Art. 17.
Le attrezzature dei servizi centrali dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, dei relativi ispettorati regionali e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, passano in dotazione rispettivamente della Direzione generale, degli Ispettorati compartimentali e degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, istituiti con la presente legge.
Le disposizioni vigenti, che stabiliscono contributi a favore delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945, cesseranno di avere vigore il 30 giugno 1959.
Le attrezzature dei servizi centrali dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, dei relativi ispettorati regionali e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, passano in dotazione rispettivamente della Direzione generale, degli Ispettorati compartimentali e degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, istituiti con la presente legge.
Le disposizioni vigenti, che stabiliscono contributi a favore delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945, cesseranno di avere vigore il 30 giugno 1959.