Art. 54.
Con l'entrata in vigore della presente legge le tasse, le sopratasse di ancoraggio ed i diritti equivalenti, pagati sotto l'imperio delle precedenti leggi continueranno ad essere validi fino alla loro scadenza.
Con l'entrata in vigore della presente legge le tasse, le sopratasse di ancoraggio ed i diritti equivalenti, pagati sotto l'imperio delle precedenti leggi continueranno ad essere validi fino alla loro scadenza.