Articolo 9 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 8Articolo 10
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13 luglio 1980
Art. 9. (Riserva di posti)

L'ottanta per cento dei posti che si renderanno disponibili nelle varie qualifiche funzionali, dopo l'inquadramento definitivo del personale nelle qualifiche, e' riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando.
Detti posti saranno conferiti mediante concorso interno nazionale in conformita' delle norme che saranno fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La presente norma si applica una sola volta e contemporaneamente al primo concorso pubblico.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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