Sentenza 15 febbraio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 15/02/2019, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/02/2019
N. 00113/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00560/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2018, proposto da:
Spazio11 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Bertuccioli, con domicilio eletto presso lo studio RI RA in Ancona, viale della Vittoria n 7;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ancona, Ufficio Territoriale di Senigallia, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
nei confronti
RI IN, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona – Ufficio territoriale di Senigallia, comunicato via PEC in data 18 ottobre 2018, recante diniego di accesso agli atti;
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ancona, Ufficio Territoriale di Senigallia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha presentato un’istanza di accesso all’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Ancona-Ufficio Territoriale di Senigallia, in data 20 settembre 2018, prot. 56007, in qualità di ex datore di lavoro della controinteressata RI IN, al fine di ottenere il rilascio delle sue dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2016, 2017 e 2018. La ricorrente ha motivato l’istanza in relazione alla necessità di difendersi dalla richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla controinteressata, a seguito dell’ordinanza del Tribunale di Pesaro con cui è stata dichiarata l’inefficacia del licenziamento di quest’ultima. Con la documentazione richiesta l’azienda intende verificare, ai fini dell’eventuale compensatio lucri cum damno , le somme percepite dalla lavoratrice dalla data del licenziamento sino ad oggi.
Con l’impugnato provvedimento del 18 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha negato l’accesso, considerata l’opposizione della controinteressata e la possibilità, per l’azienda, di ottenere i documenti nel connesso giudizio civile.
Nel ricorso ex art. 117 c.p.a. in oggetto, parte ricorrente afferma la sussistenza dei presupposti per il diritto di accesso alla documentazione richiesta e la conseguente illegittimità del diniego.
Costituitasi in giudizio, l’Agenzia delle Entrate ha depositato il provvedimento del Direttore dell’Ufficio Territoriale di Senigallia, datato 28 gennaio 2019, con cui è stato annullato parzialmente l’impugnato rigetto, e si consente l’accesso ai quadri relativi ai redditi da lavoro dipendente delle dichiarazioni presentate dalla sig.ra IN RI per gli anni 2016 e 2017.
Parte ricorrente ha quindi dichiarato, alla Camera di Consiglio del 6 febbraio 2019, la sopravvenuta carenza al ricorso, insistendo per le spese di giudizio. Il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come dichiarato dalla ricorrente in ragione del parziale annullamento dell’impugnato diniego.
1.1 Con riguardo alla richiesta di rifusione delle spese di causa, nota il Collegio che l’autotutela (parziale, ma satisfattiva per l’interessata) è intervenuta dopo la notifica del ricorso, e che era indubbio il diritto della società ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, sulla base degli ormai consolidati principi giurisprudenziali in materia. In particolare, la giurisprudenza ritiene che il diritto di accesso prevalga sull'esigenza di riservatezza di terzi, ove sia esercitato per consentire la cura o la difesa processuale di interessi giuridicamente protetti e che lo stesso non venga meno per la possibilità di richiedere l’acquisizione dei documenti nel collegato giudizio civile (Cons. Stato, IV, 20 settembre 2012, n. 5047).
1.2 Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono quindi la soccombenza virtuale e vengono poste a carico dell'Agenza delle Entrate. Vanno, invece, dichiarate non ripetibili nei confronti della controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 500,00 (cinquecento/00), più accessori di legge. Spese non ripetibili nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO