Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4524/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Partinico, via Pascoli n. 23, presso lo studio dell'Avv. DEGAETANO NICOLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA PRINCIPE DI SCORDIA n. 3, presso lo studio dell'Avv. MARTORANA PAOLO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 12/10/2024 (matrimonio celebrato in Palermo, il 10/07/2014); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Il figlio minore continuerà a vivere con la madre. Per_1
2) La casa familiare sita a Borgetto (PA), via della Resistenza n. 8 int. A, rimane assegnata alla moglie che vi dimorerà con il figlio minorenne;
3) il marito, verserà alla moglie, a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento del figlio la somma di € 300,00 (trecento/00), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
4) i coniugi provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie relative al figlio, così come indicate nel Protocollo
d'intesa in uso presso il Tribunale di Palermo, così pure i coniugi percepiranno nella misura del 50% ciascuno l'assegno per il nucleo familiare (o assegno unico universale).
5) i coniugi esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , assumendo di comune accordo le decisioni Persona_2 di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione nei giorni di affido spettanti e concordati;
6) il padre potrà vedere il figlio due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; inoltre, per tre fine settimana al mese, il padre terrà con sé dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della Per_1 domenica, con pernottamento del minore presso l'abitazione del padre, prelevandolo personalmente dall'abitazione della madre all'inizio del periodo e riconducendolo presso la stessa al termine;
resta inteso tra le parti che la signora si adopererà per permettere al genitore non Parte_1 collocatario tenuto conto che lo stesso è soggetto a turni lavorativi che variano
2 di settimana in settimana, ad agevolare gli incontro con il figlio minorenne al fine di garantire un rapporto paritetico con entrambi i genitori in coerenza con il regime di affido condiviso;
7) la madre e il padre trascorreranno con il figlio minorenne due settimane anche non consecutive da scegliere nel mese di luglio e agosto e da comunicare all'altro genitore entro il 30 giugno, fermo restando che il 15 agosto verrà trascorso in alternaza tra i genitori;
8) il padre terrà con sé il figlio durante le principali festività civili e religiose, in alternanza con l'altro genitore, salvo diversi accordi tra i coniugi;
9) i coniugi rinunciano l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi forma di mantenimento avendo i mezzi necessari al loro personale sostentamento.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
10) la moglie riconosce che i due prestiti per complessivi € 579,00 mensili contratti esclusivamente dal marito sono stati utilizzati per esigenze familiari e pertanto si obbliga a corrisponderne la metà della rata mensile al marito fino alla loro estinzione.
11) il marito contribuirà a pagare l'abbonamento SKY in uso presso la casa coniugale;
12) i coniugi si impegnano a dare incarico ad agenzia immobiliare al fine di procedere alla vendita dell'immobile e con il ricavato estinguere il mutuo nonché i due prestiti di cui sopra;
13) I coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 219 P. 2, S. C, Anno 2014) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
3 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 16/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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