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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 23/01/2026, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 488/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
SILIPO FR, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3304/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 481/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210011073971000 SPESE DI GIUST 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l'Avv. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 481/2024 che aveva rigettato il ricorso contro la cartella di pagamento n. 05720210011073971000, relativa a spese di giudizio derivanti da precedente sentenza CTP Latina n. 937/01/19.
L'appellante ha dedotto:
Violazione art. 36 D.Lgs. 546/92 per omessa e insufficiente motivazione;
Nullità della notifica via PEC da indirizzo non ufficiale;
Prescrizione quinquennale del credito;
Mancata prova degli atti prodromici e dell'avviso bonario;
Indeterminatezza delle somme richieste.
Ha altresì chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Conclude come in atti con vittoria di spese e compensi
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, eccependo l'inammissibilità per genericità dei motivi e l'infondatezza nel merito.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 546/1992, il quale prescrive che l'atto di appello deve contenere “i motivi specifici dell'impugnazione”.
Nel caso di specie, l'appellante si è limitata a riproporre le medesime eccezioni già formulate in primo grado, senza indicare alcuna critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “l'appello tributario non può consistere in una mera riproposizione delle ragioni già dedotte in primo grado, ma deve contenere una critica specifica alla sentenza” (Cass. civ., sez. V, n. 3064/2012; Cass. SS.UU. n. 27199/2017). Pertanto, l'atto di appello è privo dei requisiti di specificità richiesti dalla norma e deve essere dichiarato inammissibile.
Per completezza, si osserva che anche nel merito le doglianze sono infondate:
La sentenza di primo grado è ampiamente motivata e immune da vizi logico-giuridici.
La notifica via PEC, pur provenendo da indirizzo non iscritto in IPA, ha raggiunto il suo scopo (Cass. SS.
UU. n. 7665/2016).
Il credito deriva da spese di giudizio passate in giudicato, soggette a prescrizione decennale ex art. 2953
c.c.
Non era dovuto alcun avviso bonario, trattandosi di iscrizione a ruolo di spese di giudizio.
La cartella riporta chiaramente le somme dovute e i riferimenti normativi.
Le spese seguono la soccombenza solo per l'Agenzia delle Entrate DP di Latina, nulla per l'Agenzia delle
Entrate Riscossione che non si è costituita
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello. Spese di lite liquidate in Euro 1.600,00 (Milleseicento/00) in favore di Agenzia delle Entrate - DP di Latina.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
SILIPO FR, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3304/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 481/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210011073971000 SPESE DI GIUST 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l'Avv. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 481/2024 che aveva rigettato il ricorso contro la cartella di pagamento n. 05720210011073971000, relativa a spese di giudizio derivanti da precedente sentenza CTP Latina n. 937/01/19.
L'appellante ha dedotto:
Violazione art. 36 D.Lgs. 546/92 per omessa e insufficiente motivazione;
Nullità della notifica via PEC da indirizzo non ufficiale;
Prescrizione quinquennale del credito;
Mancata prova degli atti prodromici e dell'avviso bonario;
Indeterminatezza delle somme richieste.
Ha altresì chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Conclude come in atti con vittoria di spese e compensi
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, eccependo l'inammissibilità per genericità dei motivi e l'infondatezza nel merito.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 546/1992, il quale prescrive che l'atto di appello deve contenere “i motivi specifici dell'impugnazione”.
Nel caso di specie, l'appellante si è limitata a riproporre le medesime eccezioni già formulate in primo grado, senza indicare alcuna critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “l'appello tributario non può consistere in una mera riproposizione delle ragioni già dedotte in primo grado, ma deve contenere una critica specifica alla sentenza” (Cass. civ., sez. V, n. 3064/2012; Cass. SS.UU. n. 27199/2017). Pertanto, l'atto di appello è privo dei requisiti di specificità richiesti dalla norma e deve essere dichiarato inammissibile.
Per completezza, si osserva che anche nel merito le doglianze sono infondate:
La sentenza di primo grado è ampiamente motivata e immune da vizi logico-giuridici.
La notifica via PEC, pur provenendo da indirizzo non iscritto in IPA, ha raggiunto il suo scopo (Cass. SS.
UU. n. 7665/2016).
Il credito deriva da spese di giudizio passate in giudicato, soggette a prescrizione decennale ex art. 2953
c.c.
Non era dovuto alcun avviso bonario, trattandosi di iscrizione a ruolo di spese di giudizio.
La cartella riporta chiaramente le somme dovute e i riferimenti normativi.
Le spese seguono la soccombenza solo per l'Agenzia delle Entrate DP di Latina, nulla per l'Agenzia delle
Entrate Riscossione che non si è costituita
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello. Spese di lite liquidate in Euro 1.600,00 (Milleseicento/00) in favore di Agenzia delle Entrate - DP di Latina.