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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3082-1/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella causa civile iscritta al N. R.G. 3082 - 1/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIA FERDINANDO;
Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIA Parte_2 C.F._1
FERDINANDO
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRIONI MICHELE CH. Controparte_1 P.IVA_2
MATTEO
RESISTENTE
Il Giudice, dott.ssa Giulia Troina,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.03.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Richiamata l'ordinanza del 22.07.2024, anche con riguardo alla mancanza di legittimazione di
[...]
in relazione alla tutela cautelare richiesta;
Parte_1
Vista l'istanza di provvedimenti cautelari e anticipazione udienza avanzata da e Parte_1
in data 23.01.2025 con cui i ricorrenti chiedono l'adozione del provvedimento Parte_2
ritenuto opportuno per eliminare il ronzio costante che, dal 2019, non permette a di Parte_2
dormire la notte, nonché di abbassare al minimo il funzionamento degli impianti nel periodo notturno, in attesa che vengano effettuati gli interventi previsti dal CTU, e comunque di ordinare l'adozione delle misure necessarie a contenere le immissioni di rumore lamentate nella suddetta istanza e già nell'atto di citazione del 21.09.2023;
Letti tutti gli atti di causa e le note di trattazione scritta depositati da entrambe le parti, nonché le integrazioni documentali prodotte da parte ricorrente a supporto di detta istanza (cfr. allegati alle note scritte del 14.03.2025 e 28.03.2025, ma anche a quelle successive in data 14.04.2025, 12.05.2025 e pagina 1 di 3 22.05.2025);
Evidenziato, infatti, che entrambe le parti hanno depositato, dopo l'assunzione della riserva de qua, ulteriori scritti difensivi e ulteriore documentazione a supporto delle rispettive posizioni che questo
Giudice ritiene di dover considerare, tenuto conto della natura del presente sub -procedimento – e ai fini delle determinazioni quivi assumende;
Considerato che, ai fini della concessione del provvedimento urgente richiesto, occorre verificare la sussistenza del fumus boni iuris, cioè la verosimile esistenza del diritto, nonché del periculum in mora, quale pregiudizio imminente e irreparabile che non consente di attendere i tempi per la definizione del giudizio ordinario;
Rilevato che, relativamente al primo profilo, se è vero che l'espletata CTU ha accertato il superamento delle soglie di tollerabilità per le immissioni lamentate nell'ambiente abitativo interno, sia nel periodo diurno che in quello notturno, è altresì vero che, dopo il deposito dell'elaborato peritale,
[...]
ha attuato interventi asseritamente risolutivi delle problematiche oggetto di doglianza CP_1
avversa: si richiamano sul punto le descrizioni di cui alla memoria autorizzata del 26.03.2025 e le note scritte del 31.03.2025; inoltre, anche con la nota depositata il 4 giugno u.s., parte resistente riferisce altresì di aver proceduto alla installazione di pannellature fonoassorbenti per i locali compressori frigoriferi (interrati), migliorativo rispetto all'intervento provvisionale messo in atto precedentemente nell'ottobre 2024 (doc. 22); installato pannellature fonoassorbenti al fine di limitare la rumorosità del chiller aria condizionata posto in copertura presso il centro commerciale di (doc. 23); spostato Pt_3
le attività di carico-scarico dei mezzi pesanti freschi e che arrivano prima delle CP_2 CP_1
ore 8:30;
Considerato che, fatta salva ogni valutazione circa l'effettiva risoluzione delle problematiche accertate dal CTU, è indubbio che tali interventi hanno modificato lo stato di fatto rilevato dal perito, sulla base del quale lo stesso ha tratto le proprie conclusioni, che non possono più ritenersi attuali Si rende, pertanto, necessaria un'integrazione della CTU, dovendo ulteriormente accertare il perito stesso se gli interventi effettuati da siano o meno idonei a contenere le immissioni nei Controparte_1
limiti della tollerabilità, di cui si disporrà nel procedimento principale;
Ritenuto poi, quanto al periculum in mora, che, se il diritto alla salute per sua stessa natura integrerebbe il requisito richiesto dall'art. 700 c.p.c., occorre, tuttavia, valutarne nel caso concreto la sussistenza. Orbene, dall'esame della documentazione prodotta, si osserva che i disturbi del sonno lamentati da come da lui riconosciuto, risalgono al 2019 (pag. 3 note scritte per l'udienza Pt_2
pagina 2 di 3 del 17.03.2025), quindi ben prima non solo della presente richiesta cautelare, ma altresì del giudizio ordinario di cognizione introdotto nel 2023. Inoltre, dalla documentazione medica in atti si evince che i medici interpellati si sono limitati a riportare quanto riferito dal paziente circa il peggioramento dell'insonnia ma la circostanza della riferibilità/valutazione dell'inquinamento acustico non può essere certo oggetto di accertamento del medico curante. Infine, non appare determinante neppure la circostanza che con il viva la madre disabile, in quanto la documentazione prodotta in atti Pt_2
attesta unicamente tale condizione della signora senza alcun riferimento concretamente valutabile/riferibile all'oggetto del giudizio;
Ritenuto, dunque, che, per sopra esposte ragioni, non sussistano presupposti tali da giustificare un'anticipazione delle conclusioni del giudizio di merito
P.Q.M.
RIGETTA l'istanza di parte ricorrente;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Como, 13 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella causa civile iscritta al N. R.G. 3082 - 1/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIA FERDINANDO;
Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIA Parte_2 C.F._1
FERDINANDO
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRIONI MICHELE CH. Controparte_1 P.IVA_2
MATTEO
RESISTENTE
Il Giudice, dott.ssa Giulia Troina,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.03.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Richiamata l'ordinanza del 22.07.2024, anche con riguardo alla mancanza di legittimazione di
[...]
in relazione alla tutela cautelare richiesta;
Parte_1
Vista l'istanza di provvedimenti cautelari e anticipazione udienza avanzata da e Parte_1
in data 23.01.2025 con cui i ricorrenti chiedono l'adozione del provvedimento Parte_2
ritenuto opportuno per eliminare il ronzio costante che, dal 2019, non permette a di Parte_2
dormire la notte, nonché di abbassare al minimo il funzionamento degli impianti nel periodo notturno, in attesa che vengano effettuati gli interventi previsti dal CTU, e comunque di ordinare l'adozione delle misure necessarie a contenere le immissioni di rumore lamentate nella suddetta istanza e già nell'atto di citazione del 21.09.2023;
Letti tutti gli atti di causa e le note di trattazione scritta depositati da entrambe le parti, nonché le integrazioni documentali prodotte da parte ricorrente a supporto di detta istanza (cfr. allegati alle note scritte del 14.03.2025 e 28.03.2025, ma anche a quelle successive in data 14.04.2025, 12.05.2025 e pagina 1 di 3 22.05.2025);
Evidenziato, infatti, che entrambe le parti hanno depositato, dopo l'assunzione della riserva de qua, ulteriori scritti difensivi e ulteriore documentazione a supporto delle rispettive posizioni che questo
Giudice ritiene di dover considerare, tenuto conto della natura del presente sub -procedimento – e ai fini delle determinazioni quivi assumende;
Considerato che, ai fini della concessione del provvedimento urgente richiesto, occorre verificare la sussistenza del fumus boni iuris, cioè la verosimile esistenza del diritto, nonché del periculum in mora, quale pregiudizio imminente e irreparabile che non consente di attendere i tempi per la definizione del giudizio ordinario;
Rilevato che, relativamente al primo profilo, se è vero che l'espletata CTU ha accertato il superamento delle soglie di tollerabilità per le immissioni lamentate nell'ambiente abitativo interno, sia nel periodo diurno che in quello notturno, è altresì vero che, dopo il deposito dell'elaborato peritale,
[...]
ha attuato interventi asseritamente risolutivi delle problematiche oggetto di doglianza CP_1
avversa: si richiamano sul punto le descrizioni di cui alla memoria autorizzata del 26.03.2025 e le note scritte del 31.03.2025; inoltre, anche con la nota depositata il 4 giugno u.s., parte resistente riferisce altresì di aver proceduto alla installazione di pannellature fonoassorbenti per i locali compressori frigoriferi (interrati), migliorativo rispetto all'intervento provvisionale messo in atto precedentemente nell'ottobre 2024 (doc. 22); installato pannellature fonoassorbenti al fine di limitare la rumorosità del chiller aria condizionata posto in copertura presso il centro commerciale di (doc. 23); spostato Pt_3
le attività di carico-scarico dei mezzi pesanti freschi e che arrivano prima delle CP_2 CP_1
ore 8:30;
Considerato che, fatta salva ogni valutazione circa l'effettiva risoluzione delle problematiche accertate dal CTU, è indubbio che tali interventi hanno modificato lo stato di fatto rilevato dal perito, sulla base del quale lo stesso ha tratto le proprie conclusioni, che non possono più ritenersi attuali Si rende, pertanto, necessaria un'integrazione della CTU, dovendo ulteriormente accertare il perito stesso se gli interventi effettuati da siano o meno idonei a contenere le immissioni nei Controparte_1
limiti della tollerabilità, di cui si disporrà nel procedimento principale;
Ritenuto poi, quanto al periculum in mora, che, se il diritto alla salute per sua stessa natura integrerebbe il requisito richiesto dall'art. 700 c.p.c., occorre, tuttavia, valutarne nel caso concreto la sussistenza. Orbene, dall'esame della documentazione prodotta, si osserva che i disturbi del sonno lamentati da come da lui riconosciuto, risalgono al 2019 (pag. 3 note scritte per l'udienza Pt_2
pagina 2 di 3 del 17.03.2025), quindi ben prima non solo della presente richiesta cautelare, ma altresì del giudizio ordinario di cognizione introdotto nel 2023. Inoltre, dalla documentazione medica in atti si evince che i medici interpellati si sono limitati a riportare quanto riferito dal paziente circa il peggioramento dell'insonnia ma la circostanza della riferibilità/valutazione dell'inquinamento acustico non può essere certo oggetto di accertamento del medico curante. Infine, non appare determinante neppure la circostanza che con il viva la madre disabile, in quanto la documentazione prodotta in atti Pt_2
attesta unicamente tale condizione della signora senza alcun riferimento concretamente valutabile/riferibile all'oggetto del giudizio;
Ritenuto, dunque, che, per sopra esposte ragioni, non sussistano presupposti tali da giustificare un'anticipazione delle conclusioni del giudizio di merito
P.Q.M.
RIGETTA l'istanza di parte ricorrente;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Como, 13 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
pagina 3 di 3