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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/07/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1358/2024 R.G., Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.) proposta da
( ), difesa dall'avv. Antonia Parte_1 C.F._1
Condemi,
– attrice opponente contro
( ), difeso dall'avv. Francesco Ruvolo, Controparte_1 C.F._2
– convenuto opposto
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione al precetto con cui Parte_1 Controparte_1 ha intimato alla stessa di pagare la somma di euro 40.232,66, incluse le spese dell'atto. ha resistito. Controparte_1
Questo il titolo sotteso al precetto: il Tribunale di Messina, con la sentenza n.
1556/2023, emessa il 6 settembre 2023, aveva condannato la
[...]
(in solido con una impresa individuale) a corrispondere ad Controparte_2 la somma di euro 17.850,00, oltre interessi al tasso legale e Controparte_1 rivalutazione, nonché a rimborsare le spese di lite;
era socia, Parte_1 illimitatamente responsabile, di detta società, cancellata dal registro delle imprese
(circostanza documentata dalla visura camerale agli atti).
L'opposizione non è accoglibile.
1 Secondo un principio giurisprudenziale consolidato e pacifico, nel caso di titolo esecutivo giudiziale con l'opposizione non si può mai addurre alcuna contestazione «su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività», poiché quella avrebbe dovuto dedursi esclusivamente con i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento avverso il provvedimento (cfr. Cass. n. 19889/19, in motivazione).
In altri termini, quando l'esecuzione è minacciata a carico di un terzo sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, devono essere fatti valere non con l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso (così, Cass. n. 24027/09).
Più nello specifico, «in sede di opposizione all'esecuzione, promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, che avrebbe potuto e dovuto prospettare nel giudizio preordinato alla costituzione di tale titolo» (Cass. n. 2259/78: il principio è – naturalmente – estensibile all'opposizione pre-esecutiva).
E ancora, «nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame» (Cass. n. 3277/15; in senso analogo,
Cass. n. 2742/99).
Con l'opposizione a precetto si può dedurre solamente la mancanza del titolo esecutivo (Cass. n. 24072/09) o l'inesistenza giuridica (radicale) del provvedimento giudiziale in virtù del quale l'esecuzione sia prefigurata (Cass. n. 2742/99).
Con il primo motivo l'attrice opponente ha eccepito «di non aver mai avuto notificato l'atto introduttivo del giudizio di cognizione», nella «allora sua» qualità di legale rappresentante e «oggi ex socio» della società mancanza che Controparte_2 comporterebbe, nei suoi assunti, che la sentenza non potrebbe farsi valere nei suoi confronti, per «assenza di contraddittorio regolare» nella causa presupposta.
2 L'eccezione è di non avere mai ricevuto, la (nella «allora sua qualità» di Parte_1 legale rappresentante della società e come ex socia), la notificazione dell'atto di citazione introduttivo della causa definita con la sentenza sottesa al precetto opposto.
Il motivo è infondato.
La non era parte della causa, che vedeva come convenuta solamente la Parte_1 società, il cui legale rappresentante era un altro soggetto, a quanto emerge dalla visura camerale (che riporta una iscrizione fin dal 1996) e per come risulta dalla stessa relata di notifica dell'atto di citazione, spedito a quel legale rappresentante (la notificazione, rinnovata, si perfezionava – per quanto risulta dalla documentazione prodotta dal convenuto opposto – per compiuta giacenza).
Ma se l'evento interruttivo che colpisca la società di persone non sia rappresentato o documentato nelle forme previste dagli artt. 299 e seguenti c.p.c. (cfr. Cass. n. 23141/14; cfr., altresì, Cass. n. 5605/21; Cass. n. 25869/20), agli effetti dell'interruzione, ciò non implica che non si verifichi, sul piano sostanziale, il fenomeno successorio, tanto è vero che «qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso» (Cass. n. 5605/21).
È da rilevare – in linea generale, benché la questione esuli da quelle dedotte nella causa – che «l'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio»
(Cass. Sez. Un. n. 6070/13).
Assume rilevanza, invece, il principio per cui «la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza
3 dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio» (Cass. n.
1040/09).
Né sussisteva un litisconsorzio necessario tra la società e i soci.
L'art. 2291 c.c. stabilisce che «nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali».
In proposito, la giurisprudenza ha affermato che «il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione, con la conseguenza, sul piano processuale, dell'esclusione del litisconsorzio necessario e della relativa inscindibilità delle cause» (Cass. n. 19985/13).
Nel caso in esame – si osserva – non è provato che la sentenza fosse stata impugnata e in ogni caso è precluso, con l'opposizione a precetto, dedurre vizi o motivi o fatti che devono formare oggetto di impugnazione avverso la sentenza.
Pure infondato è il motivo con cui è stata contestata la pretesa a titolo di interessi e rivalutazione, quanto alla decorrenza di tali accessori: nel precetto ancorata alla domanda, mentre sarebbe da ricondurre, nell'assunto attoreo, alla pronuncia della sentenza.
La sentenza sottesa al precetto ha condannato la società alla Controparte_2 corresponsione della somma di euro 17.850,00, «oltre gli interessi calcolati anno per anno al tasso legale su detta somma e la rivalutazione ISTAT come per legge».
Secondo una recente pronuncia, «se il titolo esecutivo giudiziale non specifica la natura degli interessi legali liquidati, in sede di esecuzione forzata occorre necessariamente far riferimento al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c., restando esclusa l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c.» (Cass. n. 23846/23).
Il principio, relativo al tasso degli interessi, è estensibile a casistiche diverse, perché ha un carattere generale e rivela come il titolo sia integrabile con elementi estrinseci di natura legale (cfr., in senso analogo, Cass. n. 22457/17).
Considerando che, per legge, gli interessi possono sicuramente spettare dalla domanda (se non da prima, ma esclusivamente se sia così stabilito) – cfr., in chiave interpretativa, il comma 4 dell'art. 1284 c.c., sebbene al tempo non esistente – e che il li aveva richiesti già nell'atto di citazione (prodotto), il titolo esecutivo si deve CP_1 ritenere conformato alla domanda anche quanto all'individuazione del dies a quo di decorrenza degli interessi.
È utile ricordare che nell'interpretazione del titolo è possibile tenere conto dei dati
4 che, pur non indicati nel titolo, siano da questo considerati certi ed oggettivamente determinati perché presupposti dalle parti e non controversi, in modo che la determinazione del credito possa avvenire attraverso un mero calcolo matematico (cfr.
Cass. n. 5683/06, relativamente a un decreto ingiuntivo che non aveva fissato la decorrenza degli interessi o l'aveva stabilita in modo impreciso).
Questa pronuncia ha speciale importanza, per l'esatta soluzione della controversia, non soltanto perché ha ammesso l'estensione dell'indagine intesa a determinare il contenuto e la portata precettiva del titolo esecutivo «ai documenti della fase monitoria, purché utilizzati ai fini dell'emanazione del provvedimento», ma anche – e soprattutto – perché ha affermato che, in caso di esito negativo, il giudice dell'opposizione all'esecuzione (quindi, anche al precetto) deve fissare la decorrenza «alla data della domanda giudiziale», così definendo un criterio integrativo di chiusura di validità generale.
Più in generale, la giurisprudenza ha affermato che «l'effettiva portata di una pronuncia del giudice va ricavata non soltanto dal dispositivo, ma anche dai motivi che lo sorreggono, costituendo, anzi utili elementi di interpretazione le stesse domande delle parti, il cui rilievo a fini ermeneutici, se non può essere proficuamente utilizzato per contrastare i risultati argomentabili alla stregua di altri elementi univoci che inducano ad escludere un'obiettiva incertezza sul contenuto della pronuncia in base alle chiare espressioni usate ed agli stessi motivi logici e giuridici sui quali la decisione è fondata, possono certamente avere una funzione integratrice nella ricerca degli esatti confini del giudicato, ove sorga un ragionevole dubbio sulla effettiva portata alla pronuncia stessa»
(Cass. n. 7186/91).
Nell'atto di citazione con cui era stata intrapresa la causa l'attuale convenuto opposto aveva chiesto gli interessi e la rivalutazione: sarebbe non ragionevole ipotizzare che la domanda fosse riferita agli accessori maturati non dalla stessa, ma dal giorno in cui sarebbe stata depositata la sentenza.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 26.000,00), tenuto conto del valore, del grado di semplicità della questione dirimente e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione ai minimi degli importi medi previsti per ciascuna fase (è esclusa la fase istruttoria).
