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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg15864 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15864 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. SPARANESE PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. AURICCHIO MARTINA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e scioglimento del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. depositato il 17/09/2024 le parti, e , Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro
1 contratto in Napoli il 06.03.2003 una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Le parti premettevano: che dalla loro unione non erano nati figli, che tra loro era intervenuta separazione in forza della sentenza emessa in data 24.01.2025; che nei patti della separazione erano state previste le seguenti condizioni:
“2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Napoli (NA), alla via S.
VA de HA n.37 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a;
Controparte_1
3) Il sig. si impegna a corrispondere, a titolo di Parte_1
mantenimento, la somma di €.200,00 mensili, in favore della moglie. Tale somma sarà versata entro il giorno 30 di ogni mese e rivalutata annualmente, secondo gli indici ISTAT.”
Pertanto, pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Le parti, pertanto, all'udienza cartolare del 06/11/2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile con l'unica modifica in ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra , in particolare le parti chiedevano: CP_1
1) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Napoli (NA), alla via S. VA de HA n.37 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a
; Controparte_1
2) Con riferimento, tuttavia, al contributo economico a carico del sig. in Pt_1
favore della sig.ra le parti – di comune accordo – chiedono che l'Ill.mo CP_1
Giudice ne disponga la revoca, atteso il mutato assetto economico e l'autonomia reddituale ormai raggiunta da entrambi.”.
2 Raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che con giusta sentenza di separazione n° 296/2025 pubblicata in data 26/02/2025 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987
n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore in data
23.01.2025, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano esclusivamente la pronuncia divorzile alle condizioni di cui sopra ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis
51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il
06/03/2003 (atto n.10, parte I, ufficio 12, reg. Atti Matrimonio anno 2003);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
3 Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15864 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. SPARANESE PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. AURICCHIO MARTINA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e scioglimento del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. depositato il 17/09/2024 le parti, e , Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro
1 contratto in Napoli il 06.03.2003 una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Le parti premettevano: che dalla loro unione non erano nati figli, che tra loro era intervenuta separazione in forza della sentenza emessa in data 24.01.2025; che nei patti della separazione erano state previste le seguenti condizioni:
“2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Napoli (NA), alla via S.
VA de HA n.37 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a;
Controparte_1
3) Il sig. si impegna a corrispondere, a titolo di Parte_1
mantenimento, la somma di €.200,00 mensili, in favore della moglie. Tale somma sarà versata entro il giorno 30 di ogni mese e rivalutata annualmente, secondo gli indici ISTAT.”
Pertanto, pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Le parti, pertanto, all'udienza cartolare del 06/11/2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile con l'unica modifica in ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra , in particolare le parti chiedevano: CP_1
1) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Napoli (NA), alla via S. VA de HA n.37 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a
; Controparte_1
2) Con riferimento, tuttavia, al contributo economico a carico del sig. in Pt_1
favore della sig.ra le parti – di comune accordo – chiedono che l'Ill.mo CP_1
Giudice ne disponga la revoca, atteso il mutato assetto economico e l'autonomia reddituale ormai raggiunta da entrambi.”.
2 Raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che con giusta sentenza di separazione n° 296/2025 pubblicata in data 26/02/2025 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987
n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore in data
23.01.2025, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano esclusivamente la pronuncia divorzile alle condizioni di cui sopra ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis
51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il
06/03/2003 (atto n.10, parte I, ufficio 12, reg. Atti Matrimonio anno 2003);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
3 Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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