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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/07/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3248/2021 R.G. avente ad oggetto: cessione di crediti e vertente
TRA
(partita iva n. rappresentata e difesa dall'avv. Nedo Parte_1 P.IVA_1
Corti (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._1
Lamezia Terme alla Piazza 5 Dicembre n. 1
Attrice
CONTRO
(partita iva , in persona del sindaco e legale rapp. Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Barbale (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Soverato alla Via Giordano Bruno n. 11
Convenuto
Conclusioni: come da note in sostituzione dell'udienza del 15.7.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice conveniva in giudizio il CP_1 per chiederne la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di € 82.270,3 per
[...] sorte capitale, nonché degli interessi di mora, maturati e maturandi, nella misura di cui all'art.5 del
D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, a decorrere dal giorno successivo alla relativa data di scadenza delle fatture ed ammontanti alla data del 21/9/2021 ad euro 10.227,9 oltre i successivi maturandi sino al saldo.
Intendendosi le suddette somme da maggiorarsi degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, entro e non oltre il limite fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7
1 marzo 1996, numero 108.
Nel caso di superamento del predetto limite, la loro misura era da intendersi pari al tasso soglia o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto introduttivo, oltre ad euro 8.800,00 quale risarcimento ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di invalidità del contratto, chiedeva la condanna dell'ente locale al pagamento di un'indennità a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. da determinarsi in relazione al vantaggio conseguito dallo stesso in ragione della somministrazione goduta, stimato nella misura di euro 82.270,30 per sorte capitale, nonché degli interessi di mora e di quelli anatocistici da calcolarsi come indicato innanzi.
Deduceva che la era cessionaria di crediti maturati da parte del Pt_1 Parte_1
Servizio elettrico nazionale Enel nei confronti del convenuto a corrispettivo inevaso di un CP_1 servizio di fornitura di energia elettrica e gas.
La stipula del contratto di cessione era avvenuta con atto notarile del 23/3/2020 ed aveva ad oggetto crediti indicati in dettaglio nell'allegato A della stipula ed era stato notificato al convenuto ente in data 3/6/2020.
Come specificato nell'art. 1 del contratto di cessione, erano ricompresi nell'oggetto negoziale tutti gli interessi maturati e maturandi, tutti gli accessori ed i privilegi, in ogni caso qualsivoglia diritto, eccezione processuale e sostanziale inerente i crediti.
Nello specifico, i suddetti crediti erano incorporati nelle fatture-bollette riportate tabellarmente nell'atto introduttivo, con specifica indicazione identificativa delle stesse, annessa data di scadenza e gli eventuali incassi intervenuti, nonché l'indicazione dell'imputazione operata dal creditore ai sensi dell'art. 1194 c.c., con evidenza del capitale e degli interessi moratori da pagare.
In dettaglio, la somma maturata alla data del 21/9/2021 per sorte capitale era di euro
82.270,3 e per interessi di mora di euro 10.227,90 oltre i successivi interessi di mora maturandi sino al saldo.
Il contratto di somministrazione a monte trovava la sua ragione giustificatrice in quanto l' era esercente il regime di Salvaguardia per la Regione Calabria, era stato quindi CP_2 selezionato come fornitore all'esito della gara svoltasi alle condizioni economiche stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), circostanza documentata da produzione in atti.
Nel caso di specie, la legge prevedeva che in assenza di scelta dell'operatore elettrico da parte dell'utente agli stessi fosse attribuita in automatico la fornitura del servizio di salvaguardia, le cui condizioni economiche e contrattuali erano regolate dall'Autorità e dall'Acquirente Unico.
2 Trattandosi di attivazione prevista ex lege, non era prevista la sottoscrizione di alcun contratto e la tariffazione del servizio era stabilita sulla base di modalità di calcolo definite per decreto dal
Ministro LL Sviluppo CO e delle disposizioni dell'ARERA, oltre ad essere visibile su internet.
Sulla somma recata nelle fatture si sarebbero dovuti calcolare gli interessi moratori dal giorno successivo alla data di scadenza ed ammontanti al 21/9/2021 ad euro 10.227,90, spettando altresì all'attrice il risarcimento di Euro 40,00 per fattura in forza dell'applicazione dell'art. 6
(rubricato “Risarcimento delle spese di recupero”) del D.lgs. 231/2002 a titolo di ristoro per le somme maturate e non corrisposte e nel caso di specie le fatture ammontano al numero di 220 e la somma spettante a titolo di risarcimento è pari ad € 8.800,00.
Nella denegata ipotesi in cui non avesse trovato accoglimento la domanda spiegata in via principale, l'ente convenuto avrebbe comunque dovuto ristorare il danno attoreo ai sensi dell'art. 2041 c.c. per essersi indebitamente arricchito in virtù della fornitura ricevuta, ipotesi che ricorrerebbe anche qualora il contratto dovesse essere considerato invalido.
