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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12836/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione del lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela
Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.03.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza recante n.r.g. 12836/2023 vertente tra
Avv. , nato a [...] il [...] Parte_1
( ), C.F._1
rappresentato e difeso da se medesimo
e
l' Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Patarnello
1 nonché
(codice fiscale/partita Controparte_2
IVA n. ) P.IVA_1
rappresentata e diesa dall'Avv. Flora Saltalamacchia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.11.2023, l'opponente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, invocando l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite;
il tutto con vittoria di spese. Si costituivano l nonché l invocando il CP_1 CP_3
rigetto dell'opposizione. In data odierna, rientrata questo
Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa, trattata dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
2 L'opposizione è infondata e va quindi rigettata.
Va premesso che la presente opposizione viene esperita avverso un titolo unilaterale di derivazione stragiudiziale e determina l'instaurazione di un giudizio in cui, per la prima volta, il titolo esecutivo è sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria;
di conseguenza, il processo relativo alle controversie per il pagamento di contributi previdenziali dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, in cui l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le regole ordinarie relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo
(cfr. Cass. n. 23600/2009, Cass. n. 5763/2002).
Da tali premesse scaturisce che l'attore opposto deve indicare, sin dall'atto introduttivo di lite gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda, laddove la mancata specificazione di tali elementi consente il ricorso, in chiave integrativa, all'esame complessivo dell'atto, anche in relazione al tenore della documentazione allo stesso allegata;
sicchè soltanto ove, nonostante detta valutazione complessiva, permanga una situazione di oggettiva incertezza, tale da pregiudicare in termini sostanziali la piena attuazione del diritto di difesa potrebbe operare la sanzione della nullità (cfr. Cass. n. 3436/2002, Cass. n.
2572/2000) da ritenersi, però, sanabile alla stregua dell'art. 164, 5° comma c.p.c., per innestarsi il rito del lavoro, sia pure con le relative peculiarità, nell'alveo del processo civile
3 (cfr. Cass. SU n. 11353/2004). Soltanto ove siano stati compitamente delineati gli oneri assertivi gravanti sulle parti processuali potrà operare il principio di non contestazione
(cfr. Cass. SU n. 1353/2004) che postula necessariamente che l'allegazione sia esaustiva dei requisiti costitutivi della pretesa azionata in giudizio (cfr. Cass. n. 1878/2012, Cass.
n. 2802/2003, Cass. n. 5526/02). D'altro canto, a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
Tanto premesso, nella specie il ricorrente parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificato dal Concessionario del
Servizio Riscossione in data 11.10.2023 chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato, accertarsi e dichiararsi come prescritto il credito dell' di cui all'avviso di CP_1
addebito 314 2018 0008776834 000 notificato in data
30.1.2019 e per l'effetto annullarsi e/o revocarsi la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata. L'unico motivo di impugnazione consiste nel fatto che, essendo il credito contributivo di cui al suddetto avviso di addebito riferibile all'anno 2011, lo stesso, al momento della notifica dell'avviso di addebito sarebbe stato prescritto.
Posto che pacifica ed incontestata tra le parti è l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito 314 2018 0008776834 000 in data 30.1.2019, si osserva che la parte opponente eccepisce la prescrizione del credito contributivo che si sarebbe, a suo dire, determinata in epoca precedente alla notifica
4 dell'avviso di addebito che, ove sussistente, avrebbe potuto essere fatta valere solo mediante la proposizione della opposizione ad avviso di addebito ex art. 24 d.lgs. 46/1999 da effettuare nel termine perentorio di giorni 40 dalla notifica dell'avviso di addebito. Tale opposizione non risulta sia stata proposta, il che preclude ogni possibilità di eccepire oggi una prescrizione affermata come determinatasi in epoca anteriore alla notifica dell'avviso di addebito mai opposto, essendo oltretutto pacifico che tra la notifica dell'avviso di addebito (30.1.2019) e la notifica dell'atto impugnato (11.10.2023) non sia decorso piu' di un quinquennio.
L'opposizione citata, infatti, costituisce l'unico strumento processuale previsto dall'ordinamento per proporre contestazioni inerenti il merito della pretesa contributiva iscritta a ruolo. Non avendo il ricorrente proposto opposizione avverso detto avviso di addebito nell'indicato termine di 40 giorni, l'avviso medesimo è divenuto definitivo, sicchè il credito iscritto a ruolo dall non è più CP_1
suscettibile di contestazione. Del resto, non si dubita del carattere perentorio del termine di 40 giorni per la proposizione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale. Sul punto, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “in tema di contributi previdenziale, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dall'art. 24
d.lg. 46/1999, poichè, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile. L'efficacia dell'opposizione viene meno non soltanto nel caso di sua tardiva proposizione, ma anche
5 qualora, per sopravvenute situazioni processuali, risulti definitivamente precluso il risultato a cui l'opposizione è finalizzata, ossia l'emanazione, nell'ambito del giudizio promosso, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale opposta”.
Anche la giurisprudenza di merito è orientata in tal senso;
si veda, tra le tante, Trib. Parma 19.11.2004 secondo cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo di contributi previdenziali, il termine di quaranta giorni stabilito dall'art. 24 comma 5 d lg. 46 del 1999 per proporre opposizione alla cartella di pagamento è stabilito a pena di decadenza, avendo carattere perentorio, come è possibile desumere dalla ratio de dalla funzione del termine stesso, espressamente definito come tale dal sistema normativo previgente. Ne consegue che l'opposizione tardiva a cartella esattoriale avente natura di titolo esecutivo, oltre che di accertamento della pretesa creditoria dell'Ente di previdenza, preclude a possibilità di contestare anche nel merito tale titolo divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine, anche se lo stesso concerne la riscossione di contributi prescritti, con la conseguenza che inammissibile deve ritenersi la domanda di rimborso dei medesimi”.
Piu' recentemente la Corte di Cassazione, sez. lav., con sentenza n. 8853 del 29/03/2023, ha affermato che “ In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali, la mancata tempestiva opposizione alla cartella di pagamento, determinando l'incontestabilità della pretesa contributiva, impedisce l'accertamento giudiziale della prescrizione maturata anteriormente alla notificazione della cartella”. E' pacifico che l'effetto della irretrattabilità del
6 credito si determini anche per l'orientamento, oggi prevalente, secondo cui non potrebbe ritenersi operante l'effetto di conversione del termine di prescrizione da quinquennale a decennale, cfr. Cassazione civile , sez. I ,
24/10/2022 , n. 31297 “In tema di riscossione coattiva di crediti previdenziali la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre l'opposizione a cartella di pagamento di cui all' art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 46 del
1999 , pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l' articolo 3, commi
9 e 10, della legge n. 335 del 1995 ) in quello ordinario, decennale, ai sensi dell' articolo 2953 del codice civile . Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”
In definitiva, avendo la parte opponente fondato la propria opposizione esclusivamente sulla asserita antecedente prescrizione della pretesa contributiva fatta valere con l'avviso di addebito 314 2018 0008776834 000, pacificamente ed incontestatamente notificato in data
30.1.2019, titolo mai opposto dalla parte opponente e dunque divenuto definitivo con conseguente irretrattabilità ed incontestabilità del credito ivi consacrato, il ricorso proposto non potrà che essere rigettato.
Sulla scorta di tutte le argomentazioni sin qui svolte, si ritiene che il preavviso di fermo amministrativo per cui è
7 causa sia legittimo in quanto l'avviso di addebito posto alla base del primo è stato correttamente notificato e non opposto nei termini. E' solo il caso di aggiungere che benché non sia stata proposta alcuna censura nei confronti dell'attività dell'Agente della Riscossione, l ha CP_3
comprovato, a fronte del ruolo 2018, di aver posto in essere le attività di competenza con tempestività. Infatti, ha emesso e notificato a mezzo pec gli atti cautelari ed esecutivi, interruttivi della prescrizione indicati nella tabella di cui a pag. 8 della memoria di costituzione, sicché nessuna prescrizione può dirsi maturata nei confronti di detta parte.
In virtù di tutto quanto sinora esposto, dunque, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le considerazioni sin qui esposte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
- rigetta l'opposizione e conferma gli atti impugnati;
- condanna parte ricorrente a pagare, nei confronti delle parti resistenti, le spese di lite che liquida in euro 1.030,00 ciascuna, oltre accessori di legge e di tariffa.
8 Bari, 25.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione del lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela
Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.03.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza recante n.r.g. 12836/2023 vertente tra
Avv. , nato a [...] il [...] Parte_1
( ), C.F._1
rappresentato e difeso da se medesimo
e
l' Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Patarnello
1 nonché
(codice fiscale/partita Controparte_2
IVA n. ) P.IVA_1
rappresentata e diesa dall'Avv. Flora Saltalamacchia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.11.2023, l'opponente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, invocando l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite;
il tutto con vittoria di spese. Si costituivano l nonché l invocando il CP_1 CP_3
rigetto dell'opposizione. In data odierna, rientrata questo
Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa, trattata dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
2 L'opposizione è infondata e va quindi rigettata.
Va premesso che la presente opposizione viene esperita avverso un titolo unilaterale di derivazione stragiudiziale e determina l'instaurazione di un giudizio in cui, per la prima volta, il titolo esecutivo è sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria;
di conseguenza, il processo relativo alle controversie per il pagamento di contributi previdenziali dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, in cui l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le regole ordinarie relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo
(cfr. Cass. n. 23600/2009, Cass. n. 5763/2002).
Da tali premesse scaturisce che l'attore opposto deve indicare, sin dall'atto introduttivo di lite gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda, laddove la mancata specificazione di tali elementi consente il ricorso, in chiave integrativa, all'esame complessivo dell'atto, anche in relazione al tenore della documentazione allo stesso allegata;
sicchè soltanto ove, nonostante detta valutazione complessiva, permanga una situazione di oggettiva incertezza, tale da pregiudicare in termini sostanziali la piena attuazione del diritto di difesa potrebbe operare la sanzione della nullità (cfr. Cass. n. 3436/2002, Cass. n.
2572/2000) da ritenersi, però, sanabile alla stregua dell'art. 164, 5° comma c.p.c., per innestarsi il rito del lavoro, sia pure con le relative peculiarità, nell'alveo del processo civile
3 (cfr. Cass. SU n. 11353/2004). Soltanto ove siano stati compitamente delineati gli oneri assertivi gravanti sulle parti processuali potrà operare il principio di non contestazione
(cfr. Cass. SU n. 1353/2004) che postula necessariamente che l'allegazione sia esaustiva dei requisiti costitutivi della pretesa azionata in giudizio (cfr. Cass. n. 1878/2012, Cass.
n. 2802/2003, Cass. n. 5526/02). D'altro canto, a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
Tanto premesso, nella specie il ricorrente parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificato dal Concessionario del
Servizio Riscossione in data 11.10.2023 chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato, accertarsi e dichiararsi come prescritto il credito dell' di cui all'avviso di CP_1
addebito 314 2018 0008776834 000 notificato in data
30.1.2019 e per l'effetto annullarsi e/o revocarsi la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata. L'unico motivo di impugnazione consiste nel fatto che, essendo il credito contributivo di cui al suddetto avviso di addebito riferibile all'anno 2011, lo stesso, al momento della notifica dell'avviso di addebito sarebbe stato prescritto.
Posto che pacifica ed incontestata tra le parti è l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito 314 2018 0008776834 000 in data 30.1.2019, si osserva che la parte opponente eccepisce la prescrizione del credito contributivo che si sarebbe, a suo dire, determinata in epoca precedente alla notifica
4 dell'avviso di addebito che, ove sussistente, avrebbe potuto essere fatta valere solo mediante la proposizione della opposizione ad avviso di addebito ex art. 24 d.lgs. 46/1999 da effettuare nel termine perentorio di giorni 40 dalla notifica dell'avviso di addebito. Tale opposizione non risulta sia stata proposta, il che preclude ogni possibilità di eccepire oggi una prescrizione affermata come determinatasi in epoca anteriore alla notifica dell'avviso di addebito mai opposto, essendo oltretutto pacifico che tra la notifica dell'avviso di addebito (30.1.2019) e la notifica dell'atto impugnato (11.10.2023) non sia decorso piu' di un quinquennio.
L'opposizione citata, infatti, costituisce l'unico strumento processuale previsto dall'ordinamento per proporre contestazioni inerenti il merito della pretesa contributiva iscritta a ruolo. Non avendo il ricorrente proposto opposizione avverso detto avviso di addebito nell'indicato termine di 40 giorni, l'avviso medesimo è divenuto definitivo, sicchè il credito iscritto a ruolo dall non è più CP_1
suscettibile di contestazione. Del resto, non si dubita del carattere perentorio del termine di 40 giorni per la proposizione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale. Sul punto, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “in tema di contributi previdenziale, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dall'art. 24
d.lg. 46/1999, poichè, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile. L'efficacia dell'opposizione viene meno non soltanto nel caso di sua tardiva proposizione, ma anche
5 qualora, per sopravvenute situazioni processuali, risulti definitivamente precluso il risultato a cui l'opposizione è finalizzata, ossia l'emanazione, nell'ambito del giudizio promosso, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale opposta”.
Anche la giurisprudenza di merito è orientata in tal senso;
si veda, tra le tante, Trib. Parma 19.11.2004 secondo cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo di contributi previdenziali, il termine di quaranta giorni stabilito dall'art. 24 comma 5 d lg. 46 del 1999 per proporre opposizione alla cartella di pagamento è stabilito a pena di decadenza, avendo carattere perentorio, come è possibile desumere dalla ratio de dalla funzione del termine stesso, espressamente definito come tale dal sistema normativo previgente. Ne consegue che l'opposizione tardiva a cartella esattoriale avente natura di titolo esecutivo, oltre che di accertamento della pretesa creditoria dell'Ente di previdenza, preclude a possibilità di contestare anche nel merito tale titolo divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine, anche se lo stesso concerne la riscossione di contributi prescritti, con la conseguenza che inammissibile deve ritenersi la domanda di rimborso dei medesimi”.
Piu' recentemente la Corte di Cassazione, sez. lav., con sentenza n. 8853 del 29/03/2023, ha affermato che “ In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali, la mancata tempestiva opposizione alla cartella di pagamento, determinando l'incontestabilità della pretesa contributiva, impedisce l'accertamento giudiziale della prescrizione maturata anteriormente alla notificazione della cartella”. E' pacifico che l'effetto della irretrattabilità del
6 credito si determini anche per l'orientamento, oggi prevalente, secondo cui non potrebbe ritenersi operante l'effetto di conversione del termine di prescrizione da quinquennale a decennale, cfr. Cassazione civile , sez. I ,
24/10/2022 , n. 31297 “In tema di riscossione coattiva di crediti previdenziali la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre l'opposizione a cartella di pagamento di cui all' art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 46 del
1999 , pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l' articolo 3, commi
9 e 10, della legge n. 335 del 1995 ) in quello ordinario, decennale, ai sensi dell' articolo 2953 del codice civile . Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”
In definitiva, avendo la parte opponente fondato la propria opposizione esclusivamente sulla asserita antecedente prescrizione della pretesa contributiva fatta valere con l'avviso di addebito 314 2018 0008776834 000, pacificamente ed incontestatamente notificato in data
30.1.2019, titolo mai opposto dalla parte opponente e dunque divenuto definitivo con conseguente irretrattabilità ed incontestabilità del credito ivi consacrato, il ricorso proposto non potrà che essere rigettato.
Sulla scorta di tutte le argomentazioni sin qui svolte, si ritiene che il preavviso di fermo amministrativo per cui è
7 causa sia legittimo in quanto l'avviso di addebito posto alla base del primo è stato correttamente notificato e non opposto nei termini. E' solo il caso di aggiungere che benché non sia stata proposta alcuna censura nei confronti dell'attività dell'Agente della Riscossione, l ha CP_3
comprovato, a fronte del ruolo 2018, di aver posto in essere le attività di competenza con tempestività. Infatti, ha emesso e notificato a mezzo pec gli atti cautelari ed esecutivi, interruttivi della prescrizione indicati nella tabella di cui a pag. 8 della memoria di costituzione, sicché nessuna prescrizione può dirsi maturata nei confronti di detta parte.
In virtù di tutto quanto sinora esposto, dunque, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le considerazioni sin qui esposte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
- rigetta l'opposizione e conferma gli atti impugnati;
- condanna parte ricorrente a pagare, nei confronti delle parti resistenti, le spese di lite che liquida in euro 1.030,00 ciascuna, oltre accessori di legge e di tariffa.
8 Bari, 25.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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