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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 4155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4155 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 5056/2022, vertente
TRA
(C.F. , in proprio e quale erede del Parte_1 C.F._1 defunto marito sig. (C.F. ) e Persona_1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), in proprio e quali eredi del Parte_3 C.F._3
defunto padre tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mariarosaria Di Dona Persona_1
(C.F. ) (pec e dall'Avv. C.F._4 Email_1
Giovanni Fiaccabrino (C.F. ) (pec , C.F._5 Email_2 tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Padova, alla Piazzetta della Garzeria n.8.
APPELLANTI
CONTRO
ON
(C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Maggiani (C.F. ) C.F._6 (pec , elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_3
Prof. Avv. Massimo Rubito De Ritis sito in Napoli, alla Via Atri n. 23 (Palazzo Filangieri).
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Stefano Carnevale (C.F. ) C.F._7
(fax +39 0815511418) (pec e presso quest'ultimo elettivamente Email_4 domiciliata in Napoli, alla Via Mario GA n.3.
CHIAMATA IN CAUSA
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza ex art.702 bis c.p.c. n.2623/2022 pubblicata il 17.10.2022 e comunicata in pari data dalla cancelleria, preceduta da un procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc conclusosi con il deposito della relazione del dott.
[...]
, il Tribunale di Benevento rigettava la domanda di risarcimento danni, Per_2 patrimoniali e non , proposta da iure proprio (danno da perdita parentale;
Parte_1
danno patrimoniale sub specie di danno emergente e lucro cessante da perdita dell'apporto reddituale del de cuius) e iure hereditatis, quale erede del marito (danno Persona_1
catastrofale; danno da perdita di chance di sopravvivenza), nei confronti della
[...]
della società di assicurazioni nonché dei medici ON Controparte_2
(dottori , , , CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, ), e infermieri ( sigg.ri ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
che avevano avuto in cura il de cuius, per sentire dichiarare la ON1
responsabilità dei convenuti per la morte dello stesso nella notte tra 2 e 3 marzo 2012, durante il ricovero presso l'Istituto di Telese Terme;
respingeva analoghe domande risarcitorie avanzate dagli intervenuti, ( madre di , CP_12 Persona_1 CP_13
, e (fratelli del defunto),
[...] CP_14 ON5 ON6
tutti in proprio e quali eredi di , padre di e e Parte_3 Persona_1 Parte_2
, in qualità di figli del sig. compensava le spese del giudizio, quelle Parte_3 Persona_1 del procedimento per ATP e quelle della CT svolta in corso di causa.
1.2. A fondamento della decisione il Giudice di prime cure affermava: 1) la carenza di legittimazione passiva della convenuta società di assicurazioni della Controparte_2 struttura sanitaria in questione, essendo preclusa la domanda diretta avanzata nei suoi confronti ex art. 12 L. n.24/2017 in mancanza dei decreti attuativi di cui al precedente art. 10; 2) la tempestività e fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta nei confronti degli intervenuti , , CP_5 CP_12 CP_13 CP_14
ed stante la natura extracontrattuale del
[...] ON5 ON6
danno da perdita del rapporto parentale di cui avevano chiesto il risarcimento, soggetto al termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data del fatto illecito (3.3.2012) e ampiamente elasso alla data di proposizione della loro domanda (con comparsa di intervento del 3.3.2021); 3) l'assenza di responsabilità colposa dei medici convenuti in giudizio per la morte di riconducibile, secondo le risultanze della CT medico legale Persona_1
affidata al Dott. , ad esclusiva responsabilità per omissione del personale Per_3 infermieristico in servizio nella notte in cui si verificò il decesso del predetto nonché
l'estraneità ai fatti di causa dell'operatore socio-sanitario sig.ra che non ON1
era infermiera di reparto;
4) l'assenza, tuttavia, del danno da perdita di chance di sopravvivenza fatto valere dai congiunti della vittima iure hereditario e iure proprio quale danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale, considerato il generalizzato degrado delle condizioni cliniche del paziente che escludevano l'apprezzabilità, serietà e consistenza delle speranze di sopravvivenza dello stesso;
5) il mancato accertamento della causa della morte di non potendosi escludere “che essa si fosse verificata Persona_1 non per desaturazione bensì per altra causa: ictus celebrale-infarto del miocardio-embolia polmonare o grave aritmia cardiaca (cfr. relazione del consulente del PM Prof. Per_4 sicchè non era possibile affermare in termini probabilistici, secondo il criterio del “più probabile che non” (come, invece, affermato dal CT le cui conclusioni erano sul punto da disattendere) che in presenza di ognuna di tali situazioni, un intervento tempestivo del personale infermieristico avrebbe evitato la morte...” (così pag. 18 sentenza impugnata) bensì per altra causa, quale ictus celebrale, infarto del miocardio, embolia polmonare o grave aritmia cardiaca, così da non potersi affermare , in termini probabilistici, “secondo il criterio del “più probabile che non” che in presenza di ognuna di tali situazioni, un intervento tempestivo del personale infermieristico avrebbe evitato la morte” 2. Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato a mezzo pec il 16.11.2022 alla sola hanno proposto appello i sig.ri , ON Parte_1
ed , lamentando: 1) errata qualificazione della domanda;
2) Parte_2 Parte_3
ingiustificato ribaltamento delle conclusioni della C.T.U.; 3) la non corretta applicazione del principio del “più probabile che non”; 4) le condizioni cliniche del paziente;
5) considerazioni conclusive;
6) quantum debeatur.
Gli appellanti hanno concluso chiedendo riformarsi la decisione come segue: “In via principale: - accertare e dichiarare la responsabilità della ON
per il decesso del Sig. e, per l'effetto, condannare quest'ultima al Persona_1 risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore di
, e secondo quanto dedotto in narrativa Parte_1 Parte_2 Parte_3 ovvero secondo criteri di equità e giustizia che la Corte riterrà applicabili;
- condannare altresì la al risarcimento del danno c.d. catastrofale in ON favore di , e iure hereditatis secondo Parte_1 Parte_2 Parte_3
quanto dedotto in narrativa ovvero secondo i criteri di equità e giustizia che la Corte riterrà applicabili;
- condannare infine la al risarcimento ON del danno patrimoniale da perdita dell'apporto reddituale del defunto alla propria famiglia in favore di , e secondo quanto dedotto Parte_1 Parte_2 Parte_3 in narrativa ovvero secondo i criteri di equità e giustizia che la Corte riterrà applicabili;
- il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge dal dì del dovuto al saldo.
In subordine: - nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento tecnico scientifico delle labili possibilità di sopravvivenza di condannare la Persona_1 [...]
al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di chance in ON favore degli eredi di , e secondo i Parte_1 Parte_2 Parte_3
criteri di equità e giustizia che la Corte riterrà applicabili;
- il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso: - con rimborso di spese, onorari e accessori del doppio grado di giudizio;
- con richiesta di acquisizione del fascicolo dell'ATP, R.G. n. 1109/2019 Tribunale di Benevento e del fascicolo di primo grado, R.G. 4408/2020 Tribunale di Benevento”.
2.1. Ha resistito al gravame la ON
, la quale con comparsa di costituzione con istanza di integrazione del
[...] contradittorio ed appello incidentale ha chiesto: 1) in via preliminare l'integrazione del contradittorio nei confronti della società 2) nel merito rigettare l'appello ex Controparte_2 adverso proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) sempre in via principale riformare l'ordinanza n.2623/2020 resa dal Tribunale di Benevento, nella parte in cui ha ritenuto che vi fosse l'omissione del personale infermieristico nella notte tra il 2 ed il 3 marzo 2012, dichiarando che non c'è stato nessun inadempimento da parte del suddetto personale;
4) nella denegata ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale dei motivi di appello proposti da parte appellante rigettare le domande ex adverso proposte in quanto prive di fondamento;
5) sempre nella denegata ipotesi in cui venisse accolto l'appello e le domande avverse proposte nei confronti della appellata, condannare la CP_1 [...]
in forza della polizza n. 333618802 a mantenere indenne la da CP_2 CP_1 qualsiasi esborso che la stessa fosse eventualmente chiamata ad eseguire, nei confronti degli attuali appellanti, compresa la refusione di tutte le spese;
6) in via istruttoria nella denegata ipotesi che venisse accolto il gravame avverso proposto, disporsi il rinnovo della C.T.U. medico-legale espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo svoltosi dinnanzi al Tribunale di Benevento;
7) il tutto con vittoria delle spese e compensi in relazione al doppio grado del giudizio.
2.2. E' stato integrato il contraddittorio nei confronti di che, in data Controparte_2
01.10.2024, si è costituita in giudizio chiedendo di rigettare l'appello principale e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia, di limitare la manleva tenendo conto della franchigia frontale di € 300.000,00 e dei limiti dei massimali;
vinte le spese del doppio grado.
2.3. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
2.4. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza pubblicata il 27.2.2025 in esito all'udienza del 26.2.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla tempestività dell'impugnazione. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) l'ordinanza impugnata è stata depositata in data 17.10.2022; b) non è stata notificata ed è stata comunicata in pari data;
c) l'atto d'appello è stato notificato con pec del 16.11.2022.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 702 quater cpc, di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
Appello Principale
Passando al merito, va esaminato prioritariamente l'appello principale.
Lo stesso è fondato per quanto di ragione.
Va, in primo luogo, disatteso il primo motivo di gravame con cui si contesta la qualificazione della domanda per aver il tribunale ricondotto l'iniziativa risarcitoria degli appellanti nell'alveo della responsabilità sanitaria per perdita di chance a fronte di plurime domande avanzate da essi appellanti in primo grado iure proprio, sub specie di danno da perdita parentale e di danno patrimoniale.
La critica non è fondata in quanto non si confronta con il contenuto complessivo della decisione.
Invero, il primo giudice, non si è limitato ad esaminare e respingere la domanda risarcitoria iure hereditatis del danno da perdita di chance di sopravvivenza del de cuius- effettivamente in tali termini proposta dalla (cfr. pag. 24 del ricorso ex art. 702 bis in Pt_1 promo grado) e dagli intervenuti e – ma ha mostrato di Parte_2 Parte_3
esaminare anche le altre poste risarcitorie avanzate dagli appellanti in primo grado iure proprio- sub specie di danno da perdita parentale e danno patrimoniale- laddove si è occupato di verificare, negandolo, il nesso causale tra il decesso del paziente e l'omissione colposa del personale infermieristico, pervenendo al risultato di respingere in toto la domanda risarcitoria avanzata da moglie e figli.
In materia di responsabilità sanitaria, giova, al riguardo, osservare che, secondo gli insegnamenti, anche recenti, della Suprema Corte, in caso di azione risarcitoria per responsabilità sanitaria per il decesso del paziente, il danno da perdita di chance (di maggiore sopravvivenza) è configurabile e, quindi, risarcibile, se provato, a condizione che sia attestata la definitiva esclusione del nesso di causalità tra il comportamento negligente del sanitario e il decesso del paziente (cfr. Cass. ordinanza 2861/2025; per la disamina dei danni risarcibili in caso di decesso del paziente v. Cass. sentenza n. 21415/2024). Ciò in quanto la chance rappresenta l'incertezza del risultato ( quello di una maggiore sopravvivenza o di una migliore qualità della vita effettivamente vissuta) la cui perdita, ossia il danno, è il riflesso di una insuperabile incertezza delle conseguenze quoad vitam dell'errore e/o omissione medico/sanitaria; sicché, se la morte è intervenuta con riferimento alla patologia riguardo alla quale si discute dell'errore medico, l'incertezza eventistica ( chance di sopravvivenza) è smentita in radice dall'exitus.
Sulla base di tali formanti, deve ritenersi che il primo giudice, sebbene abbia invertito l'ordine logico-giuridico da seguire nel verificare il nesso di causalità tra decesso del paziente e il comportamento omissivo del personale infermieristico nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2012- occupandosi prima di esaminare la domanda sub specie di perdita di chance ( che ha respinto, ritenendo non sussistere alcun margine di apprezzabilità, serietà e consistenza di sopravvivenza del paziente per il degrado delle condizioni cliniche in cui versava;
cfr. pag. 17 sentenza impugnata) per poi indagare, negandolo, il nesso eziologico tra decesso e condotta dei sanitari (cfr. pag. 18 decisione impugnata)- non ha affatto inteso qualificare l'intera iniziativa giudiziaria degli appellanti in termini di risarcimento per perdita di chance, ma, nell'escludere che la causa del decesso di potesse Persona_1
considerarsi la desaturazione ( che è la patologia per la quale è stata accertata l'omissione del personale infermieristico), ha respinto tutte le domande risarcitorie e, quindi, anche quelle iure proprio da perdita del rapporto parentale e danno patrimoniale, presupponenti- queste, a differenza del danno da perdita di chance- il positivo accertamento del nesso di causalità tra omissione dei sanitari e decesso.
Non si riscontra, pertanto, alcun errore di qualificazione nei termini prospettati dagli appellanti con il primo motivo che va, pertanto, disatteso.
Sono, invece, fondate, per quanto di ragione, le doglianze svolte dagli appellanti con il secondo e terzo motivo che, per stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente, in quanto volti a sostenere la fondatezza della domanda di risarcimento danni, iure proprio, da perdita parentale e da perdita economica, e iure hereditatis , per danno catastrofale, graduata in appello come domanda principale, rispetto a quella, indicata come subordinata, iure successionis di danno da perdita di chance di sopravvivenza del de cuius.
In particolare, con il secondo motivo, i deducenti lamentano che il tribunale avrebbe ingiustificatamente disatteso le conclusioni del CT Dott. il quale, con Persona_2 riferimento alla causa di morte del paziente, aveva identificato come causa più probabile del decesso un problema di desaturazione, affermando, inoltre, che se il personale infermieristico avesse riscontrato il sistema di allarme proveniente dalla stanza del paziente ciò avrebbe permesso di salvare, con probabilità vicino alla certezza, la vita dello stesso.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano la non corretta applicazione del principio del
“più probabile che non” per aver il primo giudice affermato che la causa della morte di non era stata accertata e che non poteva escludersi che si fosse verificata non Persona_1 per desaturazione ma per altra causa, non avendo considerato, invece, che l'indagine sulla causalità civilistica andava condotta secondo il criterio della “preponderanza dell'evidenza” in forza del quale poteva essere affermata l'esistenza del nesso causale anche soltanto sulla base di una prova che lo rendeva probabile, a nulla rilevando che detta prova non fosse idonea a garantire la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, come necessario in sede di accertamento della responsabilità penale. Sicché, sulla base delle prove disponibili, segnatamente gli esiti della CT e il decorso clinico del paziente, era da ritenersi assolutamente più probabile che il Signor fosse deceduto a seguito di una Per_1
desaturazione, conseguente alla presenza di secrezioni bronchiali ostruenti, rispetto ad altre possibili cause/concause, e che il tempestivo intervento del personale infermieristico avrebbe potuto evitare l'exitus con alto grado di probabilità.
Entrambe le ragioni meritano condivisione.
Invero, il tribunale, dopo aver condivisibilmente recepito le conclusioni del CT dott.
[...]
nel ritenere raggiunta la prova presuntiva ex art. 2727 c.c. della condotta omissiva Per_2 del personale infermieristico nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2012, consistita nel non essere intervenuto tempestivamente a seguito dell'attivazione dell'allarme del sistema di monitoraggio del paziente ha, poi, erroneamente disatteso il giudizio peritale Persona_1 quanto all'accertamento della causa del decesso che l'ausiliario, in risposta al quarto punto del quesito postogli in sede di ATP ( accertare se sussiste relazione eziologica tra il decesso del paziente e la condotta -commissiva o omissiva- dei sanitari, specificando, in caso di condotta omissiva, se, ipotizzando la condotta doverosa, l'evento morte non si sarebbe verificato), ha ricondotto alla “condotta omissiva per negligenza dei sanitari di turno addetti alla sorveglianza del sistema di monitoraggio che, nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2012, non diedero riscontro all'allarme attivato dal sistema di monitoraggio dei parametri vitali a cui era collegato il paziente, con alto grado di probabilità, non si sarebbe verificato se, invece, fosse stata sostituita dal comportamento atteso ( cioè se i sanitari di turno, quelli specificamente responsabili della rilevazione dell'allarme) riscontrando doverosamente l'allarme del sistema di monitoraggio, fossero immediatamente intervenuti a soccorrere il paziente)” (cfr. pag. 27-29 CT ). Per_2
Il ragionamento seguito dal primo giudice per discostarsi dagli esiti della CT circa il nesso di causalità è frutto di una errata applicazione al caso in esame del principio del “più probabile che non”, che invece è alla base dell'indagine peritale, e risulta ispirato piuttosto al criterio di verifica della responsabilità penale fondato sull'accertamento “oltre ogni ragionevole dubbio”, che è alla base dell'archiviazione in sede penale del procedimento a carico del personale infermieristico, oltre che dei medici che ebbero in cura Persona_1
(esenti anche da responsabilità civile per come accertato nella gravata sentenza sul punto non impugnata).
Invero, il tribunale nell'opinare che, in ragione delle patologie da cui era affetto Per_1
non potesse escludersi che la causa della sua morte, invece che dipendere da un
[...]
episodio di desaturazione- come ritenuto dal CT dott. , nonché dal consulente Per_2 della Procura prof. (cfr. pagg. 28-35 relazione depositata il 30.10.2015 nel Per_4
procedimento n. 1368/2012/21 RGNR Procura della Repubblica presso il tribunale di
Benevento; in fascicolo primo grado appellanti)- potesse avere altra causa- quale ictus celebrale-infarto del miocardio- embolia polmonare o grave aritmia cardiaca- ha mostrato di ragionare in termini di certezza della causa della morte e non di preponderanza dell'evidenza e assegnato, altresì, rilievo dirimente alle pregresse condizioni del paziente, anche in assenza di incidenza causale sull'iter eventistico, negata sia dal dott. che- Per_2 in sede penale- dal prof. ( i quali hanno escluso fattori causali alternativi,, anteriori, Per_4 concorrenti o successivi idonei ad interrompere il nesso causale tra condotta omissiva ed evento morte).
Si tratta di una conclusione del tribunale che non trova alcun riscontro medico-legale e che, come detto, disattende il criterio del “più probabile che non” che invece ha condotto il CT ad assegnare preponderanza, quale motivo del decesso di alla desaturazione Persona_1
non tempestivamente risolta per negligenza del personale infermieristico. Ciò sulla base dell'attenta verifica della storia clinica del paziente da cui emerge che tra le numerose affezioni morbose di cui lo stesso soffriva da tempo, nel periodo in cui era sopraggiunta la morte, prevaleva la compromissione della funzione respiratoria e che nei giorni precedenti il decesso si erano verificati altri episodi di desaturazione di ossigeno, risolti positivamente grazie all'intervento tempestivo del personale infermieristico e dei medici.
Anche il prof. - la cui relazione il tribunale ha richiamato per affermare che non Per_4
potessero escludersi altre cause di morte- ha chiaramente sostenuto che “una acutissima insufficienza respiratoria con conseguente arresto cardio-circolatorio appare la causa più probabile del decesso” (cfr. pag. 29 relazione del 30.10.2015).
Peraltro, la rilevanza causale in via ipotetica attribuita dal primo giudice alle altre patologie da cui era affetto si pone in contrasto con il principio di legittimità secondo Persona_1
cui in tema di responsabilità civile, in applicazione della cosiddetta "thin skull rule", l'autore del comportamento imputabile risponde per intero di tutte le conseguenze scaturenti dalla sua condotta secondo normalità, non potendo operarsi una riduzione proporzionale o un'esclusione della responsabilità in ragione della particolare condizione in cui versa il danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello, che aveva escluso il nesso causale tra un tamponamento e l'infarto miocardico sofferto dall'attore, considerato un evento eccezionale da attribuirsi unicamente ai preesistenti fattori di rischio del danneggiato e non riconducibile, in base ad una valutazione svolta secondo l'id quod plerumque accidit, a sinistri del tipo di quello occorso) ( cfr Cass. Ordinanza n. 17179 del 26/06/2025).
Alla luce delle considerazioni che precedono ritiene questa Corte, in applicazione della regola del “più probabile che non”, che la morte di sia dipesa dalla patologia Persona_1
(insufficienza respiratoria da desaturazione di ossigeno) rispetto alla quale è stato accertato il comportamento negligente omissivo del personale infermieristico nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2012 nei termini sopra esposti, così da poter attribuire il decesso a responsabilità di detto personale, di cui risponde la a titolo contrattuale nei ON
confronti del paziente e a titolo extracontrattuale per i danni iure proprio subiti dagli stretti congiunti (secondo i principi riportati alle pagg.
9-11 della gravata sentenza, qui da intendersi richiamata;
in tal senso v. anche Cass. Ordinanza n. 4644 del 21/02/2025).
All'accertamento positivo del nesso di causalità tra decesso di e condotta Persona_5
colposa omissiva del personale infermieristico consegue l'assorbimento del quarto motivo di appello afferente la domanda subordinata di risarcimento iure hereditatis del danno da perdita di chance di sopravvivenza, stante l'incompatibilità logica, prima ancora che giuridica, tra il risarcimento fondato sull'accertata responsabilità dei sanitari per la morte del paziente e il risarcimento da perdita di chance, per le ragioni sopra già esposte richiamando l'interpretazione nomofilattica in materia.
Danni risarcibili.
Occorre, a questo punto, procedere alla disamina dei danni risarcibili, se e in quanto provati.
Si è già detto che in via principale gli appellanti hanno reclamato in questo grado: iure proprio il danno da perdita parentale e il danno patrimoniale;
iure hereditatis il danno catastrofale.
Partendo da quest'ultima voce, che ristora il pregiudizio non patrimoniale da lucida agonia, ossia il pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza morale provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, si rammenta che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, esso prescinde dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale tra evento e morte ( che invece rileva per il riconoscimento del danno biologico terminale) e richiede, invece, la prova della condizione di lucidità e di coscienza della vittima nel periodo intercorrente tra il sinistro e il decesso (v. ex plurimis Cass. Sentenza n. 7923 del
23/03/2024).
Nella specie, emerge dalle relazioni consulenziali in atti (CT del dott. ; perizia del Per_2 prof. che durante il ricovero presso la struttura sanitaria di causa, Per_4 Persona_1 versava in uno stato di totale inconsapevolezza del suo stato di salute tanto che erano stati registrati nel suo diario clinico frequenti episodi in cui il predetto aveva rimosso saturimetro, occhialini e maschera per ossigenoterapia, mettendo a rischio la propria sopravvivenza. Inoltre, si trova anche affermato che il paziente era affetto da rilevanti deficit cognitivi e conseguente totale inconsapevolezza del suo stato di salute.
Tale cronica condizione di semi incoscienza del de cuius induce a ritenere, diversamente da quanto opinato dal CT , che egli non abbia lucidamente percepito l'approssimarsi Per_2 della morte nel tempo intercorso tra l'insorgere della crisi respiratoria e l'exitus.
Va, pertanto, respinta, per insufficienza probatoria, la domanda iure hereditatis di risarcimento del danno catastrofale.
Del tutto indimostrata è anche la domanda iure proprio di risarcimento del danno patrimoniale, non essendo dedotto né provato quale fosse la fonte di reddito prodotta dal de cuius venuta meno per effetto del decesso, tanto più che dalla storia clinica del predetto emerge che da lungo tempo soffriva di importanti patologie, difficilmente compatibili con l'attività lavorativa, di cui peraltro non vi è alcuna menzione in atti. Manca, in ogni caso, qualunque prova documentale del reddito percepito dal de cuius e della sua esclusiva contribuzione al sostentamento familiare come dedotto dagli appellanti.
Invece, è da riconoscersi il risarcimento del danno da perdita parentale, posto che dalla documentazione versata in atti (stato di famiglia) risulta che gli appellanti sono gli stretti congiunti (moglie e figli) conviventi con il de cuius, situazione che induce a ritenere la sussistenza, in via presuntiva, di una stabile relazione affettiva, di consuetudine di vita e di abitudini tra di essi.
Per la liquidazione, da operarsi in via equitativa, vanno applicati i criteri della tabella approntata dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano nell'edizione del 2024, in luogo delle tabelle del tribunale di Roma , invocate dagli appellanti, posto che la Suprema Corte, a partire dall'edizione del 2022, ha validato quelle meneghine “in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta” (cfr. Cass. Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022).
Ciò posto, considerando l'età della vittima primaria (anni 53), quella degli appellanti, stretti congiunti (coniuge: anni 52; il figlio : anni 25; il figlio anni Parte_3 Parte_2
20), il rapporto di convivenza, la presenza di altri familiari della vittima primaria (la madre del de cuius e i suoi germani, già parti del giudizio di primo grado), si perviene ai seguenti importi:
per : Parte_1
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 67
importo del risarcimento: € 262.037,00
per : Parte_2
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 26
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 75
importo del risarcimento: € 293.325,00
per : Parte_3 Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 24
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 73
importo del risarcimento: € 285.503,00.
Si tratta di importi liquidati all'attualità, per tale ragione superiori a quelli indicati nell'atto di appello, senza che possa ravvisarsi ultra-petizione sul punto, dovendo adottarsi le tabelle vigenti al tempo della decisione.
Sulle somme sopra liquidate vanno riconosciuti gli interessi legali, da calcolarsi sugli importi devalutati alla data dell'evento (3.12.2012) e annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT, fino alla presente decisione e gli ulteriori dalla data della decisione al saldo.
In conclusione, l'appello principale va accolto nei termini sopra spiegati.
Appello incidentale.
Con il primo ed unico motivo, la contesta l'iter motivazione ON con cui il tribunale, nel rigettare la domanda risarcitoria avanzata dagli attuali appellanti, ha comunque ritenuto provata la condotta colposa omissiva del personale infermieristico della struttura sanitaria, consistente nel mancato riscontro al sistema di allarme sonoro proveniente dalla stanza del paziente nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2012. Parte appellante ha evidenziato che tale conclusione sarebbe in contrasto con le risultanze scaturite dal procedimento penale rg.1368/2012/21.
La doglianza è inammissibile e, in ogni caso, è superata dall'accoglimento dell'appello principale.
Inammissibile in rito in quanto la non risulta soccombente in primo grado e, CP_1 dunque, difetta di interesse ad impugnare la decisione al solo fine di vedere modificata la motivazione, che alcun risultato più utile apporterebbe alla sua posizione di parte totalmente vittoriosa in primo grado.
Tuttavia, la critica può essere presa in esame come argomentazione difensiva volta al rigetto dell'appello principale. A tal fine, per quanto sopra argomentato in punto di nesso di causalità, la tesi della va del tutto disattesa, in quanto l'esclusione della CP_1
responsabilità del personale infermieristico viene fondata esclusivamente sull'attività di indagine penale, segnatamente le dichiarazioni delle persone informate dei fatti, che non hanno trovato ingresso nel presente giudizio civile per essere sottoposte al vaglio probatorio nel contraddittorio tra le parti. Inoltre, l'archiviazione del procedimento penale non è rilevante per escludere la responsabilità civile degli infermieri di turno, diverse essendo le regole di giudizio per l'accertamento del nesso di causalità civile rispetto alla responsabilità penale come sopra già ricordato.
Domanda di manleva.
Va, invece, presa in considerazione la domanda di manleva ribadita dalla nei CP_1 confronti della . Controparte_2
Tale domanda risulta già tempestivamente avanzata in primo grado e riproposta in questo grado.
Essa è fondata e va accolta, risultando vigente la polizza assicurativa al momento della denuncia del sinistro da parte dei danneggiati (cfr. polizza e richieste di risarcimento prodotte nel fascicolo di primo grado degli appellanti), ma opera con la franchigia di €
300.000,00 a carico dell'assicurato, prevista nelle condizioni contrattuali ed invocata dalla
. Controparte_2
Ne consegue che degli importi liquidati in favore degli appellanti la va Controparte_2 condannata a tenere indenne la al netto della franchigia di €300.000,00 che CP_1
resta a carico dell'assicurata.
Spese del giudizio.
La riforma, sebbene parziale della decisione, comporta una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado, stante l'effetto espansivo interno di detta pronuncia modificativa. A tal fine dovendosi considerare l'esito complessivo della controversia, che ha visto solo in parte accolte le richieste risarcitorie degli appellanti, ricorrono le condizioni per una compensazione per metà delle spese del doppio grado, che, per la restante metà, vanno poste a carico della la relativa liquidazione viene eseguita in ON dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014
n. 55 e succ. modif. , tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 260.001,00 ad €
520.000,00 ) e dell'attività difensiva svolta ( tutte le fasi in primo grado;
in appello esclusa la fase istruttoria).
Quanto alla posizione della , va considerato che la statuizione di Controparte_2 compensazione delle spese del primo grado nei rapporti con parte attrice ( che l'aveva evocata in giudizio) non è stata appellata e quindi è passata in giudicato.
In appello, la chiamata della compagnia assicurativa è stata effettuata ad istanza della ai fini della manleva, nei cui rapporti appare equo compensare le spese del CP_1 presente grado, in difetto di una situazione di sostanziale soccombenza.
Infine, si dà atto che ricorrono le condizioni, stante l'inammissibilità dell'appello incidentale, per l'applicazione a carico della dell'art. 13 comma 1 quater DPR CP_1
115 del 2002
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , e e su quello Parte_1 Parte_2 Parte_3 incidentale formulato dalla così provvede: ON
1- Accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie la domanda di risarcimenti danni da perdita parentale avanzata iure proprio dagli appellanti e condanna la
[...]
, in persona del legale ON7 rappresentante p.t, al pagamento dei seguenti importi: in favor di
[...]
€ 262.037,00; in favore di € 293.325,00; in favore di Parte_1 Parte_2
€ 285.503,00; il tutto oltre interessi legali calcolati come in Parte_3 motivazione;
2- Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3- Compensa per metà le spese del doppio grado e condanna la
[...]
, al pagamento, in ON7
favore degli appellanti, della restante metà che liquida: per il primo grado in €
303,00 per spese vive ed € 11.228,00 per compensi di avvocato;
per il secondo grado € 388,00 per spese vive ed € 7119,50 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4- Pone definitivamente a carico della ON7
le spese della CT svolta nel procedimento di ATP,
[...] come liquidata con separato decreto;
5- Condanna la a tenere indenne e manlevare la Controparte_2 [...]
da quanto dalla stessa ON7
corrisposto in esecuzione dei capi 1, 3 e 4 che precedono, al netto della franchigia di € 300.000, che resta a carico della CP_1
6- Compensa le spese del presente grado tra la
[...]
e la;
ON8 Controparte_2
7- Conferma, nel resto, l'ordinanza gravata;
8- Dà atto che, stante l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale, ricorrono le condizioni per l'applicazione a carico della
[...]
dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del ON8
2002.
Così deciso in Napoli, li 23 luglio 2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 5056/2022, vertente
TRA
(C.F. , in proprio e quale erede del Parte_1 C.F._1 defunto marito sig. (C.F. ) e Persona_1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), in proprio e quali eredi del Parte_3 C.F._3
defunto padre tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mariarosaria Di Dona Persona_1
(C.F. ) (pec e dall'Avv. C.F._4 Email_1
Giovanni Fiaccabrino (C.F. ) (pec , C.F._5 Email_2 tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Padova, alla Piazzetta della Garzeria n.8.
APPELLANTI
CONTRO
ON
(C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Maggiani (C.F. ) C.F._6 (pec , elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_3
Prof. Avv. Massimo Rubito De Ritis sito in Napoli, alla Via Atri n. 23 (Palazzo Filangieri).
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Stefano Carnevale (C.F. ) C.F._7
(fax +39 0815511418) (pec e presso quest'ultimo elettivamente Email_4 domiciliata in Napoli, alla Via Mario GA n.3.
CHIAMATA IN CAUSA
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza ex art.702 bis c.p.c. n.2623/2022 pubblicata il 17.10.2022 e comunicata in pari data dalla cancelleria, preceduta da un procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc conclusosi con il deposito della relazione del dott.
[...]
, il Tribunale di Benevento rigettava la domanda di risarcimento danni, Per_2 patrimoniali e non , proposta da iure proprio (danno da perdita parentale;
Parte_1
danno patrimoniale sub specie di danno emergente e lucro cessante da perdita dell'apporto reddituale del de cuius) e iure hereditatis, quale erede del marito (danno Persona_1
catastrofale; danno da perdita di chance di sopravvivenza), nei confronti della
[...]
della società di assicurazioni nonché dei medici ON Controparte_2
(dottori , , , CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, ), e infermieri ( sigg.ri ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
che avevano avuto in cura il de cuius, per sentire dichiarare la ON1
responsabilità dei convenuti per la morte dello stesso nella notte tra 2 e 3 marzo 2012, durante il ricovero presso l'Istituto di Telese Terme;
respingeva analoghe domande risarcitorie avanzate dagli intervenuti, ( madre di , CP_12 Persona_1 CP_13
, e (fratelli del defunto),
[...] CP_14 ON5 ON6
tutti in proprio e quali eredi di , padre di e e Parte_3 Persona_1 Parte_2
, in qualità di figli del sig. compensava le spese del giudizio, quelle Parte_3 Persona_1 del procedimento per ATP e quelle della CT svolta in corso di causa.
1.2. A fondamento della decisione il Giudice di prime cure affermava: 1) la carenza di legittimazione passiva della convenuta società di assicurazioni della Controparte_2 struttura sanitaria in questione, essendo preclusa la domanda diretta avanzata nei suoi confronti ex art. 12 L. n.24/2017 in mancanza dei decreti attuativi di cui al precedente art. 10; 2) la tempestività e fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta nei confronti degli intervenuti , , CP_5 CP_12 CP_13 CP_14
ed stante la natura extracontrattuale del
[...] ON5 ON6
danno da perdita del rapporto parentale di cui avevano chiesto il risarcimento, soggetto al termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data del fatto illecito (3.3.2012) e ampiamente elasso alla data di proposizione della loro domanda (con comparsa di intervento del 3.3.2021); 3) l'assenza di responsabilità colposa dei medici convenuti in giudizio per la morte di riconducibile, secondo le risultanze della CT medico legale Persona_1
affidata al Dott. , ad esclusiva responsabilità per omissione del personale Per_3 infermieristico in servizio nella notte in cui si verificò il decesso del predetto nonché
l'estraneità ai fatti di causa dell'operatore socio-sanitario sig.ra che non ON1
era infermiera di reparto;
4) l'assenza, tuttavia, del danno da perdita di chance di sopravvivenza fatto valere dai congiunti della vittima iure hereditario e iure proprio quale danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale, considerato il generalizzato degrado delle condizioni cliniche del paziente che escludevano l'apprezzabilità, serietà e consistenza delle speranze di sopravvivenza dello stesso;
5) il mancato accertamento della causa della morte di non potendosi escludere “che essa si fosse verificata Persona_1 non per desaturazione bensì per altra causa: ictus celebrale-infarto del miocardio-embolia polmonare o grave aritmia cardiaca (cfr. relazione del consulente del PM Prof. Per_4 sicchè non era possibile affermare in termini probabilistici, secondo il criterio del “più probabile che non” (come, invece, affermato dal CT le cui conclusioni erano sul punto da disattendere) che in presenza di ognuna di tali situazioni, un intervento tempestivo del personale infermieristico avrebbe evitato la morte...” (così pag. 18 sentenza impugnata) bensì per altra causa, quale ictus celebrale, infarto del miocardio, embolia polmonare o grave aritmia cardiaca, così da non potersi affermare , in termini probabilistici, “secondo il criterio del “più probabile che non” che in presenza di ognuna di tali situazioni, un intervento tempestivo del personale infermieristico avrebbe evitato la morte” 2. Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato a mezzo pec il 16.11.2022 alla sola hanno proposto appello i sig.ri , ON Parte_1
ed , lamentando: 1) errata qualificazione della domanda;
2) Parte_2 Parte_3
ingiustificato ribaltamento delle conclusioni della C.T.U.; 3) la non corretta applicazione del principio del “più probabile che non”; 4) le condizioni cliniche del paziente;
5) considerazioni conclusive;
6) quantum debeatur.
Gli appellanti hanno concluso chiedendo riformarsi la decisione come segue: “In via principale: - accertare e dichiarare la responsabilità della ON
per il decesso del Sig. e, per l'effetto, condannare quest'ultima al Persona_1 risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore di
, e secondo quanto dedotto in narrativa Parte_1 Parte_2 Parte_3 ovvero secondo criteri di equità e giustizia che la Corte riterrà applicabili;
- condannare altresì la al risarcimento del danno c.d. catastrofale in ON favore di , e iure hereditatis secondo Parte_1 Parte_2 Parte_3
quanto dedotto in narrativa ovvero secondo i criteri di equità e giustizia che la Corte riterrà applicabili;
- condannare infine la al risarcimento ON del danno patrimoniale da perdita dell'apporto reddituale del defunto alla propria famiglia in favore di , e secondo quanto dedotto Parte_1 Parte_2 Parte_3 in narrativa ovvero secondo i criteri di equità e giustizia che la Corte riterrà applicabili;
- il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge dal dì del dovuto al saldo.
In subordine: - nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento tecnico scientifico delle labili possibilità di sopravvivenza di condannare la Persona_1 [...]
al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di chance in ON favore degli eredi di , e secondo i Parte_1 Parte_2 Parte_3
criteri di equità e giustizia che la Corte riterrà applicabili;
- il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso: - con rimborso di spese, onorari e accessori del doppio grado di giudizio;
- con richiesta di acquisizione del fascicolo dell'ATP, R.G. n. 1109/2019 Tribunale di Benevento e del fascicolo di primo grado, R.G. 4408/2020 Tribunale di Benevento”.
2.1. Ha resistito al gravame la ON
, la quale con comparsa di costituzione con istanza di integrazione del
[...] contradittorio ed appello incidentale ha chiesto: 1) in via preliminare l'integrazione del contradittorio nei confronti della società 2) nel merito rigettare l'appello ex Controparte_2 adverso proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) sempre in via principale riformare l'ordinanza n.2623/2020 resa dal Tribunale di Benevento, nella parte in cui ha ritenuto che vi fosse l'omissione del personale infermieristico nella notte tra il 2 ed il 3 marzo 2012, dichiarando che non c'è stato nessun inadempimento da parte del suddetto personale;
4) nella denegata ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale dei motivi di appello proposti da parte appellante rigettare le domande ex adverso proposte in quanto prive di fondamento;
5) sempre nella denegata ipotesi in cui venisse accolto l'appello e le domande avverse proposte nei confronti della appellata, condannare la CP_1 [...]
in forza della polizza n. 333618802 a mantenere indenne la da CP_2 CP_1 qualsiasi esborso che la stessa fosse eventualmente chiamata ad eseguire, nei confronti degli attuali appellanti, compresa la refusione di tutte le spese;
6) in via istruttoria nella denegata ipotesi che venisse accolto il gravame avverso proposto, disporsi il rinnovo della C.T.U. medico-legale espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo svoltosi dinnanzi al Tribunale di Benevento;
7) il tutto con vittoria delle spese e compensi in relazione al doppio grado del giudizio.
2.2. E' stato integrato il contraddittorio nei confronti di che, in data Controparte_2
01.10.2024, si è costituita in giudizio chiedendo di rigettare l'appello principale e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia, di limitare la manleva tenendo conto della franchigia frontale di € 300.000,00 e dei limiti dei massimali;
vinte le spese del doppio grado.
2.3. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
2.4. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza pubblicata il 27.2.2025 in esito all'udienza del 26.2.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla tempestività dell'impugnazione. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) l'ordinanza impugnata è stata depositata in data 17.10.2022; b) non è stata notificata ed è stata comunicata in pari data;
c) l'atto d'appello è stato notificato con pec del 16.11.2022.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 702 quater cpc, di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
Appello Principale
Passando al merito, va esaminato prioritariamente l'appello principale.
Lo stesso è fondato per quanto di ragione.
Va, in primo luogo, disatteso il primo motivo di gravame con cui si contesta la qualificazione della domanda per aver il tribunale ricondotto l'iniziativa risarcitoria degli appellanti nell'alveo della responsabilità sanitaria per perdita di chance a fronte di plurime domande avanzate da essi appellanti in primo grado iure proprio, sub specie di danno da perdita parentale e di danno patrimoniale.
La critica non è fondata in quanto non si confronta con il contenuto complessivo della decisione.
Invero, il primo giudice, non si è limitato ad esaminare e respingere la domanda risarcitoria iure hereditatis del danno da perdita di chance di sopravvivenza del de cuius- effettivamente in tali termini proposta dalla (cfr. pag. 24 del ricorso ex art. 702 bis in Pt_1 promo grado) e dagli intervenuti e – ma ha mostrato di Parte_2 Parte_3
esaminare anche le altre poste risarcitorie avanzate dagli appellanti in primo grado iure proprio- sub specie di danno da perdita parentale e danno patrimoniale- laddove si è occupato di verificare, negandolo, il nesso causale tra il decesso del paziente e l'omissione colposa del personale infermieristico, pervenendo al risultato di respingere in toto la domanda risarcitoria avanzata da moglie e figli.
In materia di responsabilità sanitaria, giova, al riguardo, osservare che, secondo gli insegnamenti, anche recenti, della Suprema Corte, in caso di azione risarcitoria per responsabilità sanitaria per il decesso del paziente, il danno da perdita di chance (di maggiore sopravvivenza) è configurabile e, quindi, risarcibile, se provato, a condizione che sia attestata la definitiva esclusione del nesso di causalità tra il comportamento negligente del sanitario e il decesso del paziente (cfr. Cass. ordinanza 2861/2025; per la disamina dei danni risarcibili in caso di decesso del paziente v. Cass. sentenza n. 21415/2024). Ciò in quanto la chance rappresenta l'incertezza del risultato ( quello di una maggiore sopravvivenza o di una migliore qualità della vita effettivamente vissuta) la cui perdita, ossia il danno, è il riflesso di una insuperabile incertezza delle conseguenze quoad vitam dell'errore e/o omissione medico/sanitaria; sicché, se la morte è intervenuta con riferimento alla patologia riguardo alla quale si discute dell'errore medico, l'incertezza eventistica ( chance di sopravvivenza) è smentita in radice dall'exitus.
Sulla base di tali formanti, deve ritenersi che il primo giudice, sebbene abbia invertito l'ordine logico-giuridico da seguire nel verificare il nesso di causalità tra decesso del paziente e il comportamento omissivo del personale infermieristico nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2012- occupandosi prima di esaminare la domanda sub specie di perdita di chance ( che ha respinto, ritenendo non sussistere alcun margine di apprezzabilità, serietà e consistenza di sopravvivenza del paziente per il degrado delle condizioni cliniche in cui versava;
cfr. pag. 17 sentenza impugnata) per poi indagare, negandolo, il nesso eziologico tra decesso e condotta dei sanitari (cfr. pag. 18 decisione impugnata)- non ha affatto inteso qualificare l'intera iniziativa giudiziaria degli appellanti in termini di risarcimento per perdita di chance, ma, nell'escludere che la causa del decesso di potesse Persona_1
considerarsi la desaturazione ( che è la patologia per la quale è stata accertata l'omissione del personale infermieristico), ha respinto tutte le domande risarcitorie e, quindi, anche quelle iure proprio da perdita del rapporto parentale e danno patrimoniale, presupponenti- queste, a differenza del danno da perdita di chance- il positivo accertamento del nesso di causalità tra omissione dei sanitari e decesso.
Non si riscontra, pertanto, alcun errore di qualificazione nei termini prospettati dagli appellanti con il primo motivo che va, pertanto, disatteso.
Sono, invece, fondate, per quanto di ragione, le doglianze svolte dagli appellanti con il secondo e terzo motivo che, per stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente, in quanto volti a sostenere la fondatezza della domanda di risarcimento danni, iure proprio, da perdita parentale e da perdita economica, e iure hereditatis , per danno catastrofale, graduata in appello come domanda principale, rispetto a quella, indicata come subordinata, iure successionis di danno da perdita di chance di sopravvivenza del de cuius.
In particolare, con il secondo motivo, i deducenti lamentano che il tribunale avrebbe ingiustificatamente disatteso le conclusioni del CT Dott. il quale, con Persona_2 riferimento alla causa di morte del paziente, aveva identificato come causa più probabile del decesso un problema di desaturazione, affermando, inoltre, che se il personale infermieristico avesse riscontrato il sistema di allarme proveniente dalla stanza del paziente ciò avrebbe permesso di salvare, con probabilità vicino alla certezza, la vita dello stesso.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano la non corretta applicazione del principio del
“più probabile che non” per aver il primo giudice affermato che la causa della morte di non era stata accertata e che non poteva escludersi che si fosse verificata non Persona_1 per desaturazione ma per altra causa, non avendo considerato, invece, che l'indagine sulla causalità civilistica andava condotta secondo il criterio della “preponderanza dell'evidenza” in forza del quale poteva essere affermata l'esistenza del nesso causale anche soltanto sulla base di una prova che lo rendeva probabile, a nulla rilevando che detta prova non fosse idonea a garantire la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, come necessario in sede di accertamento della responsabilità penale. Sicché, sulla base delle prove disponibili, segnatamente gli esiti della CT e il decorso clinico del paziente, era da ritenersi assolutamente più probabile che il Signor fosse deceduto a seguito di una Per_1
desaturazione, conseguente alla presenza di secrezioni bronchiali ostruenti, rispetto ad altre possibili cause/concause, e che il tempestivo intervento del personale infermieristico avrebbe potuto evitare l'exitus con alto grado di probabilità.
Entrambe le ragioni meritano condivisione.
Invero, il tribunale, dopo aver condivisibilmente recepito le conclusioni del CT dott.
[...]
nel ritenere raggiunta la prova presuntiva ex art. 2727 c.c. della condotta omissiva Per_2 del personale infermieristico nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2012, consistita nel non essere intervenuto tempestivamente a seguito dell'attivazione dell'allarme del sistema di monitoraggio del paziente ha, poi, erroneamente disatteso il giudizio peritale Persona_1 quanto all'accertamento della causa del decesso che l'ausiliario, in risposta al quarto punto del quesito postogli in sede di ATP ( accertare se sussiste relazione eziologica tra il decesso del paziente e la condotta -commissiva o omissiva- dei sanitari, specificando, in caso di condotta omissiva, se, ipotizzando la condotta doverosa, l'evento morte non si sarebbe verificato), ha ricondotto alla “condotta omissiva per negligenza dei sanitari di turno addetti alla sorveglianza del sistema di monitoraggio che, nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2012, non diedero riscontro all'allarme attivato dal sistema di monitoraggio dei parametri vitali a cui era collegato il paziente, con alto grado di probabilità, non si sarebbe verificato se, invece, fosse stata sostituita dal comportamento atteso ( cioè se i sanitari di turno, quelli specificamente responsabili della rilevazione dell'allarme) riscontrando doverosamente l'allarme del sistema di monitoraggio, fossero immediatamente intervenuti a soccorrere il paziente)” (cfr. pag. 27-29 CT ). Per_2
Il ragionamento seguito dal primo giudice per discostarsi dagli esiti della CT circa il nesso di causalità è frutto di una errata applicazione al caso in esame del principio del “più probabile che non”, che invece è alla base dell'indagine peritale, e risulta ispirato piuttosto al criterio di verifica della responsabilità penale fondato sull'accertamento “oltre ogni ragionevole dubbio”, che è alla base dell'archiviazione in sede penale del procedimento a carico del personale infermieristico, oltre che dei medici che ebbero in cura Persona_1
(esenti anche da responsabilità civile per come accertato nella gravata sentenza sul punto non impugnata).
Invero, il tribunale nell'opinare che, in ragione delle patologie da cui era affetto Per_1
non potesse escludersi che la causa della sua morte, invece che dipendere da un
[...]
episodio di desaturazione- come ritenuto dal CT dott. , nonché dal consulente Per_2 della Procura prof. (cfr. pagg. 28-35 relazione depositata il 30.10.2015 nel Per_4
procedimento n. 1368/2012/21 RGNR Procura della Repubblica presso il tribunale di
Benevento; in fascicolo primo grado appellanti)- potesse avere altra causa- quale ictus celebrale-infarto del miocardio- embolia polmonare o grave aritmia cardiaca- ha mostrato di ragionare in termini di certezza della causa della morte e non di preponderanza dell'evidenza e assegnato, altresì, rilievo dirimente alle pregresse condizioni del paziente, anche in assenza di incidenza causale sull'iter eventistico, negata sia dal dott. che- Per_2 in sede penale- dal prof. ( i quali hanno escluso fattori causali alternativi,, anteriori, Per_4 concorrenti o successivi idonei ad interrompere il nesso causale tra condotta omissiva ed evento morte).
Si tratta di una conclusione del tribunale che non trova alcun riscontro medico-legale e che, come detto, disattende il criterio del “più probabile che non” che invece ha condotto il CT ad assegnare preponderanza, quale motivo del decesso di alla desaturazione Persona_1
non tempestivamente risolta per negligenza del personale infermieristico. Ciò sulla base dell'attenta verifica della storia clinica del paziente da cui emerge che tra le numerose affezioni morbose di cui lo stesso soffriva da tempo, nel periodo in cui era sopraggiunta la morte, prevaleva la compromissione della funzione respiratoria e che nei giorni precedenti il decesso si erano verificati altri episodi di desaturazione di ossigeno, risolti positivamente grazie all'intervento tempestivo del personale infermieristico e dei medici.
Anche il prof. - la cui relazione il tribunale ha richiamato per affermare che non Per_4
potessero escludersi altre cause di morte- ha chiaramente sostenuto che “una acutissima insufficienza respiratoria con conseguente arresto cardio-circolatorio appare la causa più probabile del decesso” (cfr. pag. 29 relazione del 30.10.2015).
Peraltro, la rilevanza causale in via ipotetica attribuita dal primo giudice alle altre patologie da cui era affetto si pone in contrasto con il principio di legittimità secondo Persona_1
cui in tema di responsabilità civile, in applicazione della cosiddetta "thin skull rule", l'autore del comportamento imputabile risponde per intero di tutte le conseguenze scaturenti dalla sua condotta secondo normalità, non potendo operarsi una riduzione proporzionale o un'esclusione della responsabilità in ragione della particolare condizione in cui versa il danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello, che aveva escluso il nesso causale tra un tamponamento e l'infarto miocardico sofferto dall'attore, considerato un evento eccezionale da attribuirsi unicamente ai preesistenti fattori di rischio del danneggiato e non riconducibile, in base ad una valutazione svolta secondo l'id quod plerumque accidit, a sinistri del tipo di quello occorso) ( cfr Cass. Ordinanza n. 17179 del 26/06/2025).
Alla luce delle considerazioni che precedono ritiene questa Corte, in applicazione della regola del “più probabile che non”, che la morte di sia dipesa dalla patologia Persona_1
(insufficienza respiratoria da desaturazione di ossigeno) rispetto alla quale è stato accertato il comportamento negligente omissivo del personale infermieristico nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2012 nei termini sopra esposti, così da poter attribuire il decesso a responsabilità di detto personale, di cui risponde la a titolo contrattuale nei ON
confronti del paziente e a titolo extracontrattuale per i danni iure proprio subiti dagli stretti congiunti (secondo i principi riportati alle pagg.
9-11 della gravata sentenza, qui da intendersi richiamata;
in tal senso v. anche Cass. Ordinanza n. 4644 del 21/02/2025).
All'accertamento positivo del nesso di causalità tra decesso di e condotta Persona_5
colposa omissiva del personale infermieristico consegue l'assorbimento del quarto motivo di appello afferente la domanda subordinata di risarcimento iure hereditatis del danno da perdita di chance di sopravvivenza, stante l'incompatibilità logica, prima ancora che giuridica, tra il risarcimento fondato sull'accertata responsabilità dei sanitari per la morte del paziente e il risarcimento da perdita di chance, per le ragioni sopra già esposte richiamando l'interpretazione nomofilattica in materia.
Danni risarcibili.
Occorre, a questo punto, procedere alla disamina dei danni risarcibili, se e in quanto provati.
Si è già detto che in via principale gli appellanti hanno reclamato in questo grado: iure proprio il danno da perdita parentale e il danno patrimoniale;
iure hereditatis il danno catastrofale.
Partendo da quest'ultima voce, che ristora il pregiudizio non patrimoniale da lucida agonia, ossia il pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza morale provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, si rammenta che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, esso prescinde dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale tra evento e morte ( che invece rileva per il riconoscimento del danno biologico terminale) e richiede, invece, la prova della condizione di lucidità e di coscienza della vittima nel periodo intercorrente tra il sinistro e il decesso (v. ex plurimis Cass. Sentenza n. 7923 del
23/03/2024).
Nella specie, emerge dalle relazioni consulenziali in atti (CT del dott. ; perizia del Per_2 prof. che durante il ricovero presso la struttura sanitaria di causa, Per_4 Persona_1 versava in uno stato di totale inconsapevolezza del suo stato di salute tanto che erano stati registrati nel suo diario clinico frequenti episodi in cui il predetto aveva rimosso saturimetro, occhialini e maschera per ossigenoterapia, mettendo a rischio la propria sopravvivenza. Inoltre, si trova anche affermato che il paziente era affetto da rilevanti deficit cognitivi e conseguente totale inconsapevolezza del suo stato di salute.
Tale cronica condizione di semi incoscienza del de cuius induce a ritenere, diversamente da quanto opinato dal CT , che egli non abbia lucidamente percepito l'approssimarsi Per_2 della morte nel tempo intercorso tra l'insorgere della crisi respiratoria e l'exitus.
Va, pertanto, respinta, per insufficienza probatoria, la domanda iure hereditatis di risarcimento del danno catastrofale.
