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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2448 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, e vertente
TRA
nata a [...] l'[...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Casillo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. 2
CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 13 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni. Il procuratore di parte ricorrente depositava le note d'udienza nei termini indicati dal Giudice delegato e chiedeva l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11.07.2022, ritualmente e tempestivamente notificato con il decreto di fissazione d'udienza, deduceva: Parte_1
- che aveva contratto matrimonio in Roma il 11.10.1998 con
[...]
registrato agli atti dello stato civile del Comune al n. 01303, parte II, serie CP_1
A04 dell'anno 1998;
- che dall'unione matrimoniale nascevano (26.09.1999), Per_1 Per_2
Per_ (08.07.2001) e (08.07.2001):
- che la fine del rapporto matrimoniale era stata determinata dai frequenti litigi della coppia;
- che il marito si era allontanato dalla casa coniugale nel mese di dicembre del 2021 senza più farvi ritorno;
- che i figli vivevano con lei presso la casa coniugale in Ladispoli (RM);
- che entrambi i coniugi erano economicamente autosufficienti;
- che percepiva un reddito mensile dall'attività svolta presso un centro estetico di circa € 900,00 al mese;
- che il marito percepiva redditi non tracciabili per un ammontare di €
1.500,00 circa al mese;
- che il figlio con lei convivente, era economicamente autonomo Per_1
e partecipava alle spese familiari.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi disponendo l'autonomia economica delle parti, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, l'obbligo del padre di corrispondere un Per_ mantenimento per le figlie e , maggiorenni non economicamente Per_2 indipendenti e con lei conviventi per complessivi euro 400,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 20.12.2022 compariva esclusivamente parte 3
ricorrente che dichiarava di non avere più rapporti con il marito da quando si era allontanato dalla casa familiare e di non sapere dove lo stesso si trovasse. La ricorrente deduceva inoltre che le figlie avevano nelle more trovato un'occupazione lavorativa e pertanto rinunciava alla domanda relativa al mantenimento paterno a loro favore.
Il Presidente, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, dichiarava la contumacia del resistente e, dato atto dell'assenza di richieste economiche, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, assegnava la casa coniugale alla ricorrente e rinviava per la prosecuzione del giudizio avanti al
Giudice istruttore.
Con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. la ricorrente reiterava le proprie difese e insisteva nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza cartolare del 05.05.2023 il Giudice, lette le note con cui la ricorrente precisava le conclusioni in atti rassegnate senza richieste istruttorie, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in modalità cartolare.
Lette quindi le note di precisazione delle conclusioni depositate del procuratore della ricorrente per l'udienza a trattazione scritta del 13.12.2024, il
Giudice rimetteva al Collegio la decisione.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell'udienza presidenziale e risalente nel tempo.
La domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Parte ricorrente ha dedotto di vivere con i figli presso la casa coniugale 4
dalla quale lo si è allontanato nel mese di dicembre del 2021 e che CP_1
l'immobile, soggetto a pignoramento per debiti contratti dal marito, è stato acquistato dal figlio che ne è pertanto divenuto proprietario. Per_1
Il Tribunale reputa che debba dichiararsi non luogo a provvedere in merito all'assegnazione della casa familiare, in quanto la medesima è stata alienata dal resistente al figlio con atto notarile di compravendita del 27.9.2021 Per_1 prendendo atto che la stessa vi continua a vivere con i figli sino dalla cessazione della convivenza con lo CP_1
Nulla deve essere ulteriormente disposto in considerazione della rinuncia alle domande economiche della ricorrente in favore dei figli divenuti economicamente indipendenti e la dichiarazione di autosufficienza economica della parte.
L'assenza di statuizioni economiche e la contumacia del resistente, unitamente alla natura della decisione, giustifica l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2448 del 2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Roma l'11.06.1972 e nato a [...] il [...] aventi Controparte_1 contratto matrimonio in Roma il 11.10.1998 e registrato agli atti dello stato civile del Comune al n. 01303, parte II, serie A04 dell'anno 1998;
2) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa familiare sita in
Ladispoli (RM) al Viale California n. 27 di proprietà del figlio
[...] in quanto lasciata in godimento alla ricorrente che vi abita insieme Per_4 ai figli;
4) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Civitavecchia il 28.01.2025 Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2448 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, e vertente
TRA
nata a [...] l'[...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Casillo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. 2
CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 13 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni. Il procuratore di parte ricorrente depositava le note d'udienza nei termini indicati dal Giudice delegato e chiedeva l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11.07.2022, ritualmente e tempestivamente notificato con il decreto di fissazione d'udienza, deduceva: Parte_1
- che aveva contratto matrimonio in Roma il 11.10.1998 con
[...]
registrato agli atti dello stato civile del Comune al n. 01303, parte II, serie CP_1
A04 dell'anno 1998;
- che dall'unione matrimoniale nascevano (26.09.1999), Per_1 Per_2
Per_ (08.07.2001) e (08.07.2001):
- che la fine del rapporto matrimoniale era stata determinata dai frequenti litigi della coppia;
- che il marito si era allontanato dalla casa coniugale nel mese di dicembre del 2021 senza più farvi ritorno;
- che i figli vivevano con lei presso la casa coniugale in Ladispoli (RM);
- che entrambi i coniugi erano economicamente autosufficienti;
- che percepiva un reddito mensile dall'attività svolta presso un centro estetico di circa € 900,00 al mese;
- che il marito percepiva redditi non tracciabili per un ammontare di €
1.500,00 circa al mese;
- che il figlio con lei convivente, era economicamente autonomo Per_1
e partecipava alle spese familiari.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi disponendo l'autonomia economica delle parti, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, l'obbligo del padre di corrispondere un Per_ mantenimento per le figlie e , maggiorenni non economicamente Per_2 indipendenti e con lei conviventi per complessivi euro 400,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 20.12.2022 compariva esclusivamente parte 3
ricorrente che dichiarava di non avere più rapporti con il marito da quando si era allontanato dalla casa familiare e di non sapere dove lo stesso si trovasse. La ricorrente deduceva inoltre che le figlie avevano nelle more trovato un'occupazione lavorativa e pertanto rinunciava alla domanda relativa al mantenimento paterno a loro favore.
Il Presidente, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, dichiarava la contumacia del resistente e, dato atto dell'assenza di richieste economiche, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, assegnava la casa coniugale alla ricorrente e rinviava per la prosecuzione del giudizio avanti al
Giudice istruttore.
Con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. la ricorrente reiterava le proprie difese e insisteva nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza cartolare del 05.05.2023 il Giudice, lette le note con cui la ricorrente precisava le conclusioni in atti rassegnate senza richieste istruttorie, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in modalità cartolare.
Lette quindi le note di precisazione delle conclusioni depositate del procuratore della ricorrente per l'udienza a trattazione scritta del 13.12.2024, il
Giudice rimetteva al Collegio la decisione.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell'udienza presidenziale e risalente nel tempo.
La domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Parte ricorrente ha dedotto di vivere con i figli presso la casa coniugale 4
dalla quale lo si è allontanato nel mese di dicembre del 2021 e che CP_1
l'immobile, soggetto a pignoramento per debiti contratti dal marito, è stato acquistato dal figlio che ne è pertanto divenuto proprietario. Per_1
Il Tribunale reputa che debba dichiararsi non luogo a provvedere in merito all'assegnazione della casa familiare, in quanto la medesima è stata alienata dal resistente al figlio con atto notarile di compravendita del 27.9.2021 Per_1 prendendo atto che la stessa vi continua a vivere con i figli sino dalla cessazione della convivenza con lo CP_1
Nulla deve essere ulteriormente disposto in considerazione della rinuncia alle domande economiche della ricorrente in favore dei figli divenuti economicamente indipendenti e la dichiarazione di autosufficienza economica della parte.
L'assenza di statuizioni economiche e la contumacia del resistente, unitamente alla natura della decisione, giustifica l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2448 del 2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Roma l'11.06.1972 e nato a [...] il [...] aventi Controparte_1 contratto matrimonio in Roma il 11.10.1998 e registrato agli atti dello stato civile del Comune al n. 01303, parte II, serie A04 dell'anno 1998;
2) dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dispone non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa familiare sita in
Ladispoli (RM) al Viale California n. 27 di proprietà del figlio
[...] in quanto lasciata in godimento alla ricorrente che vi abita insieme Per_4 ai figli;
4) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Civitavecchia il 28.01.2025 Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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