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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2714/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GALLO GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19407/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506362 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1053/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Roma, Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato relativo a Tari e Tefa per le annualità dal 2021 al 2022 per l'importo di € 754.
Il contribuente eccepiva quanto segue:
1) La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo;
2) La carenza del presupposto impositivo, atteso che quanto dovuto a titolo di Tari e Tefa era già stato corrisposto dall'altro co-conduttore dell'immobile oggetto del tributo;
peraltro, a dire del ricorrente, l'immobile fino al 2024 non sarebbe mai stato occupato dal contribuente;
3) La sproporzione delle sanzioni applicate.
Il Comune si costituiva tardivamente dando atto dell'avvenuto annullamento dell'atto oggetto di impugnazione.
All'udienza del 23.1.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto annullamento dell'atto impugnato impone l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dovendosi in tal modo meglio intendere il dispositivo.
Quanto alla soccombenza virtuale, come è noto, il presupposto impositivo della Tari, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Soggetto passivo, quindi, è chiunque possieda o detenga i locali o le aree che costituiscono presupposto del tributo e, secondo i principi generali relativi all'onere della prova, spetta al contribuente fornire la prova delle cause delle cause estintive, modificative o impeditive del presupposto impositivo.
Ciò posto, e a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il tributo non è solamente oggettivo, ma anche soggettivo, in onore la principio “chi inquina, paga”. La circostanza che il co-conduttore avesse pagato il tributo non esclude la legittimità della richiesta del Comune verso il ricorrente, atteso che i conduttori sono appunto due, mentre l'avviso di accertamento per il quale si è verificato il pagamento indica che l'immobile avesse un solo occupante. Pertanot il pagamenot, in quanto riferito a un solo detentore, non ha estinto il presupposto impositivo anche per l'altro. Inoltre, attesa la titolarità del contratto di locazione anche in capo al ricorrente, la mera circostanza che costui risiedesse altrove, non vale a escludere la sussistenza del presupposto impositivo costituito dalla detenzione dell'immobile.
Per tali motivi le spese debbono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Rigetta nel resto.
Spese compensate.
Roma 23.1.26
Il Giudice
dott. Gianfranco Gallo
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GALLO GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19407/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506362 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1053/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Roma, Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento in epigrafe indicato relativo a Tari e Tefa per le annualità dal 2021 al 2022 per l'importo di € 754.
Il contribuente eccepiva quanto segue:
1) La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo;
2) La carenza del presupposto impositivo, atteso che quanto dovuto a titolo di Tari e Tefa era già stato corrisposto dall'altro co-conduttore dell'immobile oggetto del tributo;
peraltro, a dire del ricorrente, l'immobile fino al 2024 non sarebbe mai stato occupato dal contribuente;
3) La sproporzione delle sanzioni applicate.
Il Comune si costituiva tardivamente dando atto dell'avvenuto annullamento dell'atto oggetto di impugnazione.
All'udienza del 23.1.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto annullamento dell'atto impugnato impone l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dovendosi in tal modo meglio intendere il dispositivo.
Quanto alla soccombenza virtuale, come è noto, il presupposto impositivo della Tari, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Soggetto passivo, quindi, è chiunque possieda o detenga i locali o le aree che costituiscono presupposto del tributo e, secondo i principi generali relativi all'onere della prova, spetta al contribuente fornire la prova delle cause delle cause estintive, modificative o impeditive del presupposto impositivo.
Ciò posto, e a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il tributo non è solamente oggettivo, ma anche soggettivo, in onore la principio “chi inquina, paga”. La circostanza che il co-conduttore avesse pagato il tributo non esclude la legittimità della richiesta del Comune verso il ricorrente, atteso che i conduttori sono appunto due, mentre l'avviso di accertamento per il quale si è verificato il pagamento indica che l'immobile avesse un solo occupante. Pertanot il pagamenot, in quanto riferito a un solo detentore, non ha estinto il presupposto impositivo anche per l'altro. Inoltre, attesa la titolarità del contratto di locazione anche in capo al ricorrente, la mera circostanza che costui risiedesse altrove, non vale a escludere la sussistenza del presupposto impositivo costituito dalla detenzione dell'immobile.
Per tali motivi le spese debbono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Rigetta nel resto.
Spese compensate.
Roma 23.1.26
Il Giudice
dott. Gianfranco Gallo