Nella summenzionata eventualità, infatti, ricorrerebbero comunque i due elementi dell'indebito arricchimento ovvero l'arricchimento di un soggetto ed il contemporaneo depauperamento di un altro in assenza di causa giustificatrice.
Richiedeva pure gli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., da quantificarsi nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, come previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione.
In data 01.02.2022 si costituiva il che, in via preliminare e Controparte_1 pregiudiziale, sosteneva l'inefficacia e l'inopponibilità delle cessioni di credito operate da
[...]
in favore di per violazione dell'art. 69 comma 1 e 3 e art . 70 CP_3 Parte_1
R.D. n. 2440/1923 e art. 9 allegato E della legge n. 2248/1865, mentre nel merito ed in via principale chiedeva volersi accettare l'insussistenza di qualsivoglia credito vantato dall'attrice nei rispettivi confronti, con rigetto per inammissibilità della domanda spiegata in via subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c…
Nell'ipotesi di accoglimento parziale, insisteva nella rideterminazione delle somme oggetto di domanda con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite e degli accessori di legge.
Nello specifico i crediti vantati da parte attrice erano inopponibili al Controparte_1 in quanto il rapporto di fornitura e somministrazione di energia elettrica a monte era ancora in Co corso con la ., ragione per la quale a tale genere di cessione di crediti andava applicata la disciplina di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successivo R.D. 23 maggio 1924, n. 827, atteso che la pubblica amministrazione, era comprensiva degli enti pubblici che essa componevano.
3 Nel caso di specie, quindi, oltre ad esserci requisiti peculiari di forma scritta dell'atto di cessione, in deroga ai principi generali di libera cedibilità del credito, era previsto che l'amministrazione interessata dovesse espressamente accettare la cessione al fine di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata, evitando situazioni di scarsità di mezzi economici necessari all'adempimento. Nel caso de quo l'amministrazione comunale convenuta non aveva mai prestato il proprio assenso alla cessione dei crediti da a Controparte_3 Parte_1 di conseguenza la cessione era inefficace oltre a non esserle stata notificata nella forma di atto processuale.
Ferme restando le predette eccezioni di inefficacia ed inopponibilità delle cessioni dei crediti, nel merito la domanda era manifestamente infondata in quanto fondata su un elenco di formazione unilaterale che non consentiva di comprendere con esattezza a quali forniture si riferisse.
Ancora. Parte attrice non aveva prodotto le scritture contabili attestanti la registrazione del credito con certificazione notarile e di conseguenza la mera allegazione delle fatture non assolveva all'onere probatorio del credito in costanza di contestazione.
Dalla suddetta produzione documentale non poteva evincersi se i costi nella stessa riportati avessero rispettato i criteri propri del regime di salvaguardia, che dovevano conformarsi alle statuizioni di calcolo del decreto del Ministero LL Sviluppo CO .
Di conseguenza parte convenuta contestava gli importi applicati e l'erogazione stessa delle forniture a corrispettivo delle quali si vantiva il credito de quo.
Era altresì illegittima la pretesa al risarcimento delle spese di recupero ai sensi dell'art. 6
D.lgs 231/2002 in quanto nel caso di specie si versava in ipotesi di forniture non collegate ad un rapporto contrattuale di natura privatistica ma instaurato ope legis.
Tra l'altro la norma summenzionata prevedeva un ristoro forfettario di € 40,00 mentre parte attrice aveva arbitrariamente modificato tale importo per il numero di 220 fatture così' esigendo lo spropositato ed ingiustificato rimborso di €.8.800,00.
Non erano altresì dovuti gli interessi di mora non contemplati dalle condizioni economiche di fornitura , né dal TIV (documento di parte convenuta ) pretesa illegittima anche nello stabilire il dies a quo della decorrenza in quello successivo alla data di scadenza delle fatture considerato che, al contrario di quanto preteso, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo/2002 gli interessi moratori decorrono dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della fattura da parte del debitore.
Non erano infine dovuti gli interessi anatocistici, non spettando i presupponenti interessi moratori.
4 In merito alla domanda di indebito arricchimento spiegata in via subordinata si chiariva che la stessa difettava delle condizioni di legge ovvero del requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. oltre a non ricorrere la simultanea circostanza dell'arricchimento per il e del CP_1 depauperamento della parte attrice, in quanto la fruizione della fornitura non risultava dimostrata.
Istruita la causa, a seguito dell'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza del
19.06.2025, sostituita da note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata al 15.7.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e alla detta udienza decisa con la presente sentenza che era depositata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vagliando preliminarmente la questione relativa alla cessione di credito da contratto di somministrazione di energia elettrica da parte del Servizio Elettrico nazionale in favore di parte attrice, è necessario valutare a monte la validità della fonte negoziale dalla quale il credito è scaturito.
Occorre premettere che, in deroga al generale principio di libertà della forma del contratto, ai sensi del R.D. n. 2440/1923, tutti i contratti conclusi dalla P.A. devono essere stipulati in forma scritta, a pena di nullità ex art. 1418 c.c., salvo i casi in cui la legislazione ammetta una deroga a tale forma.
Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, la stipula dei contratti con la Pubblica
Amministrazione deve avvenire in forma scritta, a pena di nullità, con apposito documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica che abbia la qualità di rappresentante dell'ente, nonché esplicitando le caratteristiche della prestazione da rendere ed i criteri determinativi del compenso da corrispondere.
La suddetta rigorosità formale è funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere, trova applicazione ai fini non solo dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni (tra le altre, Cass. civ. sez. VI, 23/02/2022, n. 5996; Cons. stato sez. II,
30/06/2021, n. 4978).
Nel caso di specie il servizio de quo è stato erogato in regime di salvaguardia, per come disciplinato dall'art. 1 comma 4 del D.L. n. 73 del 2007 conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007, che deroga alla normativa generale con la previsione di un'instaurazione del rapporto ex lege mediante assunzione della qualità di aggiudicatario per l'area territoriale di riferimento del servizio di salvaguardia. (Cass. n. 20140/24).
5 In tale ipotesi, le condizioni economiche ed i tariffari da applicarsi non sono oggetto di pattuizione, intervenendo tale regime a supplire ad una mancanza di scelta del fornitore da parte dell'utente, ma vengono determinati con decreto del Ministero per lo sviluppo CO.
Parte attrice ha provato il requisito di valida costituzione del rapporto obbligatorio tra cedente ed attuale convenuto con la produzione dell'esito della gara di aggiudicazione per la
Calabria per gli anni 2019 - 2020 , “non essendoci stato un negozio sottoscritto dalle parti perché il rapporto contrattuale è sorto proprio a causa dell'assenza di un fornitore di energia elettrico ed a salvaguardia dell'ente pubblico che altrimenti sarebbe rimasto sprovvisto di un servizio essenziale per l'assolvimento dei propri doveri.”(Trib. Di Reggio Calabria sentenza n. 589/24).
Accertata la validità del contratto di somministrazione è necessario valutare se parte attrice abbia dimostrato la qualità di cessionaria dei crediti incorporati nelle fatture emesse a corrispettivo delle prestazioni erogate in favore del e rimaste inadempiute. CP_1
Il ha eccepito al riguardo che la cessione del credito gli fosse Controparte_1 inopponibile per mancanza di accettazione da parte di esso ceduto, versandosi in ipotesi di contratto di somministrazione ancora in essere.
L'eccezione proposta deve essere rigettata atteso che l'inefficacia invocata è prevista dall'art. 70 del R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 9 dell'all. E della Legge n. 2248/1865 per le ipotesi in cui i contratti di somministrazione siano ancora in essere al momento della cessione ma solo rispetto ad una Pubblica Amministrazione di cui è richiesta espressa adesione, in deroga al principio generale di libera cedibilità.
Trattasi infatti di norma eccezionale contemplata per i soli crediti nei confronti LL Stato, non suscettibile di applicazione analogica con riferimento ai rapporti con gli enti locali.
Sull'argomento è intervenuta anche la Suprema Corte statuendo che “ l'art. 69 del R.D. n.
2440 del 1923 che richiede per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A. che detta cessione risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicchè esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali” ( Cass. civile Sez. III n. 30658/17).
In difetto di applicazione della normativa speciale deve quindi trovare applicazione la disciplina codicistica, tra l'altro nel caso di specie il contratto di cessione redatto in forma di atto pubblico con autentica notarile è stato notificato al debitore ceduto.
In ogni caso la funzione di pubblicità dichiarativa della notifica della cessione ha valenza nei
6 rapporti tra ceduto e cedente non anche nei rapporti tra il debitore ceduto ed il cessionario.
Il contratto di cessione di credito ha infatti natura consensuale e quindi si perfeziona con il mero scambio di consenso tra cedente e cessionario, attribuendo a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione anche in via esecutiva, pure nel caso in cui sia mancata la notificazione ai sensi dell'art. 1264 c.c..
La suddetta notifica ha infatti la sola funzione di escludere efficacia liberatoria al pagamento effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cass.
n. 4713/2019, Cass. n. 15364/2011).
L'attore, in qualità di cessionario del credito, ha assolto al suo onere probatorio producendo sia l'esito della procedura di gara in regime di salvaguardia che le fatture a sostegno del credito azionato mentre il convenuto pur non contestando che la somministrazione di energia CP_1 elettrica fosse avvenuta in regime di salvaguardia, ha sostenuto che non potesse evincersi dalla produzione documentale se i criteri statuiti per tale regolamentazione speciale fossero stati rispettati o meno.
