Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/05/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 9902/2024 promossa da:
, c.f. , ass. avv. Giovanni Rinaldi, Fabio Parte_1 C.F._1
Ganci, Walter Miceli, Nicola Zampieri, domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, p. iva , ass. ex art. Controparte_1 P.IVA_1
417 bis c.p.c. dalla dirigente dott.ssa e dalla funzionaria dott.ssa CP_2 CP_3
, domiciliato come da memoria costitutiva;
[...]
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato il 3.12.2024, ritualmente notificato, ha Parte_1 chiesto la condanna del convenuto al pagamento in proprio favore CP_1 dell'importo di euro 191,79 lordi a titolo di compenso individuale accessorio (c.d.
CIA), oltre accessori di legge.
A tal fine ha esposto:
- di aver sottoscritto nell'a.s. 2021/2022 con il convenuto, in qualità di CP_1 collaboratore scolastico, alcuni contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, per complessivi 117 giorni;
- di non aver percepito per il servizio prestato il CIA di cui all'articolo 82 del CCNL comparto scuola 29.11.2007.
1
18.3.1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Resiste il CP_4
La causa è stata decisa senza espletamento di attività istruttoria;
Rilevato:
l'articolo 82, c. 1, del C.C.N.L. personale del comparto scuola 29.11.2007 rubricato
“compenso individuale accessorio per il personale ATA”, stabilisce: "al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il successivo c. 5, con riferimento al personale ATA assunto in forza di contratto a tempo determinato, stabilisce: ”il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.”.
Secondo l'interpretazione fornita dal la norma riconosce il diritto alla CP_1 corresponsione del CIA al personale assunto in forza di contratto a tempo indeterminato ed al solo personale ATA assunto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, oppure a quello con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per un massimo di 10 mesi per ciascun anno scolastico;
in sostanza, ne rimarrebbe escluso il personale ATA che, come l'odierna ricorrente, ha prestato servizio in forza di un contratto a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.
La norma sopra riportata ha un contenuto del tutto analogo a quello dell'art. 7
CCNL 2001 che disciplina, con riguardo al personale docente, la retribuzione professionale esclusa -appunto, per i docenti assunti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie ex art. 4 c. 3 L. 194/1999.
2 E' noto come con riferimento ai docenti la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 ha enunciato il seguente principio di diritto:
“l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Di seguito i passi motivazionali della richiamata decisione: "2. l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e
3 continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015
n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Per_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da
4 elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1 temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della
RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
5 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui CP_1 la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese"; (…)”.
Nella fattispecie in esame deve trovare applicazione lo stesso principio di diritto enunciato dalla S.C. con riferimento ai docenti assunti a termine per supplenze brevi e saltuarie, considerato che anche il CIA ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale amministrativo tecnico e ausiliario;
esso, dunque, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 del sopra richiamato Accordo quadro, il datore di lavoro, sia pubblico, sia privato, è obbligato ad assicurare agli assunti in forza di contratto a tempo determinato (tutti, senza distinzione), senza operare un trattamento differente rispetto agli assunti a tempo indeterminato, salvo non sussistano ragioni oggettive idonee a giustificare una trattamento differenziato rispetto agli assunti a tempo indeterminato. Nella fattispecie in esame non sono state allegate e non si ravvisano ragioni oggettive che possano giustificare la discriminazione: i titoli richiesti per l'assunzione sono gli stessi così come le mansioni assegnate.
Pertanto, la norma contrattuale deve essere interpretata alla luce del principio di non discriminazione e, quindi, deve essere respinta l'interpretazione restrittiva offerta dal siccome in contrasto con la clausola 4. CP_1
Il c. 1 dell'art. 82 del C.C.N.L. personale del comparto scuola 29.11.2007 riconosce questo particolare emolumento a tutto il personale ATA senza distinzione tra assunti a tempo indeterminato ed assunti a tempo determinato.
Il successivo c. 5 si limita a disciplinare la decorrenza e la durata del compenso e non introduce esclusioni per determinate tipologie di supplenza. Del resto, il c. 8 della norma citata riconosce detto compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, stabilendo che debba essere liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato, disciplina che sarebbe incomprensibile ove detto compenso
6 fosse riconosciuto solo al personale ATA con contratto fino al termine delle attività didattiche, 30 giugno, o con contratto annuale, 31 agosto.
In conclusione, la domanda deve essere accolta ed il convenuto CP_1 condannato al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro 191,79 lordi, la cui quantificazione non è stata contestata dalla parte convenuta, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, con applicazione del valore minimo dello scaglione di riferimento, in considerazione della natura seriale della questione proposta e trattata e con la richiesta distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.,
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 191,79 lordi, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 258,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv. ti Miceli, Zampieri, Ganci e Rinaldi.
Torino, 9.5.2025 la Giudice
Sonia Salvatori
7