inteso assoggettarsi agli obblighi iniettivi, siccome contrastanti con il diritto euro unitario posto al vertice della gerarchia delle fonti del diritto, dovere imposto al giudice ordinario ai sensi dell'art.5 della Legge n.2248 del 1865, All.E .
- In via del pari preliminare, sulla premessa che la citata normativa interna contrasta palesemente con il diritto euro unitario si avanza richiesta di rimessione delle questioni incidentali Corte di giustizia dell'Unione europea affinché, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, voglia, a titolo pregiudiziale, statuire in ordine alla correttezza nel caso di specie della disapplicazione della legge nazionale interna ed applicazione della normativa regolamentare europea (nella specie, il Regolamento CE 507 del 2006 nonché il Regolamento n.953/2021 ed altresì del il regolamento (UE) n.536/2014). ritenuta la non manifesta infondatezza delle sollevate eccezioni di infrazione del diritto eurocomunitario, sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché, ai sensi dell'art.267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, voglia, a titolo pregiudiziale, statuire in ordine alla correttezza nel caso di specie della disapplicazione della legge nazionale interna e applicazione della normativa regolamentare europea (nella specie, il Regolamento CE507 del 2006). nel merito: 1) disapplicare, dichiarare ed accertare la nullità, annullabilità e/o inefficacia dei provvedimenti di sospensione;
conseguentemente: a) condannare la Controparte_4
[...
- 38066 RIVA DELGARDA – P.IVA P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore – al Email_2
pagina 2 di 29 pagamento di tutte le retribuzioni arretrate non percepite dalla ricorrente a seguito della illegittima/nulla sospensione, maturate e maturande, sino alla data della emananda sentenza , con riconoscimento dei conseguenti effetti su tutti gli istituti contributivi e retributivi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
2) in subordine, qualora non fosse accertata e dichiarata la nullità, annullabilità e/o inefficacia dei provvedimenti di sospensione, accertare il diritto della ricorrente all'assegno alimentare in ordine al periodo di sospensione fino alla cessazione dello stesso e, per l'effetto, condannare la convenuta ad erogarlo, con rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
3) condannare Controparte_4
[...
- 38066 RIVA DEL GARDA P.IVA P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore – al Email_2 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla ricorrente commisurati nel 50% di tutte le retribuzioni dovute per l'illegittimo periodo di sospensione. 5 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, ovvero con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Voglia adottare ogni altro provvedimento anche in mancanza di specifica conclusione ritenuto conforme a legge e giustizia.
DI PARTE APPELLATA: Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinto il contraddittorio sulle eventuali nuove domande ed eccezioni proposte dall'appellante e richiamate tutte le difese del primo grado, così giudicare: in via preliminare:
- respingere il ricorso in appello avversario in quanto inammissibile, per le ragioni dedotte al paragrafo V
- respingere la richiesta di sospensiva per la mancanza dei requisiti richiesti, per le ragioni dedotte al paragrafo XIV nel merito in via principale:
- respingere il ricorso in appello avversario e tutte le domande preliminari e di merito, perché infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 31/2023 del Tribunale di Rovereto in ogni caso:
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese del grado di giudizio;
in via subordinata istruttoria:
- espungere tutti i documenti non già prodotti in primo grado perché tardivi e perciò inammissibili e, in particolare, il certificato medico di esenzione di data 4 maggio 2021, sottoscritto dal dott. , il certificato medico del dott. di data Per_1 Persona_2 15/10/2021, anche se irrilevante ai fini del giudizio e la “nota informativa vaccini anticovid”, che, peraltro, non si riesce a identificare nella vastità (e totale confusione) dei nuovi documenti allegati.
*
pagina 3 di 29 FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
ha lavorato come dipendente della dal Parte_1 Parte_2 2.12.1997, con contratto a termine trasformato, in seguito, in contratto a tempo indeterminato. era una Operatrice Socioassistenziale, occupata in particolare, nell'assistenza Pt_1 domiciliare di anziani, persone fragili e malati nella Comunità di Valle Alto Garda e Ledro e presso la Cooperativa Vales SGS. L'obbligo vaccinale contro l'infezione da Covid-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, introdotto con l'art. 4 e ss. del D.L. 44/2021, è stato esteso dal D.L. 172/2021, fare data dal 15.12.2021, a tutti coloro che operavano nelle strutture socioassistenziali, inclusi gli assistenti domiciliari, fra i quali, dunque, rientrava la dipendente. A seguito dell'introduzione dell'obbligo citato, con e-mail d.d. 16.12.2021, la
[...]
invitava tutti gli Assistenti Domiciliari a presentare la documentazione richiesta ex Parte_2 art.
4-ter D.L. 44/2021 relativa all'effettuazione del vaccino o, eventualmente, alla sua esenzione.
la quale era assente per malattia al momento dell'introduzione dell'obbligo, Pt_1 comunicava il 20.1.2022, che sarebbe potuta rientrare a lavoro il 22.1.2022, tuttavia, non in possesso della certificazione di avvenuta vaccinazione. La , Parte_2 conseguentemente, sospendeva la dipendente come da normativa ministeriale, con conservazione del posto a partire dal 22.1.2022. contestava la decisione del datore di lavoro, chiedendo la sua riammissione, inviando un Pt_1 Per_ certificato medico d.d. 4.5.2021, nel quale il dott. le sconsigliava l'effettuazione del vaccino. In risposta, con PEC 1.2.2022, la Società faceva notare alla dipendente che la documentazione medica non era conforme a quanto richiesto dal Ministero. L'1.11.2022, in seguito al venire meno dell'obbligo vaccinale, la Parte_2 richiamava in servizio la dipendente con raccomandata d.d.
2.11.2022. tuttavia, non Pt_1 dava riscontro alla comunicazione e, solo dopo una contestazione formale di assenza ingiustificata d.d. 17.11.2022, comunicava che non sarebbe rientrata in servizio il 23.11.2022. La Società, dunque, in data 3.12.2022, irrogava con raccomandata il licenziamento per giustificato motivo.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. d.d. 18.5.2023, citava in giudizio innanzi al Parte_3
Tribunale di Rovereto la chiedendo la disapplicazione della disciplina Parte_2 nazionale in materia di vaccinazione sui luoghi di lavoro (art. 4 D.L. 44/202), in quanto contrastanti con il diritto dell' con: CP_5 in via pregiudiziale, il rinvio alla Corte di Giustizia dell'U.E., per statuire in ordine alla disapplicazione della citata legge e applicazione dei regolamenti dell'U.E. (CE 507/2006, 953/2021 e 536/2014); nel merito, la disapplicazione e la dichiarazione di nullità, annullabilità e/o inefficacia dei provvedimenti di sospensione e, di conseguenza, la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione;
in subordine, il pagina 4 di 29 diritto alla percezione di un assegno alimentare per il periodo di sospensione;
infine, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituiva tempestivamente la Società convenuta con memoria d.d. 6.7.2023, chiedendo, in via preliminare, il rigetto della richiesta di disapplicazione del D.L. 44/2021, in quanto inammissibile e infondata;
in via pregiudiziale, l'accertamento della mancanza del presupposto per il rinvio delle questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia;
in via principale, il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato;
in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, la determinazione del quantum debeatur sulla base delle eccezioni e difese sollevate.
Con sentenza n. 31/23 d.d. 8.8.23, il Giudice del Lavoro di Rovereto ha respinto il ricorso, condannando al pagamento delle spese di giudizio. Parte_1
Per quanto riguarda le questioni pregiudiziali, in particolare, di rinvio alla Corte di Giustizia dell' (per l'accertamento dell'incompatibilità della normativa nazionale in materia di CP_5 vaccinazione contro il Covid-19 sui luoghi di lavoro con i Regolamenti Europei 507/2006, 536/2014 e 953/2021), riteneva il Tribunale che non vi fossero dubbi interpretativi tali da giustificarne il rinvio alla Corte, al fine di una loro disapplicazione. Richiamava le pronunce del Consiglio di Stato (sez. III n. 7045 d.d. 14.10.2021) e della Corte costituzionale (sentenza n. 14/2023), le quali affermavano la piena coerenza della normativa italiana con i principi euro unitari sulle vaccinazioni e la rispondenza al bilanciamento fra i valori dell'autodeterminazione individuale e della tutela della salute collettiva. Inoltre, osservava che la lavoratrice non era in possesso di alcuna valida esenzione e pertanto, la sospensione lavorativa risultava legittima ai sensi del D.L. 44/2021: nessuna responsabilità risarcitoria incombeva in capo alla datrice di lavoro né sussisteva il diritto del lavoratore alla ricezione di un assegno alimentare, non previsto in questo caso da alcuna normativa.
Con atto di appello d.d. 2.10.2023, ha impugnato la sentenza, chiedendo, in via Parte_1 preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. Ha riproposto le conclusioni presentate in primo grado, insistendo nella immediata disapplicazione dell'art. 4 D.L. 44/2021, per contrasto della normativa con il diritto europeo, nelle parti in cui assoggetta il personale sanitario all'obbligo vaccinale, prevede la sospensione di coloro che non si adeguano all'obbligo e priva della retribuzione chi viene sospeso dall'esercizio della professione. Sulla base dell'allegato contrasto, ha chiesto la rimessione delle questioni incidentali alla Corte di giustizia dell' affinché statuisse sulla correttezza della CP_5 disapplicazione della legge nazionale e l'applicazione della normativa regolamentare europea (Regolamenti CE 507/2006, 953/2021 e 536/2014). Nel merito, invece, ha domandato la disapplicazione e la dichiarazione di nullità, annullabilità e/o inefficacia dei provvedimenti di sospensione e, di conseguenza, la condanna della al pagamento delle Parte_2 retribuzioni non corrisposte alla dipendente in seguito alla sospensione. In subordine, ha chiesto l'accertamento del diritto della dipendente a percepire un assegno alimentare, sempre pagina 5 di 29 relativo al periodo di sospensione dal lavoro. Infine, ha formulato domanda di condanna della Società al risarcimento dei danni patrimoniali e non.
Con provvedimento d.d. 30.10.2023, la Corte di appello di Trento ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 13.6.2024, nominando il Giudice relatore della causa.
Si è costituita in appello la , con atto d.d.
3.1.2024. Parte_2 L'appellata ha chiesto in via preliminare, di respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza per mancanza dei requisiti richiesti dalla norma e la reiezione del ricorso, in quanto inammissibile, poiché introdotto con atto di citazione in giudizio anziché con ricorso ex art. 434 c.p.c., e, nel merito, infondato in fatto e in diritto con conseguente conferma integrale della sentenza del Tribunale di Rovereto e vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 13.6.2024 la ha eccepito l'irritualità del Parte_4 deposito di memoria non autorizzata da parte di La Corte ne ha disposto l'espunzione Pt_1 dal fascicolo, in accoglimento del rilievo, fissando per la discussione l'udienza del 13.2.2025. Con istanza d.d. 14.6.2024, ha formulato richiesta di deposito di brevi memorie scritte in Pt_1 luogo della discussione, che non è stata accolta e a fronte di analoga successiva istanza, la Corte ha rilevato che la trattazione scritta delle cause di lavoro non appariva compatibile con i vincoli del processo civile telematico e in assenza di indicazioni della Cassazione sul punto, ha rinviato la discussione ad altra udienza. Con istanza d.d. 26.5.2025 l'appellante ha chiesto, quindi, la celebrazione dell'udienza in presenza mediante collegamento audiovisivo da remoto in applicazione dell'art. 127-bis c.p.c. La Corte, con decreto d.d. 9.6.2025, ha disposto la discussione della causa con la modalità richiesta da parte appellante, fissando la discussione dell'udienza del 18.09.2025.
All'esito, la Corte ha deciso la causa dando lettura del dispositivo di sentenza, inserito nel fascicolo telematico e ritrascritto in calce alla motivazione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte dà atto che si conformerà al principio secondo cui “Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: Cass. n. 3126/211.
pagina 6 di 29 *
L'esame dei motivi d'appello deve essere preceduto dall'analisi delle questioni pregiudiziali proposte tempestivamente dall'appellata con la Parte_2 comparsa di costituzione, che vanno disattese per le ragioni che seguono.
a) Irritualità dell'introduzione del giudizio con atto di citazione anziché con ricorso. Secondo la Suprema Corte, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c. “deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge” (Cass., sez. 2, ord. 19754 del 17.07.2024).
La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 08.08.2023, risulta notificata a mezzo pec al difensore di il 22.06.2023 e l'atto di citazione in appello notificato Parte_2 alla controparte il 03.10.2023 e iscritto a ruolo (depositato nel fascicolo civile telematico) il 10.10.2023: l'atto, pertanto, ha prodotto i suoi effetti processuali tempestivamente e ha realizzato la vocatio in ius delle controparti per l'udienza originariamente fissata dall'appellante e poi successivamente rifissata dal Presidente per il 13.06.2024, con ampio rispetto dei termini previsti a garanzia del diritto di difesa (ex art. 435 c.p.c.), poi ulteriormente dilatati con il differimento d'ufficio dalla Corte.
L'irritualità, quindi, non ha prodotto alcun vulnus ai diritti processuali delle parti convenute e l'atto, benché formalmente irregolare, ha consentito l'instaurazione del contraddittorio e la piena esplicazione del diritto di difesa, con la regolare tempestiva costituzione dell'appellata e la partecipazione all'udienza, con conseguente sanatoria di ogni nullità ex art. 156 u.c. c.p.c..
b) Inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c.. L'appellata eccepisce l'inammissibilità, esponendo che alla luce della formulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. , come novellati dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito nella 1. 7 agosto 2012, n. 134), chi intenda proporre appello non possa limitarsi a riproporre le ragioni in fatto e in diritto, già prospettate in primo grado, ma deve indicare i passi della motivazione della sentenza impugnata da censurare, le modifiche da apportare alla sentenza e che tale specificazione non sarebbe contenuta nell'atto di appello proposto da che con Pt_1
“riproposizione di questioni care a controparte” tenterebbe una generica confutazione di quanto già esaminato e risolto dal primo Giudice.
può dirsi viziata se non sono stati esaminati tesi difensive o rilievi incompatibili con la decisione adottata, posto che gli stessi si considerano disattesi (così, Cass. Ord. 26184/2019; Cass. Ord. 8294/2011).
pagina 7 di 29 Come stabilito anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, si tratta d'una censura che non può essere accolta per tre ragioni, bene illustrate in alcuni passi della recente ordinanza della Cass. Sez. VI, 20 marzo 2018, n.13535, le cui argomentazioni vengono condivise da questo Collegio:
“… La prima ragione è che il nostro processo civile … è caratterizzato da un “assetto teleologico delle norme”, di cui è traccia evidente nell'art. 156, comma terzo, c.p.c., secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Vero è che tale norma disciplina le ipotesi di nullità, mentre i requisiti dell'atto d'appello elencati dall'art. 342 c.p.c. sono richiesti a pena di inammissibilità; tuttavia a prescindere dalla condivisibilità della distinzione dogmatica tra requisiti dell'atto richiesti a pena di nullità, e requisiti c.d. di “contenuto-forma” richiesti a pena di inammissibilità (sulla cui validità teorica non è questa la sede per soffermarsi, non senza aver ricordato che l'inammissibilità non è la sanzione per un vizio dell'atto diverso dalla nullità, ma la conseguenza di particolari nullità dell'appello: così Sez.
1 -Sentenza n. 18932 del 27/09/2016), l'art. 156, c. terzo c.p.c., è comunque espressione di un principio generale sotteso dall'ordinamento processuale, che l'interprete non può ignorare. Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità di un'impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza e al contenuto effettivo dell'atto.
“…La seconda ragione è che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo. Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo. L'hanno stabilito le Sezioni Unite di questa Corte, sia pure in materia diversa da quella dell'ammissibilità dell'atto d'appello. In particolare, nella decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014, si è proclamato il superamento dell'assunto dell'inossidabile primazia delle ragioni di rito rispetto a quelle di merito, soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe privilegiare quella che assicura il risultato più stabile: sicché tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo (sono parole di Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014, §§ 5.14.6 e 5.14.8 dei “Motivi della decisione”).
“… La terza ragione è che anche il diritto processuale, come quello sostanziale, non può non essere interpretato alla luce delle regole sovranazionali, imposte dal diritto comunitario. Tra queste vi è l'art. 6, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea (c.d. “Trattato di Lisbona”, ratificato e reso esecutivo con 1. 2 agosto 2008, n.130), il quale stabilisce che “i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali” fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi pagina 8 di 29 generali”. Per effetto di tale norma, dunque, i principi della CEDU sono stati
“comunitarizzati” e sono divenuti “principi fondanti dell'Unione Europea”. Tra i principi sanciti dalla CEDU vi è quello alla effettività della tutela giurisdizionale (art. 6 CEDU). Nell'interpretare tale norma, la Corte di Strasburgo (CEDU) ha, ripetutamente, affermato che il principio di effettività della tutela giurisdizionale va inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito…”: cfr. Corte EDU, I sez., 21.2.2008, Koskina c. Grecia, in causa 2602/06; e Corte EDU, sez., 24.4.2008. c. Granducato di Lussemburgo, in causa CP_6
17140/05.
“…I principi sin qui riassunti, già affermati da Sez. 3, Ordinanza n. 10916 del 05/05/2017… sono stati di recente ribaditi … dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017. Alla luce di tali principi deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione: non esiga dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza”; non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a sé stesso;
non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa…”. Più di recente e nello stesso senso sono intervenute anche le Sez. U con Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022. Ciò premesso, va rilevato che l'appello in esame indica, in modo non equivoco, un complesso di doglianze riassumibili nella censura della sentenza per avere posto alla base della decisione un asserito erroneo inquadramento dei fatti di causa.
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I motivi d'appello, che secondo l'appellante sono diretti a evidenziare l'erroneità della sentenza, vengono esaminati nell'ordine della loro esposizione e vanno disattesi, per le seguenti assorbenti ragioni.
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Con le c.d. “PREMESSE SULLE ANOMALIE DELLA SENTENZA” di cui al punto I delle motivazioni dell'appello, lamenta che il Giudice di primo grado non ha Parte_1 utilizzato alcun dato ufficiale a base della decisione assunta, avendo richiamato le note pronunce del Consiglio di Stato n. 7045 del 2021 e della Corte Costituzionale 14 e 15 del 2023, senza prendere in considerazione i dati medici, scientifici e giuridici, allegati da Pt_1 Si duole del fatto che manca una valutazione della legittimità delle norme e della evidenza scientifica dei dati, menzionate dal Giudice esclusivamente tramite rinvio, per relationem, alle pronunce citate.
Osserva la Corte, in primo luogo, che il richiamo per relationem alle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale è del tutto legittimo, non solo nei casi in cui le decisioni assumano valore di giudicato fra le parti, ma anche quando la motivazione di riferimento pagina 9 di 29 venga “autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione” che la richiama (Cass. S.U. n.14815/2008)2.
Anche rispetto alla evidenza scientifica dei dati, forniti da e non considerati dal Parte_5 Giudice, vale il principio riportato sopra. Nelle sentenze richiamate per relationem si ritrovano, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, i dati ufficiali che attestano concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus. Viene così accertato l'utilizzo dei dati scientifici delle autorità di settore, dati che, non potrebbero essere sostituiti con informazioni provenienti da fonti diverse, anche se riconducibili ad altri “esperti” del settore: così facendo, la scelta politica del legislatore, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto essere affidata ad “esperti” selezionati con criteri di scelta non predeterminati e verificabili (Corte Cost., sent. 14/2023)3.
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Con il secondo motivo di appello, punto II, (“PRIMO ERRORE DELLA SENTENZA. IL RICHIAMO ALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO E DELLA CORTE COSTITUZIONALE”) 2Sullo stesso argomento, cfr. anche Cass.sez. 6 - 2, Ordinanza n. 459 del 10/01/2022, secondo la quale, nel processo civile, “la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta "per relationem" ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo”. 3 Sentenza n. 14/2023 Corte Cost. : “11.- Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021). Ed è su questi dati scientifici - forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a "esperti" del settore - che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a "esperti" non è dato vedere con quali criteri scelti. Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, "a fronte di "un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque" (sentenza n. 127 del 2022)" (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio.”
pagina 10 di 29 l'appellante censura quella parte della sentenza in cui il Giudice afferma l'inesistenza di dubbi interpretativi che giustifichino il rinvio alla Corte di Giustizia dell' con riferimento alla CP_5 compatibilità della normativa in materia di vaccinazione sui luoghi di lavoro del personale sanitario (art. 4 D.L. 44/2021) con i principi e diritti fondamentali del diritto dell'Unione e della Costituzione italiana, perché le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale citate avrebbero già dato un'interpretazione esauriente sul punto.
Osserva l'appellante che invece, che la sentenza 7045/2021 del C.d.S erroneamente considera i vaccini utili a prevenire l'infezione Sars Cov-2, mentre dalla documentazione ufficiale di autorizzazione condizionata i vaccini risulterebbero efficaci solo nel prevenire la malattia.
Il rapporto AIFA del 12.12.2021 a cui la sentenza del Consiglio di Stato fa riferimento descrive come minimi i rischi della vaccinazione, mentre, i dati scientifici indicherebbero, invece, il contrario (608 morti in Italia a seguito di vaccinazione, creazione di uno scudo penale per i medici vaccinatori in caso di responsabilità per morte o lesioni, 110.000 casi avversi sommati al rischio dell'ignoto irriducibile rispetto ai possibili danni a lungo termine del vaccino). Questi dati avrebbero dovuto instillare il dubbio della compatibilità della normativa italiana con quella europea e costituzionale e giustificare il rinvio alla Corte di Giustizia U.E. La compressione dei diritti dei singoli individui a favore di un bene comune sarebbe vietata dalla Costituzione (Corte Cost. n. 307/1990 che afferma che il dovere di solidarietà non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri). L'appellante ritiene che l'imposizione generalizzata dei vaccini di cui all'art. 4 D.L. 44/2021 violerebbe il limite del rispetto della persona umana e sarebbe, pertanto, costituzionalmente illegittima ai sensi del secondo comma dell'art. 32 Cost., a nulla rilevando la previsione di un indennizzo, stante l'invalicabilità del limite stesso4.
Con il terzo motivo d'appello, punto III (SECONDO ERRORE DELLA SENTENZA. IL BILANCIAMENTO TRA I VALORI COSITUZIONALI) lamenta che il Giudice di primo grado errava nel richiamare le sentenze della Corte Pt_1 costituzionale nn. 14-15/2023, con le quali veniva affermato che le norme in materia di vaccinazione contro il Covid-19 erano rispondenti alle necessità di bilanciamento fra i valori primari dell'autodeterminazione individuale e della tutela della salute collettiva. Il rispetto della persona umana segna il confine entro quale il bilanciamento dei valori può operare e non può essere sacrificato un valore primario quale il diritto al lavoro. Reitera la censura alla Corte costituzionale, che aveva preso a riferimento i dati scientifici delle autorità governative preposte (“appiattendosi sulle posizioni governative”), concludendo per una loro insindacabilità assoluta in considerazione della veste soggettiva dell'organo, in contrasto con la posizione di terzietà dell'attività giurisdizionale e in violazione con i principi di parità delle pagina 11 di 29 parti e di terzietà del giudice. Il Giudice, in sostanza, avrebbe dovuto accertare i dati nel contraddittorio delle parti e non dare per scontati quelli forniti dal “potere costituito”.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente e vanno rigettati per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, questo Collegio condivide le sintetiche argomentazioni, svolte nella sentenza impugnata, a sostegno dell'adeguatezza della disciplina emergenziale, introdotta per far fronte alla pandemia, con le prescrizioni sanitarie adottate (positive e negative), le disposizioni precauzionali e le misure conseguenziali alla mancata ottemperanza.
A tal fine, va confermata l'opportunità del richiamo, già effettuato dal primo Giudice:
• alla sentenza della Corte costituzionale n. 14/2023, la quale, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la relativamente all'obbligo vaccinale per il virus Parte_6 SARS-Cov-2 del personale sanitario, ha affrontato la questione sotto l'aspetto dello scopo, della misura prescelta per il suo raggiungimento, del bilanciamento operato tra lo scopo perseguito e la gravità del sacrificio comportato. La Consulta afferma che la disciplina era adeguata perché: lo scopo era legittimo, in quanto “consente di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio 'il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività'”; la misura prescelta era idonea al suo raggiungimento, non ravvisandosi misure alternative che comportino un minore sacrificio;
adeguato, infine, il bilanciamento operato tra lo scopo perseguito e la gravità del sacrificio comportato, in quanto “la scelta – che non rivesta natura sanzionatoria – si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare con conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus”.
“Nell'ambito di questo contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992). È costante, nella giurisprudenza costituzionale, l'affermazione della centralità di tale principio, soprattutto in ambito sanitario, in considerazione del «rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività» (sentenza n. 307 del 1990): «in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno p[uò] essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio pagina 12 di 29 specifico» (ancora sentenza n. 307 del 1990, richiamata anche dalla sentenza n. 107 del 2012)” 5.
• alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III del 14.10.2021 n. 7045, secondo la quale, la disciplina in esame “risponde non solo ad un preciso obbligo di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, a contatto con il pubblico, obbligo che, secondo una tesi dottrinale autorevole, già discenderebbe in questa fase di emergenza
- ma il tema è discusso - dall'applicazione combinata della regola generale di cui all'art. 2087 c.c. e dalle disposizioni specifiche del D.lgs. n. 81/2008, ma anche, come detto, dal principio, altrettanto fondamentale, di sicurezza delle cure, rispondente ad un interesse della collettività (art. 32 Cost.)” e nella quale, tutte le questioni di legittimità costituzionale e compatibilità euro-unitaria, sollevate dall'appellante, risultano già affrontate e ritenute manifestamente infondate alle pagg. da 10 a 49 e confermate successivamente da CdS 2.12.2021, n. 6401 e da CdS, decreto, 2.12.2021, n. 6401, CdS III, ordinanza, 4.2.2022, n. 583; CdS III, 28.2.2022, n. 1376; CdS III, 28.2.2022, n. 1377; CdS III, 28.2.2022, n. 1381.
Inoltre, va rammentato che, con la sentenza n. 15/20236, la Corte Costituzionale si è espressa anche in ordine alla ragionevolezza della previsione, specificamente per i lavoratori impiegati 5 cfr. anche C EDU, sentenze emesse dalla Grande Camera (in ric. n. 47621/13, n. 3867/14, n. 73094/14, n. 19306/15, n. 19298/15 e n. 43883/1) proprio in tema di vaccinazioni obbligatorie (nella specie introdotte a protezione dei minori), ha ritenuto che l'imposizione di un obbligo vaccinale possa rappresentare, ai sensi dell'art. 8 della CEDU, una legittima interferenza nel diritto al rispetto della vita privata qualora vi sia comunque una base legale, uno scopo legittimo e le vaccinazioni siano necessarie in una società democratica per garantire il principio di solidarietà, che consiste nell'esigenza di proteggere tutti i membri della società e, in particolare, quelli che sono più vulnerabili, a tutela dei quali si chiede al resto della popolazione di assumersi un minimo rischio sotto forma di vaccinazione. 6Cfr. Corte Cost. n. 15/2023: “10.3 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990) e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992). E la sentenza n. 218 del 1994 ha avuto modo di affermare che la tutela della salute implica anche il «dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari». 10.3.1.– Le misure approntate dal legislatore non possono, nel caso di specie, non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da «un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari» (sentenza n. 37 del 2021). Peculiarità, si deve sottolineare, risultante anche e soprattutto dalle indicazioni formulate dai competenti organismi internazionali.
