Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 2714
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Altro
    Mancata instaurazione del contraddittorio preventivo

    L'avvenuto annullamento dell'atto impugnato comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rendendo irrilevante la questione del contraddittorio.

  • Rigettato
    Carenza del presupposto impositivo

    La Corte ha ritenuto che il pagamento effettuato da un solo co-conduttore non estingue il presupposto impositivo per l'altro, e che la titolarità del contratto di locazione, anche in assenza di occupazione effettiva, costituisce presupposto impositivo.

  • Altro
    Sproporzione delle sanzioni applicate

    L'avvenuto annullamento dell'atto impugnato comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rendendo irrilevante la questione delle sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 2714
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2714
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo