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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/03/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1824/2019 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 18 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 26/11/2024 e regolarmente comunicato in pari data, si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 'avv. PACINI LUCIA ha concluso come da nota depositata in data 17/03/2025 Parte_1 per l'avv. VIDEA RITA GABRIELLA e l'avv. CORONELLA AMLETO Parte_2
hanno concluso come da nota depositata in data 07/03/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:50 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1824/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1824/2019 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. PACINI LUCIA ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Amaseno n. 36, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attrice contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti VIDEA Parte_2 C.F._2
RITA GABRIELLA e l'avv. CORONELLA AMLETO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Latina (LT), Via Pastrengo n. 34, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuto
OGGETTO: scioglimento comunione ex coniugi, beni non caduti in successione;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora ha convenuto in giudizio – Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale – l'ex coniuge al fine di addivenire allo Parte_2
scioglimento della comunione legale venutasi a creare tra i predetti avvinti da vincolo coniugale e successivamente separatisi avanti all'intestato Tribunale (ordinanza di separazione n. 833/2018, all.
6, citazione), instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza così provvedere e giudicare: I°) Dichiarare la divisione giudiziale al
50% degli immobili in premessa cosi descritti: LOTTO A: Comune di Latina, Località Borgo Piave,
Strada Acque Alte n. 164 Fabbricati distinti catastalmente al foglio 95, particella 23, sub. 1 (FABBRICATON. 1), sub 2 (FABBRICATO N. 2), sub. 3 (FABBRICATO N. 3), sub. 4 ( CP_1
), Piscina, Proprietà per ½ - Proprietà per ½ ; LOTTO
[...] Parte_2 Parte_1
B: Comune di Latina, Localitá Latina Scalo, Via Cupido n.
3. Fabbricati distinti catastalmente al
Foglio 64, particella 65 sub. 6 (MANUFATTO N. 1), sub. 7 (MANUFATTO N. 2), sub. 8
(MANUFATTO N. 3), sub. 5 (MANUFATTO N. 4). sub 1 (MANUFATTO N. 5), sub 2 (MANUFATTO
N.5), sub 3 (MANUFATTO N.5), sub 4 (MANUFATTO N. 5) Proprietà per ½ - Parte_2
Proprietà per % per;
LOTTO C: Comune di Latina Viale Kennedy Fabbricato distinto Parte_1
catastalmente al Foglio 168, particella 1900 sub. 118 (UFFICIO) Proprietà superficiaria per 1/11
LOTTO D: Comune di Latina, Località Borgo Montello: Terreni distinti catastalmente Controparte_2
al Foglio 37, particelle n. 110, 201, 204, 205, 206, 207, 133, 134, 136, 137, 138- Proprietà per ½
; LOTTO E: Comune di Latina, località Latina Scalo, zona stazione ferroviaria: Parte_2
Terreni distinti catastalmente al Foglio 64, particelle n. 853, 856, 974, 994, 995, 993, 990, 991.
Proprietà per 1000/1000 STAZIONE FERROVIARIA S.r.l. (costituita in costanza di matrimonio ndr)
- Quota di proprietà 15% di per (€.523.800,00), nonché il 50% del capitale maturato Parte_2
dai fondi d'investimento dal giorno della loro sottoscrizione alla data dello scioglimento CP_3
della comunione, sottoscritti presso il Monte dei Paschi di Siena Agenzia Di Latina Scalo ed il 50% del capitale maturato dal giorno di sottoscrizione della polizza di investimento presso Le
[...]
Agenzia di Cisterna di Latina, sottoscritti con il denaro comune alla data dello CP_4
scioglimento della comunione, tutti previa determinazione della loro consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei comunisti la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta metà, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio ove necessario di un Consulente
Tecnico d'Ufficio da nominarsi;
In estremo subordine laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita degli stessi ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione delle somme ricavate in proporzione delle rispettive quote
(50% a testa). - Condannare la parte convenuta - eventualmente resistente e/o opponente - al pagamento delle spese. diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti ex art.93 cpc.”.
, tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e Parte_2
risposta depositata il 20/06/2019, contestando integralmente la ricostruzione avversaria, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Si chiede il rigetto di tutte le pretese attoree per le motivazioni esposte in narrativa e nel contempo si spiega DOMANDA RICONVENZIONALE Chiedendo che l'Ill.Mo
Giudice adito Voglia in via principale: -Accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario da parte del Sig. dei seguenti beni: 1) Quote delle società e STAZIONE Parte_2 CP_2
FERROVIARIA S.r.l. per intervenuta usucapione ultradecennale;
2) Complesso immobiliare sito in Comune di Latina, Località Borgo Piave, Strada Acque Alte n. 164, fabbricati distinti catastalmente al foglio 95, particella 23, sub 1 (fabbricato N.1), sub 2 ( Fabbricato N. 2), sub 3( Fabbricato N. 3), sub 4 ( ), piscina 3) Complesso immobiliare sito in Comune di Controparte_1
Latina, Località Latina Scalo, Via Cupido n. 3 identificato al catasto al foglio 64 particella 65 sub 6
(MANUFATTO N.1), sub 7(MANUFATTO N. 2), sub 8 (MANUFATTO N. 3), sub 5(MANUFATTO
N. 4), sub 1 (MANUFATTO N. 5), sub 2 (MANUFATTO N. 5), sub 3(MANUFATTO N. 5), sub
4(MANUFATTO N. 5) 4) Comune di Latina, Località Borgo Montello: Terreni distinti catastalmente al foglio 37, particelle n. 110,201, 204, 205, 2016, 207, 133, 134, 136, 137, 138 -In subordine dchiarare la divisione giudiziale degli immobili in premessa descritti, previa determinazione della loro consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta metà, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi;
- E, in estremo subordine laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni, ordinarne la vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote (50% a testa); Condannare in ogni caso la signora a rimborsare al sig. Pt_1
: - Il rimborso del 50% delle somme prelevate dal patrimonio personale dello ed Pt_2 Pt_2 impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune durante il matrimonio e dopo l'udienza presidenziale di separazione nella misura che sarà provata in corso di giudizio. - Il rimborso al 50% di € 10.838,69 ovvero delle somme prelevate dal conto corrente comune BMPS nel 2017 a ridosso della separazione dalla ed impiegate per esigenze estranee alla famiglia - Il rimborso al 50% Pt_1
della Polizza n. 030837 -406 riscattata a maggio 2019 dalla per oltre Controparte_4 Pt_1
61.147,47 - Il rimborso al 50% della polizza n 030743986 totalmente riscattata per CP_4
l'importo di € 11348,78 - Il rimborso al 50% delle polizze e titoli ancora in essere acquistati con i beni della comunione ed intestate alla che verranno accertati in corso di giudizio. Il tutto Pt_1
maggiorato di interessi e rivalutazione dal di della richiesta al soddisfo. - In ogni caso condannarsi altresì la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, in caso di opposizione.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, il precedente G.I., concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., rigettate le istanze istruttorie di prova costituenda di ambo i patrocini, istruita la causa tramite c.t.u., all'odierna udienza, la stessa veniva discussa e decisa con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea va dichiarata improponibile. Orbene, nel caso di specie, è pacifico e incontestato che, a seguito del procedimento di separazione incardinato dall'odierna parte attrice innanzi al Tribunale di cui in epigrafe, le parti siano state autorizzate, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 19/12/2017 resa in seno al proc.to Rg. 1860/17, a vivere separate (cfr. all.ti. 5-6, citazione).
Come è noto, invero, l'art. 2 della L. 55/2015 ha inserito un 2° comma all'art. 191 c.c., prevedendo che “nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati…”.
Sciolta, pertanto, la comunione legale tra i coniugi per effetto della separazione personale, è diritto di ciascun coniuge, in caso di mancato accordo, chiedere la divisione dei beni comuni, presentando apposita richiesta di c.d. divisione giudiziale al tribunale competente.
Tuttavia, secondo il consolidato e costante insegnamento giurisprudenziale, la domanda di scioglimento della comunione legale può essere introdotta soltanto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione (cfr. ex multis, Cass. n. 4351 del 25/03/2003; Cass. n. 9325/1998;
Cass. n. 8707 e 11931 del 1997; Trib. Milano, 24.1.2012, n. 869), dacché le domande di divisione si devono ritenere inammissibili prima di tale momento.
Ed infatti, benché il prevalente orientamento della giurisprudenza (si veda, Cass. 26.2.2010, n. 4757;
App. Genova, 10.11.1997), confermato altresì dalla Legge n. 55/2015, preveda la possibilità di proporre il giudizio di divisione, in pendenza del procedimento di separazione, richiede, purtuttavia,
-quale necessaria ed imprescindibile condizione -, che il passaggio in giudicato della relativa sentenza avvenga prima della decisione in primo grado sulla domanda di divisione.
Nel caso di specie, le odierne parti in causa nulla hanno dedotto, né tantomeno documentato in merito alla suddetta circostanza, il che rende verosimile che il relativo giudizio di separazione sia ancora in corso (come ammesso dal convenuto nel proprio atto difensivo, vd. pag. 3, comparsa “…Anzitutto si ritiene opportuno premettere, al fine di individuare il dies ad quo da cui è intervenuta la separazione dei beni, che l'ordinanza che ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel relativo processo - iscritto al nrg 1860/2017 il 23.03.2017 e ancora sub iudice – è intervenuta il 18. 01.2018…”) e/o, comunque, non ancora definito con sentenza passata in giudicato.
Ne consegue, pertanto, che, in difetto di tale necessaria prova, la domanda attorea va dichiarata improponibile.
Nulla da statuire in ordine alla domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta, stante la mancata riproposizione della stessa nelle conclusioni formulate nelle note conclusive depositate il 3.4.2024 e richiamate dalla nota di trattazione cartolare depositata in vista dell'odierna udienza, il che fa ritenere la stessa implicitamente rinunciata (cfr. “Preliminarmente Si reitera la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori di cui alle memorie 183 Vi co n. 2 del convenuto Si reitera la richiesta di declaratoria di nullità della CTU estesa dall'Ausiliario Dott. per le ragioni esaustivamente esposte in Per_1
atti Nel merito In via principale Rilevato che parte degli immobili oggetto di divisione risultano edificati senza titolo edilizio, rigettarsi in tolto la domanda di divisione, non avendo, controparte, formalizzato istanza di divisione parziale;
nonché la domanda di condanna al pagamento dei frutti per le ragioni esposte in narrativa In via subordinata Rigettarsi la domanda di divisione dei beni mobili formulata da parte attrice per le motivazioni esposte in narrativa, accogliendo quella avanzata dal convenuto con il limite delle polizze indicate nella presente memoria condannando parte attrice alla refusione del loro valore al 50% in favore del convenuto. Accogliere la domanda divisionale di parte attrice con esclusione dei lotti C) ed E) dividendo i beni al 50% tra le parti secondo un progetto divisionale che tenga conto del valore dei beni immobili indicati in CTU e i relativi conguagli In via gradatamente subordinata: rimettere la causa sul ruolo disponendo che il CTU integri il proprio elaborato con un progetto divisionale che tenga conto dei soli beni immobili intestati alle parti.”.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'esito del giudizio e la natura delle domande articolate dalle parti consentono di ritenere sussistenti la presenza di gravi ed eccezionali ragioni (cfr. sent. Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77) per compensare integralmente le spese di lite tra le stesse.
Le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e solidalmente a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) dichiara improponibile la domanda attorea;
b) dichiara assorbite le restanti domande;
c) compensa per intero le spese di lite tra le parti;
d) pone definitivamente e solidalmente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 18/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 18/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini