Sentenza 9 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di contributi previdenziali ed assistenziali, l'art. 3, comma sesto, del D.Lgs n. 8 del 2016 ha riformato la fattispecie di cui all'art. 2 del D.L. n. 436 del 1983 - convertito, con modificazioni, in l. n. 638 del 1983 - disponendo la sanzione penale per la condotta di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti qualora l'importo superi la soglia di euro 10.000 annui; ne consegue che, ai fini della punibilità, non è rilevante l'eventuale già dichiarata prescrizione delle omissioni mensili ricomprese nell'annualità in contestazione, in quanto la soglia è ora riferita al periodo annuale ed è perciò indipendente da fatti estintivi diversi da quello, satisfattivo, del pagamento.
Commentario • 1
- 1. Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2016, n. 14729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14729 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2016 |
Testo completo
147 2 9 / 1 6 29 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.354 - Presidente - Elisabetta Rosi Relatore - UP 09/02/2016 Enrico Manzon Angelo Matteo Socci R.G.N. 45240/2014 Aldo Aceto DEPOSITATA IN CANCELLERIA Andrea Gentili ha pronunciato la seguente 11 APR 2016 SENTENZA ILCANCELLIERE sul ricorso proposto da NA IA AT IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/07/2014 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14 luglio 2014 la Corte d'appello di Milano parzialmente riformava la sentenza in data 31 maggio 2011 con la quale AT IO era stato condannato alla pena di mesi 1 di reclusione ed euro 100 di multa per il reato continuato di cui all'art. 2, L. 638/1983. La Corte territoriale, dichiarata la prescrizione dei fatti consumati sino all' agosto 2006, per l'effetto riduceva la pena inflitta a giorni venti di reclusione ed euro 80 di multa. La Corte, ritenuto superato il primo motivo dell'appello, avendo provveduto a rinotificare l'avviso di accertamento INPS, confermava il giudizio di sussistenza delle condotte delittuose de quibus, anche sulla base delle ammissioni di colpevolezza dell'imputato e delle risultanze dei modelli DM 10, non ritenendo fondate le giustificazioni addotte dal prevenuto circa l'impossibilità di operare i versamenti omessi.
2. Avverso la decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione il AT deducendo sei motivi.
2.1 Con un primo motivo si duole di vizio motivazionale in ordine alla contestata non corrispondenza dell'importo indicato nell'avviso di accertamento INPS e quello indicato nel decreto di citazione a giudizio, non avendo la Corte dato risposta a questa censura.
2.2 Con un secondo motivo lamenta vizio motivazionale collegato al primo, . essendovi incertezza, non risolta, sull'esatto ammontare del debito previdenziale residuante a suo carico.
2.3 Con un terzo motivo deduce vizio motivazionale collegato al primo, ingenerandosene una contraddizione nella sentenza impugnata rispetto all'affermato suo inadempimento.
2.4 Con un quarto motivo lamenta violazione di legge in quanto erroneamente la Corte non avrebbe tenuto conto dell'assenza dei modelli DM 10 dal fascicolo dibattimentale e della correlativa impossibilità di riscontro dei fatti illeciti ascrittigli.
2.5 Con un un quinto motivo si duole di vizio motivazionale, essendosi la Corte territoriale ai fini del giudizio di responsabilità penale basata soltanto ed inadeguatamente sulla mera trasmissione del modelli DM 10. 2.6 Con un sesto motivo lamenta violazione di legge, non avendo la sentenza impugnata tenuto conto della concreta, modesta offensività dei fatti i illeciti residualmente non coperti dalla dichiarata prescrizione, anche in considerazione delle previsioni di depenalizzazione di cui alla legge delega n. 67/2014. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile.
2. Tenuto conto della loro intima connessione logico argomentativa e riguardando tutti, sotto diversi aspetti, la questione della affermazione di responsabilità penale del ricorrente, i primi cinque motivi devono essere trattati congiuntamente. Ciò posto, ne è evidente la manifesta infondatezza. La Corte territoriale infatti ha compiutamente e coerentemente motivato in ordine al punto decisionale de quo, facendo riferimento sia alla confessione dell'imputato sia alle rivenienze del mod. DM 10, quali integrati, proprio in relazione al quantum debeatur, dalla ulteriore documentazione trasmessa dall'Ente previdenziale creditore. Peraltro i motivi impingono a valutazioni di merito non censurabili in questa sede e, quanto alla questione della prova delle omissioni contributive, collidono con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche richiamata dalla Corte 2 territoriale, secondo la quale «In materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro, l'onere incombente sul : : pubblico ministero di dimostrare l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con la produzione del modello DM 10, con la conseguenza che grava sull'imputato il compito di provare, in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l'assenza del materiale esborso delle somme» (tra le molte, v. Sez. 3, n. 7772 del 05/12/2013, Di Gianvito, Rv. 258851).
3. Il sesto motivo risulta completamente superato dall'attuazione della legge delega n. 67/2014, avvenuta con il d.lgs. n. 8/2016, il cui art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, novellante l'art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/1983, ha fissato la soglia di punibilità ad euro 10.000 in ragione di anno. Ciò posto, sul punto va osservato che nell'anno 2006 l'ammontare complessivo delle ritenute INPS non versate è pari ad euro 15.794, quindi ben oltre la soglia di punibilità stabilita da detta disposizione legislativa. Peraltro ai fini della punibilità non può considerarsi la già dichiarata prescrizione delle omissioni fino all'agosto di quell'anno. Infatti la soglia di punibilità è riferita al periodo annuale e deve ritenersi perciò indipendente dai fatti estintivi diversi da quello, satisfattivo, del pagamento (essendo il medesimo rilevante ai fini penali anche dopo la scadenza del termine ordinario di versamento). Questa è la chiara ratio legis enucleabile sulla scorta delle previsioni normative relative di cui al citato decreto legislativo delegato, che infatti mantiene l'illceità dei fatti non prescritti sul piano amministrativo.
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 mille in favore della Cassa delle Ammende. 02/2016 Così deciso il Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta RosiThorelle Rea Enrico Manzon чеш IL CANCELLIERE 3 NA Maroni