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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/02/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 28.2.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 64 del ruolo generale del lavoro 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Maraio presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Silvio Baratta n. 11;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 7.1.2025 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020240005097229000
notificatole il 27.11.2024 con il quale l' le intimava il pagamento della CP_1
complessiva somma di € 2.586,26 a titolo di omesso versamento di contributi
IVS fissi/percentuale sul minimale relativi al periodo dal 3/2023 al 6/2023.
Contestava la fondatezza delle pretese creditorie eccependo l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione Commercianti atteso che la CP_1
società di cui è socia di capitali e amministratrice unica avrebbe ad Parte_2
oggetto sociale esclusivamente l'attività di locazione dell'unico immobile di proprietà e ella si sarebbe occupata soltanto della riscossione dei relativi canoni di locazione.
Chiedeva, quindi che, in via cautelare, fosse sospesa la provvisoria esecutorietà dell'avviso di addebito e, nel merito, che lo stesso fosse annullato con rivalsa delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo proposto oltre i termini di legge e l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto per le Pt_1
ragioni che si vengono qui ad indicare.
Anzitutto, infondata è l'eccezione di controparte sull'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo proposto oltre i termini di legge atteso che tra la data di notifica dell'avviso di addebito (27.11.2024 come documentato dalla stessa parte resistente) e quella di deposito del ricorso introduttivo del giudizio de quo
(7.1.2025 come risulta dal sistema telematico) sono decorsi - eccettuato l'ultimo giorno utile ricadente nella festività del 6 gennaio e, quindi, da non tenersi conto - esattamente 40 giorni. Essendo stato rispettato il termine massimo dei 40 giorni, ben possono essere vagliate, allora, le doglianze attinenti al merito della pretesa contributiva fatte valere dalla ricorrente.
Oggetto del presente procedimento è l'omesso versamento da parte della dei contributi I.V.S. fissi a percentuale sul reddito eccedenti il Pt_1
minimale dovuti alla “Gestione Commercianti” relativamente al periodo 3/2023
al 6/2023.
La contesta l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione Pt_1
Commercianti atteso che la società ” di cui ella sarebbe socia CP_1 Parte_2
di capitali e amministratrice unica, avrebbe ad oggetto sociale esclusivamente l'attività di locazione dell'unico immobile di proprietà e ella si sarebbe occupata soltanto della riscossione dei relativi canoni di locazione. Chiarito ciò, preliminarmente occorre rilevare che le opposizioni ad avviso di addebito configurano delle domande di accertamento negativo del credito;
pertanto, è onere dell'intimante opposto che riveste la posizione di attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie è onere dell fornire la prova della sussistenza dei CP_1
presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento agli anni in questione, di iscrizione nella gestione commercianti.
Al riguardo è utile richiamare la disciplina che regola la assicurazione presso la gestione commercianti.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni,
sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado,
ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata,
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Ciò premesso, si rileva che l , ai fini di provare la sussistenza dell'obbligo CP_1
di iscrizione e di contribuzione alla gestione commercianti in capo alla avrebbe dovuto offrire elementi probatori circa l'abitualità e Pt_1
prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l.662/1996 dell'odierna ricorrente.
Sull'argomento "occorre considerare che è necessario l'accertamento della
partecipazione personale del soggetto al lavoro aziendale con carattere di
abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi,
intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività
operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa" [così, ex plurimis, Cass. 9
febbraio 2016 n. 2568, secondo la quale "La verifica della sussistenza di
requisiti di legge deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso,
indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi
dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n.5763; Cass. 6
novembre 2009, n. 23600) venga compiutamente assolto"].
Ad avviso di questo giudicante, nel caso di specie, l non ha assolto a tale CP_1
onere.
Invero, l non ha provato lo svolgimento in concreto, da parte della società CP_1
“ , di attività di natura commerciale travalicanti la mera concessione Parte_2
in godimento dei propri beni e la riscossione dei relativi canoni, limitandosi a richiamare sul punto la mera attività indicata nell'oggetto sociale.
E invero, sul punto, di recente si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 24153 del 27.9.2019, la quale ha chiarito che: “L'attività di riscossione di
canoni di locazione, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi
né ad atti di compravendita o di costruzione, non esorbita dalla semplice
gestione degli immobili concessi in locazione e, pertanto, non configura
esercizio di attività commerciale ai fini dell'iscrizione nella gestione
commercianti. Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione
commercianti è, infatti, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 1, comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160,
art. 29, comma 1) lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, non
rilevando, di per sé, il contenuto dell'oggetto sociale”.
Difetta, quindi, lo svolgimento di attività di natura commerciale da parte della società della quale l'opponente è socia e amministratrice unica. A ciò si aggiunga, in ogni caso, che difetta, altresì, la prova dell'ulteriore requisito richiesto per l'iscrizione d'ufficio alla gestione Commercianti cioè la partecipazione della all'attività aziendale in modo continuativo e Pt_1
prevalente. Per l'invero non ha neppure chiesto la prova testimoniale.
Il ricorso non può che essere, allora, accolto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di contenzioso (nel caso di specie causa previdenziale) e al valore della causa (nel caso di specie €
2.586,26). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre, la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi n. 64 del ruolo generale lavoro 2025, promosso da nei confronti dell , in persona del legale rapp. p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 40020240005097229000;
2) condanna l' al pagamento in favore della delle spese del CP_1 Pt_1
giudizio che liquida in complessivi € 886,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 28.2.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 28.2.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 64 del ruolo generale del lavoro 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Maraio presso Parte_1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Silvio Baratta n. 11;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 7.1.2025 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020240005097229000
notificatole il 27.11.2024 con il quale l' le intimava il pagamento della CP_1
complessiva somma di € 2.586,26 a titolo di omesso versamento di contributi
IVS fissi/percentuale sul minimale relativi al periodo dal 3/2023 al 6/2023.
Contestava la fondatezza delle pretese creditorie eccependo l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione Commercianti atteso che la CP_1
società di cui è socia di capitali e amministratrice unica avrebbe ad Parte_2
oggetto sociale esclusivamente l'attività di locazione dell'unico immobile di proprietà e ella si sarebbe occupata soltanto della riscossione dei relativi canoni di locazione.
Chiedeva, quindi che, in via cautelare, fosse sospesa la provvisoria esecutorietà dell'avviso di addebito e, nel merito, che lo stesso fosse annullato con rivalsa delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo proposto oltre i termini di legge e l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto per le Pt_1
ragioni che si vengono qui ad indicare.
Anzitutto, infondata è l'eccezione di controparte sull'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo proposto oltre i termini di legge atteso che tra la data di notifica dell'avviso di addebito (27.11.2024 come documentato dalla stessa parte resistente) e quella di deposito del ricorso introduttivo del giudizio de quo
(7.1.2025 come risulta dal sistema telematico) sono decorsi - eccettuato l'ultimo giorno utile ricadente nella festività del 6 gennaio e, quindi, da non tenersi conto - esattamente 40 giorni. Essendo stato rispettato il termine massimo dei 40 giorni, ben possono essere vagliate, allora, le doglianze attinenti al merito della pretesa contributiva fatte valere dalla ricorrente.
Oggetto del presente procedimento è l'omesso versamento da parte della dei contributi I.V.S. fissi a percentuale sul reddito eccedenti il Pt_1
minimale dovuti alla “Gestione Commercianti” relativamente al periodo 3/2023
al 6/2023.
La contesta l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione Pt_1
Commercianti atteso che la società ” di cui ella sarebbe socia CP_1 Parte_2
di capitali e amministratrice unica, avrebbe ad oggetto sociale esclusivamente l'attività di locazione dell'unico immobile di proprietà e ella si sarebbe occupata soltanto della riscossione dei relativi canoni di locazione. Chiarito ciò, preliminarmente occorre rilevare che le opposizioni ad avviso di addebito configurano delle domande di accertamento negativo del credito;
pertanto, è onere dell'intimante opposto che riveste la posizione di attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie è onere dell fornire la prova della sussistenza dei CP_1
presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento agli anni in questione, di iscrizione nella gestione commercianti.
Al riguardo è utile richiamare la disciplina che regola la assicurazione presso la gestione commercianti.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni,
sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado,
ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata,
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Ciò premesso, si rileva che l , ai fini di provare la sussistenza dell'obbligo CP_1
di iscrizione e di contribuzione alla gestione commercianti in capo alla avrebbe dovuto offrire elementi probatori circa l'abitualità e Pt_1
prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l.662/1996 dell'odierna ricorrente.
Sull'argomento "occorre considerare che è necessario l'accertamento della
partecipazione personale del soggetto al lavoro aziendale con carattere di
abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi,
intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività
operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa" [così, ex plurimis, Cass. 9
febbraio 2016 n. 2568, secondo la quale "La verifica della sussistenza di
requisiti di legge deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso,
indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi
dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n.5763; Cass. 6
novembre 2009, n. 23600) venga compiutamente assolto"].
Ad avviso di questo giudicante, nel caso di specie, l non ha assolto a tale CP_1
onere.
Invero, l non ha provato lo svolgimento in concreto, da parte della società CP_1
“ , di attività di natura commerciale travalicanti la mera concessione Parte_2
in godimento dei propri beni e la riscossione dei relativi canoni, limitandosi a richiamare sul punto la mera attività indicata nell'oggetto sociale.
E invero, sul punto, di recente si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 24153 del 27.9.2019, la quale ha chiarito che: “L'attività di riscossione di
canoni di locazione, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi
né ad atti di compravendita o di costruzione, non esorbita dalla semplice
gestione degli immobili concessi in locazione e, pertanto, non configura
esercizio di attività commerciale ai fini dell'iscrizione nella gestione
commercianti. Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione
commercianti è, infatti, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 1, comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160,
art. 29, comma 1) lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, non
rilevando, di per sé, il contenuto dell'oggetto sociale”.
Difetta, quindi, lo svolgimento di attività di natura commerciale da parte della società della quale l'opponente è socia e amministratrice unica. A ciò si aggiunga, in ogni caso, che difetta, altresì, la prova dell'ulteriore requisito richiesto per l'iscrizione d'ufficio alla gestione Commercianti cioè la partecipazione della all'attività aziendale in modo continuativo e Pt_1
prevalente. Per l'invero non ha neppure chiesto la prova testimoniale.
Il ricorso non può che essere, allora, accolto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di contenzioso (nel caso di specie causa previdenziale) e al valore della causa (nel caso di specie €
2.586,26). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre, la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi n. 64 del ruolo generale lavoro 2025, promosso da nei confronti dell , in persona del legale rapp. p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 40020240005097229000;
2) condanna l' al pagamento in favore della delle spese del CP_1 Pt_1
giudizio che liquida in complessivi € 886,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 28.2.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro