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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4682/2024, promossa da:
Parte_1 con il patrocinio degli Avv. ACCIAROLI MANUELA e CP_1
E
Controparte_2
con il patrocinio degli Avv. ACCIAROLI MANUELA e CP_1
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 08.10.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 04.11.2022 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle “stesse condizioni stabilite concordemente in sede di separazione.”, ossia: “…B) la signora come sopra Controparte_2
detto, vive nella abitazione sita in Santa Marinella, Via Bainsizza n. 1/C, mentre la casa coniugale sita in Roma, in Via Gregorio Ricci Curbastro n.7 resta assegnata al marito essendo di sua esclusiva Per_ proprietà, in cui continueranno a vivere i figli maggiorenni;
C) i figli e sono entrambi Per_2 maggiorenni e studenti universitari e pertanto, economicamente, restano a esclusivo carico del sig. il quale provvederà alle loro necessità fino al momento in cui i figli saranno Parte_1 autosufficienti;
E) i coniugi provvederanno ciascuno per sé al loro mantenimento e si danno atto di avere risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale
e di non avere altro da chiedersi.”.
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Roma, in data 11.06.1995, trascritto nel registro degli
[...] Controparte_2
atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 1995, atto n.00517, parte 2, serie A01, alle condizioni riportate in parte motiva;
nulla sulle spese.
Roma,19/2/2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4682/2024, promossa da:
Parte_1 con il patrocinio degli Avv. ACCIAROLI MANUELA e CP_1
E
Controparte_2
con il patrocinio degli Avv. ACCIAROLI MANUELA e CP_1
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 08.10.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 04.11.2022 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle “stesse condizioni stabilite concordemente in sede di separazione.”, ossia: “…B) la signora come sopra Controparte_2
detto, vive nella abitazione sita in Santa Marinella, Via Bainsizza n. 1/C, mentre la casa coniugale sita in Roma, in Via Gregorio Ricci Curbastro n.7 resta assegnata al marito essendo di sua esclusiva Per_ proprietà, in cui continueranno a vivere i figli maggiorenni;
C) i figli e sono entrambi Per_2 maggiorenni e studenti universitari e pertanto, economicamente, restano a esclusivo carico del sig. il quale provvederà alle loro necessità fino al momento in cui i figli saranno Parte_1 autosufficienti;
E) i coniugi provvederanno ciascuno per sé al loro mantenimento e si danno atto di avere risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale
e di non avere altro da chiedersi.”.
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Roma, in data 11.06.1995, trascritto nel registro degli
[...] Controparte_2
atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 1995, atto n.00517, parte 2, serie A01, alle condizioni riportate in parte motiva;
nulla sulle spese.
Roma,19/2/2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi