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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 13926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13926 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/21871
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile contenzioso, iscritto al n. r.g. 21871/2023, promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRO Parte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONA STEFANO Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, da qui intendersi trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 2.11.2016, la conveniva in Parte_2 giudizio, dinanzi il Tribunale di Siracusa formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
1) ritenere e dichiarare che in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, ha effettuato, nel corso del rapporto di fornitura intercorso con la Green Network Sud s.r.l., oggi un consumo effettivo di Kwh 1.039.998 a fronte di Kwh 1.903.736 Controparte_1 effettivamente contabilizzati dalla convenuta e pagati a quest'ultima;
2) per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, al rimborso delle somme pagate in eccedenza dalla società attrice, in conseguenza della non corretta fatturazione emessa dalla Green Network Sud s.r.l., oggi per un Controparte_1 importo pari ad € 100.000,00 a fronte di 836.738 kilowattora mai consumati, o in quella maggiore o minore misura che sarà quantificata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi legali maturati e maturandi;
Pagina 1 3) condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alle Controparte_1 spese e compensi del presente giudizio.
Con riserva di precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, nonché di produrre documenti ed indicare nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 183, comma 6° c.p.c..
In data 8.2.2017 la si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta, formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: In via preliminare: dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Siracusa in favore di quello di Roma.
In via subordinata nel merito: rigettare tutte le domande proposte dalla Parte_2 nei confronti della
[...] Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
La causa era istruita mediante il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. Con ordinanza del 19.12.2017, il Tribunale di Siracusa ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio su richiesta della parte attrice.
In data 04.08.2018 era depositata la relazione del consulente tecnico.
All'udienza del 04.12.2019 erano precisate le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il 27.04.2020 era pubblicata la sentenza n. 467/2020, con la quale il Tribunale di Siracusa accolse la domanda attorea, condannando Green Network Sud s.r.l. al rimborso di € 155.369,60 oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese di CTU e delle spese processuali.
Avverso tale decisione, la proponeva appello dinanzi alla Corte Parte_2 d'Appello di Catania, con atto notificato in data 22.5.2020, formulando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita: Nel merito: riformare e/o revocare e/o dichiarare la illegittimità della sentenza del Tribunale Civile di Siracusa n.467/2020, depositata in cancelleria il 27 aprile 2020 e notificata il 13 maggio 2020 e, pertanto:
a) dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Siracusa in favore di quello di Roma.
In via subordinata nel merito:
b) rigettare tutte le domande proposte dalla nei confronti della Pt_2 Parte_2
Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.”
Si costituiva nel giudizio di appello la formulando le seguenti conclusioni: “1) Controparte_1 rigettare l'appello proposto in quanto assolutamente inammissibile, improponibile ed infondato, sia in fatto che in diritto, per i motivi ampiamente esposti in premessa;
2) confermare la condanna al pagamento delle spese legali del giudizio di primo grado non essendo stato, il relativo capo, impugnato e condannare la società appellante alle spese e compensi legali del giudizio d'appello.”
Con sentenza n. 106/2023 del 23.01.2023, la Corte d'Appello di Catania, accogliendo l'appello proposto da ha integralmente riformato la sentenza n. 467/2020 del Tribunale Controparte_1 di Siracusa, dichiarando l'incompetenza territoriale di quest'ultimo in favore del foro esclusivo del Tribunale di Roma. La Corte ha fissato il termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente e ha condannato la società appellata alla
Pagina 2 rifusione delle spese di lite, liquidate in € 7.052,00 per il primo grado e € 4.997,00 per il grado di appello, oltre accessori di legge.
Il 6.4.2023 la riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale civile di Roma, Parte_1 formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale 1) ritenere e dichiarare che
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ha effettuato, nel corso del Parte_1 rapporto di fornitura intercorso con la Green Network Sud s.r.l., oggi un Controparte_1 consumo effettivo di Kwh 1.039.998 a fronte di Kwh 1.903.736 effettivamente contabilizzati dalla convenuta e pagati a quest'ultima;
2) per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, al rimborso delle somme pagate in eccedenza dalla società attrice, in conseguenza della non corretta fatturazione emessa dalla Green Network Sud s.r.l., oggi per un Controparte_1 importo pari ad € 155.000,00, a fronte di 836.738 kilowattora mai consumati, così come quantificati nel giudizio tenutosi dinanzi al Tribunale di Siracusa, o, in quella maggiore o minore misura che sarà quantificata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi legali maturati dalla domanda e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
3) condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alle Controparte_1 spese e compensi del presente giudizio.”
