Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2016, n. 14729
CASS
Sentenza 9 febbraio 2016

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Massime1

In tema di contributi previdenziali ed assistenziali, l'art. 3, comma sesto, del D.Lgs n. 8 del 2016 ha riformato la fattispecie di cui all'art. 2 del D.L. n. 436 del 1983 - convertito, con modificazioni, in l. n. 638 del 1983 - disponendo la sanzione penale per la condotta di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti qualora l'importo superi la soglia di euro 10.000 annui; ne consegue che, ai fini della punibilità, non è rilevante l'eventuale già dichiarata prescrizione delle omissioni mensili ricomprese nell'annualità in contestazione, in quanto la soglia è ora riferita al periodo annuale ed è perciò indipendente da fatti estintivi diversi da quello, satisfattivo, del pagamento.

Commentario1

  • 1Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2016, n. 14729
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14729
Data del deposito : 9 febbraio 2016

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