5
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'attrice opponente a rimborsare al convenuto opposto le spese di lite che liquida in euro 1.698,50 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Messina il 23 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
6
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1358/2024 R.G., Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.) proposta da
( ), difesa dall'avv. Antonia Parte_1 C.F._1
Condemi,
– attrice opponente contro
( ), difeso dall'avv. Francesco Ruvolo, Controparte_1 C.F._2
– convenuto opposto
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione al precetto con cui Parte_1 Controparte_1 ha intimato alla stessa di pagare la somma di euro 40.232,66, incluse le spese dell'atto. ha resistito. Controparte_1
Questo il titolo sotteso al precetto: il Tribunale di Messina, con la sentenza n.
1556/2023, emessa il 6 settembre 2023, aveva condannato la
[...]
(in solido con una impresa individuale) a corrispondere ad Controparte_2 la somma di euro 17.850,00, oltre interessi al tasso legale e Controparte_1 rivalutazione, nonché a rimborsare le spese di lite;
era socia, Parte_1 illimitatamente responsabile, di detta società, cancellata dal registro delle imprese
(circostanza documentata dalla visura camerale agli atti).
L'opposizione non è accoglibile.
1 Secondo un principio giurisprudenziale consolidato e pacifico, nel caso di titolo esecutivo giudiziale con l'opposizione non si può mai addurre alcuna contestazione «su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività», poiché quella avrebbe dovuto dedursi esclusivamente con i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento avverso il provvedimento (cfr. Cass. n. 19889/19, in motivazione).
In altri termini, quando l'esecuzione è minacciata a carico di un terzo sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, devono essere fatti valere non con l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso (così, Cass. n. 24027/09).
Più nello specifico, «in sede di opposizione all'esecuzione, promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, che avrebbe potuto e dovuto prospettare nel giudizio preordinato alla costituzione di tale titolo» (Cass. n. 2259/78: il principio è – naturalmente – estensibile all'opposizione pre-esecutiva).
E ancora, «nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame» (Cass. n. 3277/15; in senso analogo,
Cass. n. 2742/99).
Con l'opposizione a precetto si può dedurre solamente la mancanza del titolo esecutivo (Cass. n. 24072/09) o l'inesistenza giuridica (radicale) del provvedimento giudiziale in virtù del quale l'esecuzione sia prefigurata (Cass. n. 2742/99).
Con il primo motivo l'attrice opponente ha eccepito «di non aver mai avuto notificato l'atto introduttivo del giudizio di cognizione», nella «allora sua» qualità di legale rappresentante e «oggi ex socio» della società mancanza che Controparte_2 comporterebbe, nei suoi assunti, che la sentenza non potrebbe farsi valere nei suoi confronti, per «assenza di contraddittorio regolare» nella causa presupposta.
2 L'eccezione è di non avere mai ricevuto, la (nella «allora sua qualità» di Parte_1 legale rappresentante della società e come ex socia), la notificazione dell'atto di citazione introduttivo della causa definita con la sentenza sottesa al precetto opposto.
Il motivo è infondato.
La non era parte della causa, che vedeva come convenuta solamente la Parte_1 società, il cui legale rappresentante era un altro soggetto, a quanto emerge dalla visura camerale (che riporta una iscrizione fin dal 1996) e per come risulta dalla stessa relata di notifica dell'atto di citazione, spedito a quel legale rappresentante (la notificazione, rinnovata, si perfezionava – per quanto risulta dalla documentazione prodotta dal convenuto opposto – per compiuta giacenza).
Ma se l'evento interruttivo che colpisca la società di persone non sia rappresentato o documentato nelle forme previste dagli artt. 299 e seguenti c.p.c. (cfr. Cass. n. 23141/14; cfr., altresì, Cass. n. 5605/21; Cass. n. 25869/20), agli effetti dell'interruzione, ciò non implica che non si verifichi, sul piano sostanziale, il fenomeno successorio, tanto è vero che «qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso» (Cass. n. 5605/21).
È da rilevare – in linea generale, benché la questione esuli da quelle dedotte nella causa – che «l'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio»
(Cass. Sez. Un. n. 6070/13).
Assume rilevanza, invece, il principio per cui «la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza
3 dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio» (Cass. n.
1040/09).
Né sussisteva un litisconsorzio necessario tra la società e i soci.
L'art. 2291 c.c. stabilisce che «nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali».
In proposito, la giurisprudenza ha affermato che «il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione, con la conseguenza, sul piano processuale, dell'esclusione del litisconsorzio necessario e della relativa inscindibilità delle cause» (Cass. n. 19985/13).
Nel caso in esame – si osserva – non è provato che la sentenza fosse stata impugnata e in ogni caso è precluso, con l'opposizione a precetto, dedurre vizi o motivi o fatti che devono formare oggetto di impugnazione avverso la sentenza.
Pure infondato è il motivo con cui è stata contestata la pretesa a titolo di interessi e rivalutazione, quanto alla decorrenza di tali accessori: nel precetto ancorata alla domanda, mentre sarebbe da ricondurre, nell'assunto attoreo, alla pronuncia della sentenza.
La sentenza sottesa al precetto ha condannato la società alla Controparte_2 corresponsione della somma di euro 17.850,00, «oltre gli interessi calcolati anno per anno al tasso legale su detta somma e la rivalutazione ISTAT come per legge».
Secondo una recente pronuncia, «se il titolo esecutivo giudiziale non specifica la natura degli interessi legali liquidati, in sede di esecuzione forzata occorre necessariamente far riferimento al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c., restando esclusa l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c.» (Cass. n. 23846/23).
Il principio, relativo al tasso degli interessi, è estensibile a casistiche diverse, perché ha un carattere generale e rivela come il titolo sia integrabile con elementi estrinseci di natura legale (cfr., in senso analogo, Cass. n. 22457/17).
Considerando che, per legge, gli interessi possono sicuramente spettare dalla domanda (se non da prima, ma esclusivamente se sia così stabilito) – cfr., in chiave interpretativa, il comma 4 dell'art. 1284 c.c., sebbene al tempo non esistente – e che il li aveva richiesti già nell'atto di citazione (prodotto), il titolo esecutivo si deve CP_1 ritenere conformato alla domanda anche quanto all'individuazione del dies a quo di decorrenza degli interessi.
È utile ricordare che nell'interpretazione del titolo è possibile tenere conto dei dati
4 che, pur non indicati nel titolo, siano da questo considerati certi ed oggettivamente determinati perché presupposti dalle parti e non controversi, in modo che la determinazione del credito possa avvenire attraverso un mero calcolo matematico (cfr.
Cass. n. 5683/06, relativamente a un decreto ingiuntivo che non aveva fissato la decorrenza degli interessi o l'aveva stabilita in modo impreciso).
Questa pronuncia ha speciale importanza, per l'esatta soluzione della controversia, non soltanto perché ha ammesso l'estensione dell'indagine intesa a determinare il contenuto e la portata precettiva del titolo esecutivo «ai documenti della fase monitoria, purché utilizzati ai fini dell'emanazione del provvedimento», ma anche – e soprattutto – perché ha affermato che, in caso di esito negativo, il giudice dell'opposizione all'esecuzione (quindi, anche al precetto) deve fissare la decorrenza «alla data della domanda giudiziale», così definendo un criterio integrativo di chiusura di validità generale.
Più in generale, la giurisprudenza ha affermato che «l'effettiva portata di una pronuncia del giudice va ricavata non soltanto dal dispositivo, ma anche dai motivi che lo sorreggono, costituendo, anzi utili elementi di interpretazione le stesse domande delle parti, il cui rilievo a fini ermeneutici, se non può essere proficuamente utilizzato per contrastare i risultati argomentabili alla stregua di altri elementi univoci che inducano ad escludere un'obiettiva incertezza sul contenuto della pronuncia in base alle chiare espressioni usate ed agli stessi motivi logici e giuridici sui quali la decisione è fondata, possono certamente avere una funzione integratrice nella ricerca degli esatti confini del giudicato, ove sorga un ragionevole dubbio sulla effettiva portata alla pronuncia stessa»
(Cass. n. 7186/91).
Nell'atto di citazione con cui era stata intrapresa la causa l'attuale convenuto opposto aveva chiesto gli interessi e la rivalutazione: sarebbe non ragionevole ipotizzare che la domanda fosse riferita agli accessori maturati non dalla stessa, ma dal giorno in cui sarebbe stata depositata la sentenza.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 26.000,00), tenuto conto del valore, del grado di semplicità della questione dirimente e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione ai minimi degli importi medi previsti per ciascuna fase (è esclusa la fase istruttoria).
5
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'attrice opponente a rimborsare al convenuto opposto le spese di lite che liquida in euro 1.698,50 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Messina il 23 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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