Del tutto indimostrata è anche la domanda iure proprio di risarcimento del danno patrimoniale, non essendo dedotto né provato quale fosse la fonte di reddito prodotta dal de cuius venuta meno per effetto del decesso, tanto più che dalla storia clinica del predetto emerge che da lungo tempo soffriva di importanti patologie, difficilmente compatibili con l'attività lavorativa, di cui peraltro non vi è alcuna menzione in atti. Manca, in ogni caso, qualunque prova documentale del reddito percepito dal de cuius e della sua esclusiva contribuzione al sostentamento familiare come dedotto dagli appellanti.
Invece, è da riconoscersi il risarcimento del danno da perdita parentale, posto che dalla documentazione versata in atti (stato di famiglia) risulta che gli appellanti sono gli stretti congiunti (moglie e figli) conviventi con il de cuius, situazione che induce a ritenere la sussistenza, in via presuntiva, di una stabile relazione affettiva, di consuetudine di vita e di abitudini tra di essi.
Per la liquidazione, da operarsi in via equitativa, vanno applicati i criteri della tabella approntata dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano nell'edizione del 2024, in luogo delle tabelle del tribunale di Roma , invocate dagli appellanti, posto che la Suprema Corte, a partire dall'edizione del 2022, ha validato quelle meneghine “in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta” (cfr. Cass. Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022).
Ciò posto, considerando l'età della vittima primaria (anni 53), quella degli appellanti, stretti congiunti (coniuge: anni 52; il figlio : anni 25; il figlio anni Parte_3 Parte_2
20), il rapporto di convivenza, la presenza di altri familiari della vittima primaria (la madre del de cuius e i suoi germani, già parti del giudizio di primo grado), si perviene ai seguenti importi:
per : Parte_1
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 67
importo del risarcimento: € 262.037,00
per : Parte_2
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 26
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 75
importo del risarcimento: € 293.325,00
per : Parte_3 Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 24
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 73
importo del risarcimento: € 285.503,00.
Si tratta di importi liquidati all'attualità, per tale ragione superiori a quelli indicati nell'atto di appello, senza che possa ravvisarsi ultra-petizione sul punto, dovendo adottarsi le tabelle vigenti al tempo della decisione.
Sulle somme sopra liquidate vanno riconosciuti gli interessi legali, da calcolarsi sugli importi devalutati alla data dell'evento (3.12.2012) e annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT, fino alla presente decisione e gli ulteriori dalla data della decisione al saldo.
In conclusione, l'appello principale va accolto nei termini sopra spiegati.
Appello incidentale.
Con il primo ed unico motivo, la contesta l'iter motivazione ON con cui il tribunale, nel rigettare la domanda risarcitoria avanzata dagli attuali appellanti, ha comunque ritenuto provata la condotta colposa omissiva del personale infermieristico della struttura sanitaria, consistente nel mancato riscontro al sistema di allarme sonoro proveniente dalla stanza del paziente nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2012. Parte appellante ha evidenziato che tale conclusione sarebbe in contrasto con le risultanze scaturite dal procedimento penale rg.1368/2012/21.
La doglianza è inammissibile e, in ogni caso, è superata dall'accoglimento dell'appello principale.
Inammissibile in rito in quanto la non risulta soccombente in primo grado e, CP_1 dunque, difetta di interesse ad impugnare la decisione al solo fine di vedere modificata la motivazione, che alcun risultato più utile apporterebbe alla sua posizione di parte totalmente vittoriosa in primo grado.
Tuttavia, la critica può essere presa in esame come argomentazione difensiva volta al rigetto dell'appello principale. A tal fine, per quanto sopra argomentato in punto di nesso di causalità, la tesi della va del tutto disattesa, in quanto l'esclusione della CP_1
responsabilità del personale infermieristico viene fondata esclusivamente sull'attività di indagine penale, segnatamente le dichiarazioni delle persone informate dei fatti, che non hanno trovato ingresso nel presente giudizio civile per essere sottoposte al vaglio probatorio nel contraddittorio tra le parti. Inoltre, l'archiviazione del procedimento penale non è rilevante per escludere la responsabilità civile degli infermieri di turno, diverse essendo le regole di giudizio per l'accertamento del nesso di causalità civile rispetto alla responsabilità penale come sopra già ricordato.
Domanda di manleva.
Va, invece, presa in considerazione la domanda di manleva ribadita dalla nei CP_1 confronti della . Controparte_2
Tale domanda risulta già tempestivamente avanzata in primo grado e riproposta in questo grado.
Essa è fondata e va accolta, risultando vigente la polizza assicurativa al momento della denuncia del sinistro da parte dei danneggiati (cfr. polizza e richieste di risarcimento prodotte nel fascicolo di primo grado degli appellanti), ma opera con la franchigia di €
300.000,00 a carico dell'assicurato, prevista nelle condizioni contrattuali ed invocata dalla
. Controparte_2
Ne consegue che degli importi liquidati in favore degli appellanti la va Controparte_2 condannata a tenere indenne la al netto della franchigia di €300.000,00 che CP_1
resta a carico dell'assicurata.
Spese del giudizio.
La riforma, sebbene parziale della decisione, comporta una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado, stante l'effetto espansivo interno di detta pronuncia modificativa. A tal fine dovendosi considerare l'esito complessivo della controversia, che ha visto solo in parte accolte le richieste risarcitorie degli appellanti, ricorrono le condizioni per una compensazione per metà delle spese del doppio grado, che, per la restante metà, vanno poste a carico della la relativa liquidazione viene eseguita in ON dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014
n. 55 e succ. modif. , tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 260.001,00 ad €
520.000,00 ) e dell'attività difensiva svolta ( tutte le fasi in primo grado;
in appello esclusa la fase istruttoria).
Quanto alla posizione della , va considerato che la statuizione di Controparte_2 compensazione delle spese del primo grado nei rapporti con parte attrice ( che l'aveva evocata in giudizio) non è stata appellata e quindi è passata in giudicato.
In appello, la chiamata della compagnia assicurativa è stata effettuata ad istanza della ai fini della manleva, nei cui rapporti appare equo compensare le spese del CP_1 presente grado, in difetto di una situazione di sostanziale soccombenza.
Infine, si dà atto che ricorrono le condizioni, stante l'inammissibilità dell'appello incidentale, per l'applicazione a carico della dell'art. 13 comma 1 quater DPR CP_1
115 del 2002
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , e e su quello Parte_1 Parte_2 Parte_3 incidentale formulato dalla così provvede: ON
1- Accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie la domanda di risarcimenti danni da perdita parentale avanzata iure proprio dagli appellanti e condanna la
[...]
, in persona del legale ON7 rappresentante p.t, al pagamento dei seguenti importi: in favor di
[...]
€ 262.037,00; in favore di € 293.325,00; in favore di Parte_1 Parte_2
€ 285.503,00; il tutto oltre interessi legali calcolati come in Parte_3 motivazione;
2- Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3- Compensa per metà le spese del doppio grado e condanna la
[...]
, al pagamento, in ON7
favore degli appellanti, della restante metà che liquida: per il primo grado in €
303,00 per spese vive ed € 11.228,00 per compensi di avvocato;
per il secondo grado € 388,00 per spese vive ed € 7119,50 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4- Pone definitivamente a carico della ON7
le spese della CT svolta nel procedimento di ATP,
[...] come liquidata con separato decreto;
5- Condanna la a tenere indenne e manlevare la Controparte_2 [...]
da quanto dalla stessa ON7
corrisposto in esecuzione dei capi 1, 3 e 4 che precedono, al netto della franchigia di € 300.000, che resta a carico della CP_1
6- Compensa le spese del presente grado tra la
[...]
e la;
ON8 Controparte_2
7- Conferma, nel resto, l'ordinanza gravata;
8- Dà atto che, stante l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale, ricorrono le condizioni per l'applicazione a carico della
[...]
dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del ON8
2002.
Così deciso in Napoli, li 23 luglio 2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello