TRIB
Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/03/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 476/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cicciù; Parte_1
Attore contro
, rappresentata e difesa Avv. Maria Pupo;
Controparte_1
Convenuto
OGGETTO: opposizione a preavviso di fermo amministrativo.
CONCLUSIONI: Come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 26.2.2024 in opposizione all'esecuzione ex art. 615 I° comma c.p.c.,
evocava in giudizio il convenuto in epigrafe, proponendo opposizione avverso la Parte_1
comunicazione preventiva di fermo amministrativo cartella di pagamento n.
03480202400010515000 sull'autovettura AUDI A5 targata FW601FR per il presunto mancato pagamento dell'importo complessivo di € 108.018,44.
pagina 1 di 4 Deduceva che le pretese creditizie sottese alla comunicazione preventiva di fermo erano di natura mista, dinanzi al Tribunale adito;
dichiarava, pertanto, di agire esclusivamente per la parte relativa alla “revoca agevolazioni attività produttive l 488/92” per un presunto dovuto pagamento di €
69.671,54, mentre per quanto riguarda le altre voci del provvedimento impugnato avrebbe provveduto ad istaurare appositi giudizi dinnanzi le competenti Autorità.
A sostegno dell'avanzata opposizione, eccepiva la prescrizione del diritto sul presupposto di essere venuto a conoscenza del presunto credito attraverso la cartella n. 03420120048276060000 notificatagli in data 11/01/2013; Deduceva che, dalla notifica della cartella di cui sopra alla notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, in parte dovuta anche alla voce “revoca agevolazioni attività produttive”, non aveva mai ricevuto alcun altro atto.
Tanto premesso, concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”- Parte_1
Disporre la sospensione dell'efficacia della comunicazione preventiva di fermo per la parte impugnata per i motivi in premessa;
- Accertare la prescrizione del diritto alla riscossione del credito de quo e per l'effetto dichiararne la nullità della parte dell'atto che si è impugnata e tenere indenne parte attrice da ogni eventuale pretesa;
- Con vittoria di spese e competenze legali da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Si costituiva in giudizio l per contestare l'avversa opposizione. Controparte_1
In particolare, si opponeva alla eccezione di prescrizione del diritto di credito e deduceva la validità ed esigibilità della pretesa creditoria, richiamando una serie di atti interruttivi della prescrizione, tutti regolarmente notificati all'odierno opponente ai sensi dell'art. 2943 c.c..
Concludeva chiedendo:“- rigettare l'istanza cautelare per insussistenza dei presupposti di legge;
- dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione proposta statuendone, gradatamente,
l'infondatezza; Con vittoria di spese e competenze di causa.”
All'udienza del 27.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
1.Nel merito.
In via preliminare, alla luce del tenore complessivo dell'atto introduttivo, la domanda introdotta da parte attrice deve essere qualificata come opposizione a fermo amministrativo e non come opposizione all'esecuzione. Infatti, il fermo amministrativo non costituisce atto di esecuzione, ma misura afflittiva alternativa (cfr. Cass. civ., SS. UU. 22 luglio 2015 n. 15354).
Nel merito si osserva quanto segue.
Quale unico motivo di opposizione l'attore ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito a fondamento del preavviso di fermo amministrativo notificato il 12.2.2024, sul presupposto pagina 2 di 4 della omessa notifica di atti interruttivi della prescrizione con esclusivo riferimento al presunto dovuto pagamento di € 69.671,54 a seguito di “revoca agevolazioni attività produttive l 488/92” giusta cartella di pagamento n.03420120048276060000 notificata all'attore in data 11.01.2013.
L'opposizione è infondata.
Dinnanzi all'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento del preavviso di fermo, è onere dell'agente della riscossione provare l'avvenuta notifica delle stesse mediante la produzione degli avvisi di ricevimento (cfr. Cass. civ., Sez. V, 31 ottobre 2014, n.
23213).
Detto onere probatorio, nel caso in esame, può ritenersi assolto sulla scorta della documentazione prodotta dall' dalla quale risulta prova della notifica di diversi Controparte_1
atti interruttivi della prescrizione, con riferimento al pretesa creditoria (cartella di pagamento n.03420120048276060000 notificata all'attore il 11.01.2013) per cui è stato emesso il preavviso di fermo amministrativo opposto.
Nello specifico è stato allegato il preavviso di ipoteca n. 03476201500001684000 notificato a mezzo raccomandata a.r. del 29/06/2015, l'intimazione di pagamento n. 03420179000183742000
a mezzo notifica telematica del 24/01/2017, intimazione di pagamento n.03420189004218208000
a mezzo notifica telematica del 17/05/2018, intimazione di pagamento n. 03420229006272624000
a mezzo notifica telematica del 20/07/2022, intimazione di pagamento n. 03420239004049200000
a mezzo notifica telematica del 23/06/2023. (Doc. nn. 5-10-11-12-19 deposito telematico del
13.03.2024 Avv. Pupo).
Risulta, altresì, in atti che le suddette notifiche telematiche sono state eseguite correttamente presso l'indirizzo di posta elettronica dell'attore come da verifica registro INI-PEC sul sito web del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Al riguardo è opportuno rilevare che i predetti atti interruttivi regolarmente notificati all'attore, aventi ad oggetto il credito portato dai titoli specificamente elencati nei medesimi, tra i quali risulta espressamente indicata la cartella n.03420120048276060000, integrano manifestazione scritta di esercizio e di tutela del relativo diritto da parte del creditore ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c..
Pertanto, avendo parte creditrice fornito prova dell'interruzione della prescrizione in relazione alla pretesa di pagamento di euro 69.671,54 a seguito di “revoca agevolazioni attività produttive l
488/92”, l'odierna opposizione al preavviso di fermo amministrativo deve essere respinta.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
3.Sulle spese di lite.
pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 476/2024 RG, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Respinge l'opposizione.
2. Condanna alla refusione, in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 2.600,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge
Castrovillari, 15.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa Teresa
Talarico
pagina 4 di 4