CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente e Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
MANGANELLI CARMELA BRUNA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1870/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TVFCR0400152 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società odierna ricorrente, esercente «attività di consulenza amministrativa» (cod. 702209) nel settore delle tecnologie informatiche e di commercio all'ingrosso di apparecchiature informatiche, impugna l'avviso di accertamento in epigrafe indicato con cui è stato disposto il recupero del credito di imposta maturato per attività di Ricerca e Sviluppo ex art. 3 D.L. n.145/2013, per l'importo di euro 115.482,95 così richiedendosi il pagamento, maggiorato di sanzioni e interessi, di complessivi euro 259.566,96 (credito recuperato
115.482,95 + interessi 28.601,06 + Sanzioni 115.482,95).
Per come si legge testualmente nell'epigrafe dell'atto gravato, esso discende dal controllo del credito di imposta maturato negli anni 2017; 2018; 2019 ed utilizzato nel 2019; 2023 e 2024 (v. pag.3 avviso accertamento).
Deve tuttavia rilevarsi, per una più chiara comprensione della controversia e dell'iter motivazionale della odierna decisione, nonché per perimetrare correttamente l'oggetto dell'atto impugnato, che il recupero, nonostante quanto indicato nell'atto, attiene invero solo il credito maturato a far data dall'anno 2018 (con esclusione, quindi, del 2017). Tanto si ricava:
1) dal confronto dei dati economici esposti dalla società nel quadro RU dei modelli Redditi SC2018,
SC2019 e SC2020, richiamati pedissequamente nell'avviso, da cui emerge che l'ammontare del credito di imposta di cui si discute (euro 115.482,95) è sostanzialmente pari a quello maturato nell'anno 2018
(111.790,00) sommato a quello maturato nell'anno 2019 (4.992,00) (al netto di quanto riversato spontaneamente nel 2021);
2) dal conseguente rilievo logico che, sempre dall'esame di tali dati, emerge che nel 2018 è stato integralmente portato in compensazione il credito di euro 89.206,00, maturato nel 2017, sicchè nell'importo di euro 115.482,95 recuperato con l'avviso impugnato, non può essere compreso quanto maturato nel 2017;
3) dalla considerazione, inoltre, che nell'avviso si indica espressamente che l'importo è stato portato in compensazione a partire dall'anno 2019, allorquando perciò, il credito maturato nel 2017 era stato completamente utilizzato;
4) dalla circostanza che per il credito maturato nel 2017 è stato emesso altro avviso di accertamento
TVFCR0400172 REC.CREDITO.IMP 2017, impugnato con ricorso rg.1449/2023 definito con sentenza di questa CGT I grado n.689/2023.
L'atto è motivato facendo esclusivamente riferimento al progetto di Ricerca e Sviluppo denominato “Algoritmi di intelligenza artificiale applicati agli output dei software gestionali per la predizione di vendita – Sales
Inteligence”, tramite uso della B.I. (Business Intelligence) al fine di ottenere un valido contributo alle politiche di marketing e incrementare le vendite.
La motivazione si esplica, dunque, in relazione alla (mancanza di) rispondenza di tale progetto ai requisiti prescritti dalla normativa di settore (in particolare negandone la completezza documentale per difetto, nella relazione illustrativa del progetto, di una compiuta descrizione dello stato dell'arte e degli ostacoli scientifici che si prefigge di superare a mezzo della ricerca effettuata: “la relazione descrittiva del progetto non reca una descrizione analitica e puntuale dello stato dell'arte nel settore di riferimento e non permette di inquadrare il progetto stesso all'interno del panorama scientifico e tecnologico esistente;
risulta, pertanto, impossibile valutare l'effettivo apporto di novità e l'originalità delle soluzioni proposte, come anche risulta impossibile distinguere le attività di ricerca e sviluppo da quelle ordinarie, espressione di mere attività di routine, di miglioramento incrementale o di semplice applicazione di soluzione già note al mercato e già consolidate”).
Nel merito, si aggiunge nella motivazione, il progetto di “sales intelligence” (con obiettivo di analisi dei dati delle vendite su tre anni e la conseguente costituzione di alcuni modelli di analisi predittivi riguardanti l'attività della più grossa catena di negozi di rivendita al dettaglio al mondo) non risponde ai requisiti previsti per legge come attività di Ricerca e Sviluppo nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.
