Articolo 1 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Articolo 2
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18 aprile 1943
Art. 1.

E' istituito l'Ente «Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori». Esso ha personalita' giuridica di diritto pubblico.

L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua azione nel Regno attraverso propri uffici provinciali.
Entrata in vigore il 18 aprile 1943
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