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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 27/02/2026, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1792/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2498/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Societa' Società_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Comune di Riardo - Piazza Vittoria 1 81053 Riardo CE
elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3571/2024 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA e pubblicata il
29/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 183 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la società appellante ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, relativo ad
IMU anno 2018 per le aree, classificate fabbricabili, ivi meglio descritte. A sostegno della domanda ha dedotto il difetto di motivazione dell'atto e l'inesistenza dell'obbligazione tributaria, dovendo qualificarsi i cespiti come “agricoli” -in ragione della loro perdurante destinazione ad attività agro -pastorale e della qualifica di imprenditore agricolo di essa ricorrente- e per questo esenti dal pagamento del tributo.
Nella contumacia dell'ente impositore, la Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Caserta, con la sentenza n. 3571 del
29 agosto 2024 ha rigettato il ricorso.
Dopo avere disatteso le doglianze relative ad un difetto di motivazione dell'atto impugnato, in quanto, in ottemperanza di quanto prescritto dall'art. 7 legge n. 212/2000, il contenuto dell'atto impugnato garantiva che il contribuente fosse in condizione di conoscere le ragioni della pretesa impositiva e di esplicare efficacemente il proprio diritto di difesa, costituzionalmente garantito (e ciò in quanto l'esame dell'avviso di accertamento consentiva agevolmente di ricostruire le ragioni della reclamata pretesa, risultando esattamente individuati negli estremi catastali i cespiti interessati dalla imposizione, la loro estensione ed il valore applicato, di tal che non era revocabile in dubbio che l'opponente fosse stata posta ampiamente in grado di comprendere le ragioni che hanno condotto alla liquidazione della imposta nella misura prevista, senza necessità di allegare anche l'atto generale di determinazione della tariffa), nel merito rilevava che l'obbligazione tributaria era contestata sulla scorta della destinazione delle aree, pur classificate come fabbricabili dal vigente strumento urbanistico, ad attività agricola e della qualifica soggettiva di imprenditore agricolo della società ricorrente. La doglianza è stata però reputata infondata, in quanto la produzione documentale della ricorrente – sui cui incombeva il relativo onere probatorio – non permetteva di apprezzare i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'esenzione dal tributo.
Come è noto in tema di I.C.I. prima e di I.M.U. poi, ai fini della imposizione tributaria, sono considerati terreni agricoli
– giusta previsione ex art. 2 comma 1 lettera b) del d.lgs.
504/1992 - (anche) le aree fabbricabili possedute e condotte dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli, sempre che su di esse persista l'utilizzazione agro silvo-pastorale mediante esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura o allevamento di animali. Pertanto, al ricorrere delle predette condizioni di carattere soggettivo ed oggettivo, le aree edificabili sono considerate agricole, con assoggettamento al relativo regime impositivo.
A sua volta l'art. 1 comma 13 legge stabilità 2016 (legge n.
208/2015) esclude dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza obbligatoria
(indipendentemente dalla loro ubicazione), nel mentre, ancora, non sono assoggettati a tributo, ai sensi dell'art. 7 comma 1 d. lgs. n. 504/92 (richiamato per l'IMU dall'art. 8 comma 9 d.l. n. 201/2011) i terreni agricoli situati nelle zone montane come individuate dall'art. 15 legge n. 984/77 ed indicate nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del
14/06/1993.
L'art. 1 comma 3 del d.lgs. n. 99/2004 sancisce poi che “ Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. ….b) (lettera abrogata); c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.”
Poste tali premesse, la sentenza rilevava che nella specie non risulta in alcun modo dimostrata, in primo luogo, la effettiva destinazione ad attività agricolo pastorale delle specifiche aree interessate dalla imposizione tributaria, che, evidentemente, non può trarsi sic et simpliciter dalle previsioni statutarie, che pure confermano l'esercizio di attività agricola da parte della ricorrente;
e, in secondo luogo, nemmeno risulta provata la qualifica di imprenditore agricolo professionale in capo all'amministratore della società ricorrente, non emergendo in alcun modo dalla documentazione in atti la necessaria iscrizione dello stesso alla previdenza obbligatoria.
Avverso questa sentenza propone appello la contribuente, mentre l'ente appellato non ha svolto difese.
L'appello contesta nella sostanza la correttezza dell'affermazione del giudice di prime cure sul presupposto che il giudice di primo grado non avrebbe ben valutato le ragioni della società contribuente a seguito di una erronea lettura della documentazione allegata al fascicolo del ricorso.
Il gravame è infondato.
Come si ricava dalla lettura delle motivazioni della sentenza appellata, di cui si è data contezza in precedenza, il rigetto del ricorso della società appare ancorato al negativo riscontro dei requisiti sia oggettivi che soggettivi che assicurano anche per le aree edificabili il trattamento fiscale riservato alle aree agricole.
In sostanza la CGT di Caserta ha ritenuto che manca la prova sia della effettiva destinazione ad attività agricolo pastorale delle specifiche aree interessate dalla imposizione tributaria (che non poteva ricavarsi dalle sole previsioni statutarie, che attestano l'esercizio di attività agricola da parte della ricorrente), sia del fatto che effettivamente sussiste la qualifica di imprenditore agricolo professionale in capo all'amministratore della società ricorrente.
La società, avvalendosi della previsione di cui all'art. 58 co.
1 del D. Lgs. n. 546/1992, quale novellato con il D. Lgs. n.
220/2023, assume di avere prodotto documentazione, evidentemente reputata indispensabile, che invece darebbe contezza del ricorrere di entrambe le condizioni per fruire delle agevolazioni correlata all'utilizzazione dei fondi al detto fine.
Tuttavia, se effettivamente si rinvengono in atti le tariffazioni INPS relative alla imposizione contributiva nei confronti del suo amministratore unico, Nominativo_2 , che darebbero contezza della ricorrenza del presupposto soggettivo per l'accoglimento del ricorso, quanto alla carenza del requisito oggettivo, costituito, come visto, dalla effettiva destinazione delle aree tassate all'attività agricolo pastorale, la società nell'atto di appello assume di avere prodotto unitamente all'appello anche una perizia rilasciata da tecnico abilitato, corredata di documentazione fotografica che attesterebbe tale circostanza.
Tuttavia, dall'esame del fascicolo telematico, ed avuto riguardo agli allegati prodotti dalla società, non si rinviene copia di tale perizia, così che resta immune alle censure mosse con l'appello la seconda ragione giustificativa del rigetto dell'originario ricorso.
L'appello deve perciò essere rigettato, nulla dovendosi disporre quanto alle spese, attesa la contumacia del
Comune di Riardo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 19, così provvede: rigetta l'appello
Napoli, 26 febbraio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2498/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Societa' Società_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Comune di Riardo - Piazza Vittoria 1 81053 Riardo CE
elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3571/2024 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA e pubblicata il
29/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 183 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la società appellante ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, relativo ad
IMU anno 2018 per le aree, classificate fabbricabili, ivi meglio descritte. A sostegno della domanda ha dedotto il difetto di motivazione dell'atto e l'inesistenza dell'obbligazione tributaria, dovendo qualificarsi i cespiti come “agricoli” -in ragione della loro perdurante destinazione ad attività agro -pastorale e della qualifica di imprenditore agricolo di essa ricorrente- e per questo esenti dal pagamento del tributo.
Nella contumacia dell'ente impositore, la Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Caserta, con la sentenza n. 3571 del
29 agosto 2024 ha rigettato il ricorso.
Dopo avere disatteso le doglianze relative ad un difetto di motivazione dell'atto impugnato, in quanto, in ottemperanza di quanto prescritto dall'art. 7 legge n. 212/2000, il contenuto dell'atto impugnato garantiva che il contribuente fosse in condizione di conoscere le ragioni della pretesa impositiva e di esplicare efficacemente il proprio diritto di difesa, costituzionalmente garantito (e ciò in quanto l'esame dell'avviso di accertamento consentiva agevolmente di ricostruire le ragioni della reclamata pretesa, risultando esattamente individuati negli estremi catastali i cespiti interessati dalla imposizione, la loro estensione ed il valore applicato, di tal che non era revocabile in dubbio che l'opponente fosse stata posta ampiamente in grado di comprendere le ragioni che hanno condotto alla liquidazione della imposta nella misura prevista, senza necessità di allegare anche l'atto generale di determinazione della tariffa), nel merito rilevava che l'obbligazione tributaria era contestata sulla scorta della destinazione delle aree, pur classificate come fabbricabili dal vigente strumento urbanistico, ad attività agricola e della qualifica soggettiva di imprenditore agricolo della società ricorrente. La doglianza è stata però reputata infondata, in quanto la produzione documentale della ricorrente – sui cui incombeva il relativo onere probatorio – non permetteva di apprezzare i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'esenzione dal tributo.
