Articolo 17 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Articolo 16Articolo 18
Versione
18 aprile 1943
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Versione
1 giugno 1948
Art. 17.

Spetta al ((Consiglio di amministrazione))

1) deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente, del Comitato esecutivo e dei Comitati di sezione e sul conto consuntivo dell'Ente;

2) deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'Ente. In tale sede il ((Consiglio di amministrazione)) puo' delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero richieste per l'approvazione in sede tutoria;

3) deliberare sul regolamento organico del personale centrale e periferico dell'Ente e sugli altri regolamenti amministrativi.

Il regolamento organico del personale centrale e periferico dell'Ente sara' approvato dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze;

4) deliberare l'acquisto, l'alienazione, la permuta di beni immobili, nonche' l'eventuale trasformazione dei beni predetti;

5) deliberare in ordine agli elementi di costo delle prestazioni di cui al secondo comma dell'art. 9;

6) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente;

7) esprimere parere su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal presidente, dal Comitato esecutivo e dai Comitati di sezione;

8) determinare le norme eventualmente occorrenti per gestioni speciali;

9) adempiere a tutte le attribuzioni che gli siano demandate dalle leggi e regolamenti.
Entrata in vigore il 1 giugno 1948
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