A sostengo della formulata domanda la cooperativa agricola operante nel settore della Parte_1 lavorazione e commercializzazione degli agrumi, deduceva che, a seguito della cessazione del contratto di fornitura con in data 30.04.2006, aveva stipulato un nuovo contratto con CP_2 Green Network Sud s.r.l. (oggi a decorrere dall'01.05.2006, ritenendo le Controparte_1 condizioni economiche più vantaggiose;
che in data 30.04.2006, il contatore ancora di proprietà della stessa, segnava un consumo pari a CP_2 31.200 kWh (doc. 1);
che, alla cessazione del rapporto con in data 30.07.2013, comunicava, CP_1 CP_2 su richiesta dell'attrice (doc. 2), la lettura finale del contatore pari a 1.071.198 kWh (doc. 3);
che pertanto il consumo effettivo durante il rapporto con era pari a 1.039.998 kWh;
CP_1
che seguito di un'analisi dettagliata delle fatture ricevute e prodotte in giudizio (docc. 4 e 5), risultava di aver pagato per un consumo pari a 1.903.736 kWh, con un'eccedenza non dovuta di 863.738 kWh;
che aveva richiesto formalmente il rimborso delle somme indebitamente versate, prima direttamente con raccomandata del 14.03.2014 (doc. 6) e con e-mail del 10.04.2014 (doc. 7), poi tramite il proprio legale con raccomandata del 30.10.2015, ricevuta dalla convenuta il 05.11.2015 (doc. 8), senza tuttavia ottenere alcun riscontro;
che aveva attivato il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 28/2010, conclusosi con esito negativo in data 16.02.2016 per mancata comparizione della convenuta (docc. 9 e 10);
che la doveva essere condannata alla restituzione delle somme indebitamente Controparte_1 versate alla ai sensi dell'art. 2033 c.c. Controparte_1
Il 31.5.2023 si costituiva in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: rigettare tutte le domande proposte dalla nei confronti della in quanto infondate in Parte_3 Controparte_1 fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.”
Pagina 3 A sostegno della propria domanda la parte convenuta deduceva che la non aveva assolto Parte_1 il proprio onere probatorio, non avendo dimostrato di aver effettuato pagamenti non dovuti, producendo in giudizio i dati rilevati e validati dal Distributore competente, E-Distribuzione S.p.A., relativi all'intero periodo di fornitura (01.05.2006 – 30.07.2013); che in particolare non era stata fornita, per gli anni 2006, 2007 e 2008, rendendo impossibile accertare l'effettivo ammontare dell'energia ricevuta e, di conseguenza, l'esistenza di un indebito;
che Green Network Sud S.r.l. operava come grossista di energia elettrica, privo di rete propria, e che, in base alla normativa di settore (D.Lgs. 79/1999 e delibere ARERA n. 333/07 e 348/07), la responsabilità della misura, lettura e validazione dei consumi era esclusivamente in capo al Distributore.
La società convenuta contestava la validità dell'attività istruttoria svolta dinanzi al Tribunale di Siracusa, poi dichiarato incompetente, evidenziando che il CTU aveva fondato la propria relazione su documentazione incompleta, mancando le fatture dei primi anni del rapporto contrattuale;
che nonostante le obiezioni sollevate, il CTU aveva comunque redatto l'elaborato, senza acquisire i dati mancanti dal Distributore, come invece avrebbe potuto fare, trattandosi di dati pubblicamente accessibili (Cass. n. 30196/2019); che l'elaborato peritale era viziato da errori evidenti, il CTU aveva stimato un consumo medio giornaliero di soli 90,42 kWh per il periodo maggio 2006 – dicembre 2008, dato ritenuto del tutto inattendibile se confrontato con i consumi documentati del 2006 (760,976 kWh/giorno), del 2009 (403,53 kWh/giorno) e del 2010 (619,73 kWh/giorno), nonché con l'aumento del fatturato della nel 2008, come evidenziato dal consulente di parte;
Pt_1 che il CTU aveva utilizzato dati non omogenei, non tenendo conto del fatto che il sistema di misura era passato da un trattamento mono-orario a uno per fasce (F1, F2, F3), con successivo ritorno a un sistema orario diverso, comportando l'azzeramento delle letture e rendendo inaffidabile il calcolo effettuato per differenza tra letture non comparabili;
che il CTU nella determinazione del prezzo dell'energia, indicato in € 0,20/kWh, valore non dimostrato dall'attrice e smentito dalle fatture prodotte in giudizio, da cui risultava un prezzo effettivo variabile tra € 0,072 e € 0,090/kWh, ovvero quasi tre volte inferiore;
che pertanto era necessario un supplemento di consulenza tecnica, con l'acquisizione presso E- Distribuzione S.p.A. i dati completi relativi ai consumi dell'intero periodo contrattuale.
All'udienza del 19.07.2023, l'attrice chiedeva il rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla convenuta e il rinvio per la precisazione delle conclusioni, ritenendo che il processo riassunto non consentisse la riapertura dei termini già assegnati dal Tribunale di Siracusa, restando comunque validi gli atti istruttori già compiuti.
Con l'ordinanza del 20.07.2023, ritenuto che “quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa – disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza – davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario” (Cass. ord. n. 5542/2021), era rigettata la richiesta di concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., formulata dalla parte convenuta.
Pagina 4 La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza dell'11.4.2024, tenutasi mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c., è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Premesso che risulta pacifico, in quanto non contestato ex art. 115 c.p.c., che il contratto di fornitura abbia avuto durata dal 1° maggio 2006 al 30 luglio 2013.
Rilevato che la parte convenuta non ha mai contestato l'omesso pagamento delle fatture nel corso della fornitura, circostanza peraltro confermata dalla fattura di chiusura del contratto di somministrazione, dalla quale non risultano insoluti.
Giova ribadire l'utilizzabilità della CTU espletata dinanzi il Tribunale di Siracusa atteso che la giurisprudenza costatante afferma che “A seguito della tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., devono ritenersi utilizzabili gli atti istruttori (nella specie, consulenza tecnica relativa all'indennità di occupazione legittima) disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza, considerato che tale declaratoria non spiega di per sè effetti invalidanti sugli atti medesimi e che la riassunzione determina la prosecuzione del processo originariamente instaurato.” (Sentenza n. 11234 del 10/05/2013 Rv. 626322 - 01).
L'attore ha prodotto tutte le fatture dalle quali deduce l'erroneità del calcolo dei consumi, erroneità desunta dal confronto tra il valore riportato nel contatore alla lettura del 30.04.2006 (doc. 1) e quello risultante alla lettura del 30.07.2013 (doc. 3).
Sulla base di tale contrasto tra le fatture emesse e i dati riportati dal contatore, la società attrice ha inoltrato richiesta in data 14.03.2014 (doc. 6) e, successivamente, con e-mail del 10.04.2014 (doc. 7), nonché, per il tramite del proprio legale, con raccomandata del 30.10.2015, ricevuta dalla convenuta il 05.11.2015 (doc. 8). A fronte delle contestazioni formulate dalla società attrice in ordine al calcolo dei consumi, sarebbe spettato alla società convenuta documentarne la correttezza mediante la produzione, in giudizio, dei dati rilevati e validati dal Distributore competente, E-Distribuzione S.p.A., relativi all'intero periodo di fornitura (01.05.2006 – 30.07.2013).
Altresì, le critiche formulate all'elaborato peritale non trovano riscontro nella documentazione versata in atti. La ricostruzione dei consumi effettuata dal CTU, infatti, non trova fondamento unicamente nelle fatture, ma si basa anche sulle rilevazioni effettuate dal contatore. Come precisato dal consulente: “La quantità di energia fornita dalla Convenuta alla società attrice Controparte_1 nel corso del rapporto, sulla base dei dati riportati nell'ultima fattura emessa da Enel Parte_1 Distribuzione S.p.A. in occasione della cessazione del contratto di fornitura e dei dati rilevati dalla lettura del contatore in occasione della sua rimozione al termine del rapporto intercorso tra le parti, risulta essere pari a: 1.071.198,00 KWh – 31.200 KWh = 1.039.998,00 KWh.”