Come è noto in tema di I.C.I. prima e di I.M.U. poi, ai fini della imposizione tributaria, sono considerati terreni agricoli
– giusta previsione ex art. 2 comma 1 lettera b) del d.lgs.
504/1992 - (anche) le aree fabbricabili possedute e condotte dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli, sempre che su di esse persista l'utilizzazione agro silvo-pastorale mediante esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura o allevamento di animali. Pertanto, al ricorrere delle predette condizioni di carattere soggettivo ed oggettivo, le aree edificabili sono considerate agricole, con assoggettamento al relativo regime impositivo.
A sua volta l'art. 1 comma 13 legge stabilità 2016 (legge n.
208/2015) esclude dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza obbligatoria
(indipendentemente dalla loro ubicazione), nel mentre, ancora, non sono assoggettati a tributo, ai sensi dell'art. 7 comma 1 d. lgs. n. 504/92 (richiamato per l'IMU dall'art. 8 comma 9 d.l. n. 201/2011) i terreni agricoli situati nelle zone montane come individuate dall'art. 15 legge n. 984/77 ed indicate nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del
14/06/1993.
L'art. 1 comma 3 del d.lgs. n. 99/2004 sancisce poi che “ Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. ….b) (lettera abrogata); c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.”
Poste tali premesse, la sentenza rilevava che nella specie non risulta in alcun modo dimostrata, in primo luogo, la effettiva destinazione ad attività agricolo pastorale delle specifiche aree interessate dalla imposizione tributaria, che, evidentemente, non può trarsi sic et simpliciter dalle previsioni statutarie, che pure confermano l'esercizio di attività agricola da parte della ricorrente;
e, in secondo luogo, nemmeno risulta provata la qualifica di imprenditore agricolo professionale in capo all'amministratore della società ricorrente, non emergendo in alcun modo dalla documentazione in atti la necessaria iscrizione dello stesso alla previdenza obbligatoria.
Avverso questa sentenza propone appello la contribuente, mentre l'ente appellato non ha svolto difese.
L'appello contesta nella sostanza la correttezza dell'affermazione del giudice di prime cure sul presupposto che il giudice di primo grado non avrebbe ben valutato le ragioni della società contribuente a seguito di una erronea lettura della documentazione allegata al fascicolo del ricorso.
Il gravame è infondato.
Come si ricava dalla lettura delle motivazioni della sentenza appellata, di cui si è data contezza in precedenza, il rigetto del ricorso della società appare ancorato al negativo riscontro dei requisiti sia oggettivi che soggettivi che assicurano anche per le aree edificabili il trattamento fiscale riservato alle aree agricole.
In sostanza la CGT di Caserta ha ritenuto che manca la prova sia della effettiva destinazione ad attività agricolo pastorale delle specifiche aree interessate dalla imposizione tributaria (che non poteva ricavarsi dalle sole previsioni statutarie, che attestano l'esercizio di attività agricola da parte della ricorrente), sia del fatto che effettivamente sussiste la qualifica di imprenditore agricolo professionale in capo all'amministratore della società ricorrente.
La società, avvalendosi della previsione di cui all'art. 58 co.
1 del D. Lgs. n. 546/1992, quale novellato con il D. Lgs. n.
220/2023, assume di avere prodotto documentazione, evidentemente reputata indispensabile, che invece darebbe contezza del ricorrere di entrambe le condizioni per fruire delle agevolazioni correlata all'utilizzazione dei fondi al detto fine.
Tuttavia, se effettivamente si rinvengono in atti le tariffazioni INPS relative alla imposizione contributiva nei confronti del suo amministratore unico, Nominativo_2 , che darebbero contezza della ricorrenza del presupposto soggettivo per l'accoglimento del ricorso, quanto alla carenza del requisito oggettivo, costituito, come visto, dalla effettiva destinazione delle aree tassate all'attività agricolo pastorale, la società nell'atto di appello assume di avere prodotto unitamente all'appello anche una perizia rilasciata da tecnico abilitato, corredata di documentazione fotografica che attesterebbe tale circostanza.
Tuttavia, dall'esame del fascicolo telematico, ed avuto riguardo agli allegati prodotti dalla società, non si rinviene copia di tale perizia, così che resta immune alle censure mosse con l'appello la seconda ragione giustificativa del rigetto dell'originario ricorso.
L'appello deve perciò essere rigettato, nulla dovendosi disporre quanto alle spese, attesa la contumacia del
Comune di Riardo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 19, così provvede: rigetta l'appello
Napoli, 26 febbraio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente