Articolo 76 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 75Articolo 77
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13 luglio 1980
Art. 76. (Ambiente di lavoro e tutela della salute)

Al personale di cui al presente capo e' attribuita l'indennita' di rischio nei limiti e alle condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 .
Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente norma.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro saranno opportunamente integrate le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle Universita'.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980