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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/11/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor NT IN, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 373/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirella Santoro Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Aceti e
GI NO
-RESISTENTE -
oggetto: procedura comparativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 24.02.2022, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato dipendente dell' con qualifica di collaboratore amministrativo Controparte_1 professionale e di essere a riposo dall'1.12.2019, ha chiesto al giudice del lavoro del
Tribunale di Paola di accertare la nullità e/o l'illegittimità con conseguente disapplicazione della delibera n. 1144 dell'8.09.2021 avente ad oggetto “Approvazione graduatoria definitiva fasce economiche anno 2020 personale Comparto”, nella parte in
1 cui non gli avrebbe consentito di inserirsi a pieno titolo nella relativa graduatoria e di ordinare conseguentemente all'odierna parte resistente di porre in essere tutti gli atti necessari al suo reinserito al fine della progressione economica indicata nella medesima delibera con ripristino degli effetti giuridici ed economici della sua posizione lavorativa.
Si è costituita l' variamente argomentando per la nullità ovvero, nel CP_1 merito, per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre precisare che le questioni non trattate non andranno considerate come omesse per error in procedendo, risultando invece le stesse assorbite con quanto ritenuto concretamente provato.
Ciò in quanto per consolidata giurisprudenza, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att. non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata secondo il principio della “ragione più liquida” (Cass. Civ.
13/7/11, n. 15389, Cass. Civ. 18/5/2012, n. 7937).
Tanto premesso, nel caso di specie è pacifico che il ricorrente alla data dell'01.12.2019 Cont era stato posto in quiescenza dall convenuta.
Ulteriormente pacifico che, successivamente, il ricorrente: a) in data 30.12.2020 partecipava al bando di selezione per l'attribuzione di una fascia economica con decorrenza 1 gennaio 2020, pubblicato dalla parte resistente con delibera n. 1174 del
23.11.2020; b) in un primo momento veniva inserito nella relativa graduatoria provvisoria in posizione utile, con il punteggio di 67,9; c) con delibera definitiva datata 8 novembre
2021 n. 1144 veniva escluso dalla graduatoria definitiva.
2 Orbene, tanto precisato, è evidente che l'esclusione dalla graduatoria definitiva operata Cont dall convenuta sia del tutto legittima, considerato che presupposto necessario per la partecipazione alla procedura comparativa indetta con delibera n. 1174 del 23.11.2020 era rappresentato proprio dall'essere in servizio alla data del 31.12.2019 (cfr. all. 3 Cont memoria di costituzione ovvero: “REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE
DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AL PERSONALE DEL
COMPARTO DELL'ASP DI COSENZA”, nel quale tra i requisiti di ammissione è disposto espressamente “Essere in servizio ed aver maturato alla data del 31/12/2019 il requisito minimo di anzianità di 2 anni nella posizione economica di attuale inquadramento;
”) e che tale requisito difettava in capo all'odierno ricorrente, che alla data dell'01.12.2019 era stato posto in quiescenza.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
3. Le peculiarità proprie della concreta fattispecie e la qualità delle parti, inducono il giudicante a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 14.11.2025.
Il Giudice
NT IN
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