L'Agenzia richiama il parere negativo reso dal MI (oggi MIMIT) protocollo n.318190/2019, conseguente alla richiesta di parere tecnico, ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta Ricerca e Sviluppo, relativamente alla qualificazione di progetti effettuati da alcune imprese operanti in diversi settori economici, attraverso contratti stipulati con la società Società_1 srl, fornitrice per la odierna ricorrente dei servizi di progettazione software.
Con plurimi motivi di ricorso (in numero di nove) la contribuente impugna l'atto di recupero deducendo:
1. Errore sul presupposto dell'imposta – Decadenza potere accertativo - Nullità dell'atto;
2. Violazione artt. 62 e 66 d. lgs. 300 /1999 e artt. 21 – octies l. n. 241/1990 - Incompetenza funzionale dell'agenzia delle entrate su valutazioni tecnico – scientifiche – Eccesso di potere;
3. Nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione - Violazione ai sensi dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art.7 della l.212/2000 – Difetto di istruttoria;
4. Violazione art. 47 carta dei diritti fondamentali dell'unione europea - Diritto di difesa del contribuente;
5. Violazione ed errata applicazione degli artt. 41, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, artt.
6 -bis e 12, comma 7 della l. 212/2000 e all'art. 24 della legge n. 4 /1929 e art. 5 ter del d.lgs n. 218/1997 – Omesso contraddittorio endoprocedimentale sostanziale – nullità dell'atto di recupero;
6. violazione art. 3 d.l. n.145/2013 convertito dall'art. 1, comma 35 l. 190/2014 -Ammissibilità all'agevolazione fiscale delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale – Nullità dell'atto;
7. Illegittimità dell'atto di recupero per violazione dei principi di affidamento e buona fede di cui al comma
1, 2 e 3 dell'art. 10 l. n. 212/2000;
8. Erronea determinazione della sanzione irrogata del 100% – Violazione dell'art.13 del d.lgs. n.471/1997
e art. 1 comma 1 lett. g-quinquies d. lgs. n. 74/2000;
9. Illegittimità delle sanzioni per violazione dell'art. 6 del d.lgs. 472/1997 e art. 8 d. lgs n. 546/1992.
Nel costituirsi l'Agenzia ha difeso il proprio operato, con argomenti dei quali si darà conto nel prosieguo motivazionale per esigenze di sintesi.
All'udienza del 19 gennaio 2026, in cui le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi (il rappresentante dell'ADE ha fatto richiamo al precedente di questa Corte n.689/2023, relativo alla precedente annualità), la causa è stata tratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In primo luogo, giova evidenziare che il precedente della Sezione citato dall'ADE (n.689/2023, confermato in appello con sentenza della CGT II grado n.203/2026, depositata in data odierna), attese le ragioni della decisione, fondata essenzialmente sull'assenza di tempestiva produzione, in fase procedimentale, della documentazione a dimostrazione dell'investimento per Ricerca e Sviluppo fonte del credito maturato nel
2017 e utilizzato in detrazione per l'anno di imposta 2018, non è calzante per l'annualità in questione (maturato nel 2018 2019 e utilizzato in detrazione con le dichiarazioni a partire dal 2019), perché è incontestato che nell'annualità oggetto di odierna controversia la produzione documentale è stata effettuata, sicchè il quadro istruttorio che ha dato origine al recupero è completamente diverso.
Tanto premesso, giova muovere dall'esame delle censure sub 3 e 6 con cui si contesta, nella sostanza,
l'erroneità delle valutazioni operate dall'amministrazione finanziaria.
Al di là della rubrica dei due motivi di ricorso, dal loro contenuto emerge che il contenuto essenziale della critica risiede nella circostanza che, per il 2018 il progetto realizzato dalla società era del tutto differente da quello posto in essere nel 2017. Esso, infatti, è denominato “Engine di image retrieval orientata alla archiviazione automatica dei documenti caratterizzati da timbri e simboli mediante tecniche di apprendimento avanzate: “AUTOMATIC DOCUMENT REETRIEVAL AND CLASSIFICATION””,
In particolare, per come si legge nella relazione conclusiva del progetto, redatta dal politecnico di Bari (all.
13 al ricorso introduttivo) depositata in giudizio ed esibita all'amministrazione in fase procedimentale, scopo del progetto è quello di individuare soluzioni innovative per il riconoscimento di immagini al fine di automatizzare i processi di digitalizzazione e catalogazione di documenti fisici. Più nello specifico, l'obiettivo
è stato quello di individuare e sviluppare algoritmi innovativi di riconoscimento di immagini che, partendo dall'identificazione di singole aree di un documento fisico contenente loghi, timbri o disegni significativi, riesca a classificare lo stesso attraverso operazioni di pattern recognition (ovvero riconoscimento automatico di schemi ripetitivi) e a catalogarlo in maniera coerente con il riconoscimento effettuato (ovvero con altri documenti dello stesso tipo e classe).
Le censure si fondano, nel loro intimo e pregnante significato, sulla totale discrepanza tra il progetto posto a fondamento del credito maturato nel 2018 e le ragioni del suo disconoscimento esposte nella motivazione dell'atto di recupero e da qui si dipanano, nella sostanza, nella critica all'operato dell'amministrazione finanziaria per aver, in buona sostanza, confuso i due progetti, formandosi un erroneo convincimento.
In altri termini, le due censure si compendiano nella doglianza di eccesso di potere dell'atto per erroneità dei presupposti.
Le critiche colgono nel segno perché in primo luogo è evidente che l'atto impugnato dà conto, nella parte motiva, di un'attività istruttoria che riguarda tutt'altro progetto completamente diverso da quello proposto dalla contribuente e tale discrasia si traduce non solo e non tanto in un difetto di motivazione, come pure sostenuto dalla ricorrente, ma in un errore valutativo.
Non può neppure accedersi alla tesi del lapsus calami, prospettata nelle controdeduzioni, in quanto per la qualità e quantità delle argomentazioni si tratta non si un errore marginale o materiale ma di una vera e propria falsa rappresentazione della realtà che ha condizionato il procedimento volitivo dell'autorità emanante, traducendosi in erroneità delle sue valutazioni, nella forma dell'intrinseca incoerenza delle stesse e non solo della loro enunciazione.
In seconda battuta, si rileva che il progetto, come evidenziato nei motivi di ricorso, risulta accompagnato da una relazione redatta dal Politecnico di Bari (struttura universitaria pubblica) che attesta la sussistenza dei requisiti per fruire dell'agevolazione in questa sede reclamata. Di una valutazione compiuta ed argomentata, in modo specifico, di tale relazione non vi è traccia nell'iter motivazionale dell'atto che sconta, pertanto, anche tale profilo di irragionevolezza ed erroneità.
Neppure possono valere a colmare i difetti istruttori evidenziati gli argomenti difensivi esposti nelle controdeduzioni (pag.34), con cui si sostiene che il progetto non sarebbe innovativo perché “è un dato di esperienza facendo delle semplici ricerche su internet, che inquadrando una semplice foto, logo o marchio il sistema ci ricollega immediatamente a quanto da noi richiesto”: anche ammettendo la possibilità di una espressione postuma della motivazione dell'atto, in un'ottica sostanzialistica (neppure pacifica negli arresti giurisprudenziali e della dottrina in materia di motivazione dell'atto amministrativo), deve comunque ritenersi che, nel caso di specie, la motivazione così espressa, in mancanza di una adeguata attività istruttoria a supporto (della quale non si dà in alcun modo conto e non vi è evidenza), sia frutto di una non ponderata valutazione degli aspetti scientifici del progetto che, invece, l'autorevolezza dell'organo da cui proviene la relazione meriterebbe. Essa, pertanto, non supera il sospetto che si tratti di motivazione affidata solo alla pur abile capacità argomentativa dell'incaricato della difesa, piuttosto che frutto di serie e ponderate valutazioni scientifiche.
D'altro canto neppure deve sottovalutarsi la critica della contribuente in base alla quale il parere del MI del 2019 citato dalla resistente ha riguardato in termini generali e ad ampio raggio le attività di Società_1 srl ma, per poter essere posto a fondamento dell'atto di recupero, richiede il necessario riscontro concreto in relazione allo specifico progetto, al fine di verificare se esso risponda a quelli indicati dal MI come non congruenti ai requisiti normativi.
Conclusivamente e per le ragioni suesposte il ricorso merita accoglimento, restando le ulteriori censure assorbite.
A fini conformativi dell'operato dell'amministrazione e per evitare futuro contenzioso, si evidenzia che l'annullamento disposto non preclude (ma anzi impone all'ADE) di ripetere la valutazione che ha condotto all'atto di recupero: essa dovrà essere nuovamente effettuata tenendo conto delle risultanze documentali tempestivamente prodotte dalla società in relazione al progetto proposto e dei principi espressi con la presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto di recupero impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
Condanna l'Agenzia resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente, liquidandole in euro 8000,00, oltre accessori se dovuti come per legge;
contributo unificato refuso.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente e Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
MANGANELLI CARMELA BRUNA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1870/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TVFCR0400152 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società odierna ricorrente, esercente «attività di consulenza amministrativa» (cod. 702209) nel settore delle tecnologie informatiche e di commercio all'ingrosso di apparecchiature informatiche, impugna l'avviso di accertamento in epigrafe indicato con cui è stato disposto il recupero del credito di imposta maturato per attività di Ricerca e Sviluppo ex art. 3 D.L. n.145/2013, per l'importo di euro 115.482,95 così richiedendosi il pagamento, maggiorato di sanzioni e interessi, di complessivi euro 259.566,96 (credito recuperato
115.482,95 + interessi 28.601,06 + Sanzioni 115.482,95).
Per come si legge testualmente nell'epigrafe dell'atto gravato, esso discende dal controllo del credito di imposta maturato negli anni 2017; 2018; 2019 ed utilizzato nel 2019; 2023 e 2024 (v. pag.3 avviso accertamento).
Deve tuttavia rilevarsi, per una più chiara comprensione della controversia e dell'iter motivazionale della odierna decisione, nonché per perimetrare correttamente l'oggetto dell'atto impugnato, che il recupero, nonostante quanto indicato nell'atto, attiene invero solo il credito maturato a far data dall'anno 2018 (con esclusione, quindi, del 2017). Tanto si ricava:
1) dal confronto dei dati economici esposti dalla società nel quadro RU dei modelli Redditi SC2018,
SC2019 e SC2020, richiamati pedissequamente nell'avviso, da cui emerge che l'ammontare del credito di imposta di cui si discute (euro 115.482,95) è sostanzialmente pari a quello maturato nell'anno 2018
(111.790,00) sommato a quello maturato nell'anno 2019 (4.992,00) (al netto di quanto riversato spontaneamente nel 2021);
2) dal conseguente rilievo logico che, sempre dall'esame di tali dati, emerge che nel 2018 è stato integralmente portato in compensazione il credito di euro 89.206,00, maturato nel 2017, sicchè nell'importo di euro 115.482,95 recuperato con l'avviso impugnato, non può essere compreso quanto maturato nel 2017;
3) dalla considerazione, inoltre, che nell'avviso si indica espressamente che l'importo è stato portato in compensazione a partire dall'anno 2019, allorquando perciò, il credito maturato nel 2017 era stato completamente utilizzato;
4) dalla circostanza che per il credito maturato nel 2017 è stato emesso altro avviso di accertamento
TVFCR0400172 REC.CREDITO.IMP 2017, impugnato con ricorso rg.1449/2023 definito con sentenza di questa CGT I grado n.689/2023.
L'atto è motivato facendo esclusivamente riferimento al progetto di Ricerca e Sviluppo denominato “Algoritmi di intelligenza artificiale applicati agli output dei software gestionali per la predizione di vendita – Sales
Inteligence”, tramite uso della B.I. (Business Intelligence) al fine di ottenere un valido contributo alle politiche di marketing e incrementare le vendite.
La motivazione si esplica, dunque, in relazione alla (mancanza di) rispondenza di tale progetto ai requisiti prescritti dalla normativa di settore (in particolare negandone la completezza documentale per difetto, nella relazione illustrativa del progetto, di una compiuta descrizione dello stato dell'arte e degli ostacoli scientifici che si prefigge di superare a mezzo della ricerca effettuata: “la relazione descrittiva del progetto non reca una descrizione analitica e puntuale dello stato dell'arte nel settore di riferimento e non permette di inquadrare il progetto stesso all'interno del panorama scientifico e tecnologico esistente;
risulta, pertanto, impossibile valutare l'effettivo apporto di novità e l'originalità delle soluzioni proposte, come anche risulta impossibile distinguere le attività di ricerca e sviluppo da quelle ordinarie, espressione di mere attività di routine, di miglioramento incrementale o di semplice applicazione di soluzione già note al mercato e già consolidate”).
Nel merito, si aggiunge nella motivazione, il progetto di “sales intelligence” (con obiettivo di analisi dei dati delle vendite su tre anni e la conseguente costituzione di alcuni modelli di analisi predittivi riguardanti l'attività della più grossa catena di negozi di rivendita al dettaglio al mondo) non risponde ai requisiti previsti per legge come attività di Ricerca e Sviluppo nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.
L'Agenzia richiama il parere negativo reso dal MI (oggi MIMIT) protocollo n.318190/2019, conseguente alla richiesta di parere tecnico, ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta Ricerca e Sviluppo, relativamente alla qualificazione di progetti effettuati da alcune imprese operanti in diversi settori economici, attraverso contratti stipulati con la società Società_1 srl, fornitrice per la odierna ricorrente dei servizi di progettazione software.
Con plurimi motivi di ricorso (in numero di nove) la contribuente impugna l'atto di recupero deducendo:
1. Errore sul presupposto dell'imposta – Decadenza potere accertativo - Nullità dell'atto;
2. Violazione artt. 62 e 66 d. lgs. 300 /1999 e artt. 21 – octies l. n. 241/1990 - Incompetenza funzionale dell'agenzia delle entrate su valutazioni tecnico – scientifiche – Eccesso di potere;
3. Nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione - Violazione ai sensi dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art.7 della l.212/2000 – Difetto di istruttoria;
4. Violazione art. 47 carta dei diritti fondamentali dell'unione europea - Diritto di difesa del contribuente;
5. Violazione ed errata applicazione degli artt. 41, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, artt.
6 -bis e 12, comma 7 della l. 212/2000 e all'art. 24 della legge n. 4 /1929 e art. 5 ter del d.lgs n. 218/1997 – Omesso contraddittorio endoprocedimentale sostanziale – nullità dell'atto di recupero;
6. violazione art. 3 d.l. n.145/2013 convertito dall'art. 1, comma 35 l. 190/2014 -Ammissibilità all'agevolazione fiscale delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale – Nullità dell'atto;
7. Illegittimità dell'atto di recupero per violazione dei principi di affidamento e buona fede di cui al comma
1, 2 e 3 dell'art. 10 l. n. 212/2000;
8. Erronea determinazione della sanzione irrogata del 100% – Violazione dell'art.13 del d.lgs. n.471/1997
e art. 1 comma 1 lett. g-quinquies d. lgs. n. 74/2000;
9. Illegittimità delle sanzioni per violazione dell'art. 6 del d.lgs. 472/1997 e art. 8 d. lgs n. 546/1992.
Nel costituirsi l'Agenzia ha difeso il proprio operato, con argomenti dei quali si darà conto nel prosieguo motivazionale per esigenze di sintesi.
All'udienza del 19 gennaio 2026, in cui le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi (il rappresentante dell'ADE ha fatto richiamo al precedente di questa Corte n.689/2023, relativo alla precedente annualità), la causa è stata tratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In primo luogo, giova evidenziare che il precedente della Sezione citato dall'ADE (n.689/2023, confermato in appello con sentenza della CGT II grado n.203/2026, depositata in data odierna), attese le ragioni della decisione, fondata essenzialmente sull'assenza di tempestiva produzione, in fase procedimentale, della documentazione a dimostrazione dell'investimento per Ricerca e Sviluppo fonte del credito maturato nel
2017 e utilizzato in detrazione per l'anno di imposta 2018, non è calzante per l'annualità in questione (maturato nel 2018 2019 e utilizzato in detrazione con le dichiarazioni a partire dal 2019), perché è incontestato che nell'annualità oggetto di odierna controversia la produzione documentale è stata effettuata, sicchè il quadro istruttorio che ha dato origine al recupero è completamente diverso.
Tanto premesso, giova muovere dall'esame delle censure sub 3 e 6 con cui si contesta, nella sostanza,
l'erroneità delle valutazioni operate dall'amministrazione finanziaria.
Al di là della rubrica dei due motivi di ricorso, dal loro contenuto emerge che il contenuto essenziale della critica risiede nella circostanza che, per il 2018 il progetto realizzato dalla società era del tutto differente da quello posto in essere nel 2017. Esso, infatti, è denominato “Engine di image retrieval orientata alla archiviazione automatica dei documenti caratterizzati da timbri e simboli mediante tecniche di apprendimento avanzate: “AUTOMATIC DOCUMENT REETRIEVAL AND CLASSIFICATION””,
In particolare, per come si legge nella relazione conclusiva del progetto, redatta dal politecnico di Bari (all.
13 al ricorso introduttivo) depositata in giudizio ed esibita all'amministrazione in fase procedimentale, scopo del progetto è quello di individuare soluzioni innovative per il riconoscimento di immagini al fine di automatizzare i processi di digitalizzazione e catalogazione di documenti fisici. Più nello specifico, l'obiettivo
è stato quello di individuare e sviluppare algoritmi innovativi di riconoscimento di immagini che, partendo dall'identificazione di singole aree di un documento fisico contenente loghi, timbri o disegni significativi, riesca a classificare lo stesso attraverso operazioni di pattern recognition (ovvero riconoscimento automatico di schemi ripetitivi) e a catalogarlo in maniera coerente con il riconoscimento effettuato (ovvero con altri documenti dello stesso tipo e classe).
Le censure si fondano, nel loro intimo e pregnante significato, sulla totale discrepanza tra il progetto posto a fondamento del credito maturato nel 2018 e le ragioni del suo disconoscimento esposte nella motivazione dell'atto di recupero e da qui si dipanano, nella sostanza, nella critica all'operato dell'amministrazione finanziaria per aver, in buona sostanza, confuso i due progetti, formandosi un erroneo convincimento.
In altri termini, le due censure si compendiano nella doglianza di eccesso di potere dell'atto per erroneità dei presupposti.
Le critiche colgono nel segno perché in primo luogo è evidente che l'atto impugnato dà conto, nella parte motiva, di un'attività istruttoria che riguarda tutt'altro progetto completamente diverso da quello proposto dalla contribuente e tale discrasia si traduce non solo e non tanto in un difetto di motivazione, come pure sostenuto dalla ricorrente, ma in un errore valutativo.
Non può neppure accedersi alla tesi del lapsus calami, prospettata nelle controdeduzioni, in quanto per la qualità e quantità delle argomentazioni si tratta non si un errore marginale o materiale ma di una vera e propria falsa rappresentazione della realtà che ha condizionato il procedimento volitivo dell'autorità emanante, traducendosi in erroneità delle sue valutazioni, nella forma dell'intrinseca incoerenza delle stesse e non solo della loro enunciazione.
In seconda battuta, si rileva che il progetto, come evidenziato nei motivi di ricorso, risulta accompagnato da una relazione redatta dal Politecnico di Bari (struttura universitaria pubblica) che attesta la sussistenza dei requisiti per fruire dell'agevolazione in questa sede reclamata. Di una valutazione compiuta ed argomentata, in modo specifico, di tale relazione non vi è traccia nell'iter motivazionale dell'atto che sconta, pertanto, anche tale profilo di irragionevolezza ed erroneità.
Neppure possono valere a colmare i difetti istruttori evidenziati gli argomenti difensivi esposti nelle controdeduzioni (pag.34), con cui si sostiene che il progetto non sarebbe innovativo perché “è un dato di esperienza facendo delle semplici ricerche su internet, che inquadrando una semplice foto, logo o marchio il sistema ci ricollega immediatamente a quanto da noi richiesto”: anche ammettendo la possibilità di una espressione postuma della motivazione dell'atto, in un'ottica sostanzialistica (neppure pacifica negli arresti giurisprudenziali e della dottrina in materia di motivazione dell'atto amministrativo), deve comunque ritenersi che, nel caso di specie, la motivazione così espressa, in mancanza di una adeguata attività istruttoria a supporto (della quale non si dà in alcun modo conto e non vi è evidenza), sia frutto di una non ponderata valutazione degli aspetti scientifici del progetto che, invece, l'autorevolezza dell'organo da cui proviene la relazione meriterebbe. Essa, pertanto, non supera il sospetto che si tratti di motivazione affidata solo alla pur abile capacità argomentativa dell'incaricato della difesa, piuttosto che frutto di serie e ponderate valutazioni scientifiche.
D'altro canto neppure deve sottovalutarsi la critica della contribuente in base alla quale il parere del MI del 2019 citato dalla resistente ha riguardato in termini generali e ad ampio raggio le attività di Società_1 srl ma, per poter essere posto a fondamento dell'atto di recupero, richiede il necessario riscontro concreto in relazione allo specifico progetto, al fine di verificare se esso risponda a quelli indicati dal MI come non congruenti ai requisiti normativi.
Conclusivamente e per le ragioni suesposte il ricorso merita accoglimento, restando le ulteriori censure assorbite.
A fini conformativi dell'operato dell'amministrazione e per evitare futuro contenzioso, si evidenzia che l'annullamento disposto non preclude (ma anzi impone all'ADE) di ripetere la valutazione che ha condotto all'atto di recupero: essa dovrà essere nuovamente effettuata tenendo conto delle risultanze documentali tempestivamente prodotte dalla società in relazione al progetto proposto e dei principi espressi con la presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto di recupero impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
Condanna l'Agenzia resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente, liquidandole in euro 8000,00, oltre accessori se dovuti come per legge;
contributo unificato refuso.