In tema di inadempimento di un'obbligazione il creditore deve solo provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento. (Cass. civ. Sez. Unite n. 7996 del 2006).
Il suddetto principio è espressione della disposizione di portata generale che si esprime con il noto brocardo “onus probandi incumbit ei qui dicit” consacrato nell'art. 2697 c.c..
La parte creditrice ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente mediante produzione dell'esito della procedura di gara in regime di salvaguardia per gli anni 2019-2010 che riporta, tra l'altro, le condizioni applicate.
Tra l'altro, tali condizioni sono a loro volta oggetto di precedente vaglio da parte di un'autorità amministrativa terza in sede di gara. (Trib. Bologna sentenza n. 531 del 2020).
Non solo. L'attrice ha prodotto anche il contratto di cessione redatto in forma di atto pubblico notarile, contenente l'elenco delle fatture riferite al periodo contrattuale e notificandolo al debitore ceduto, nonché le fatture stesse.
Di conseguenza, parte convenuta è stata messa nelle condizioni di contestare gli importi di cui alle fatture senza averlo mai fatto prima dell'attuale generica difesa sul rispetto delle condizioni di salvaguardia che ha potuto raffrontare con la documentazione in contestazione, tra l'altro
7 notificatagli con la cessione.
Alla luce di quanto esposto la domanda di parte attrice deve trovare accoglimento e il convenuto dovrà corrispondere la sorte capitale dei corrispettivi della fornitura. CP_1
Spettano altresì gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento, da determinarsi ex artt 2 e
5 del D.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento delle fatture, venendo in considerazione un debito di valuta e derivando gli stessi da transazioni commerciali rispetto alle quali parte attrice ha prodotto anche l'intimazione di pagamento notificata al convenuto.
Parte attrice ha diritto anche a vedersi riconosciuti gli interessi anatocistici ex art. 1283 e
1284, IV comma c.c., previsti sugli interessi moratori che siano dovuti per almeno sei mesi con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, stante il principio secondo cui gli interessi sugli interessi (anatocistici) maturino ove siano contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile, il debitore sia in mora e sia stata altresì proposta la domanda giudiziale avente non solo il ruolo di condizione alternativa alla convenzione tra le parti, dell'anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari (Cass. civ. Sez. I 1164/17;
n. 12512/15; n. 12043/04).
Non è dovuto in favore dell'attrice l'importo richiesto ai sensi dell'art. 6 del dlgs 231/2002.
Ed invero la norma testualmente stabilisce che Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.
Ciò posto l'attrice non ha provato che per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ha dovuto sostenere costi ulteriori da quelli sostenuti per affrontare l'odierno giudizio, da ritenersi ricompresi nella misura delle spese di lite come liquidate in dispositivo (in tal senso
Trib. Catanzaro sentenza del 10.10.2022 allegata dall'attrice).
Peraltro, la stessa Corte di Giustizia, nella direttiva 2011/7 stabilisce un nesso tra l'importo forfettario minimo previsto dalla norma e “ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza”. Neppure può ritenersi che sussista la titolarità del diritto al risarcimento in capo a un cessionario poiché non rientra nell'ambito dei soggetti tutelati dalla normativa in esame. In primo luogo, infatti, la cessionaria non ha instaurato col alcun rapporto del tipo considerato CP_1 dalla direttiva 2011/7, che richiama espressamente le transazioni commerciali. Né alcuna precisa attività di recupero è stata allegata e dimostrata oltre all'invio di sole due cumulative messe in mora,
8 e quindi tantomeno risulta fornita la prova di aver subito un maggior danno. (Trib. Bologna,
Sentenza n. 2177/2023 del 27-10-2023)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 s.m.i., tenuto conto LL scaglione di riferimento
(individuato in quello per le cause di valore ricompreso tra € 52.001,00 e 260.000,00 con applicazione dei minimi vista la bassa complessità della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-Accoglie la domanda di parte attrice e condanna il in persona del Controparte_1 sindaco pro tempore, al pagamento dell'importo di € 82.270,03 a titolo di sorte capitale in favore della Parte_1
-Condanna il al pagamento degli interessi moratori ex artt 2 e 5 del Controparte_1
D.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento delle fatture in favore della Parte_1
-Condanna altresì il al pagamento degli interessi anatocistici ai Controparte_1 sensi degli artt. 1283 e 1284 c.c. a far data dalla domanda giudiziale in favore della Parte_1
[...]
- rigetta ogni altra domanda;
-Condanna il al pagamento delle spese legali da liquidarsi nella Controparte_1 misura di € 2.540,00 oltre accessori di legge in favore della Parte_1
Catanzaro 15.7.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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