pagina 13 di 29 in strutture residenziali, socioassistenziali e socio-sanitarie, dell'obbligo vaccinale anziché di sottoporsi ai test diagnostici, con l'affermazione di un principio di prevenzione e protezione, mutuabile anche con riferimento ad altri operatori di settori che erogano servizi alla collettività. Secondo la Corte “le disposizioni qui censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività. L'estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie […] ha costituito, in tale prospettiva, attuazione dell'art. 32 Cost., inteso quest'ultimo come comprensivo del dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, prevenendo il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV- 2 in danno delle categorie più fragili. E si è trattato di decisione idonea allo scopo che il
Invero, l'OMS, con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, l'OMS ha valutato la situazione sanitaria come «pandemia». L'OMS, la Commissione europea ed altri organismi internazionali si sono impegnati da subito per il coordinamento della ricerca scientifica e la successiva somministrazione del vaccino. Già il 20 aprile 2020 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione volta a consentire che gli Stati agissero in modo unito e coordinato contro la pandemia, auspicando un rafforzamento della cooperazione internazionale finalizzata in particolare alla ricerca di trattamenti farmacologici specifici. Il 19 maggio 2020 l'Assemblea dell'OMS ha invitato gli Stati membri a promuovere attività di ricerca volte alla scoperta di un vaccino da rendere disponibile alle popolazioni di tutti gli Stati. La Commissione europea, quindi, ha elaborato una strategia comune per l'impiego dei vaccini attraverso le Comunicazioni del 17 giugno 2020 (Strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la Covid-19) e del 15 ottobre 2020 (Preparazione per le strategie di vaccinazione e la diffusione di vaccini contro la COVID-19). Il Consiglio d'Europa ha poi approvato la risoluzione n. 2361/2021 del 27 gennaio 2021, relativa alla distribuzione e alla somministrazione dei vaccini, sottolineando la necessità della massima collaborazione fra gli Stati per assicurare una campagna vaccinale efficiente. In Italia, il Consiglio dei ministri, con deliberazione del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, per sei mesi, proprio in relazione al rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Lo stato di emergenza è stato poi prorogato con diversi provvedimenti fino al 31 marzo 2022, e solo con il d.l. n. 24 del 2022, come convertito, ne è stata disposta la cessazione. Proprio per effetto dell'intervento pubblico e del sostegno dato alla ricerca scientifica, sono stati approntati – in tempi particolarmente rapidi – vari vaccini finalizzati a contrastare la diffusione del virus. Una volta che questi sono divenuti disponibili, si è quindi proceduto alla predisposizione di uno specifico piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 (decreti del Ministro della salute 2 gennaio e 12 marzo 2021, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020) e, solo nell'aprile del 2021, è stato introdotto l'obbligo vaccinale qui in discussione. È importante sottolineare sin d'ora che l'obbligo di vaccinazione è stato gradualmente introdotto dal legislatore solo dopo alcuni mesi dall'avvio della campagna vaccinale di cui al citato piano, tenendo conto, evidentemente, della non completa adesione allo stesso nell'ambito delle categorie interessate. Il legislatore ha quindi reputato necessaria l'imposizione dell'obbligo «al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza» (art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito)”.
pagina 14 di 29 legislatore si era prefisso, in quanto l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari ha consentito di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, «il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività» (sentenza n. 268 del 2017)”.
Infine, quanto alla lamentata illegittimità dell'imposizione generalizzata dei vaccini di cui all'art. 4 D.L. 44/2021, oltre alle considerazioni di cui sopra, merita anche ricordare che la vaccinazione anti Covid-19, laddove obbligatoria, rientra a pieno titolo nell'art. 1 della L. 25.02.1992, n. 210, in base al quale “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”, nel rispetto dei principi costituzionali in materia richiamati nella citata sentenza del Cons. di Stato n. 7045/2021 e nella sentenza della Corte costituzionale n. 5/2018 :
”il singolo, sottoponendosi al trattamento obbligatorio, adempie a uno dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, che hanno fondamento nell'art. 2 Cost. L'intervento pubblico non è unidirezionale, ma bidirezionale e reciproco: si esprime non solo nel senso della solidarietà della collettività verso il singolo, ma anche in quello del singolo verso la collettività; è per questa stessa ragione che, quando il singolo subisce un pregiudizio a causa di un trattamento previsto nell'interesse della collettività, quest'ultima si fa carico dell'onere indennitario”.
Principio ricordato dalla medesima Corte con la sentenza n.118/2020: “Giova peraltro ribadire, come già in altre occasioni (sentenze n. 5 del 2018 e, ancora, n. 268 del 2017), che la previsione del diritto all'indennizzo – in conseguenza di patologie in rapporto causale con una vaccinazione obbligatoria o, con le precisazioni svolte, raccomandata – non deriva affatto da valutazioni negative sul grado di affidabilità medico-scientifica della somministrazione di vaccini. Al contrario, la previsione dell'indennizzo completa il “patto di solidarietà” tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione.”
*
Con il quarto motivo d'appello, punto IV (“TERZO ERRORE DELLA SENTENZA. IL DATO SCIENTIFICO”), l'appellante censura la parte della sentenza di primo grado laddove il Giudice ritiene ragionevole e rispettosa del principio di necessità e proporzionalità la sospensione dal servizio senza retribuzione, con conservazione del posto di lavoro e senza conseguenze disciplinari del lavoratore non vaccinato.
L' appellante contesta quanto argomentato dal Tribunale con riferimento alla scelta di non vaccinarsi da parte del personale sanitario e della proporzionalità della sanzione derivanti, misura calibrata in termini di sacrificio dei diritti sia per la durata che per l'intensità.
pagina 15 di 29 La sospensione della prestazione lavorativa, normativamente prevista per il caso di omessa vaccinazione, è tutt'altro che una misura sanzionatoria ma una doverosa misura precauzionale, a protezione della salute del singolo lavoratore e della collettività in cui è inserito, e ha, inoltre, svolto una funzione di limitazione della circolazione del virus. Così ha dichiarato anche la Corte Costituzionale nella sentenza 186/2023, citata dall'appellata nella cui motivazione si legge “l'obbligo di vaccinazione e la correlata sospensione per inadempimento allo stesso devono ritenersi misure non irragionevoli e non sproporzionate. E ciò in considerazione, da un lato, del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, alla luce della situazione sanitaria dell'epoca e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili, e, dall'altro lato, della proporzionalità della misura imposta in ragione della sua strutturale temporaneità (sentenze n. 15 e n. 14 del 2023)”.
Quanto alle argomentazioni tese a perorare la difesa del diritto al lavoro, costituzionalmente riconosciuto e garantito dalla Costituzione a fondamento del pieno sviluppo della persona umana e presidio della dignità umana, con la conseguente illegittimità della sospensione della retribuzione e della mancata concessione di una misura economica alimentare, per l'illustrazione delle ragioni del rigetto della censura proposta, soccorrono le più autorevoli parole della Corte Costituzionale, nella già citata sent. n. 15/2023, che si riportano:
“14. Devono infine esaminarsi le questioni relative all'art. 4, comma 5, nonché all'art.
4-ter, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., nei giudizi di cui ai numeri 47, 70, 71, 101, 102, 107 e 108 reg. ord. 2022, nella parte in cui tali norme, nel prevedere che «per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», escludono, in relazione al personale di cui al comma 1 della citata disposizione, nonché al personale di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art.
4-ter, l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva in caso di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.
Per i rimettenti tale scelta legislativa sarebbe contraria al canone di ragionevolezza e discriminatoria.
14.1.– Le considerazioni sinora svolte inducono a ritenere non fondate anche tali questioni.
14.2.– Si è già evidenziato che, nel meccanismo degli artt. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale.
pagina 16 di 29 L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
14.3.– In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta. 14.4.– L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata.
Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità
pagina 17 di 29 della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile.
14.5.– I rimettenti fanno leva, altrimenti, sull'argomento che l'assegno alimentare, concesso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o previsto dalla contrattazione collettiva, secondo diffusa interpretazione giurisprudenziale, non ha natura retributiva, ma assistenziale, in quanto non rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, ma trova fondamento nell'assicurazione delle esigenze di vita di colui che risulta comunque medio tempore dipendente. Avendo l'assegno alimentare lo scopo di fornire una fonte di reddito al dipendente pubblico e alla sua famiglia, di carattere temporaneo, in quanto limitato al periodo di efficacia della sospensione dal servizio, si reputa dai giudici a quibus che la relativa corresponsione spetti ope legis e indipendentemente dalla sua specifica previsione nel provvedimento di sospensione. In tale prospettiva, l'assegno alimentare in favore dell'impiegato sospeso costituirebbe un diritto soggettivo di automatica applicazione, nonostante la temporanea interruzione del termine sinallagmatico dello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore.
Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia.
Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera.
Anche tali questioni, pertanto, devono essere dichiarate non fondate”.
In conclusioni, alla lavoratrice, che non versava in alcuna condizione di esenzione riconosciuta7,è stata assicurata la facoltà di scegliere se vaccinarsi o no, libertà il cui esercizio pagina 18 di 29 comporta un'assunzione di responsabilità verso il bene comune della salute pubblica, a presidio del quale è stato introdotto l'obbligo qui contestato. La sospensione dall'attività lavorativa, quindi, diviene una legittima misura precauzionale, necessitata dalla condotta del singolo. Ma questa non può essere fonte di ulteriori aggravi (anche di natura meramente economica) per il datore di lavoro né per la collettività.
Il quarto motivo d'appello è infondato.
*
Con il quinto motivo d'appello, punto V (QUARTO ERRORE DELLA SENTENZA. L'AUTORIZZAZIONE CONDIZIONATA DI CUI AL REG. N.507/06)
l'appellante critica la sentenza di primo grado laddove ha dichiarato insussistente il dubbio di compatibilità della disciplina sui vaccini anti-Covid-19 con il Regolamento CE 507/2006, poiché l'autorizzazione all'utilizzazione del farmaco era stata data nel rispetto della disciplina speciale del regolamento citato.
Secondo l'appellante, i profarmaci in questione non sarebbero stati immessi in commercio dopo avere completato l'iter previsto per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia;
in secondo luogo, gli stessi farmaci non sarebbero stati commercializzati con informazioni complete, che non potevano essere fornite attesa l'insufficienza o la carenza assoluta di sperimentazione, con conseguenti rischi potenziali anche molto gravi e non misurabili. Inoltre, il rigore scientifico e l'attendibilità degli studi sperimentali, precedenti l'autorizzazione condizionata, sarebbero stati messi in discussione da più fonti. Per l'appellante, dunque, le autorizzazioni condizionate avrebbero dovuto essere revocate o dichiarate decadute e/o illegittime.
Le censure sono infondate e la motivazione della sentenza di primo grado è esaustiva in considerazione del richiamo operato alla sentenza del C.D.S., sezione III, n. 7045/2021e alle ragioni ivi esposte e riportate per completezza in nota8.
pagina 19 di 29 svolgimento delle sperimentazioni, anche se fornisce dati meno completi rispetto alla procedura ordinaria di autorizzazione. 25.4. E tuttavia, si badi, l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata non è una scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc per fronteggiare irrazionalmente una emergenza sanitaria come quella attuale, ma una procedura di carattere generale, idonea ad essere applicata – e concretamente applicata negli anni passati, anche recenti, soprattutto in campo oncologico – anche al di fuori della situazione pandemica, a fronte di necessità contingenti (non a caso la lotta contro i tumori ne è il terreno elettivo), e costituisce una sottocategoria del procedimento inteso ad autorizzare l'immissione in commercio ordinaria perché viene rilasciata sulla base di dati che sono, sì, meno completi rispetto a quelli ordinari – cfr. 4° Considerando del Reg. CE 507/2006 – ma è appunto presidiata da particolari garanzie e condizionata a specifici obblighi in capo al richiedente. 25.5. Una volta adempiuti gli obblighi prescritti e forniti i dati mancanti, l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata viene infatti convertita – ciò che diverse volte si è verificato in passato – in un'autorizzazione non condizionata. 25.6. Il bilanciamento, rispetto alla maggior completezza dei dati ottenuti nella procedura ordinaria di autorizzazione, è imposto e assicurato, nella previsione dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 507/2006, da quattro rigorosi requisiti: a) che il rapporto rischio/beneficio del medicinale risulti positivo;
b) che sia probabile che il richiedente possa in seguito fornire dati clinici completi;
c) che il medicinale risponda a specifiche esigenze mediche insoddisfatte;
d) che i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari. 26. Per quanto riguarda i vaccini contro la diffusione del virus Sars-CoV-2, l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata segue, a giudizio della Commissione, un quadro solido e controllato e fornisce valide garanzie di un elevato livello di protezione dei cittadini nel corso della campagna vaccinale, costituendo una componente essenziale della strategia dell'Unione in materia di vaccini, garanzie che distinguono nettamente questa ipotesi dalla c.d. “autorizzazione all'uso d'emergenza”, istituto diverso che, in alcuni Paesi (come gli Stati Uniti e l'Inghilterra) non autorizza un vaccino, ma l'uso temporaneo, per ragioni di emergenza, di un vaccino non autorizzato. 26.1. Tutti gli Stati membri dell'Unione hanno formalmente sottoscritto la strategia sui vaccini proposta dalla Commissione e hanno convenuto sulla necessità di applicare la procedura di autorizzazione all'immissione in commercio condizionata attraverso l'EMA per i vaccini contro il Sars-CoV-2. 26.2. I quattro prodotti ad oggi utilizzati nella campagna vaccinale sono stati dunque regolarmente autorizzati dalla Commissione, previa raccomandazione dell'EMA, attraverso la procedura di autorizzazione condizionata (c.d. CMA, Conditional marketing authorisation), di cui si è accennato in sintesi, disciplinata dall'art. 14-bis del Reg. CE 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dal Reg. CE 507/2006 della Commissione. 26.3. Si tratta di un'autorizzazione che può essere rilasciata anche in assenza di dati clinici completi, come si è detto, «a condizione che i benefici derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari». 26.4. Il carattere condizionato dell'autorizzazione non incide sui profili di Pa sicurezza del farmaco (nel sito dell' , che richiama a sua volta quello dell'EMA, si ricorda «una autorizzazione condizionata garantisce che il vaccino approvato soddisfi i rigorosi criteri Ue di sicurezza, efficacia e qualità, e che sia prodotto e controllato in stabilimenti approvati e certificati in linea con gli standard farmaceutici compatibili con una commercializzazione su larga scala») né comporta che la stessa debba essere considerata un minus dal punto di vista del valore giuridico, ma impone unicamente al titolare di «completare gli studi in corso o a condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole». 26.5. La CMA è, peraltro, uno strumento collaudato e utilizzato già diverse volte prima dell'emergenza pandemica, come attesta il report disponibile sul sito istituzionale dell'EMA, relativo ai primi dieci anni di utilizzo della procedura, se si tiene presente che nel periodo di riferimento analizzato dal report – tra il 2006 e il 2016 – sono state concesse ben 30 autorizzazioni in forma condizionata, specialmente in ambito oncologico, nessuna delle quali successivamente ritirata per motivi di sicurezza, in quanto undici sono state convertite in autorizzazioni ordinarie, due ritirate per ragioni commerciali e le restanti diciassette sono rimaste ancora ad oggi autorizzazioni condizionate, essendo in corso il completamento dei dati. 27. Alla luce di queste necessarie, per quanto essenziali e sintetiche, premesse di carattere regolatorio-tecnico, che non concernono solo la pagina 20 di 29 normativa europea ma, per la intrinseca natura tecnica di questa, le stesse procedure di sperimentazione ammesse dalla comunità scientifica in base ai canoni fondamentali della c.d. medicina dell'evidenza (c.d. evidence based), soggette anche esse al controllo del giudice nazionale od europeo, a seconda dell'atto impugnato, nell'esercizio del sindacato sulla c.d. discrezionalità tecnica, si deve recisamente confutare e respingere l'affermazione secondo cui i vaccini contro il Sars-Cov-2 siano “sperimentali” – v., ad esempio, p. 80 del ricorso – come anche quella che mette radicalmente in dubbio la loro efficacia e/o la loro sicurezza, in quanto approvati senza un rigoroso processo di valutazione scientifica e di sperimentazione clinica che ne abbia preceduto l'ammissione. 27.1. Così non è, per tutte le ragioni di ordine scientifico esposte, perché la CMA è una procedura in cui la maggiore rapidità e la parziale sovrapposizione delle fasi di sperimentazione – nel gergo medico: fast track/partial overlap – consentono di acquisire dati sufficientemente attendibili, secondo i parametri proprî della medicina dell'evidenza, in ordine all'efficacia e alla sicurezza dei farmaci, come dimostra proprio l'ampio ricorso a questa stessa procedura – ben 30 volte – nel decennio tra il 2006 e il 2016 con apprezzabili risultati, poi confermati, e l'autorizzazione condizionata si colloca pur sempre a valle delle usuali fasi di sperimentazione clinica che precedono l'ordinaria immissione in commercio di qualsiasi farmaco, senza che per questo ne vengano sminuite la completezza e la qualità dell'iter di ricerca e di sperimentazione. 27.2. La circostanza che i dati acquisiti nella fase di sperimentazione siano parziali e provvisori, come taluno ha rilevato anche sulla base delle condizioni imposte dal Reg. CE 507/2006 della in quanto suscettibili di CP_8 revisione sulla base delle evidenze empiriche via via raccolte – sicché l'autorizzazione è, appunto, condizionata all'acquisizione di più completi dati acquisiti successivamente all'autorizzazione stessa che, non a caso, ha durata solo annuale – nulla toglie al rigore scientifico e all'attendibilità delle sperimentazioni che hanno preceduto l'autorizzazione, pur naturalmente bisognose, poi, di conferma mediante i cc.dd. «comprehensive data postauthorisation». 27.3. L'AIFA, nello studio pubblicato sul proprio sito, ha chiarito che «gli studi che hanno portato alla messa a punto dei vaccini COVID-19 non hanno saltato nessuna delle fasi di verifica dell'efficacia e della sicurezza previste per lo sviluppo di un medicinale, anzi, questi studi hanno visto la partecipazione di un numero assai elevato di volontari, circa dieci volte superiore a quello di studi analoghi a quello di studi analoghi per lo sviluppo di altri vaccini». 27.4. Questi studi si sono avvalsi, peraltro, anche delle ricerche già condotte in passato sulla tecnologia a RNA messaggero (mRNA) e degli studi sui coronavirus umani correlati al Sars-CoV-2, come per esempio quelli che hanno provocato SARS (Severe acute respiratory syndrome) e MERS (Middle East respiratory syndrome) 27.5. Sul piano dell'efficacia, per quanto concerne i vaccini contro il Sars-Cov2, avuto proprio riguardo ai dati aggiornati e più completi successivi alle autorizzazioni condizionate di essi, si deve osservare, secondo quanto deducono anche le appellate nelle loro memorie, come emergano Controparte_9 Pa significative evidenze dall'ultimo bollettino sull'andamento dell'epidemia emesso dall' , organo tecnico- scientifico del Servizio sanitario nazionale, istituzionalmente investito – tra le altre – delle funzioni di ricerca e controllo in materia di salute pubblica (art. 1 del relativo Statuto, approvato con D.M. del 24 ottobre 2014). 27.6. Il documento cui si fa riferimento, attraverso l'istruttoria informale eseguita da questo Collegio, è liberamente consultabile online, in quanto pubblico, presso il sito internet dell'ente e considera i dati relativi a tutti i casi di infezione da virus SARS-CoV-2 registrati nel periodo 4 aprile – 31 agosto 2021, confermati tramite positività ai test molecolari e antigenici. 27.7. Esso conclude riconoscendo che «l'efficacia preventiva è dell'89% nei confronti di una diagnosi di COVID-19 a circa sette mesi dopo la seconda dose» e che «per quanto riguarda i ricoveri in ospedale e i ricoveri in TI successivi a diagnosi di COVID-19 si è osservata una efficacia preventiva del 96% e nei confronti dei decessi del 99% a circa sei mesi dalla seconda dose». 27.8. Questo Collegio, con gli ovvi limiti del sindacato che spetta al giudice amministrativo sugli atti adottati dalle autorità e dagli enti sanitari nazionali nell'esercizio della loro discrezionalità tecnica (v., sul punto, sez. III, 10 dicembre 2020, ord. CP_10 n. 7097 nonché, più di recente, sez. III, 9 luglio 2021, n. 5212), deve perciò rilevare che, sulla base non CP_10 solo degli studi – trials – condotti in fase di sperimentazione, ma anche dell'evidenza dei dati ormai imponenti acquisiti successivamente all'avvio della campagna vaccinale ed oggetto di costante aggiornamento e studio in sede di monitoraggio, che – contrariamente a quanto sostengono gli appellanti – la profilassi vaccinale è efficace nell'evitare non solo la malattia, per lo più totalmente o, comunque, nelle sue forme più gravi, ma anche pagina 21 di 29 il contagio. 27.9. Sempre nei limiti del sindacato qui consentito sull'attendibilità razionale degli studi e dei dati acquisiti si deve solo qui aggiungere, quanto al dubbio sollevato dagli appellanti in ordine alla capacità di evitare i contagi e, quindi, in termine di prevenzione della trasmissibilità della malattia da parte dei soggetti vaccinati, anche nella più recente ed estremamente contagiosa forma della variante “delta”, che la posizione della comunità scientifica internazionale, alla luce delle ricerche più recenti, è nel senso che la fase di eliminazione virale nasofaringea, nel gruppo dei vaccinati, è tanto breve da apparire quasi impercettibile, con sostanziale esclusione di qualsivoglia patogenicità nei vaccinati. 28. In punto di sicurezza, quanto all'inesistenza, per chi è sottoposto al trattamento, di conseguenze negative le quali vadano oltre la normalità e la tollerabilità, si deve muovere anzitutto dal presupposto scientifico di ordine generale secondo cui il vaccino, come tutti i farmaci, non può essere considerato del tutto esente da rischi. 28.1. Il giudizio in questione deve dunque vertere, propriamente, sui profili di sicurezza dei quattro vaccini contro il Sars-CoV-2 disponibili sul mercato e, correttamente ed esclusivamente, sul favorevole rapporto costi/benefici della loro somministrazione su larga scala. 28.2. Il monitoraggio costante di questi aspetti compete al sistema di farmacovigilanza, cui è preposta l' che raccoglie e valuta tutte le segnalazioni di eventi avversi. Controparte_11 28.3. Quanto, in particolare, alla farmacovigilanza sui vaccini contro il SarsCoV-2, l'ultimo rapporto ad oggi disponibile (il nono, pubblicato il 12 ottobre 2021 sul sito dell'AIFA, la quale ha preannunciato che l'aggiornamento del monitoraggio, di qui in avanti, sarà trimestrale), espone i dati aggiornati al 26 settembre 2021 e ricavati dalla somministrazione di 84.010.605 dosi di vaccino in Italia. 28.4. Gli eventi avversi – e, cioè, gli episodi sfavorevoli verificatisi dopo la somministrazione, a prescindere dalla riconducibilità alla stessa dal punto di vista causale – sono stati 101.110, con un tasso di segnalazione – misura del rapporto fra il numero di segnalazioni inserite nel sistema di farmacovigilanza e numero di dosi somministrate – pari a 120 ogni 100.000 dosi. 28.5. Di queste, solo il 14,4% ha avuto riguardo ad eventi gravi, con la precisazione che ricadono in tale categoria, definita in base a criteri standard, conseguenze talvolta non coincidenti con la reale gravità clinica dell'evento, mentre l'85,4% si riferisce a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. 28.6. Di tutte le segnalazioni gravi (17 ogni 100.000 dosi somministrate) solo il 43% di quelle esaminate finora è risultata correlabile alla vaccinazione. 28.7. Si tratta di dati comparabili a quelli emersi in esito all'attività di farmacovigilanza condotta sugli altri vaccini esistenti (alcuni dei quali già oggetto di somministrazione obbligatoria ai sensi del d.l. n. 73 del 2017), che sono parimenti consultabili sul sito dell'AIFA, nello specifico rapporto pubblicato. 29. Quanto sin qui si è esposto, in estrema sintesi, conferma che le terapie vaccinali regolarmente approvate, nei termini di cui si è detto, e in uso attualmente in Italia, come in Europa e nel resto del mondo (ove, tra l'altro, alcuni vaccini sono stati approvati in via definitiva: negli Stati Uniti la FDA, la Food and drug administration, istituzione che regolamenta i prodotti alimentari e farmaceutici, ad esempio, ha approvato in via definitiva il 23 agosto 2021 il vaccino Comirnaty per le persone di età maggiore a 16), presentano per i soggetti ai quali sono inoculate un rapporto rischio/beneficio favorevole che, allo stato delle conoscenze scientifiche, delle sperimentazioni eseguite, degli studi clinici e dei dati disponibili, non è dissimile da quella dei vaccini tradizionali, alcuni delle quali rese obbligatorie, come noto, dal d.l. n. 73 del 2017, sulla cui legittimità costituzionale, come si dirà tra breve, si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018. 29.1. Le risultanze statistiche evidenziano dunque l'esistenza di un bilanciamento rischi/benefici assolutamente accettabile e i danni conseguenti alla somministrazione del vaccino per il SARS-CoV-2 devono ritenersi, considerata l'estrema rarità del verificarsi di eventi gravi e correlabili, rispondenti ad un criterio di normalità statistica. 29.2. I dati relativi alla drastica riduzione di contagi, ricoveri e decessi, ad oggi disponibili e resi di pubblico dominio dalle istituzioni e dagli enti sanitari, dimostrano sul piano epidemiologico che la vaccinazione – unitamente alle altre misure di contenimento – si sta dimostrando efficace, su larga scala, nel contenere il contagio e nel ridurre i decessi o i sintomi gravi. 30. Anche l'altro presupposto da cui muovono gli appellanti, quello di ordine schiettamente giuridico, è privo di fondamento. 30.1. Nell'odierna situazione emergenziale, almeno fino al 31 dicembre 2021, le misure per il contenimento del contagio richiedono alle autorità sanitarie un intervento pronto e risoluto, ispirato alla c.d. amministrazione precauzionale, la quale deve necessariamente misurarsi con quello che, in dottrina, è stato definito il c.d. ignoto pagina 22 di 29 irriducibile, in quanto ad oggi non si dispone di tutti i dati completi per valutare compiutamente il rapporto rischio/beneficio nel lungo periodo, per ovvi motivi, e questa componente, appunto, di ignoto irriducibile, pur con il massimo – ed encomiabile – sforzo profuso dalla ricerca scientifica, reca con sé l'impossibilità di ricondurre una certa situazione fattuale, interamente, entro una logica di previsione ex ante fondata su elementi di incontrovertibile certezza. 30.2. Per i tempi necessari alla sperimentazione, di fronte all'esigenza immediata di intervento, la scienza ad oggi non è ovviamente in grado di fornire certezze assolute circa la totale assenza di rischi anche a lungo termine connessa all'assunzione dei vaccini, ma il legislatore, in una situazione pandemica che vede il diffondersi di un virus a trasmissione aerea, altamente contagioso e spesso letale per i soggetti più vulnerabili per via di malattie pregresse – si pensi ai pazienti cardiopatici, diabetici od oncologici – e dell'età avanzata, ha il dovere di promuovere e, se necessario, imporre la somministrazione dell'unica terapia – quella profilattica – in grado di prevenire la malattia o, quantomeno, di scongiurarne i sintomi più gravi e di arrestare o limitarne fortemente il contagio. 30.3. L'autorizzazione condizionata dei quattro vaccini, come si è detto, fornisce sufficienti garanzie circa la loro efficacia e sicurezza, sulla base degli studi eseguiti e delle conoscenze acquisite, e si struttura sul modello della c.d. amministrazione precauzionale riflessiva, in quanto caratterizzata dalla flessibilità dell'azione pubblica e dalla capacità di incorporare la mutevole contingenza, nell'ottica di una continua ridefinizione degli obiettivi e di un continuo monitoraggio. 30.4. La riserva di scienza, alla quale il decisore pubblico sia livello normativo che amministrativo deve fare necessario riferimento nell'adottare le misure sanitarie atte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, lascia a questo, per l'inevitabile margine di incertezza che contraddistingue anche il sapere scientifico nella costruzione di verità acquisibili solo nel tempo, a costo di severi studi e di rigorose sperimentazioni e sottoposte al criterio di verificazione-falsificazione, un innegabile spazio di discrezionalità nel bilanciamento tra i valori in gioco, la libera autodeterminazione del singolo, da un lato, e la necessità di preservare la salute pubblica e con essa la salute dei soggetti più vulnerabili, dall'altro, una discrezionalità che deve essere senza dubbio usata in modo ragionevole e proporzionato e, in quanto tale, soggetta nel nostro ordinamento a livello normativo al sindacato di legittimità del giudice delle leggi e a livello amministrativo a quello del giudice amministrativo. 30.5. E tuttavia l'argomento degli appellanti, secondo cui, in assenza di una certezza assoluta offerta dalla scienza circa la sicurezza dei vaccini anche nel lungo periodo il legislatore dovrebbe lasciare sempre e comunque l'individuo libero di scegliere se accettare o meno il trattamento sanitario e, dunque, di ammalarsi e contagiare gli altri, prova troppo ed è errato, già sul piano epistemologico, perché, così ragionando, l'utilizzo obbligato di una nuova terapia, in una fase emergenziale che vede il crescere esponenziale di contagi e morti, dovrebbe attendere irragionevolmente un tempo lunghissimo e, potenzialmente, indefinito per tutte le possibili sperimentazioni cliniche necessarie a scongiurare il rischio, anche remoto (o immaginabile e persino immaginario) di tutti i possibili eventi avversi, tempo nel quale, intanto, la malattia continuerebbe incontrastata a mietere vittime senza alcuna possibilità di una cura che, seppure sulla base di dati non ancora completi, ha mostrato molti più benefici che rischi per la collettività. 30.6. Sarebbe, tuttavia, questa una conseguenza paradossale che, nel rivendicare la sicurezza ad ogni costo, e con ogni mezzo, della cura imposta dal legislatore a beneficio di tutti, ne negherebbe però in radice ogni possibilità, paralizzando l'intervento benefico, per non dire salvifico, della legge o dell'amministrazione sanitaria contro il contagio di moltissime persone, perché, come ha osservato la Corte costituzionale – in riferimento alla normativa che introduceva la vaccinazione obbligatoria contro l'epatite virale di tipo B, impugnata anche per la omessa previsione di accertamenti preventivi idonei quantomeno a ridurre il rischio, pur percentualmente modesto, di lesioni all'integrità psicofisica per le complicanze del vaccino
– «la prescrizione indeterminata e generalizzata di tutti gli accertamenti preventivi possibili, per tutte le complicanze ipotizzabili e nei confronti di tutte le persone da assoggettare a tutte le vaccinazioni oggi obbligatorie» renderebbe «di fatto impossibile o estremamente complicata e difficoltosa la concreta realizzabilità dei corrispondenti trattamenti sanitari» (Corte cost., 23 giugno 1994, n. 258). 30.7. In fase emergenziale, di fronte al bisogno pressante, drammatico, indifferibile di tutelare la salute pubblica contro il dilagare del contagio, il principio di precauzione, che trova applicazione anche in ambito sanitario, opera in modo inverso rispetto all'ordinario e, per così dire, controintuitivo, perché richiede al decisore pubblico di pagina 23 di 29 In conclusione, anche se correlato a un'autorizzata “immissione in commercio condizionata” di vaccini, per i quali la sperimentazione non era ancora completata, attesa la situazione emergenziale, l'obbligo vaccinale non risulta in contrasto con il principio di ragionevolezza né
consentire o, addirittura, imporre l'utilizzo di terapie che, pur sulla base di dati non completi (come è nella procedura di autorizzazione condizionata, che però ha seguito – va ribadito – tutte le quattro fasi della sperimentazione richieste dalla procedura di autorizzazione), assicurino più benefici che rischi, in quanto il potenziale rischio di un evento avverso per un singolo individuo, con l'utilizzo di quel farmaco, è di gran lunga inferiore del reale nocumento per una intera società, senza l'utilizzo di quel farmaco. 30.8. E ciò non perché, come afferma chi enfatizza e assolutizza l'affermazione di un giusto valore concepito però come astratto bene, la persona receda a mezzo rispetto ad un fine o, peggio, ad oggetto di sperimentazione, in contrasto con il fondamentale principio personalista, a fondamento della nostra Costituzione, che vede nella persona sempre un fine e un valore in sé, quale soggetto e giammai oggetto di cura, ma perché si tutelano in questo modo tutti e ciascuno, anzitutto e soprattutto le più vulnerabili ed esposte al rischio di malattia grave e di morte, da un concreto male, nella sua spaventosa e collettiva dinamica di contagio diffuso e letale, in nome dell'altrettanto fondamentale principio di solidarietà, che pure sta a fondamento della nostra Costituzione (art. 2), la quale riconosce libertà, ma nel contempo richiede responsabilità all'individuo. 30.9. E in un ordinamento democratico la legge non è mai diritto dei meno vulnerabili o degli invulnerabili, o di quanti si affermino tali e, dunque, intangibili anche in nome delle più alte idealità etiche o di visioni filosofiche e religiose, ma tutela dei più vulnerabili, dovendosi rammentare che la solidarietà è «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dalla Costituzione» (Corte cost., 28 febbraio 1992, n. 75). 31. Il margine di incertezza dovuto al c.d. ignoto irriducibile che la legge deve fronteggiare in un'emergenza pandemica tanto grave, per tutte le ragioni esposte, non può dunque giustificare, né sul piano scientifico né sul piano giuridico, il fenomeno della esitazione vaccinale, ben noto anche all'Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio nei medici e nel personale sanitario. 31.1. La vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, di interesse sanitario risponde ad una chiara finalità di tutela non solo – e anzitutto – di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a beneficio della persona, secondo il già richiamato principio personalista, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il pure richiamato principio di solidarietà, che anima anch'esso la Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l'esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l'avanzato stato di età), che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza. 31.2. La ratio di questa specifica previsione si rinviene non solo nelle premesse del d.l. n. 44 del 2021, laddove si evidenzia «la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell'epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, con riferimento soprattutto alle categorie più fragili, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale», ma nello stesso testo normativo dell'art. 4, quando nel comma 4 richiama espressamente il «fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza» o precisa ancora, nel comma 6, che «l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2». 31.3. La previsione interseca non solo il più generale e grave problema della sicurezza nei luoghi di lavoro a tutela dei lavoratori, disciplinata dal d. lgs. n. 81 del 2008, ma anche – e ciò rileva particolarmente in questo giudizio – il principio di sicurezza delle cure, enunciato tra l'altro dalla l. n. 24 del 2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), laddove, nell'art. 1, comma 1, afferma solennemente il principio secondo cui la sicurezza delle cure è «parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività»….”
pagina 24 di 29 con il criterio di proporzionalità, in ragione del “bilanciamento, operato dal legislatore tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, alla luce della situazione sanitaria dell'epoca e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili, e, dall'altro lato, della proporzionalità della misura imposta anche in ragione della sua strutturale temporaneità” (così in C. Costituzionale, sent. 185 del 5/10/2023).
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Con il sesto motivo d'appello, punto VI, l'appellante lamenta che la sentenza impugnata è
“INFICIATA DA VIZIO DELLA VIOLAZIONE DI LEGGE STANTE LA OMESSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, comma 2, del D.L. 44/2021.
La censura non può trovare accoglimento.
Sul piano temporale, va ricordato che in data 01.04.2021, il D.L.44/21 ha introdotto l'obbligo vaccinale per gli esercenti una professione sanitaria e gli operatori di interesse sanitario (art. 4 e ss), mentre l'estensione a tutti coloro che operavano nelle strutture socioassistenziali, compresi gli operatori di assistenza domiciliare è stata operata con l'art. 2 , co. 1 D.L. 172/2021, (in vigore dal 26.01.2022) che ha novellato il D.L. 44/2021 introducendo l'art.
4-ter.
L'art. 4, II comma DL 1.4.2021, n. 44 conv. in legge 76/21 stabilisce che “… Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del in materia di esenzione dalla vaccinazione Controparte_7 anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita (…)”. Nel periodo che qui interessa, pertanto, secondo l'art. 4 comma 2 del D.L. n. 44/2021 prevede che la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita nel caso di
“accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”. La disciplina, confermata anche dal DL n. 24/2022, art. 8 comma 2 e 39, è stata regolamentata in dettaglio con le circolari del , tra cui la nr. 0035309 del 4 agosto Controparte_7 202110.
pagina 25 di 29 Le certificazioni devono essere rilasciate direttamente da: medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali;
Medici di Medicina Generale e CP_9 Pediatri di Libera Scelta, che abbiano aderito alla campagna vaccinale, cioè che abbiano le credenziali per inserire i dati nei sistemi Regionali/Nazionali11. Il legislatore ha attribuito al medico di medicina generale un compito di “filtro” circa le Parte richieste di esonero, ferma tuttavia la responsabilità della di verificare l'idoneità della certificazione rilasciata dal medico. Come pertanto affermato anche dal Consiglio di Stato con ordinanza del 22 dicembre 2021 n. Parte 6790, spetta alla la decisione finale in ordine alla necessità di derogare all'obbligo vaccinale, in considerazione di quanto dichiarato dal medico di medicina generale nel proprio certificato. Per quanto riguarda le controindicazioni – che ostano alla vaccinazione, in quanto il rischio di reazioni avverse è maggiore dei vantaggi indotti dalla vaccinazione- la valutazione deve essere riferita allo specifico tipo di vaccino che si intende somministrare;
la presenza di una controindicazione riferita ad uno specifico vaccino non esclude infatti la possibilità che possano essere somministrati altri vaccini disponibili. La circolare del Ministero della Salute di agosto 2021 elenca una serie di controindicazioni riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) dei vaccini attualmente utilizzati in Italia, avvertendo che la relativa tabella non è esaustiva. Il comma 2 dell'art. 4, d.l. n. 44 del 2021, non modificato, in parte qua, dall'art. 1, comma 1, d.l. 26 novembre 2021, n. 172) prevede “…l'esenzione dall'obbligo vaccinale, con differimento o, addirittura, omissione del trattamento sanitario in prevenzione, per il solo caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale;
… alla Azienda sanitaria locale compete la decisione finale in ordine alla necessità di derogare all'obbligo vaccinale in considerazione di quanto dichiarato dal medico di medicina generale nel proprio certificato, il quale peraltro, proprio perché costituente l'oggetto (diretto ed esclusivo) dell'attività di verifica della Azienda sanitaria locale, deve consentire all'Amministrazione di appurare la sussistenza dei presupposti dell'esonero…” (cfr. Consiglio di Stato, ordinanze 4.08.2021 e 25.09.2021).
Premesso questo, va rilevato che la produzione della documentazione sanitaria, effettuata da Per_ in questo grado (certificato del dott. , datato 04.05.2021e certificato dott. , Pt_1 Per_2
vaccinazione anti-COVID 19 dapprima fino al 30 novembre 2021 e successivamente fino al 31 dicembre 2021. La regolamentazione è stata prorogata sino al 28 febbraio 2022 (cfr. Circolare 0005125 del Controparte_7 25 gennaio 2022) e con il DPCM 4 febbraio 2022 con il quale è stato introdotto il certificato di esenzione digitale e sono stati confermati i contenuti dello stesso. 11 I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato: non possono contenere la motivazione clinica della esenzione. Il medico che rilascia tale esenzione deve registrare nel proprio software le motivazioni alla base di tale decisone per future verifiche e monitoraggio. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, e il medico deve avere cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, per il monitoraggio delle stesse.
pagina 26 di 29 datato 15.10.2021, inviato al medico curante dott. appare tardiva e, quanto al Persona_3 secondo certificato, assolutamente nuova e impinge nel divieto di cui all'art. 345 c.p.c.. In ogni caso, anche valorizzando la dichiarazione, contenuta nella memoria di costituzione dell'appellata, in ordine all'avvenuto invio all'epoca, da parte della lavoratrice del certificato Per_ del dott. , risulta evidente che il documento è -al più- una ricognizione delle complessive condizioni di salute della lavoratrice e contiene la formulazione di un suggerimento generico (“si sconsiglia l'esecuzione del vaccino anticovid”). Non è quindi equipollente al certificato di esonero del proprio medico curante, rilasciato con i requisiti previsti dalle circolari del , previsto per la deroga al rispetto Controparte_7 obbligo vaccinale, contemplata dall'art. 4 comma 2 del D.L. n. 44/2021. In assenza di idonea documentazione relativa all'esonero, null'altro poteva richiedersi al Responsabile della Società se non la verifica dell'attestazione del positivo adempimento all'obbligo o del possesso di certificazione attestante l'esonero: nel rispetto della disciplina vigente, altre produzioni documentali, non potevano essere prese in considerazione.
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Con il settimo motivo d'appello, punto VII, lamenta che la sentenza sarebbe Parte_1 viziata a causa dell'“erronea sussunzione della fattispecie che quivi trattasi atteso che il Giudice di prime cure, con condotta integrante altresì preclaro illecito disciplinare, ha applicato pedissequamente la motivazione tratta da una sentenza che ha definito un analogo procedimento a lui assegnato, R.G. 8/23 tra le parti: – ricorrente – Vs. la Parte_9 medesima Società odierna appellata! -, assolutamente non sovrapponibile alla fattispecie oggetto del presente gravame”. Il richiamo a precedenti giurisprudenziali o a parti di motivazione, afferenti alle medesime questioni giuridiche già trattate in precedenza dalla giurisprudenza di merito, è possibile nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse, pur non sussistendo nel sistema italiano il principio dello “stare decisis” (arg. ex Sez. 1 - , Ord. n. 211 del 4.01.2024). Risulta evidente che le questioni giuridiche, proposte con la maggior parte dei motivi di appello nei giudizi promossi dalle lavoratrici e erano identiche in primo grado Parte_5 Pt_1 e sono state trasfuse in motivi d'appello altrettanto congruenti. La specificità della presente vicenda, relativa all'accertamento dell'allegata esenzione dall'obbligo vaccinale in favore di
è questione affrontata in primo grado e oggetto di autonomo motivo d'appello anche nel Pt_1 presente.
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Al punto VIII osserva la Corte che le argomentazioni “COSA PUO' (E DEVE) FARE LA CORTE” non integrano rilievi critici o censure a parti o capi della decisione e non se ne rende necessario l'esame.
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pagina 27 di 29 Con riferimento alla censura relativa al capo di condanna alle spese di lite, l'appellante chiede che la Corte riveda la posizione assunta dal Giudice di primo grado, tenendo conto del fatto che le tesi dell'appellante si basano “su dati scientifici inoppugnabili e su principi giuridici del tutto consolidati nel nostro ordinamento” e considerando, altresì, che l'appellante non ha potuto lavorare per ben 11 mesi prima di essere licenziata. Anche questa censura non può essere accolta, perché il giudizio di accertamento dell'illegittimità dell'obbligo vaccinale e della sospensione dal lavoro di è stato Pt_1 introdotto in primo grado e si è svolto nel 2023, periodo in cui erano già noti gli orientamenti consolidati della giurisprudenza, amministrativa e ordinaria di legittimità nonché costituzionale, sulla legittimità formale e sostanziale della legislazione e delle misure adottate durante la pandemia (le sentenze della C.Cost. 14 e 15 del 2023 sono state pubblicate in G.U. il 15.02.2023). Inoltre, non risulta comprovato (nemmeno all'esito di questo grado di giudizio) che Pt_1 fosse esonerata dall'obbligo dell'inoculazione del vaccino né che, come pacificamente consentitole, avesse attivato la procedura per ottenere la prevista certificazione di esonero, totale o limitato a certe tipologie di vaccino anti-covid, nel rispetto delle norme di legge e della regolamentazione amministrativa. Alle riserve e ai dubbi, che anche ha coltivato e che l'hanno indotta a ritenere opportuno Pt_1 non sottoporsi a vaccinazione, la Corte Costituzionale ha riconosciuto dignità, garantendo la facoltà di rifiutare la prestazione sanitaria, concretamente esercitata dall'appellante, sulla quale, tuttavia, ricade la responsabilità della scelta e delle conseguenze, stabilite per legge, della sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione. L'appello va integralmente respinto. In conclusione, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, l'unitario criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., già adottato dal primo Giudice, deve essere applicato anche per il riparto delle spese di questo grado, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali vigenti.
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P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n.31/2023 del Tribunale di Rovereto, GDL;
condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.650,00 oltre il 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Trento, 18.9.2025
Il Consigliere Istruttore
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Il Presidente
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pagina 29 di 29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La giurisprudenza ha precisato (cfr. Cass. 24331/2007; Cass. 12123/2013) che, al fine di assolvere l'obbligo di motivazione, non è necessario che il Giudice confuti ogni argomentazione delle parti offerta a supporto delle tesi contrapposte, essendo invece sufficiente che, dopo aver vagliato nel loro complesso tutti gli elementi e le circostanze, si limiti a indicare quelli che egli ritiene utili a fondare il proprio convincimento. Né la motivazione 4 Art. 32, c. 2 Cost.: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. 7 Art. 4, II comma DL 1.4.2021, n. 44 conv. in legge 76/21: “… Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del in materia di esenzione dalla Controparte_7 vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita (…)”. 8 Così in motivazione “25.1. La normativa dell'Unione – in particolare l'art. 14-bis del Reg. CE 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal Reg. CE 507/2006 della Commissione – prevede uno strumento normativo specifico per consentire la rapida messa a disposizione di medicinali, da utilizzare in situazioni di emergenza, poiché in tali situazioni la procedura di “immissione in commercio condizionata” (CMA, Conditional marketing authorisation) è specificamente concepita al fine di consentire una autorizzazione il più rapidamente possibile, non appena siano disponibili dati sufficienti, pur fornendo un solido quadro per la sicurezza, le garanzie e i controlli post autorizzazione. 25.2. In questa procedura, occorre qui aggiungere compiendo uno sforzo di sintesi, chiarificazione e semplificazione da parte di questo Collegio attesa la natura densamente tecnica della materia, si ha una parziale sovrapposizione delle fasi di sperimentazione clinica, che nella procedura ordinaria sono sequenziali, che prende il nome di “partial overlap” e che prevede l'avvio della fase successiva a poca distanza dall'avvio della fase precedente. 25.3. La leggera sfasatura nell'avvio delle fasi di sperimentazione riduce i rischi connessi ad una sovrapposizione delle fasi e accelera i normali tempi di 9 Cfr. in particolare comma 3, lettera c): “il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.»; 10 Con circolare del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato l'adozione e il rilascio dei
“certificati di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19” nei confronti di coloro che, per la presenza di condizioni cliniche specifiche e documentate, non possono ricevere la vaccinazione o completare il ciclo vaccinale, anche al fine di ottenere la certificazione verde europea Covid-19. Con successiva circolare del 25 settembre 2021, il Ministero ha prorogato la validità del rilascio delle certificazioni di esenzione alla