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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 6629/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6629/2024 promossa da:
, nato a [...] il giorno 1 luglio 1977, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Surano Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Cavalli Parte_2 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12 settembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Colorno (PR), il 7 ottobre 2006, che dalla loro unione è nato (il 15 giugno 2007) il figlio , che la loro separazione consensualizzata era stata dichiarata con sentenza Per_1 emessa da questo Tribunale il 27 ottobre 2022 e che non vi era stata in seguito riconciliazione alcuna tra loro.
Confermando l'impossibile ricostituzione di una comunione materiale e spirituale, chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (e afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua collocazione e residenza anagrafica, al suo mantenimento,
pagina 1 di 2 all'assegnazione della casa familiare, nonché ad ulteriori questioni accessorie o a queste funzionali di natura prettamente patrimoniale).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate il 10 gennaio 2025 con le quali insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua delle condizioni già vigenti all'esito del procedimento di separazione, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole, al godimento della casa familiare e alle ulteriori questioni accessorie.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti e dell'esito stesso del procedimento, vanno infine compensate le spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Colorno (PR), il 7 ottobre 2006, trascritto al Numero Parte_1 Parte_2
17, Parte 2, Serie A, Anno 2006 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Colorno (PR), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato il 12 settembre 2024.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 22 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6629/2024 promossa da:
, nato a [...] il giorno 1 luglio 1977, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Surano Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Cavalli Parte_2 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12 settembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Colorno (PR), il 7 ottobre 2006, che dalla loro unione è nato (il 15 giugno 2007) il figlio , che la loro separazione consensualizzata era stata dichiarata con sentenza Per_1 emessa da questo Tribunale il 27 ottobre 2022 e che non vi era stata in seguito riconciliazione alcuna tra loro.
Confermando l'impossibile ricostituzione di una comunione materiale e spirituale, chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (e afferenti, in particolare, all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua collocazione e residenza anagrafica, al suo mantenimento,
pagina 1 di 2 all'assegnazione della casa familiare, nonché ad ulteriori questioni accessorie o a queste funzionali di natura prettamente patrimoniale).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate il 10 gennaio 2025 con le quali insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla stregua delle condizioni già vigenti all'esito del procedimento di separazione, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole, al godimento della casa familiare e alle ulteriori questioni accessorie.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti e dell'esito stesso del procedimento, vanno infine compensate le spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Colorno (PR), il 7 ottobre 2006, trascritto al Numero Parte_1 Parte_2
17, Parte 2, Serie A, Anno 2006 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Colorno (PR), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato il 12 settembre 2024.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 22 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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