Tanto premesso, devono condividersi - in quanto non scalfite dalle critiche formulate dalla convenuta
- le conclusioni rassegnate dal CTU espletato nel procedimento n. 5805/2016 del Tribunale di Siracusa, dal quale è emerso che: “I consumi di energia riportati nelle fatture emesse dal distributore al fornitore, utilizzando i dati delle fatture agli atti prodotte, per il periodo compreso tra gennaio 2009 e luglio 2013, risultano pari a: Totale energia: 951.831,0 KWh (gennaio 2009 - luglio 2013); non vengono fornite le fatture e quindi i consumi di energia tra maggio 2006 e dicembre 2008. Mentre i consumi di energia riportati nelle fatture emesse dal fornitore nei confronti della società Attrice, per il periodo in esame che va da maggio 2006 a luglio 2013, risultano pari a: 1.738.370,0 KWh + 78.473 KWh = 1.816.843,0 KWh tra maggio 2006 e luglio 2013.
Dai consumi di energia riferiti allo stesso intervallo temporale che va da maggio 2006 a luglio 2013, periodo in cui le parti in causa avevano stipulato un contratto di fornitura, si ottiene una differenza in
Pagina 5 eccesso pari a: 1.816.843,0 KWh - 1.039.998,0 KWh = 776.845 KWh per il periodo compreso tra il mese di maggio 2006 e luglio 2013”.
Conseguentemente, la parte convenuta deve essere condannata a restituire alla Parte_1 a r.l. la somma di € 155.369,60, quale importo indebitamente percepito, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come segue, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)condanna , al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2 dell'importo di € 155.369,60 oltre interessi legali decorrenti dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna , al rimborso, in favore di delle Controparte_1 Parte_2 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 7052,00 oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Roma, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile contenzioso, iscritto al n. r.g. 21871/2023, promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRO Parte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONA STEFANO Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, da qui intendersi trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 2.11.2016, la conveniva in Parte_2 giudizio, dinanzi il Tribunale di Siracusa formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
1) ritenere e dichiarare che in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, ha effettuato, nel corso del rapporto di fornitura intercorso con la Green Network Sud s.r.l., oggi un consumo effettivo di Kwh 1.039.998 a fronte di Kwh 1.903.736 Controparte_1 effettivamente contabilizzati dalla convenuta e pagati a quest'ultima;
2) per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, al rimborso delle somme pagate in eccedenza dalla società attrice, in conseguenza della non corretta fatturazione emessa dalla Green Network Sud s.r.l., oggi per un Controparte_1 importo pari ad € 100.000,00 a fronte di 836.738 kilowattora mai consumati, o in quella maggiore o minore misura che sarà quantificata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi legali maturati e maturandi;
Pagina 1 3) condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alle Controparte_1 spese e compensi del presente giudizio.
Con riserva di precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, nonché di produrre documenti ed indicare nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 183, comma 6° c.p.c..
In data 8.2.2017 la si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta, formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: In via preliminare: dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Siracusa in favore di quello di Roma.
In via subordinata nel merito: rigettare tutte le domande proposte dalla Parte_2 nei confronti della
[...] Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
La causa era istruita mediante il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. Con ordinanza del 19.12.2017, il Tribunale di Siracusa ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio su richiesta della parte attrice.
In data 04.08.2018 era depositata la relazione del consulente tecnico.
All'udienza del 04.12.2019 erano precisate le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il 27.04.2020 era pubblicata la sentenza n. 467/2020, con la quale il Tribunale di Siracusa accolse la domanda attorea, condannando Green Network Sud s.r.l. al rimborso di € 155.369,60 oltre interessi, nonché alla rifusione delle spese di CTU e delle spese processuali.
Avverso tale decisione, la proponeva appello dinanzi alla Corte Parte_2 d'Appello di Catania, con atto notificato in data 22.5.2020, formulando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita: Nel merito: riformare e/o revocare e/o dichiarare la illegittimità della sentenza del Tribunale Civile di Siracusa n.467/2020, depositata in cancelleria il 27 aprile 2020 e notificata il 13 maggio 2020 e, pertanto:
a) dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Siracusa in favore di quello di Roma.
In via subordinata nel merito:
b) rigettare tutte le domande proposte dalla nei confronti della Pt_2 Parte_2
Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.”
Si costituiva nel giudizio di appello la formulando le seguenti conclusioni: “1) Controparte_1 rigettare l'appello proposto in quanto assolutamente inammissibile, improponibile ed infondato, sia in fatto che in diritto, per i motivi ampiamente esposti in premessa;
2) confermare la condanna al pagamento delle spese legali del giudizio di primo grado non essendo stato, il relativo capo, impugnato e condannare la società appellante alle spese e compensi legali del giudizio d'appello.”
Con sentenza n. 106/2023 del 23.01.2023, la Corte d'Appello di Catania, accogliendo l'appello proposto da ha integralmente riformato la sentenza n. 467/2020 del Tribunale Controparte_1 di Siracusa, dichiarando l'incompetenza territoriale di quest'ultimo in favore del foro esclusivo del Tribunale di Roma. La Corte ha fissato il termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente e ha condannato la società appellata alla
Pagina 2 rifusione delle spese di lite, liquidate in € 7.052,00 per il primo grado e € 4.997,00 per il grado di appello, oltre accessori di legge.
Il 6.4.2023 la riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale civile di Roma, Parte_1 formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale 1) ritenere e dichiarare che
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ha effettuato, nel corso del Parte_1 rapporto di fornitura intercorso con la Green Network Sud s.r.l., oggi un Controparte_1 consumo effettivo di Kwh 1.039.998 a fronte di Kwh 1.903.736 effettivamente contabilizzati dalla convenuta e pagati a quest'ultima;
2) per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, al rimborso delle somme pagate in eccedenza dalla società attrice, in conseguenza della non corretta fatturazione emessa dalla Green Network Sud s.r.l., oggi per un Controparte_1 importo pari ad € 155.000,00, a fronte di 836.738 kilowattora mai consumati, così come quantificati nel giudizio tenutosi dinanzi al Tribunale di Siracusa, o, in quella maggiore o minore misura che sarà quantificata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi legali maturati dalla domanda e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
3) condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alle Controparte_1 spese e compensi del presente giudizio.”
A sostengo della formulata domanda la cooperativa agricola operante nel settore della Parte_1 lavorazione e commercializzazione degli agrumi, deduceva che, a seguito della cessazione del contratto di fornitura con in data 30.04.2006, aveva stipulato un nuovo contratto con CP_2 Green Network Sud s.r.l. (oggi a decorrere dall'01.05.2006, ritenendo le Controparte_1 condizioni economiche più vantaggiose;
che in data 30.04.2006, il contatore ancora di proprietà della stessa, segnava un consumo pari a CP_2 31.200 kWh (doc. 1);
che, alla cessazione del rapporto con in data 30.07.2013, comunicava, CP_1 CP_2 su richiesta dell'attrice (doc. 2), la lettura finale del contatore pari a 1.071.198 kWh (doc. 3);
che pertanto il consumo effettivo durante il rapporto con era pari a 1.039.998 kWh;
CP_1
che seguito di un'analisi dettagliata delle fatture ricevute e prodotte in giudizio (docc. 4 e 5), risultava di aver pagato per un consumo pari a 1.903.736 kWh, con un'eccedenza non dovuta di 863.738 kWh;
che aveva richiesto formalmente il rimborso delle somme indebitamente versate, prima direttamente con raccomandata del 14.03.2014 (doc. 6) e con e-mail del 10.04.2014 (doc. 7), poi tramite il proprio legale con raccomandata del 30.10.2015, ricevuta dalla convenuta il 05.11.2015 (doc. 8), senza tuttavia ottenere alcun riscontro;
che aveva attivato il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 28/2010, conclusosi con esito negativo in data 16.02.2016 per mancata comparizione della convenuta (docc. 9 e 10);
che la doveva essere condannata alla restituzione delle somme indebitamente Controparte_1 versate alla ai sensi dell'art. 2033 c.c. Controparte_1
Il 31.5.2023 si costituiva in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: rigettare tutte le domande proposte dalla nei confronti della in quanto infondate in Parte_3 Controparte_1 fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.”
Pagina 3 A sostegno della propria domanda la parte convenuta deduceva che la non aveva assolto Parte_1 il proprio onere probatorio, non avendo dimostrato di aver effettuato pagamenti non dovuti, producendo in giudizio i dati rilevati e validati dal Distributore competente, E-Distribuzione S.p.A., relativi all'intero periodo di fornitura (01.05.2006 – 30.07.2013); che in particolare non era stata fornita, per gli anni 2006, 2007 e 2008, rendendo impossibile accertare l'effettivo ammontare dell'energia ricevuta e, di conseguenza, l'esistenza di un indebito;
che Green Network Sud S.r.l. operava come grossista di energia elettrica, privo di rete propria, e che, in base alla normativa di settore (D.Lgs. 79/1999 e delibere ARERA n. 333/07 e 348/07), la responsabilità della misura, lettura e validazione dei consumi era esclusivamente in capo al Distributore.
La società convenuta contestava la validità dell'attività istruttoria svolta dinanzi al Tribunale di Siracusa, poi dichiarato incompetente, evidenziando che il CTU aveva fondato la propria relazione su documentazione incompleta, mancando le fatture dei primi anni del rapporto contrattuale;
che nonostante le obiezioni sollevate, il CTU aveva comunque redatto l'elaborato, senza acquisire i dati mancanti dal Distributore, come invece avrebbe potuto fare, trattandosi di dati pubblicamente accessibili (Cass. n. 30196/2019); che l'elaborato peritale era viziato da errori evidenti, il CTU aveva stimato un consumo medio giornaliero di soli 90,42 kWh per il periodo maggio 2006 – dicembre 2008, dato ritenuto del tutto inattendibile se confrontato con i consumi documentati del 2006 (760,976 kWh/giorno), del 2009 (403,53 kWh/giorno) e del 2010 (619,73 kWh/giorno), nonché con l'aumento del fatturato della nel 2008, come evidenziato dal consulente di parte;
Pt_1 che il CTU aveva utilizzato dati non omogenei, non tenendo conto del fatto che il sistema di misura era passato da un trattamento mono-orario a uno per fasce (F1, F2, F3), con successivo ritorno a un sistema orario diverso, comportando l'azzeramento delle letture e rendendo inaffidabile il calcolo effettuato per differenza tra letture non comparabili;
che il CTU nella determinazione del prezzo dell'energia, indicato in € 0,20/kWh, valore non dimostrato dall'attrice e smentito dalle fatture prodotte in giudizio, da cui risultava un prezzo effettivo variabile tra € 0,072 e € 0,090/kWh, ovvero quasi tre volte inferiore;
che pertanto era necessario un supplemento di consulenza tecnica, con l'acquisizione presso E- Distribuzione S.p.A. i dati completi relativi ai consumi dell'intero periodo contrattuale.
All'udienza del 19.07.2023, l'attrice chiedeva il rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla convenuta e il rinvio per la precisazione delle conclusioni, ritenendo che il processo riassunto non consentisse la riapertura dei termini già assegnati dal Tribunale di Siracusa, restando comunque validi gli atti istruttori già compiuti.
Con l'ordinanza del 20.07.2023, ritenuto che “quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa – disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza – davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario” (Cass. ord. n. 5542/2021), era rigettata la richiesta di concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., formulata dalla parte convenuta.
Pagina 4 La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza dell'11.4.2024, tenutasi mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c., è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Premesso che risulta pacifico, in quanto non contestato ex art. 115 c.p.c., che il contratto di fornitura abbia avuto durata dal 1° maggio 2006 al 30 luglio 2013.
Rilevato che la parte convenuta non ha mai contestato l'omesso pagamento delle fatture nel corso della fornitura, circostanza peraltro confermata dalla fattura di chiusura del contratto di somministrazione, dalla quale non risultano insoluti.
Giova ribadire l'utilizzabilità della CTU espletata dinanzi il Tribunale di Siracusa atteso che la giurisprudenza costatante afferma che “A seguito della tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., devono ritenersi utilizzabili gli atti istruttori (nella specie, consulenza tecnica relativa all'indennità di occupazione legittima) disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la propria incompetenza, considerato che tale declaratoria non spiega di per sè effetti invalidanti sugli atti medesimi e che la riassunzione determina la prosecuzione del processo originariamente instaurato.” (Sentenza n. 11234 del 10/05/2013 Rv. 626322 - 01).
L'attore ha prodotto tutte le fatture dalle quali deduce l'erroneità del calcolo dei consumi, erroneità desunta dal confronto tra il valore riportato nel contatore alla lettura del 30.04.2006 (doc. 1) e quello risultante alla lettura del 30.07.2013 (doc. 3).
Sulla base di tale contrasto tra le fatture emesse e i dati riportati dal contatore, la società attrice ha inoltrato richiesta in data 14.03.2014 (doc. 6) e, successivamente, con e-mail del 10.04.2014 (doc. 7), nonché, per il tramite del proprio legale, con raccomandata del 30.10.2015, ricevuta dalla convenuta il 05.11.2015 (doc. 8). A fronte delle contestazioni formulate dalla società attrice in ordine al calcolo dei consumi, sarebbe spettato alla società convenuta documentarne la correttezza mediante la produzione, in giudizio, dei dati rilevati e validati dal Distributore competente, E-Distribuzione S.p.A., relativi all'intero periodo di fornitura (01.05.2006 – 30.07.2013).
Altresì, le critiche formulate all'elaborato peritale non trovano riscontro nella documentazione versata in atti. La ricostruzione dei consumi effettuata dal CTU, infatti, non trova fondamento unicamente nelle fatture, ma si basa anche sulle rilevazioni effettuate dal contatore. Come precisato dal consulente: “La quantità di energia fornita dalla Convenuta alla società attrice Controparte_1 nel corso del rapporto, sulla base dei dati riportati nell'ultima fattura emessa da Enel Parte_1 Distribuzione S.p.A. in occasione della cessazione del contratto di fornitura e dei dati rilevati dalla lettura del contatore in occasione della sua rimozione al termine del rapporto intercorso tra le parti, risulta essere pari a: 1.071.198,00 KWh – 31.200 KWh = 1.039.998,00 KWh.”
Tanto premesso, devono condividersi - in quanto non scalfite dalle critiche formulate dalla convenuta
- le conclusioni rassegnate dal CTU espletato nel procedimento n. 5805/2016 del Tribunale di Siracusa, dal quale è emerso che: “I consumi di energia riportati nelle fatture emesse dal distributore al fornitore, utilizzando i dati delle fatture agli atti prodotte, per il periodo compreso tra gennaio 2009 e luglio 2013, risultano pari a: Totale energia: 951.831,0 KWh (gennaio 2009 - luglio 2013); non vengono fornite le fatture e quindi i consumi di energia tra maggio 2006 e dicembre 2008. Mentre i consumi di energia riportati nelle fatture emesse dal fornitore nei confronti della società Attrice, per il periodo in esame che va da maggio 2006 a luglio 2013, risultano pari a: 1.738.370,0 KWh + 78.473 KWh = 1.816.843,0 KWh tra maggio 2006 e luglio 2013.
Dai consumi di energia riferiti allo stesso intervallo temporale che va da maggio 2006 a luglio 2013, periodo in cui le parti in causa avevano stipulato un contratto di fornitura, si ottiene una differenza in
Pagina 5 eccesso pari a: 1.816.843,0 KWh - 1.039.998,0 KWh = 776.845 KWh per il periodo compreso tra il mese di maggio 2006 e luglio 2013”.
Conseguentemente, la parte convenuta deve essere condannata a restituire alla Parte_1 a r.l. la somma di € 155.369,60, quale importo indebitamente percepito, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come segue, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)condanna , al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2 dell'importo di € 155.369,60 oltre interessi legali decorrenti dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna , al rimborso, in favore di delle Controparte_1 Parte_2 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 7052,00 oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Roma, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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